Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n. 6202 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 2.4.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
15 Aprile 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 15/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 6202/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione a intimazione di pagamento;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo;
T R A
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F.: Controparte_1 Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. A. G. Monea;
C.F._1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
NONCHÉ CONTRO
(già Controparte_4 Controparte_5
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. M. R.
[...]
Versaci, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.12.2024 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha formulato opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420249017377046000 notificata a mezzo pec il
6/12/2024, in relazione agli avvisi di addebito nn. 39420220002372036000;
39420220003094204000; 39420230000587126000.
In particolare, rilevando di essere stata ammessa al piano di rateizzazione del credito, a seguito di relativa istanza n. 187058 presentata in data 11.07.2023, ha affermato di essere decaduta dal beneficio della rateizzazione e, in ragione di ciò, gli era stata notificata l'intimazione di pagamento oggetto del giudizio.
Ha eccepito pertanto la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, non essendo stata adeguatamente motivata la decadenza dal beneficio della rateazione al punto da non poter identificare l'an e il quantum dovuto in ragione dell'assenza di una specifica indicazione dello sgravio delle somme già corrisposte con il piano rateale.
Ha concluso chiedendo di annullare l'intimazione di pagamento impugnata in virtù delle considerazioni suesposte.
CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha sollevato il proprio difetto di legittimazione passiva e di sserendo che il difetto di motivazione è un'eccezione afferente i vizi propri dell'intimazione CP_3 di pagamento, ovvero di un atto emesso dall'agente riscossore.
Pertanto, affermando di non avere alcuna legittimazione a stare in giudizio, ha concluso chiedendo l'estromissione dal giudizio e, in via subordinata, il rigetto del ricorso con condanna al pagamento degli avvisi sottesi all'intimazione impugnata.
Si è costituita in giudizio, altresì, l' che, oltre ad eccepire il Controparte_6
proprio difetto di legittimazione passiva, ha evidenziato la pretestuosità del ricorso asserendo che l'intimazione di pagamento risulta essere adeguatamente motivata in quanto indica sia il tipo di credito richiesto nonché l'anno di riferimento nonché le modalità di calcolo degli interessi maturati. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
*******
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, fermo restando il difetto di legittimazione di deve ritenersi CP_3 infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' Controparte_6
CP_
e dall' Si osserva sul punto che, pur essendo vero che alcuna contestazione afferente
[...] alla formazione del titolo esecutivo può essere mossa all' , in Controparte_6 qualità di agente incaricato della sola riscossione del credito, sia l'ente impositore che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Ciò premesso appare evidente l'infondatezza dell'opposizione attorea in cui, in senso contraddittorio, da un lato, si rileva l'automaticità della decadenza dalla rateizzazione nell'ipotesi di omissione dei pagamenti compresi nel piano di ammortamento con conseguente configurazione del diritto alla riscossione del residuo;
dall'altro si pretende una specificazione motivazionale sulla predetta decadenza. Ed invero, fermo restando che alcuna norma – peraltro non richiamata dall'attore – richiede un onere motivazionale simile afferente alla decadenza dalla rateizzazione, la permanenza del credito contributivo dell'ente è in nuce nella mancata estinzione derivante dall'omesso pagamento.
Ebbene, contenendo un riferimento specifico e dettagliato agli atti ad essa sottesi, l'intimazione opposta non può considerarsi indeterminata e priva di motivazione, anche in considerazione della piena conoscenza delle poste debitorie confluite nell'istanza di rateizzazione (cfr. ex multis Cass. civ.
Sez. VI - 5 Ord., 11/04/2017, n. 9323; Cass. civ. Sez. V, Sent., 14.01.2015, n. 407).
Per tali ragioni il ricorso risulta infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite
CP_ in favore di ognuno dei resistenti, e , in persona dei rispettivi Controparte_6
legali rappresentanti p.t., che si liquidano in €. 6.115,00, oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 15/04/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo