Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 17/06/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00969/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00141/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 141 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela A. Barison e Manuela Caporale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Moncalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell'Ordinanza del Comune di Moncalieri n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto "ordinanza di rimessa in pristino delle opere edilizie prive di titolo abilitativo", nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 24.1.2022:
per l'annullamento del provvedimento di diniego del -OMISSIS-a firma del Dirigente competente, con il quale veniva respinta la richiesta di rilascio di permesso a costruire in sanatoria prot. n. -OMISSIS-presentata dal ricorrente in relazione all'edificio esistente in -OMISSIS-;
nonché per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, prodromici e preordinati, in particolare, del preavviso di diniego prot. n.-OMISSIS-, consequenziali ed in ogni caso connessi al all'inerente procedimento, nonché, occorrendo, dell'art. 28-11 delle N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Moncalieri.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Moncalieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, proprietario di un terreno con entrostante fabbricato sito nel Comune di Moncalieri, in data-OMISSIS- ha presentato per detto edificio una SCIA edilizia ex art. 22, DPR n. 380/2001, avente ad oggetto la bonifica del tetto in eternit di un capannone con posa di nuova copertura in tegole portoghesi e modifica della falda (docc. nn. 2 e 3 Comune); i lavori sono stati avviati in urgenza, stante la rappresentata esigenza di concluderli prima della stagione invernale senza incorrere in interruzioni dovute ad ipotetiche, nuove misure di contrasto all’emergenza pandemica, al tempo non ancora conclusa.
2. L’intimato Comune di Moncalieri ha comunicato il successivo -OMISSIS- (doc. 3 ricorrente) ai sensi dell’art. 10 bis, comma 1, l. n. 241/1990 i motivi ritenuti ostativi all’accoglimento della suddetta segnalazione certificata; in particolare, gli uffici comunali ne hanno contestato in primo luogo l’incompletezza, ritenendola “carente della documentazione necessaria ai fini della verifica di conformità dell’intervento alla normativa edilizia e urbanista vigente” , e necessitante, pertanto, di integrazioni documentali; il procedimento edilizio si è successivamente concluso con l’ordine di non eseguire i lavori del -OMISSIS- (doc. 5 Comune), non impugnato dal destinatario.
3. Parallelamente all’iniziativa di cui sopra, l’Ufficio comunale di Vigilanza Urbanistico-Edilizia ha effettuato una verifica dello stato dei luoghi, al cui esito, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha disposto la sospensione dei lavori edili in corso nel fabbricato (doc. 4 ricorrente); nel suddetto provvedimento è richiamato l’esito del sopralluogo eseguito il -OMISSIS-, durante il quale erano state accertate e rilevate plurime opere abusive come da sintesi di seguito riportata:
“1. costruzione di struttura verticale ed inclinata in legno lamellare, a sinistra dell’ingresso principale, chiusa da perlinatura sul lato di fondo avente dimensioni di circa mt 12,00 x 6,00 ed un’altezza pari a mt 2,47/3,42 con destinazione presunta di “box” con pavimentazione in ghiaia e detriti risultando da coprire con la listellatura, ecc….;
2. sostituzione ed innalzamento di circa mt 0,80 della copertura del capannone principale, in precedenza “a botte” ed in eternit con altra “a capanna” (2 falde) avente struttura in legno lamellare, trave di coronamento in c.a. e tegole in laterizio, a cui non si è potuto accedere;
3. realizzazione di tettoia, insistente sul retro dell’immobile principale, avente struttura in ferro tubolare e manto di copertura in lamiera aventi dimensioni pari a mt 14 x 7,5 ed una altezza minima di mt 3,45, destinata a rimessaggio mezzi;
4. realizzazione di un’appendice al piano terra al capannone principale costituita da blocchi in “gasbeton” o simile, su lato di -OMISSIS-, il cui solaio soprastante è raggiungibile con scala esterna ed è utilizzato come balcone, di circa mt 1,60 x 11,00;
5. realizzazione di tettoia, sul lato dell’ingresso principale addossata sempre al capannone principale, avente struttura lignea e battuto in calcestruzzo con dimensioni pari a circa mt 5,20 x 15,00 – altezza minima mt 2,36 e altezza massima mt 3,62;
6. realizzazione di cappotto termico al capannone principale con blocchi in gasbeton ed isolante, in fase conclusiva e battuto in calcestruzzo per pavimento” .
Tali opere venivano indicate, nella prospettazione dell’ordinanza, come prive di qualsivoglia titolo abilitativo; di conseguenza, veniva intimato alla proprietà di sospendere “immediatamente ed in via cautelativa” la loro realizzazione.
4. Al fine di reprimere gli abusi rilevati, in data -OMISSIS- l’Amministrazione ha trasmesso una nuova comunicazione di avvio del procedimento (doc. 5 ricorrente), a cui è seguita, in data -OMISSIS-, la qui gravata Ordinanza n.-OMISSIS- di rimessa in pristino dell’area di proprietà (doc. 1 ricorrente); in particolare, nel provvedimento veniva ordinata la demolizione delle opere edilizie abusive prive di titolo abilitativo, così come descritte ai punti da 1 a 5 dell’ordinanza di sospensione dei lavori.
5. Per l’annullamento previa sospensione cautelare della suddetta ordinanza è insorto l’interessato con ricorso avanti questo Tribunale, deducendo:
I. Violazione ed errata applicazione dell’art. 22, DPR n. 380/2001. Violazione ed errata applicazione degli artt. 2, 19 e 21 nonies, legge n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria;
II. Violazione ed errata applicazione degli artt. 3, 22 e 31, DPR n. 380/2001. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e perplessità manifeste;
III. Violazione ed errata applicazione degli artt. 31 e 37, DPR n. 380/2001. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Eccesso di potere per travisamento ed errore essenziale.
6. Si è costituito in giudizio il Comune intimato, eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’impugnativa per non aver investito tutte le ragioni addotte dal Comune a fondamento dell’ordine ripristinatorio gravato; l’Amministrazione ha poi dedotto l’infondatezza nel merito delle avversarie doglianze.
7. Con nota depositata il 21.4.2021 la difesa ricorrente ha rinunciato alla richiesta misura cautelare, con presa d’atto da parte del Collegio alla successiva camera di consiglio del 28.4.2021.
8. Nelle more del giudizio, l’esponente ha presentato richiesta di rilascio di permesso a costruire in sanatoria, denegato dal Comune intimato con il provvedimento del -OMISSIS-, oggetto di motivi aggiunti di ricorso proposti dal privato interessato. Quest’ultimo, infatti, ha dedotto avverso il diniego:
1) Violazione di Legge per violazione e/o falsa applicazione dell’art 28-11 punto 19) delle NTA del P.R.G.C. del Comune di Moncalieri. Violazione di Legge per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii.. Violazione del principio di legalità. Eccesso di potere per difetto di motivazione; ingiustizia manifesta; travisamento dei fatti; contraddittorietà atti; carenza dei presupposti;
2) Violazione di Legge per violazione e/o falsa applicazione dell’art 28-11 punto 19) delle NTA del P.R.G.C. del Comune di Moncalieri sotto altro e diverso profilo.. Violazione di Legge per4 violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii.. Violazione del principio di legalità. Eccesso di potere per difetto di motivazione; ingiustizia manifesta; travisamento dei fatti; contraddittorietà atti; carenza dei presupposti.
9. All’udienza pubblica (ruolo aggiunto) del 13.11.2024 il Collegio, stante la dichiarazione di parte attrice in merito al perdurante interesse alla decisione depositata in atti, ha rinviato la trattazione della causa nel merito come da verbale.
10. Le parti hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive conclusioni; in particolare, il Comune intimato con memoria depositata il 3.3.2025 ha svolto le proprie difese contestando le avversarie censure come formulate sia nel ricorso introduttivo sia nei proposti motivi aggiunti; il ricorrente ha invece ribadito con memoria depositata il 13.3.2025 la fondatezza delle proprie ragioni, contestando quanto dedotto ed eccepito dall’Amministrazione.
11. All’udienza pubblica del 3.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Può prescindersi dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dall’Amministrazione intimata, in ragione dell’infondatezza nel merito dell’impugnativa.
2. Con la prima doglianza del ricorso introduttivo l’esponente lamenta che il provvedimento con cui il Comune ha disposto il ripristino dello stato dei luoghi sia intervenuto oltre il termine di 30 giorni concessi all’amministrazione per impedire la prosecuzione di attività oggetto di Scia edilizia.
La doglianza è infondata.
2.1. Gli abusi repressi con il provvedimento gravato, infatti, consistono in opere preesistenti sul suolo di proprietà dell’esponente ovvero in nuovi manufatti che non trovano nella Scia depositata la propria legittimazione. Depone per la correttezza della testé esposta considerazione il semplice raffronto tra le opere contestate con l’ordinanza comunale di demolizione depositata dal ricorrente sub doc. 1 (che richiama, a sua volta, il precedente ordine di sospendere i lavori n. -OMISSIS-, nonché i rilievi eseguiti in loco dal personale comunale, docc. nn. 6, 7 e 8 Comune) e quelle oggetto della Scia edilizia come rappresentate nel pertinente corredo planimetrico, qui depositate dall’amministrazione sub docc. nn. 2 e 3.
2.2. In particolare, mentre l’ordinanza gravata reprime la realizzazione di plurimi manufatti in assenza di previo assenso edilizio, la Scia depositata faceva riferimento al solo tetto del capannone, di cui si prevedeva la sostituzione con modifica della falda ma non l’innalzamento di cm. 80, contestato dal Comune in sede di sopralluogo e oggetto dell’ordine ripristinatorio gravato. In ogni caso, il diverso procedimento edilizio avviato con la segnalazione edilizia in questione si è definitivamente concluso con un provvedimento espresso che ha inibito la realizzazione di quanto ivi previsto, non impugnato dal destinatario (doc. 5 Comune). Tanto è sufficiente per smentire la prospettazione attorea e ritenere infondata la pertinente doglianza.
3. Con la seconda e terza censura del ricorso introduttivo, da sottoporsi a congiunto scrutinio stante il connesso e complementare portato contestativo, il deducente imputa all’amministrazione un evidente errore di qualificazione degli interventi contestati, i quali non richiederebbero il previo rilascio del permesso di costruire, quanto piuttosto la sola segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 22, DPR. n. 380/2001 e, pertanto, non potrebbero essere sanzionati in assenza di quest’ultimo titolo edilizio con la demolizione ai sensi del successivo art. 31.
Le doglianze non meritano accoglimento.
3.1. Il fabbricato originario, assentito con la licenza edilizia in variante n. -OMISSIS-allegata dalla parte ricorrente alla propria Scia (doc.2 Comune, pagg. 9 e ss. del file depositato) consisteva in “locali uso stalla e tettoia”. Le opere contestate, invece, disvelano una incisiva trasformazione del suddetto, originario compendio, comportante un maggior carico urbanistico conseguente al previsto utilizzo residenziale, da ritenersi comunque preclusa al soggetto diverso dall’imprenditore agricolo, poiché l’area in questione ha destinazione agricola ai sensi dell’art. 28 delle N.T.A. del P.R.G.C. (doc. 17 Comune) e risulta, inoltre, gravata, per non contestata prospettazione, da vincolo idrogeologico.
3.2. L’amministrazione a pag. 2 della relazione tecnica depositata in giudizio il 23.4.2021 sub doc. 18 ha infatti ulteriormente e dettagliatamente indicato per ciascuna opera contestata il regime autorizzativo, precisando, tra l’altro, che “con riferimento alla costruzione chiusa di dimensioni m 12x6x2,47/3,42 h, alla tettoia sul retro dell’edificio principale di dimensioni m 14x7,5x3,45h ed alla tettoia di dimensioni m 15x5,20x2,36 h riportate nell’Ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, si riscontra che trattasi di manufatti di dimensioni tutt’altro che ridotte e modeste rispetto all’edificio principale e comunque di dimensioni tali che, in applicazione dell’art. 28-11 - area normativa Ee (a destinazione agricola) del vigente PRGC sono assoggettate a Permesso di Costruire. Inoltre la modifica apportata alla geometria del tetto da “a botte” (tipica copertura degli opifici ad uso produttivo/deposito) a “capanna” con tetto a due falde, ha determinato un incremento della cubatura rispetto all’edificio autorizzato nel 1974 (Licenza edilizia n. -OMISSIS-) e successiva variante n. -OMISSIS-” .
3.3. Orbene, oltre alla destinazione agricola dell’area, alla disciplina vincolistica che ne limita l’edificabilità e al cambio di destinazione d’uso comportante un maggior carico urbanistico, è la stessa consistenza delle opere che depone per il relativo assoggettamento al preventivo rilascio del permesso di costruire: vi sono, infatti, innegabili aumenti volumetrici derivanti dall’aumento dell’altezza di gronda, non rappresentata neppure nella Scia depositata, cui si aggiungono plurime trasformazioni del territorio conseguenti all’edificazione di tettoie e altri manufatti permanenti di non trascurabili dimensioni.
Né è condivisibile la tesi secondo cui alcune opere (box) non richiederebbero il permesso di costruire in quanto pertinenziali. L’intervento edilizio che modifichi significativamente lo stato dei luoghi, con manufatti autonomamente fruibili, non costituisce “pertinenza urbanistica”, bensì “nuova costruzione” e come tale necessita del previo rilascio del permesso di costruire. Orbene, per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa ( ex multis , Cons. Stato, II, 24.11.2020, n. 7348) la natura di pertinenza può essere riconosciuta, ai fini edilizi, in presenza di un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra la cosa accessoria e quella principale, nesso tale da consentire esclusivamente la destinazione della cosa ad un uso pertinenziale durevole, il quale emerge se l'opera pertinenziale ha una dimensione ridotta e modesta rispetto alla cosa cui inerisce, tale da rendere l'opera priva di un autonomo valore di mercato e non comportante un carico urbanistico o una alterazione significativa dell'assetto del territorio; non può, quindi, ritenersi meramente pertinenziale un abuso che, come in specie, pur avendo dimensioni inferiori all'opera principale, presenta incontestate caratteristiche di ingombro, di – almeno potenziale - autonomo valore di mercato, di carico urbanistico e, infine, si estende su un'area diversa e ulteriore rispetto a quella già occupata dal preesistente edificio principale. Invero, in materia edilizia, la natura pertinenziale è riferibile soltanto ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto a quella principale, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto a quella considerata principale e non siano coessenziali alla stessa ( ex multis , Cons. Stato, VI, 4.8.2023 n. 7548).
3.4. In siffatte circostanze, caratterizzate dalla commistione di più opere comportanti la complessiva e non transisoria trasformazione del territorio, non può dubitarsi della applicabilità del principio di “valutazione unitaria” dell’abuso, tale per cui “la valutazione dell'abuso edilizio presuppone, tendenzialmente, una visione complessiva e non atomistica dell'intervento, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall'insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio. Ne consegue che, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento, l'amministrazione comunale deve esaminare contestualmente l'intervento abusivamente realizzato, e ciò al fine precipuo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni che, in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell'abuso e di una conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe stato necessario o che può, se del caso, essere rilasciato, prospettino una scomposizione virtuale dell'intervento finalizzata all'elusione dei presupposti e dei limiti di ammissibilità della sanatoria stessa” (Cons. St., sez. VI, 30 giugno 2021, n. 4919; Tar Campania, Napoli, sez. VII, 01 agosto 2022, n. 5140; Tar Lazio, Roma, sez. II, 06 giugno 2022, n. 7283).
3.5. Alla luce delle suesposte considerazioni, l’Amministrazione ha legittimamente valutato l’abuso edilizio in questione nella sua interezza, contestando all’interessato la realizzazione di opere richiedenti il previo rilascio del permesso di costruire e ingiungendo allo stesso di rimuoverle in conformità al disposto dell’art. 31 del DPR n. 380/2001. La stessa parte ricorrente ha indirettamente confermato la necessità di tale titolo edilizio, depositando in data -OMISSIS- presso gli uffici comunali istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 e smi, ivi protocollata al n. -OMISSIS- e inserita nel fascicolo amministrativo n. -OMISSIS-.
4. Muovendo all’esame dei motivi aggiunti di ricorso, valgono le seguenti considerazioni.
5. Quanto alla prima doglianza dei suddetti motivi aggiunti di ricorso, la parte lamenta che il Comune abbia erroneamente considerato il fabbricato alla stregua di una “residenza rurale” la cui disciplina, contenuta nel punto 14) dell’art. 28-11 della N.T.A. del P.R.G.C., riserva i pertinenti interventi edilizi agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai soggetti equiparati ai sensi della disciplina nazionale e regionale. L’Amministrazione non avrebbe considerato che il compendio immobiliare in questione, pur avente risalente destinazione agricola, versava in stato di abbandono sin dalla morte del dante causa, avvenuta nell’anno 1994. Da tale circostanza deriverebbe l’assoggettabilità dello stesso al disposto di cui all’art. 28-11 delle richiamate N.T.A. del P.R.G.C. che, al punto 19), prescrive: “gli edifici esistenti abbandonati o non più adibiti ad attività agricola e non appartenenti alle categorie Ar/3/1, Ar3/2 e Ar3/3 sono da considerarsi di tipo civile; gli edifici di tipo civile esistenti (al 24/11/95) potranno essere ampliati nella misura massima del 20% della loro superficie lorda di pavimento esistente edificata chiusa da pareti, con esclusione delle superfici aperte anche da un solo lato. Per gli ampiamenti ammessi dovranno essere utilizzati prioritariamente gli spazi esistenti” . Da ciò deriverebbe che quanto ritenuto dal Comune ostativo alla sanatoria sarebbe inapplicabile all’edificio de quo : quest’ultimo, infatti, avendo perso in ragione del pregresso abbandono la natura di “agricolo” (rectius “rurale”) in favore di quella “civile”, sarebbe assoggettato alla pertinente disciplina urbanistica di cui all’art. 26 delle richiamate N.T.A., che non prevede requisiti soggettivi in capo ai soggetti che vi effettuino interventi di recupero.
La doglianza non può essere condivisa.
5.1. Il manufatto originario era, come visto, composto solamente da una tettoia aperta su tre lati e una stalla di dimensioni pari a circa m15,00x12,00x5,00 oltre tetto a botte, non assimilabile in alcun modo ad una residenza rurale. Quanto rappresentato nella richiesta di sanatoria assume invece i connotati di un vero e proprio fabbricato, reso nel frattempo abusivamente residenziale e recante dimensioni maggiori di quelle della preesistente tettoia. Trattasi di tettoia-stalla trasformata in civile abitazione. Orbene, la norma delle N.T.A. dello strumento urbanistico invocata dalla ricorrente (art. 28 -11, punto 19) fa riferimento ai fabbricati rurali ricadenti in area agricola che, avendo perso i requisiti di ruralità in ragione dell’abbandono, possono beneficiare della trasformazione in edifici civili. Da ciò consegue, tuttavia, che solo una residenza rurale legittimamente realizzata possa, al ricorrere dei presupposti ivi considerati, ritenersi convertita in residenza civile, mentre i locali rurali destinati ad altra funzione, quali stalle e tettoie, assumono la qualificazione dei corrispettivi civili, quali magazzini e tettoie. Orbene, ferma l’assorbente circostanza che la parte ricorrente non ha provato né la cessazione dell’attività agricola né l’inquadramento urbanistico del proprio immobile al di fuori delle categorie Ar/3/1, Ar3/2 e Ar3/3 indicate dalle suddette N.T.A., la richiamata disposizione di favore non può essere impiegata per trasformare de plano una tettoia aperta in un edificio residenziale: il locale in questione, infatti, potrà, al più, vedere mutuata la propria originaria vocazione rurale divenendo un magazzino civile, senza che ciò implichi la sua conversione in residenza.
6. La seconda doglianza dei motivi aggiunti di ricorso si incentra sulla contestazione dei punti b), c), d) ed e) del provvedimento di diniego di sanatoria. Ad avviso del ricorrente il Comune avrebbe erroneamente individuato plurime violazioni dell’art. 28-11 delle citate N.T.A. del P.R.G.C. in verità non sussistenti.
La doglianza è infondata.
Quanto al punto:
- b), la ricorrente deduce il mancato superamento dell’indice di densità fondiaria, contestando il calcolo comunale, ma la stessa parte non si avvede che, come visto, il fabbricato preesistente non poteva considerarsi “residenza agricola” avendo consistenza di mera tettoia. Mancando il presupposto della trasformazione di una preesistente residenza agricola in residenza di civile abitazione, il Comune intimato ha correttamente calcolato il suddetto indice qualificando l’intervento come trasformazione di una tettoia aperta in una residenza civile ovvero, sostanzialmente, una nuova costruzione;
- d), sussistendo sull’area de qua una servitù di elettrodotto, la pratica doveva essere corredata del pertinente parere da parte dell’Ente titolare “Terna Rete Italia”, ma lo stesso, contrariamente alla prospettazione ricorsuale, è stato favorevolmente rilasciato (docc. 24 e 25 Comune) per opere che manifestamente non prevedono la permanenza continua di persone e l’uso residenziale del fabbricato;
- c) ed e) la documentazione richiesta e ritenuta carente dal Comune, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non può essere ritenuta, anche in ragione della genericità delle censure, non essenziale ai fini del perfezionamento del procedimento. Tanto vale sia per la “relazione di collaudo statico”, certamente condizionante il favorevole scrutinio della pratica, sia per la restante documentazione, comunque necessaria ai fini di accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo richiesto.
7. In conclusione il ricorso e i relativi motivi aggiunti devono essere respinti.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Condanna il ricorrente a corrispondere al Comune intimato la somma complessiva di euro 6.000 (seimila/00) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e gli altri soggetti privati citati nella retroestesa decisione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Marco Costa, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Costa | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.