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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/09/2025, n. 12259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12259 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58034/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 58034/2023 RGACC, promossa con citazione e vertente tra
“ -legale r.nte- con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla via Pt_1
Donatello 23 presso lo studio dell'avv. Francesco VILLA PIZZI;
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio FRANCESE in forza di procura in atti;
-ATTORE-
pagina 1 di 9 e e residenti in [...]ed ivi Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliate alla via Quasimodo 90, presso lo studio dell'avv. Alessandro
TATI, che le rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-CONVENUTO-
OGGETTO: rilascio di immobile occupato senza titolo;
risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti:
Per parte attorea: “1) Accertare e dichiarare che le sigg.re e Parte_2
, in quanto privi di qualsivoglia titolo per la detenzione, sin dal 30 Parte_4
maggio occupano abusivamente l'appartamento sito in Roma alla via Lucio Mummio, 7, scala C, piano sesto, int. 26, di proprietà dell 2) Condannare, in conseguenza, Pt_1
le sigg.re e e/o chiunque altro occupi Parte_2 Parte_4
l'immobile all'immediata consegna in favore dell dell'indicato appartamento, Pt_1
libero e vuoto da persone e/o cose. 3) Per la ipotesi di ritardo nella esecuzione, fissare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dalle debitrici. 4) Dichiarare le convenute tenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni – tanto sotto forma di danno emergente, che di lucro cessante - causati all'odierno attore a cagione della mancata disponibilità del cespite a far data dal 30 maggio 2008 sino alla pubblicazione dell'emananda sentenza. 5) Quantificare l'indennità risarcitoria in base al valore locativo minimo per abitazioni civili, quale quello oggetto di causa, come determinato dall'O.M.I. (Osservatorio Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate) e riportato nel prodotto estratto dalla Banca Dati delle quotazioni immobiliari, pari ad €. 12,00 al mq. per mese, per una superficie convenzionale di mq. 65,00 e, quindi, in €. 780,00 mensili. 6) Condannare, pertanto, le sigg.re e Parte_2 Parte_4
in solido tra loro al pagamento della predetta indennità risarcitoria nella misura di €.
780,00 mensili a far data da maggio 2008 sino alla pubblicazione dell'emananda sentenza, ovvero a quella somma ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione pagina 2 di 9 monetaria. 7) In via subordinata e per la ipotesi in cui l'adito Giudicante dovesse ritenere non sufficienti i già acquisiti elementi probatori in ordine alla quantificazione della indennità risarcitoria, disporre - come già richiesto nella depositata memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. - c.t.u. volta all'accertamento del valore locativo dell'immobile per cui è causa nel periodo di illegittima occupazione. 8) Condannare le convenute in solido tra loro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 comma 1 c.p.c., al pagamento delle spese non imponibili per €. 1.099,55, incluse quelle afferenti allo svolto procedimento di mediazione (n. 1014/2024 Organismo di Mediazione Forense di Roma), e degli onorari tanto del presente giudizio, quanto della suddetta mediazione.”.
Per parte convenuta: “- In via principale nel merito: rigettare le domande tutte rassegnate da parte attrice in quanto inammissibili, improcedibili, nonché infondate in fatto e in diritto. - In via subordinata nel merito: nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della domanda rassegnata in via principale dalle convenute, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, così come richiesto e azionato da parte attrice, per il periodo dal 30 maggio 2008 al 14 Marzo
2017 o per quel diverso termine e periodo, ovvero diverso momento iniziale o finale, che dovesse essere ritenuto applicabile dal Giudice al caso di specie. Ridurre comunque
l'importo risarcitorio dovuto dalle convenute all'attore, rispetto a quanto da quest'ultimo richiesto, tenuto conto dell'effettivo valore e dello stato in cui versa
l'immobile oggetto di giudizio, e tenuto conto del comportamento colposo tenuto dall'attore nella vicenda in oggetto, in virtù di quanto statuito dall'art. 1227 c.c. In ogni caso ridurre l'importo risarcitorio dovuto dalle convenute all'attore dell'importo di euro 1977,71 che parte attrice ha dichiarato essergli stato dalle stesse corrisposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre oneri accessori e Spese Generali al
15% come per legge”.
pagina 3 di 9 CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea -e per essa “ espone e documenta essere CP_1 CP_2
proprietaria di immobile sito in Roma alla via Lucio Mummio 7 sc. C piano VI int. 26 di mq. 65 (in catasto al fg. 956 n° 352 sub 93); afferma che il medesimo è illegittimamente occupato, senza alcuna titolazione causale, dalle convenute sin dal 30/5/2008, come da loro stesse dichiarato in istanza del 3/11/2016 in atti.
Precisa che in data 7/3/2022 le medesime avevano reso richiesta di acquisto del bene
(già avanzata il 18/11/2021) a cui si era dato riscontro chiedendo il pagamento dell'indennità di occupazione e invitandole ad esercitare opzione di acquisto nelle forme previste.
Nel silenzio delle odierne convenute, argomentando su proprio diritto a ottenere il rilascio dell'immobile e il risarcimento del danno (a tal fine l'istante indica -con riferimento ai valori minimi O.M.I. per abitazioni di tipo economico al primo semestre del 2008 per la zona di interesse- somma mensile di € 780,00 pari a € 12,00/mq per 65 mq), l'ente attoreo rende le conclusioni sopra riportate.
Le convenute riferiscono che (una di esse) sin dagli anni '70 del Parte_2
secolo scorso ha abitato l'immobile, quale moglie del conduttore, . Persona_1
Espongono in particolare che in sede di separazione dal coniuge, in data 17/4/2002 il bene venne assegnato -con ordinanza presidenziale- alla e la società Parte_2
mandataria (all'epoca) della gestione immobiliare dell'ente proprietario comunicò (doc.
6) a costei il suo subentro nel contratto.
Con sent. 4559/2006 il Tribunale di Roma ha però revocato detta assegnazione (rectius: ha negato l'assegnazione della casa già coniugale chiesto dalla revocando Parte_2
l'ordinanza presidenziale), e la società mandataria (all'epoca) della gestione immobiliare pagina 4 di 9 dell'ente proprietario comunicò (doc. 9) al il ritrasferimento del contratto in Parte_4
suo favore.
Accadde però che la continuava ad abitare l'appartamento, pagando il Parte_2
canone di locazione;
non senza rilevare che il Tribunale di Roma (sent. 24556/2009) ebbe ad accogliere opposizione a esecuzione in rilascio intentata dal nei Pt_3
confronti proprio della (ma ebbe anche a dichiarare inammissibile -per Parte_2
motivi in rito- la domanda di accertamento della esistenza di un contratto di locazione in cui la era conduttrice). Parte_2
Deceduto in in data 26/3/2010, le odierne convenute chiedevano di Parte_4
subentrare nel contratto di locazione, non ottenendo esito positivo.
Argomenta parte convenuta vertersi nel caso di specie su domanda di revindicazione della proprietà, resa da parte attorea, ed eccepiscono omessa mediazione (è però in atti verbale della mediazione intercorsa, datato 20/5/2024).
Nel merito, le convenuta contestano il diritto di proprietà della parte attorea (quindi: lo negano) e il diritto al risarcimento del danno (affermano che “il non uso non è suscettibile di risarcimento”).
Eccepiscono poi concorso del fatto colposo di controparte per non avere usato la dovuta diligenza (art. 1227 c.2 cod. civ.) atteso che la decisione unilaterale dell del Pt_1
30.05.2008 di ritenere titolare del contratto di locazione (nonostante Parte_5
lo stesso non vi abitasse più da molti anni) e il mancato accoglimento dell'istanza delle convenute di subentrare nel contratto di locazione intestato : altro fattore di Pt_3
concorso colposo è poi da parte convenuta individuato nella tardiva formalizzazione -da parte dell'Istituto- della proposta di acquisto in favore delle convenute, avvenuta solo in data 15 marzo 2022, ovvero dopo oltre cinque anni rispetto alla dichiarazione depositata da parte attrice (all.6) datata 3.11.2016 ed addirittura dopo oltre 12 anni dalla morte del pagina 5 di 9 , oltretutto ad un prezzo maggiorato rispetto a quello proposto agli altri Pt_3
conduttori del fabbricato di Via Lucio Mummio,7.
Eccepisce poi la parte prescrizione, indicando termine quinquennale ed invoca Cass.
14861/2000 “In caso di illecito permanente, come la detenzione abusiva di un fondo di altrui proprietà, in cui il comportamento lesivo non si esaurisce "uno actu", ma perdura nel tempo fino a quando l'immobile viene rimesso nella disponibilità del proprietario, il diritto al risarcimento del danno sorge con l'inizio del fatto illecito generatore del danno, rinnovandosi di momento in momento, onde la prescrizione di quel diritto ha inizio da ciascun giorno rispetto al danno già verificatosi. Ne consegue l'applicabilità della prescrizione ex art. 2947 c.c. per i danni maturati prima del quinquennio anteriore al primo atto interruttivo”: nel caso di specie, a suo dire, il 14/3/2017.
Contesta anche la quantificazione dell'indennità di occupazione.
Propone in via transattiva: acquisto del bene al prezzo di € 114.100,00 e risarcimento per
€ 30.900,00; compensando le spese.
Rende le conclusioni sopra riportate.
Con memoria istruttoria parte attorea ha prodotto documentazione in ordine alla proprietà dell'immobile.
Con ordinanza del 13/1/2025 è stata ammessa prova documentale.
Osserva il decidente che parte attorea agisce in revindica nei confronti della controparte.
La narrativa stessa delle convenute da' evidenza della insussistenza di titolazione causale alla loro occupazione dell'immobile, atteso che la revoca dell'ordinanza che - quale provvedimento interinale- aveva stabilito l'assegnazione della casa (con conseguente successione della nella qualità di conduttore) ha determinato Parte_2
pagina 6 di 9 l'estinzione della titolazione causale a favore della medesima, con reviviscenza della locazione in favore del . Pt_3
In definitiva, la morte del (26/3/20210) ha fatto venir meno ogni titolazione Pt_3
causale quanto all'occupazione dell'immobile da parte delle convenute nei confronti di odierna parte attorea.
Avendo parte attorea dimostrato documentalmente il proprio diritto di proprietà (rogito in data 8/5/1961 e visura catastale, in atti), va quindi anzitutto ordinato il rilascio del bene, fissando a tal fine la data del 30/11/2025.
L'occupazione “de quo” ha determinato il mancato godimento del bene da parte del proprietario, con posta contabile creditoria di risarcimento (Cass. S.U. 33645/2022 e
Cass. 30984/2023).
Non rileva infatti la circostanza che il proprietario abbia o no avuto intenzione di porre a reddito il cespite, atteso che (a prescindere da tale ben suggestiva indagine sulle intenzioni, che peraltro nel caso di specie dà anche esito negativo per le convenute, atteso che il bene era già stato locato, in precedenza, e l'illecito delle convenute ne ha impedito nuova locazione) ciò che conta è l'attitudine del bene a produrre reddito ciò che rileva, e che essa sia negata dall'altrui illecito.
Va anche smentito ogni concorso colposo del danneggiato, di fatto rimasto esposto a ondivaghe determinazioni delle convenute, e che reso le iniziative giudiziali necessarie a far cessare l'illecito delle convenute.
Quanto all'eccepita prescrizione, va rilevato che il principio fissato da Cass. 14861/2000
(invocata da parte convenuta) trova conferma in Cass. 16564/2002: Cass. 12647/2006 e non trova massime difformi in C.E.D.
pagina 7 di 9 Va quindi rilevata la prescrizione di ogni diritto risarcitorio per somme anteriori al
17/3/2017 (fatto interruttivo nella p.e.c. -doc. 8 di parte attorea- del 15/3/2022).
In punto di quantificazione del danno, l'indennità di occupazione mensile calcolata dalla parte attorea si fonda su dati oggettivi confacenti (né le convenute hanno addotto elementi particolari per ritenere una diversa consistenza fattuale dell'immobile), con importo mensile ben favorevole in realtà e nel concreto, per la parte. Né rileva che il montante complessivo abbia superato il possibile prezzo di acquisto del bene, atteso che esso sarebbe stato determinato (per legge) con corposo e generoso abbattimento del valore di mercato;
e che di tale eventualità le convenute non hanno inteso valersi.
Va quindi emessa sentenza di condanna delle convenute -in solido- al pagamento di €
780,00 mensili a far data dall'1/4/2010 e fino al 31/8/2025; oltre a maggior somma di €
780,00 mensili dall'1/9/2025 e fino al rilascio;
con interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il regime delle spese segue la soccombenza, previa compensazione in ragione di 1/3 stante il rigetto della eccezione di cui sopra, con liquidazione dell'intero resa ex D.M.
55/2014 (valore indeterminabile;
valori minimi e ridotti per la effettiva consistenza delle questioni).
Non sono documentate (in tempo utile) le spese sostenute da parte attorea per il compenso all'organismo di mediazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando –nel contraddittorio delle parti e in composizione monocratica- nella causa civile iscritta al n°
58034/2023 R.G.A.C.C. così provvede:
pagina 8 di 9 • condanna le convenute al rilascio -in favore di parte attorea- dell'immobile sito in
Roma alla via Lucio Mummio 7, scala C piano VI int. 26 (in catasto al fg. 956 n°
352 sub 93); a tal fine fissa la data del 30/11/2025;
• condanna le convenute -in solido- al pagamento -in favore di parte attorea- di €
780,00 mensili a far data dall'17/32017 e fino alla data odierna;
oltre a maggior somma di € 780,00 mensili fino al rilascio;
con interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
• condanna le convenute -in solido- alla rifusione delle spese sostenute da parte attorea, liquidate in € 2.800,00 per compenso professionale;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA di legge.
Roma 5/9/2025
Il Giudice
(dott. N. Valletta)
pagina 9 di 9