Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/06/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3816 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da nata in [...], il [...] ed ivi residente a[...]
rappresentata e difesa per mandato in calce al presenteC.F. 1 Carmine, 47, C.F.:
"con il quale elettivamente domicilia in Acri, C.F. 2atto dall'Avv. Paola Rachieli, c.f.
alla Via Pietro Mancini, n. 2
Ricorrente
Nei confronti di
Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 - P.
P.IVA_2 ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato IVA
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena (C.F. C.F. 3
E ove si dichiara di voler ricevere le FAX 0984/489329 - PEC: Email_1
comunicazioni) e Testimone_1 (C.F. C.F._4
- FAX 0984/489331 - PEC
(t) giusta procura generale alle liti per notar Persona_1 di Email_3
Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'CP_1 al fine di contestare la pretesa restitutoria che l'istituto ha esercitato in sede di liquidazione di arretrati di assegno ex legge n. 222/84, trattenendo
- nei limiti del quinto - l'importo di euro € 1.932,26 per recuperare la somma indebitamente erogata a titolo di indennità di maternità.
L'CP_1 ha resistito al ricorso instando per il suo rigetto per infondatezza.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
Si premette che dagli atti di causa si evince che con provvedimento del 14.3.2023 1'CP_1, nel comunicare la liquidazione con decorrenza dal 1.6.2020 - dell'assegno ordinario di invalidità, ha trattenuto sugli arretrati della predetta prestazione la somma di euro 1.932,26 per recuperare la somma, indebitamente erogata, a titolo di indennità di maternità relativa al periodo 5.4.1995/5.9.1995.
La parte ricorrente ha contestato la ripetibilità della somma e le relative modalità di recupero;
ha dedotto che l' CP_1 non ha assolto all'onere di provare la natura indebita dell'erogazione; ha eccepito la prescrizione del diritto dell' CP_1 di recuperare le somme.
Ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare nulla la comunicazione di
.CP liquidazione dell" del 14.03.2023 perché ingiusta per i motivi sopra dedotti;
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-accertare e
CP dichiarare, per i motivi sopra riportati, che l'operato dell" di trattenere la somma di € 1.932,26 è illegittimo ed ingiusto perché nulla deve restituire l'istante all, CP_ condannare l'Ente alla restituzione della somma di € 1.932,26 indebitamente trattenuta, oltre interessi legali e rivalutazione nella misura di legge;
- con vittoria di spese e compenso da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si costitutiva l'CP_1 contestando la fondatezza del ricorso;
evidenziava che, in sede di liquidazione degli arretrati relativi all'assegno di invalidità riconosciuto alla ricorrente all'esito di procedimento giudiziario, l'istituto ha effettuato una trattenuta di € 1932,26 a titolo di "Recupero indebito numero
00000056639" quale parte (nei limiti di 1/5 del liquidato netto) del maggior debito relativo a indennità di maternità per il periodo dal 05/04/1995 al 05/09/1995 di euro 5.324,22 euro, pagata a mezzo di assegno in data 18/04/2003. Assumeva la natura indebita dell'erogazione siccome si inseriva in una serie di illecite operazioni attuate da dipendente infedele oggetto poi del procedimento penale 3321/08
(cfr. all.3 attestazione credito). In particolare, la condotta criminosa posta in essere dal dipendente
CP_1 consisteva nell'erogare/liquidare prestazioni a soggetti non aventi diritto o perché in assenza dei requisiti o perché decaduti, ovvero perché la prestazione era già stata liquidata (doppio pagamento).
Nel caso in esame la ricorrente non aveva diritto a percepire l'indennità di maternità per il periodo dal
05/04/1995 al 05/09/1995 in quanto nel 2003 era decaduta dal diritto. Concludeva, quindi, per la reiezione del ricorso per infondatezza.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive di udienza.
Valga premettere che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non grava sull' CP_1 l'onere di provare la natura indebita dell'erogazione ma, al contrario, in aderenza ai principi posti da consolidata giurisprudenza di legittimità, sarebbe stato onere della ricorrente - nel negare la natura indebita della prestazione allegare e provare il suo buon diritto alla stessa.
Invero, "nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito" (cfr. Cass. 2032/2006). Tale orientamento, seguito da quello difforme di Cass. 19762/2008, è stato di recente confermato dalle S.U. della Cassazione le quali hanno affermato il principio secondo cui "in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto" (cfr. Cass. S.U.
18046/2010).
Parimenti infondate le doglianze attoree che fanno leva sulla illegittimità del provvedimento dell' CP_1 per carenza di motivazione siccome il processo del lavoro è giudizio sul rapporto e non anche sull'atto e che nel giudizio avente ad oggetto indebito previdenziale o assistenziale non si controverte sulla legittimità del provvedimento dell'istituto bensì sul diritto dell'istituto alla ripetizione di somme che assume indebitamente percepite.
Ed invero, l'azione esperita è di accertamento negativo del diritto dell' CP_1 di ripetere le somme erogate e non anche à per come erroneamente richiesto nelle conclusioni azione di nullità del
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provvedimento dell'istituto.
Oggetto del giudizio, detto altrimenti, non è certamente la legittimità del provvedimento dell' CP_1 ma la sussistenza o meno dell'obbligo della ricorrente di restituire le somme percepite.
Parimenti infondata l'invocata sanatoria siccome, trattandosi di indebito afferente a prestazione temporanea (indennità di maternità) la normativa invocata in ricorso non può trovare applicazione.
L'art. 52 L. 88/89 come interpretato autenticamente dall'art. 13 L. 412/1991 stabilisce che: "Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Dalla piana lettura di tale disposizione si evince inequivocabilmente che essa attiene alla fattispecie di indebiti pensionistici e dunque non può trovare applicazione nel caso di specie in cui l'indebito previdenziale ha ad oggetto somme erogate a titolo di riliquidazione di prestazione temporanea (indennità di maternità).
Ciò posto, è fondata l'eccezione di prescrizione, pur genericamente sollevata in ricorso (senza indicazione né del termine applicabile né della sua decorrenza).
In ogni caso, si rileva che, vertendosi in materia di ripetizione di indebito, deve ritenersi applicabile, in mancanza di una disciplina specifica, l'ordinaria prescrizione decennale, decorrente dal momento dell'indebito pagamento. Nel caso di specie, il pagamento è avvenuto in data 18.4.2003 e nel successivo decennio non consta il compimento di idoneo atto interruttivo;
è lo stesso CP_1 ad allegare che le due comunicazioni di indebito con richiesta di restituzione emesse nel 2008 e di poi nel 2011 non sono state rinvenute e che il primo atto interruttivo di cui si dà prova è stato ricevuto il 13.2.2014, quando il termine di prescrizione era già decorso.
A tanto consegue che, in assenza di allegazione e prova da parte dell' CP_1 di cause di sospensione della prescrizione (allegando l'istituto l'illecito penale del funzionario infedele senza alcuna indicazione del ruolo della ricorrente) e in assenza di (prova di) compimento di idonei atti interruttivi nel decennio successivo al pagamento indebito, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, previa declaratoria dell'insussistenza del diritto dell' CP_1 di ripetere la somma, ne consegue condanna dell'istituto alla relativa restituzione (essendo tra le parti pacifica l'avvenuta trattenuta).
Tuttavia, le spese di lite sono integralmente compensate in ragione dell'accoglimento del ricorso soltanto in base all'eccezione di prescrizione peraltro sollevata in maniera del tutto generica e soltanto in subordine agli altri - infondati – motivi di ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
accerta e dichiara che l'CP_1 non ha diritto a ripetere la somma di euro 1.932,26 e, per l'effetto, condanna l'istituto alla relativa restituzione in favore della ricorrente, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
compensa le spese di lite.
Cosenza, 23 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti