TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea De Magistris, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5161/24 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(P. IVA rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Guido Arturo Bertinetti
APPELLANTE
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
E
(c.f. Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTI APPELLATI NON COSTITUITI
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 3213/23 del Giudice di Pace di Torino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, in riforma della sentenza n. 3213/2023 pubblicata in data 13/10/2023 emessa dal Giudice di Pace di Torino, rigettare le domande di parte attrice in primo grado con conferma dell'atto opposto;
con vittoria di spese e compensi sia del primo che del secondo grado di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sul giudizio di primo grado.
Con atto di citazione in opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 152 ID 18963574 del
18/10/2021, notificata all'attore in data 17/12/2021, da parte di concessionaria CP_3 della funzione di riscossione coattiva delle entrate del il debitore sig. Controparte_2
ha adito il Giudice di Pace di Torino, invocandone l'annullamento e deducendo CP_1
l'illegittimità per i seguenti motivi: 1) Mancata sottoscrizione dell'ufficiale Giudiziario nella notifica dell'ingiunzione opposta;
2) Mancato invio del dettaglio degli importi iscritti a ruolo;
3) Mancata allegazione del verbale. Chiedeva quindi la sospensione e nel merito la dichiarazione di nullità, inefficacia e annullamento dell'ingiunzione.
Con comparsa depositata il 06/07/2022 le convenute e si CP_3 Controparte_2
costituivano in giudizio esponendo le proprie difese di merito e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 3213/23 il Giudice di Pace di Torino in accoglimento dell'opposizione ha così statuito: “accoglie l'opposizione e annulla l'ingiunzione di pagamento n. 1152 ID
18963574 del 18/10/2021 emessa da condanna il ricorrente al pagamento in CP_3
favore del della somma di euro 586,00; compensa le spese”. Controparte_2
2. Sulla censura in appello dell'attore.
La sentenza di primo grado ha ritenuto infondate le censure riferibili ai motivi formali mentre ha ritenuto eccessiva la pretesa sanzionatoria rispetto al verbale prodotto dalla difesa degli opposti in applicazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione: l'ingiunzione, afferma il primo giudice, evidenzia un importo ingiunto di euro 966,00 dei quali solo la somma di euro 571,50 è riferibile alla violazione del C.d.S. portata dal verbale n. 118/U/2018, mentre non è dato comprendere a che titolo sia stata aggiunta la somma di euro 342,90 che pertanto viene annullata.
Con l'appello l'attrice ha censurato la sentenza di primo grado articolando un solo motivo per avere il primo giudice pronunciato su un profilo della domanda mai formulato con l'opposizione cosicchè il provvedimento impugnato era viziato per essere incorso nella violazione del principio della necessaria corrispondenza tra richiesto e pronunciato dell'art
112 c.p.c. Infatti, l'eccezione sul quantum debeatur deve essere intesa come eccezione in senso stretto e quindi proponibile solo dalle parti nei termini di rito;
quando si fosse ritenuta la questione rilevabile d'ufficio il primo giudice avrebbe dovuto sollecitare il contraddittorio ex art 101 c.p.c.
Dopo aver differito la prima udienza ex art 168 bis c.p.c., dichiarata la contumacia di e senza necessità di svolgere attività Controparte_2 Controparte_1 istruttoria all'udienza del 13.2.2025 la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe.
3. L' appello è fondato.
Occorre in primo luogo precisare che l'appello avrebbe dovuto essere proposto con ricorso vertendosi in materia di opposizione all'ordinanza ingiunzione secondo le forme del rito speciale del lavoro (art 6 l.n. 150/2011) ma, in ragione del principio di ultrattività del rito
(Cass.n.21632/2019), quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice è coretto l'utilizzo del rito ordinario come seguito in primo grado.
L'impugnazione della sentenza è stata correttamente proposta, anch'essa, con atto di citazione.
E' fondata l'unica doglianza della parte appellante con la quale lamenta la violazione del principio dell'art 112 c.p.c. della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
L'opposizione, formulata ai sensi dell'art 22 e seg l.n. 689/82 (oggi ex art 6 l.n. 150/2011), ha ad oggetto la legittimità dell'ordinanza ingiunzione con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa di € 966,00 per la violazione dell'art 126 bis del Codice della
Strada (Omessa comunicazione dei dati del conducente).
Nel caso in esame i vizi contestati dall'opponente in primo grado si limitavano agli aspetti formali della notifica (Mancata sottoscrizione dell'ufficiale Giudiziario) o dell'ingiunzione opposta (Mancato invio del dettaglio degli importi iscritti a ruolo e Mancata allegazione del verbale).
Il primo giudice ha accolto l'opposizione avuto riguardo ad un profilo di merito dell'ingiunzione non evidenziato dall'opponente e qualificabile come eccessività della sanzione amministrativa irrogata.
L'art. 112 c.p.c. dispone che “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa;
e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”.
La norma sancisce il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che impone al Giudice l'obbligo di pronunciarsi e di farlo entro determinati margini, fissati dalle parti e dalla legge, non potendosi il Giudice sostituire d'ufficio con una pronuncia diversa da quella proposta. Nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, l'oggetto del giudizio è costituito dai motivi di opposizione.
La necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato è, infatti, “principio applicabile anche al giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, regolato dagli articoli 22 e 23 della l.n.689 del 1981, il giudice non può rilevare d'ufficio vizi dell'atto amministrativo impugnato, diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo, ostandovi il principio di cui all'articolo 112 c.p.c., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda” (Cass n. 24037/20).
Tuttavia nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il giudice può “accertare che la violazione sia stata accertata e contestata in modo conforme alla legge e sia stata commessa, altresì che la sanzione sia stata applicata in modo legittimo e la sua entità non sia eccessiva;
spetta però all'attore, con l'opposizione, delimitare l'oggetto di tale giudizio, esponendo le ragioni per cui chiede sia dichiarato che egli non è tenuto al pagamento della sanzione applicatagli;
il giudice può tuttavia sempre rilevare vizi del procedimento di accertamento ed applicazione della sanzione che ne comportino la inesistenza giuridica”
(Cass. n. 5675/2000).
Nel caso in esame le contestazioni dell'opponente si sono arrestate a motivi formali cosicchè il giudice dell'opposizione non era investito della valutazione del merito della violazione e della congruità della sanzione.
Per tali ragioni il primo giudice è incorso nel vizio di ultra petizione non essendo i motivi di opposizione estesi al merito dell'esercizio, da parte dell'Autorità ammnistrativa, dell'attività sanzionatoria e la sentenza impugnata va riformata sul punto.
La sentenza va invece confermata nella parte in cui ha rigettato i motivi di opposizione formalizzati con il ricorso.
4. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo il D.M. 147/22, valore sino a € 1.100,01, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo, con la massima riduzione in considerazione del valore della controversia e della semplicità della questione e così, quanto al giudizio di primo grado, in € 231,00 e quanto al presente appello in € 247,00.
PQM
ACCOGLIE l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 3213/23 emessa dal
Giudice di pace di Torino in data 13.10.2023;
RIGETTA l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di Controparte_1
pagamento n. 152 ID 18963574 del 18/10/2021;
CONDANNA a rimborsare in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese del primo grado di giudizio liquidate in € 231,00 per compensi, oltre
[...]
15% a titolo di rimborso forfettario e agli accessori dovuti per legge.
CONDANNA a rimborsare in favore di parte appellante Controparte_1 [...]
le spese del presente appello liquidate in € 247,00 per Parte_1
compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario e agli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Torino il 28.3.2025.
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris