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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/07/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2382/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via Dante Alighieri presso lo Parte_1 studio dell'avv. Stuppia Giuseppe (PEC: , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: Email_2 che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: indennizzo/rendita vitalizia CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 24/11/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere i benefici ex D. lgv. 38/2000 (indennizzo in capitale o rendita vitalizia) derivanti dalla malattia professionale denunciata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- Accertare e dichiarare che a causa ed in conseguenza della malattia professionale “tendinopatia del quadricipite femorale e la meniscopatia bilaterale” contratta la ricorrente ha subito un grado di menomazione pari al 22% ai sensi dell'art 13 D.Lgs 23/2/2000 n. 38 e/o del D.M. 45/2019, ovvero nella maggiore o minore entità che sarà accertata in corso di causa non inferiore comunque al 16% e sempre nei limiti di indennizzabilità, con erogazione in capitale ove inferiore 16%;
- Per l'effetto, condannare l in persona del suo legale rappresentante p.t. a corrispondere a CP_1 favore del ricorrente la rendita e gli indennizzi previsti e disciplinati dall'art. 13 D.Lgs 23/2/2000 n.
1 38 e/o del D.M. 45/2019 secondo le somme che risulteranno dovute sulla base delle tabelle ed i criteri ivi previsti per un grado complessivo non inferiore del 16 %, ovvero in quella misura minore o inferiore che sarà identificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- Condannare la resistente al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
- Munire l'emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione come per legge.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione CP_1 morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in misura pari o superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano,
2 quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che la ricorrente:
<< Dalla visita medico legale effettuata e dalla documentazione sanitaria presentatami la Parte_2
risulta essere affetta da: “gonartrosi con deficit nella deambulazione dovuta a severa
[...] sindrome da sovraccarico del comparto femoro tibiale interno con lesione degenerativa a decorso pluridirezionale del corno posteriore del menisco mediale che appare assottigliato e disomogeneo. Protrusione del corpo meniscale. Meniscopatia degenerativa esterna di medio grado. Condropatia femoro rotulea di medio grado bilaterale” Sulla base dei dati anamnestici, clinici e radiologici e dei criteri di valutazione delle tabelle del danno biologico D.L. 38/00 (ex d.m. 12.7.2000), è possibile concludere che la , a Parte_3 seguito della prolungata attività lavorativa come bracciante agricola, ha sviluppato una sindrome degenerativa bilaterale severa ad entrambe le ginocchia di origine professionale (Tab. n° 23 nuove Tab. delle malattie professionali in industria e agricoltura di cui al d.m. 9.4.2008).
esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee ossee e cartilaginee delle ginocchia, apprezzabili strumentalmente, con grave limitazione funzionale Cod. 1.2.03 (4%) – COD 1.2.05 (4%) Pertanto, alla signora considerando che : Alla lesione sono residuati postumi che incidono Pt_1 permanentemente sull'integrità psicofisica dell'infortunata diminuendone così l'attitudine al lavoro nella misura del 4% (quattro per cento) dal 2021 come dimostrato nella RMN e poi si è accertato con RMN un aggravamento del 4 % in riferimento ai postumi invalidanti permanenti contemplati nelle valutazioni tabellari dell contenute nel D. L. n° 38/2000 art. 13 relativamente al danno CP_1 biologico, che sommati al già indennizzo del 16 % di cui beneficia la ricorrente si arriva ad un totale del 22 %.>> e confermato in sede di chiarimenti come: esposte, ritengo che le osservazioni formulate dall'Avv. di parte resistente siano inconsistenti e non contengano elementi tali da indurmi a modificare le già espresse conclusioni medico-legali.>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni ed in accoglimento della domanda proposta con il ricorso, deve essere in questa sede affermato il diritto della ricorrente a percepire la rendita vitalizia prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione della integrità psicofisica pari al 22% (ventiduepercento) - ovverosia nella misura indicata dal C.T.U. nella relazione agli atti – con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ai soli interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) nei limiti di cui all'art. 16, comma
3 6°, della L. 412/1991 dal 121° giorno successivo al 09/05/2021 (data della domanda amministrativa) al soddisfo.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
12. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza della CP_1 domanda del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo richiesto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara il diritto di a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Parte_1
Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 22% dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di quanto CP_1 dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ad interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dal 121° giorno successivo il 09/05/2021, fino al soddisfo, salvo importi già versati;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, a CP_1 titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Giuseppe Stuppia;
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 16/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via Dante Alighieri presso lo Parte_1 studio dell'avv. Stuppia Giuseppe (PEC: , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: Email_2 che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: indennizzo/rendita vitalizia CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 24/11/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere i benefici ex D. lgv. 38/2000 (indennizzo in capitale o rendita vitalizia) derivanti dalla malattia professionale denunciata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- Accertare e dichiarare che a causa ed in conseguenza della malattia professionale “tendinopatia del quadricipite femorale e la meniscopatia bilaterale” contratta la ricorrente ha subito un grado di menomazione pari al 22% ai sensi dell'art 13 D.Lgs 23/2/2000 n. 38 e/o del D.M. 45/2019, ovvero nella maggiore o minore entità che sarà accertata in corso di causa non inferiore comunque al 16% e sempre nei limiti di indennizzabilità, con erogazione in capitale ove inferiore 16%;
- Per l'effetto, condannare l in persona del suo legale rappresentante p.t. a corrispondere a CP_1 favore del ricorrente la rendita e gli indennizzi previsti e disciplinati dall'art. 13 D.Lgs 23/2/2000 n.
1 38 e/o del D.M. 45/2019 secondo le somme che risulteranno dovute sulla base delle tabelle ed i criteri ivi previsti per un grado complessivo non inferiore del 16 %, ovvero in quella misura minore o inferiore che sarà identificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- Condannare la resistente al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
- Munire l'emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione come per legge.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione CP_1 morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in misura pari o superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano,
2 quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che la ricorrente:
<< Dalla visita medico legale effettuata e dalla documentazione sanitaria presentatami la Parte_2
risulta essere affetta da: “gonartrosi con deficit nella deambulazione dovuta a severa
[...] sindrome da sovraccarico del comparto femoro tibiale interno con lesione degenerativa a decorso pluridirezionale del corno posteriore del menisco mediale che appare assottigliato e disomogeneo. Protrusione del corpo meniscale. Meniscopatia degenerativa esterna di medio grado. Condropatia femoro rotulea di medio grado bilaterale” Sulla base dei dati anamnestici, clinici e radiologici e dei criteri di valutazione delle tabelle del danno biologico D.L. 38/00 (ex d.m. 12.7.2000), è possibile concludere che la , a Parte_3 seguito della prolungata attività lavorativa come bracciante agricola, ha sviluppato una sindrome degenerativa bilaterale severa ad entrambe le ginocchia di origine professionale (Tab. n° 23 nuove Tab. delle malattie professionali in industria e agricoltura di cui al d.m. 9.4.2008).
esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee ossee e cartilaginee delle ginocchia, apprezzabili strumentalmente, con grave limitazione funzionale Cod. 1.2.03 (4%) – COD 1.2.05 (4%) Pertanto, alla signora considerando che : Alla lesione sono residuati postumi che incidono Pt_1 permanentemente sull'integrità psicofisica dell'infortunata diminuendone così l'attitudine al lavoro nella misura del 4% (quattro per cento) dal 2021 come dimostrato nella RMN e poi si è accertato con RMN un aggravamento del 4 % in riferimento ai postumi invalidanti permanenti contemplati nelle valutazioni tabellari dell contenute nel D. L. n° 38/2000 art. 13 relativamente al danno CP_1 biologico, che sommati al già indennizzo del 16 % di cui beneficia la ricorrente si arriva ad un totale del 22 %.>> e confermato in sede di chiarimenti come: esposte, ritengo che le osservazioni formulate dall'Avv. di parte resistente siano inconsistenti e non contengano elementi tali da indurmi a modificare le già espresse conclusioni medico-legali.>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni ed in accoglimento della domanda proposta con il ricorso, deve essere in questa sede affermato il diritto della ricorrente a percepire la rendita vitalizia prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione della integrità psicofisica pari al 22% (ventiduepercento) - ovverosia nella misura indicata dal C.T.U. nella relazione agli atti – con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ai soli interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) nei limiti di cui all'art. 16, comma
3 6°, della L. 412/1991 dal 121° giorno successivo al 09/05/2021 (data della domanda amministrativa) al soddisfo.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
12. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza della CP_1 domanda del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo richiesto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara il diritto di a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Parte_1
Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 22% dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di quanto CP_1 dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ad interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dal 121° giorno successivo il 09/05/2021, fino al soddisfo, salvo importi già versati;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, a CP_1 titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Giuseppe Stuppia;
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 16/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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