Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice rel dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 782/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMASI ANGELA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. SAVANI GIOVANNI MASSIMO, con elezione di domicilio in Parma, via Nazario Sauro, n.
7, presso e nello studio dell'avv. TOMASI ANGELA;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEZZONI CLAUDIA, CP_1 C.F._2
con elezione di domicilio in VICOLO ZEFIRINO CAMPANINI 1 PARMA, presso e nello studio dell'avv. PEZZONI CLAUDIA;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Parma
- INTERVENUTO-
pagina 1 di 16
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salva ed impregiudicata ogni migliore pronuncia ed ogni altro diritto, 1) Pronunciare e dichiarare, con sentenza, la separazione personale dei coniugi
[...]
Codice Fiscale: , nata a [...] il [...] e , Parte_1 C.F._1 CP_1
Codice Fiscale: , nato a [...] il [...] con condanna all'addebito C.F._2
della separazione stessa, in via esclusiva, al marito, signor , per comportamenti CP_1
aggressivi, violenti e persecutori nei confronti della moglie e/o per gli altri motivi indicati in atti, che hanno causato la fine del rapporto matrimoniale;
matrimonio concordatario contratto in Parma in data
06/12/1998; 2) Assegnare, così confermando quanto disposto nei provvedimenti provvisori e urgenti dal Presidente f.f., la casa coniugale, sita in Parma, via Luigi Mascherpa n. 1, e gli arredi ivi presenti alla moglie, sig.ra con i figli ivi conviventi, confermando l'allontanamento del sig. Parte_1
dalla casa coniugale, come già disposto in sede di provvedimenti provvisori, circostanza già CP_1
avvenuta; 3) Affidamento esclusivo monoparentale, per le ragioni esposte in atti, alla madre sig.ra delle due figlie minori, e , con potere solo alla medesima di Parte_1 Per_1 Persona_2
assumere decisioni per entrambe le figlie e solo diritto di visita da parte del padre, secondo le modalità
e gli orari indicati dall'odierno Giudicante, sempre nel rispetto delle esigenze delle minori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle medesime;
4) Dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il sig. a corrispondere al coniuge, signora CP_1 Parte_1
entro il giorno dieci di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, la somma di euro
600,00 (seicento/00) mensili, o solo in subordine confermare l'importo di euro 350,00 mensili disposto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, sempre annualmente rivalutabili secondo gli indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché di quelle ordinarie e straordinarie di natura medico-sanitaria, scolastica, sportiva e di altro genere, sostenute e da sostenersi nell'interesse dei figli medesimi, con ogni consequenziale provvedimento giudiziario atto a tutelare e garantire il puntuale versamento mensile degli importi dovuti, sempre nell'interesse del nucleo famigliare;
5) Nel caso in cui la fase istruttoria debba proseguire per le domande proposte, si chiede, emettersi sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 709 bis, terzo periodo, c.p.c. In via istruttoria si chiede, sin d'ora, che il Giudice voglia disporre l'acquisizione degli atti del procedimento pagina 2 di 16 penale n. 6606/2022 R.G.N.R. - n. 2395/2023 R.G.G.I.P., P.M. Dott. Andrea Bianchi, a carico del sig.
e degli atti dei procedimenti, conseguenti alle denunce-querele, presentate dalla sig.ra CP_1
nei confronti del marito in data 28.07.2023 e 22.08.2023, prodotte agli atti. Sempre, in Parte_1 via istruttoria, si chiede che il Giudice voglia disporre l'accertamento patrimoniale riguardo ai redditi effettivamente percepiti dal sig. , autorizzando le opportune indagini. Con riserva di ogni CP_1
ulteriore azione, eccezione, deduzione, produzione e modifica delle conclusioni e con richiesta di concessione dei termini ex art. 183, VI comma, C.p.c., demandati all'integrazione dei mezzi istruttori.
Con ogni consequenziale provvedimento del caso e di legge. Con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di competenza di annotazione e trascrizione dell'emananda sentenza di separazione giudiziale a margine dell'atto di matrimonio e nei Pubblici Registri dei Comuni di competenza. Con vittoria di spese e compensi legali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”;
Conclusioni per parte resistente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, - Pronunciare e dichiarare, con sentenza, la separazione personale dei coniugi (c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.11.1979, e (c.f. ) nato a [...] il [...] rispetto al CP_1 C.F._2
matrimonio concordatario contratto in Parma in data 06.12.1998; - Rigettare la richiesta di addebito della separazione stessa in capo al sig. ; - Affidare in via condivisa, tra entrambi i genitori, le CP_1
figlie minori e , con diritto di visita del padre e con le modalità e gli orari Per_1 Persona_2
indicati da codesto Tribunale adito, nel rispetto delle esigenze delle minori e compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici;
- Dichiarare tenuto e il SI. a corrispondere CP_1
alla moglie SI.ra entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di concorso al Parte_1
mantenimento dei figli, la somma di € 350,00 mensili ovvero la minor somma che verrà decisa di giustizia, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché di quelle ordinarie e straordinarie di natura medico-sanitaria, scolastica, sportiva e di altro genere, sostenute o da sostenersi nell'interesse dei figli medesimi. Con ogni consequenziale provvedimento del caso e di legge. Con ordine all'Ufficiale di Stato civile di competenza di annotare e trascrivere l'emananda sentenza di separazione giudiziale a margine dell'atto di matrimonio e nei
Pubblici Registri dei Comuni di competenza. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, Iva e cpa come per legge”
pagina 3 di 16 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.2.2023 ha adito il Tribunale di Parma deducendo Parte_1 che: in data 6.12.1998 aveva contratto matrimonio con;
dall'unione erano nati , CP_1 Per_3
in data 16.4.1999, il 13.7.2007 e il 18.7.2017; con decreto del 18.3.2014 il Per_1 Persona_2
Tribunale di Parma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
dopo la separazione lei e il sig. avevano ripreso a convivere ed era nata;
dopo la riconciliazione il sig. CP_1 Persona_2
aveva continuato a tenere nei suoi confronti condotte fisicamente e psicologicamente violente, CP_1
anche alla presenza dei figli, tanto che, dopo un episodio avvenuto in data 16.12.2022, nel corso del quale il marito la aveva spinta e le avevo stretto le mani intorno al collo e alle guance, così da provocarle lividi e contusioni, si era determinata a riferirlo alle proprie insegnanti, che lo Per_1
avevano segnalato alla Procura della Repubblica;
il sig. era solito seguirla e appostarsi anche CP_1
di fronte al suo luogo di lavoro per controllarla;
ella era lavorava come responsabile di punto vendita presso un supermercato, percependo una retribuzione netta mensile pari ad euro 1.500,00; il sig.
era assunto quale operaio edile, percependo una retribuzione netta mensile pari ad euro CP_1
1.600,00; , maggiorenne, non aveva ancora raggiunto l'autosufficienza economica ed era ancora Per_3
impegnato nei propri studi universitari, pur essendo assunto a tempo parziale per consegne di cibo a domicilio, percependo una retribuzione mensile pari a circa euro 800,00/900,00. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale di Parma volesse pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, affidando le figlie minorenni ad entrambi i genitori, nonché prevedendo la loro collocazione in via prevalente presso di sé, con conseguente assegnazione a lei della casa familiare, di proprietà dei suoi genitori. Con riferimento ai provvedimenti economici, ha insistito affinché il padre fosse tenuto a corrisponderle la somma mensile di euro 600,00 per il mantenimento dei figli (200,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza tenutasi innanzi al Giudice delegato allo svolgimento delle funzioni presidenziali in data
30.5.2023 è comparsa unicamente la sig. la quale ha confermato la propria volontà di non Parte_1
addivenire ad una riconciliazione.
Con ordinanza del 1.5.2023 il Giudice delegato, in via provvisoria ed urgente, ha confermato l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, collocandole in via prevalente presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa familiare. I tempi di visita tra il padre e le figlie sono stati così calendarizzati, salvo diversi accordi tra i genitori: fine settimana alternati dal venerdì alla pagina 4 di 16 domenica sera, oltre a un pomeriggio alla settimana nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterno e due pomeriggi nelle altre settimane;
due settimane, anche consecutive, nel periodo estivo. Con riferimento ai provvedimenti economici, il Giudice delegato ha altresì previsto che il sig.
fosse tenuto a corrispondere alla sig.ra la somma mensile di euro 350,00 per il CP_1 Parte_1
mantenimento indiretto dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Correttamente proseguito il giudizio innanzi al Giudice istruttore, con memoria integrativa del
18.9.2023, in parziale modifica delle conclusioni in precedenza rassegnate, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale volesse prevedere l'affidamento esclusivo a lei delle figlie minorenni, in ragione degli indici di inidoneità nell'esercizio della responsabilità genitoriale dimostrati dal sig. CP_1 successivamente all'udienza presidenziale. Ed infatti, il sig. aveva continuato a minacciarla e a CP_1
tenere nei suoi confronti condotte violente, tanto che il G.I.P. presso il Tribunale di Parma aveva applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento. In particolare, un episodio particolarmente grave era avvenuto in data 26.07.2023, quando, dopo averla vista in un supermercato in compagnia di un ex collega di lavoro, aveva preso ad inseguirla con la propria vettura, bloccando l'auto sulla quale viaggiava e costringendola ad uscire dall'abitacolo, in modo da poterle sputare a più riprese in viso e colpirla con un pugno sul mento, mentre proferiva ripetuti insulti e minacce sia nei suoi confronti, che verso il collega. In un'altra occasione, in data 22.8.2023, mentre ella si recava a prendere la figlia, impegnata con l'insegnante di inglese, aveva notato il marito, in sella ad uno scooter che la seguiva, e, una volta raggiunta la sua autovettura, lo stesso aveva iniziato a colpire con pugni il finestrino, intimandole di fermarsi. Ha aggiunto la ricorrente che il sig. si dimostrava sempre più CP_1
disinteressato rispetto alle figlie, tanto che il calendario di frequentazione tra il padre e le minori stabilito nell'ordinanza presidenziale non aveva avuto attuazione, non avendo il sig. nemmeno CP_1
comunicato il suo nuovo domicilio. Inoltre, egli si rifiutava di contribuire al mantenimento dei figli.
Con sentenza depositata in data 10.11.2023 il Tribunale di Parma ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, disponendo che il giudizio proseguisse per il completamento dell'istruttoria sulle domande non ancora mature per la decisione.
Con comparsa di risposta depositata in data 13.3.2024 si è costituito in giudizio il sig. CP_1
deducendo che: l'insorgenza della intollerabilità della convivenza era in realtà attribuibile all'infedeltà coniugale della sig.ra che nel corso degli anni aveva intrattenuto almeno tre relazioni Parte_1
extraconiugali; la sig.ra non si era mai occupata della gestione della casa e dei figli, che Parte_1
pagina 5 di 16 erano a lui integralmente affidati. Tanto premesso, il resistente ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo che il giudizio venisse definito in conformità ai provvedimenti assunti nella fase presidenziale.
Istruito il giudizio mediante relazioni psicosociali sul nucleo familiare delegate ai Servizi Sociali, nonché acquisita dall'Agenzia delle Entrate documentazione reddituale relativa al sig. , CP_1 all'udienza del 24.9.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c.
*** ***
Sulla domanda di addebito della separazione al sig. CP_1
La sig.ra ha proposto domanda di addebito della separazione al marito, asserendo che nel Parte_1 corso dell'unione coniugale il marito abbia tenuto verso di lei condotte maltrattanti, anche alla presenza dei figli.
In punto di diritto si rileva che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, è necessario che questi abbia gravemente violato i doveri nascenti dal matrimonio, ed occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, gravando sulla parte che propone la domanda l'onere di provarlo (cfr., tra le altre, Cass. 16691/2020). Si aggiunga che, con riferimento alle condotte violente, la Suprema Corte si è espressa nel senso che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al pagina 6 di 16 manifestarsi della crisi coniugale (v. Cass. sent. n. 7388/2017, confermata, ex multis, da Cass. sent. n.
31351/21).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di addebito della separazione al sig. debba CP_1 trovare accoglimento, anche alla luce delle risultanze del processo penale, all'esito del quale il sig.
è stato condannato dal Tribunale di Parma ad anni tre mesi otto di reclusione per i reati di cui CP_1
agli artt. 572, 582 e 585, 387 bis, c.p., con sentenza confermata in appello (v. doc. n. 19, fascicolo ricorrente). A tal riguardo si rileva che, sebbene non si abbia contezza dell'effettivo passaggio in giudicato della predetta sentenza, cosicché non può rivestire gli effetti del disposto di cui all'art. 651,
c.p.p., ciò non toglie che abbia un importante rilievo indiziario. Ed infatti, la Suprema Corte ha affermato che il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di condanna non definitiva, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, in particolare utilizzando come fonti le prove raccolte e gli elementi di fatto acquisiti in tale giudizio, ma è necessario che il procedimento di formazione del proprio libero convincimento sia esplicitato nella motivazione della sentenza, attraverso l'indicazione degli elementi di prova e delle circostanze sui quali esso si fonda, non essendo sufficiente il generico richiamo alla pronuncia penale (v. Cass. sent. n. 10055/10).
Osserva il Collegio che la sentenza di condanna del sig. , resa all'esito di giudizio abbreviato, CP_1
restituisce un quadro approfondito delle condotte maltrattanti tenute dal sig. nei confronti della CP_1
sig.ra nel corso di pressoché tutta la durata dell'unione matrimoniale, poiché, come riportato Parte_1
dalla sig.ra nel corso delle indagini, il primo episodio deve essere fatto risalire al 2003, Parte_1 quando il marito l'aveva afferrata per la prima volta per i capelli, trascinandola dentro ad una stanza. A tale episodio ne sono seguiti innumerevoli altri, sempre connotati da violenza fisica, tanto che la sig.ra ha riportato di essere stata colpita circa una decina di volte con pugni in testa dal marito nel Parte_1
corso di liti. Ha aggiunto che in un'occasione il marito le aveva sbattuto la testa contro il muro, provocandole una contusione, mentre in un'altra le aveva afferrato il collo con le mani. Oltre alle violenze fisiche, il sig. è ricorso più volte alle minacce di morte e spesso si era fatto trovare CP_1
davanti al luogo di lavoro della sig.ra per controllarla, tanto che una volta, dopo averla vista Parte_1
bere un caffè con un collega, adirato, le aveva sputato sulla maglietta.
Le dichiarazioni della sig.ra hanno trovato riscontro nelle affermazioni rese dai suoi genitori Parte_1
sempre nel corso delle indagini preliminari. Ed infatti, questi ultimi hanno riportato di aver notato più
pagina 7 di 16 volte sul volto e sulle braccia della figlia delle ecchimosi e di aver ricevuto anche le confidenze della nipote in relazione alle condotte violente serbate dal padre nei confronti della madre. Per_1
Peraltro, la veridicità del narrato della sig.ra è indirettamente confermata anche dal fatto che Parte_1
le indagini sono partite non da una querela sporta da quest'ultima, bensì da una confidenza fatta da alle proprie insegnanti, a seguito di un episodio avvenuto nel mese di dicembre 2022, al quale Per_1
lei aveva assistito e nel corso del quale il padre aveva tentato di soffocare la madre, mettendole le mani al collo e stringendo con forza. In quella stessa occasione aveva riferito alle insegnanti che da Per_1
anni la madre era vittima di violenze perpetrate dal padre, violenze che spesso avvenivano anche di fronte ai figli.
Alla luce del preciso narrato della persona offesa, nonché dai riscontri esterni che lo hanno corroborato, ritiene il Collegio che sia stata offerta piena prova della sussistenza delle condotte maltrattanti e violente tenute dal sig. nei confronti della sig.ra lungo tutto il corso dell'unione CP_1 Parte_1
coniugale.
Si aggiunga che, a nulla rileva, come pure allegato dal convenuto, che l'unione coniugale fosse da tempo in crisi, in quanto la sig.ra aveva intrattenuto relazioni extraconiugali e aveva da Parte_1 tempo cessato di collaborare nell'interesse della famiglia, disinteressandosi anche dei figli. A tal riguardo è sufficiente evidenziare che tali circostanze, oltre a non aver avuto il benché minimo riscontro probatorio, essendo rimaste una mera allegazione di parte resistente, comunque non pregiudicherebbero l'accoglimento della domanda di addebito, in quanto, come affermato dalla
Suprema Corte, le violenze rappresentano una violazione così grave dei doveri discendenti dal matrimonio da non necessitare un vaglio di comparazione con altre ed eventuali condotte concorrenti poste in essere coniuge vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.
Pertanto, la domanda di addebito della separazione dei coniugi al sig. deve trovare CP_1
accoglimento.
Nessuna domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie è invece stata proposta dal sig. , come invece pare suggerire la difesa attorea, domanda che in ogni caso sarebbe stata CP_1
inammissibile, in quanto tardivamente introdotta, tenuto conto che il sig. si è costituito in data CP_1
13.3.2024 e quindi ben oltre il termine di cui all'art. 709, III comma, c.p.c., testo vigente ratione temporis, venuto a scadenza in data 20.10.2023.
pagina 8 di 16 Sull'affidamento, collocamento e visite con il genitore non collocatario per le figlie minorenni
la maggiore età di , nato in data [...], rimangono da disciplinare i profili attinenti Per_4 Per_3 all'esercizio della responsabilità genitoriale per che ha diciassette anni di età, e Per_1 [...]
, di anni sette. Per_2
Come accennato, i profili relativi alla capacità genitoriale sono stati indagati tramite l'ausilio dei
Servizi Sociali del Comune di Parma e della UONPIA.
In particolare, all'esito di colloqui condotti con la madre, il padre e le due figlie minori, nella prima relazione del novembre 2023 i Servizi Sociali hanno riportato che i due figli maggiori, e Per_3
avevano confermato che il clima familiare era sempre stato caratterizzato da condotte violente Per_1
tenute dal padre nei confronti della madre, condotte che, in alcune occasioni, avevano attinto anche il fratello maggiore, . aveva aggiunto che la figura paterna nella sua infanzia era sempre Per_3 Per_1
stata poco presente, racconto che peraltro era stato condiviso anche da , il quale aveva precisato Per_3
che nel loro accudimento erano spesso coinvolti i nonni materni, in quanto la madre era impegnata al lavoro, a differenza del padre, che non aveva mai trovato un'occupazione stabile.
Come confermato dai Servizi Sociali, il padre si è dimostrato apparentemente inconsapevole rispetto agli effetti negativi che le sue condotte hanno provocato nei confronti della moglie e dei figli, rimanendo, nel corso di tutti i colloqui, maggiormente focalizzato sull'intento di negare le proprie condotte, piuttosto che sull'organizzazione della vita dei figli all'esito della separazione. Anche il livello di collaborazione tra il sig. e i Servizi Sociali è risultato altalenante, perché, in alcune CP_1
occasioni, egli ha preteso venissero fissati degli incontri, salvo poi non presentarsi, mentre in altri casi ha ritenuto necessario che questi rivestissero un ruolo di mediazione tra lui e la moglie.
La scarsa consapevolezza del sig. in merito alla gravità delle proprie condotte è stata CP_1 confermata anche dall'indagine condotta dalla UONPIA, posto che nel corso dei colloqui il sig.
ha ribadito che la causa scatenante la crisi coniugale non sarebbe da rinvenirsi nelle sue CP_1
condotte violente, quanto piuttosto nella decisione della moglie di accettare proposte lavorative che la tenevano impegnata per molte ore al giorno. Con riferimento alla capacità genitoriale paterna, la
UONPIA si è espressa negativamente, sottolineando la scarsa collaborazione del sig. , che si CP_1
era limitato a narrare i fatti inerenti alla propria storia personale e coniugale con superficialità, minimizzando le difficoltà e attribuendo all'esterno la responsabilità per il fallimento dell'unione pagina 9 di 16 coniugale, facendo pensare ad un possibile “modesto controllo degli impulsi e uno scarso insight”. Del resto, come confermato dalla UONPIA, anche le figlie non hanno mai percepito la figura paterna come capace di offrire sicurezza, ascolto e protezione.
Si aggiunga che la scarsa consapevolezza in merito alla gravità della propria condotta è testimoniata anche dal fatto che, nonostante la regolare notifica dell'ordinanza presidenziale con la quale la casa familiare era stata assegnata alla sig.ra il sig. abbia deciso di non lasciare la casa Parte_1 CP_1
familiare, costringendo la moglie e i figli a trovare rifugio a casa dei nonni materni, perché spaventati dalle condotte paterne. Nemmeno la successiva esecuzione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare ha provocato nel una consapevole rivisitazione delle proprie condotte, CP_1 tenuto conto che egli ha violato in plurime occasioni la predetta misura, causandone l'aggravamento con applicazione della misura custodiale degli arresti domiciliari.
Né il tempo trascorso dall'introduzione del giudizio di separazione lo ha portato ad una rielaborazione del proprio vissuto. Ed infatti, anche nella seconda relazione dei Servizi Sociali del marzo 2024, resa all'esito di un percorso di osservazione degli incontri organizzati in forma protetta tra il padre e
[...]
, è emerso che, seppur gli incontri tra i due stavano avendo un andamento positivo, complice Per_2
anche il sincero legame tra il padre e la figlia, il sig. sfruttava il tempo trascorso con la figlia CP_1
per interrogarla in merito alla vita della madre e alla eventuale presenza di un altro compagno, criticando altresì la madre per l'abbigliamento della figlia. In diverse occasioni il sig. ha fatto CP_1
riferimenti ad episodi del passato, alla madre e agli altri figli, utilizzando per avere Persona_2
informazioni sulle nuove abitudini familiari e facendo allusioni rispetto alla sua non condivisione in merito a quanto narratogli dalla figlia, tanto che spesso il sig. risulta essere più concentrato su CP_1
queste dinamiche piuttosto che su , che vede per una sola ora a settimana. Permane Persona_2 quindi inalterato l'atteggiamento controllante del sig. verso il nucleo familiare e soprattutto nei CP_1
confronti della moglie, che si estrinseca in continue recriminazioni verso la sig.ra rispetto al Parte_1
procedimento separativo, nonché alla vicenda penale. Il potenziale discontrollo del sig. ha CP_1 trovato peraltro riscontro anche in un episodio raccontato dall'educatrice dello spazio DVR, avvenuto nel mese di marzo, quando, alla vista della sig.ra egli ha iniziato ad urlare verso la moglie Parte_1
con tono minaccioso, chiedendole il perché non si volesse avvicinare, il tutto alla presenza di
[...]
. Per_2
pagina 10 di 16 Da ultimo, si rileva che il sig. ha deliberatamente disatteso i provvedimenti presidenziali che CP_1
lo obbligavano al versamento in favore della moglie di una somma pari ad euro 350,00 per il mantenimento dei figli, poiché, anche prima dell'applicazione della misura custodiale, che certamente ha reso più difficile il suo collocamento nel mondo del lavoro, egli non ha mai versato alcunché, dimostrando un sostanziale disinteresse per i bisogni dei figli.
Per quanto riguarda invece la figura materna, all'esito dell'indagine condotta dalla UONPIA, è emersa la sua piena adeguatezza, in quanto non è stata riscontrata alcuna difficoltà della sig.ra nel Parte_1
farsi carico dei doveri discendenti dal proprio ruolo genitoriale. Come rilevato dalla UONPIA, la sig.ra possiede un'adeguata conoscenza delle caratteristiche e dei bisogni dei figli, nonché idonee Parte_1
valenze protettive e una spiccata affettività. Del resto, la stessa ha dimostrato di essere capace di far fronte, in via pressoché esclusiva, ai bisogni dei minori sin da quando questi erano molto piccoli, tenuto conto che il padre, oltre a non aver mai svolto attività lavorativa in forma continuativa, così lasciando che fosse la madre a provvedere ai loro bisogni materiali, non si è nemmeno curato del loro accudimento, come emerso dal narrato di e , i quali hanno dato atto che figura paterna Per_1 Per_3 era pressoché assente. Peraltro, dopo la notifica dell'ordinanza presidenziale e a seguito dell'acuirsi delle tensioni in casa, dovuto soprattutto alla decisione del padre di non lasciare la casa familiare, la stessa ha saputo comprendere la gravità della situazione e richiedere ospitalità ai propri familiari, offrendo adeguata protezione ai figli dal conflitto familiare.
Tanto premesso, proprio alla luce della scarsa consapevolezza dimostrata dal sig. in relazione CP_1
alla gravità delle proprie condotte e degli effetti negativi che queste hanno provocato sui figli, in uno con il suo atteggiamento costantemente controllante verso le dinamiche familiari e deresponsabilizzante rispetto all'insorgenza della crisi coniugale, si ritiene che il regime di affidamento più tutelante nell'interesse delle figlie sia quello dell'affidamento super-esclusivo in capo alla madre.
Pertanto, in conformità alla previsione di cui all'art. 337 quater, comma III, c.c., alla madre spetterà assumere in autonomia anche le scelte più importanti per le minori in tema di educazione, salute e istruzione.
Peraltro, tale regime si impone sol che si consideri l'interruzione di ogni contatto tra la madre e il padre, a fronte dell'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, che rende non praticabile un diverso regime di affidamento. Del resto, come rilevato, la figura materna appare pagina 11 di 16 pienamente idonea ad assumere in autonomia anche le scelte più importanti per le minori, conoscendo in profondità le loro esigenze, in quanto figura genitoriale di riferimento.
Tenuto conto che il padre è ancora sottoposto alla misura custodiale degli arresti domiciliari, che nulla si sa in relazione al suo attuale domicilio, che i figli sono sempre stati collocati presso la madre in via prevalente e che e non incontrano il padre ormai da due anni, si ritiene che debba Per_3 Per_1
essere confermato il collocamento prevalente di e presso la madre. Deve essere Per_1 Persona_2
altresì confermata l'assegnazione della casa familiare alla madre, che vi risiede stabilmente con i figli.
Per quanto attiene agli incontri tra il padre e , che dal mese di gennaio 2024 avvengono Persona_2
in forma protetta, deve darsi atto che, come riportato dai Servizi Sociali, questi hanno sempre avuto un andamento positivo, poiché il padre si è sempre mostrato adeguato, protettivo e rispettoso nei confronti della figlia. Il legame tra i due è stato descritto come positivo, connotato da affetto e da semplicità di pensiero. La stessa è contenta di incontrare il padre, ancorché dall'ultima relazione del Persona_2
settembre 2024 emerga una maggiore difficoltà della bambina ad interfacciarsi con il padre, soprattutto nei momenti iniziali di incontro. Pertanto, non vi sono ragioni perché gli incontri tra e il Persona_2
padre non proseguano. Deve quindi essere confermata la delega ai Servizi Sociali per la calendarizzazione di questi incontri, con facoltà di liberalizzarli, se di interesse per la minore, nonché di interromperli immediatamente se considerati disturbanti. Allo stato non è possibile prevedere l'inserimento di incontri presso la casa paterna, tenuto conto che nulla si sa in relazione alla nuova situazione abitativa del sig. , che, per quanto consta, è ancora sottoposto alla misura cautelare CP_1
degli arresti domiciliari. Tuttavia, laddove i Servizi Sociali ritengano la nuova soluzione abitativa del sig. adeguata alle esigenze della minore, questi potranno prevedere un'evoluzione degli CP_1
incontri che tenga conto della possibilità per di incontrare liberamente il padre anche Persona_2
presso la sua abitazione.
Per quanto attiene ad ritiene il Collegio che la sua decisione di non incontrare il padre debba Per_1
essere rispettata, soprattutto tenuto conto che la stessa è prossima al raggiungimento della maggiore età
e che è quindi pienamente in grado, laddove lo volesse, di organizzare liberamente i tempi di incontro con il padre.
pagina 12 di 16 Sul contributo paterno al mantenimento dei minori
In ragione della previsione di cui all'art. 337 ter, comma IV, c.c., ogni genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, tenuto conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di unione e dei tempi di permanenza del figlio con ciascuno dei genitori.
Pertanto, al fine di rispettare il principio di proporzionalità, è necessario muovere dall'analisi dei redditi delle parti.
Per quanto attiene alla sig.ra dalla documentazione versata in atti risulta che nel marzo 2023 Parte_1
questa sia stata assunta quale addetta al banco forno e gastronomia con contratto a tempo determinato della durata di un anno.
Considerato che
parte ricorrente non ha riportato cambiamenti nella propria situazione lavorativa, si deve ritenere che tale rapporto lavorativo sia ancora in essere. Ella non ha depositato documentazione reddituale aggiornata, ma unicamente busta paga relativa al mese di agosto
2023, dalla quale risulta che ella ha percepito una retribuzione netta pari ad euro 1.381,00 (v. doc. n.
16, fascicolo ricorrente). Dalla documentazione reddituale relativa agli anni precedenti emerge che per l'anno di imposta 2021 questa ha beneficiato di un reddito netto mensile pari ad euro 1.690,00, mentre per il 2022 pari ad euro 1.758,00 (così calcolato: reddito imponibile – imposta netta – addizionale regionale e comunale IRPEF dovuta, diviso 12 mensilità).
Ella non sostiene spese abitative, in quanto vive presso la casa familiare, di proprietà dei suoi genitori.
Occorre altresì considerare che ella beneficia dell'intero importo dell'assegno unico per i figli per un importo pari ad euro 400,00, importo che le continuerà a spettare, in quanto affidataria esclusiva delle figlie.
Peraltro, è necessario evidenziare che unitamente al nucleo vive il figlio maggiore, , che, seppur Per_3
impegnato negli studi universitari, svolge attività lavorativa, percependo una retribuzione che, a detta della ricorrente, si attesta attorno agli euro 800,00/900,00 mensili.
Con riferimento al sig. , è pacifico che egli non abbia mai svolto attività lavorativa con CP_1
carattere di continuità, come riconosciuto dalla ricorrente, la quale ai Servizi Sociali ha riportato di essersi sempre fatta carico dei bisogni della famiglia, ricorrendo anche all'aiuto dei genitori, in quanto il sig. utilizzava i suoi guadagni unicamente per soddisfare i propri bisogni. In particolare, CP_1
come allegato dalla sig.ra e mai contestato dal sig. , egli ha svolto diverse attività Parte_1 CP_1 lavorative a tempo determinato, quali il muratore, il carpentiere, l'addetto alle pulizie, il venditore pagina 13 di 16 ambulante di agrumi. In costanza di unione ha anche tentato di avviare due attività imprenditoriali, entrambe fallite in poco tempo, vale a dire una rivendita di frutta e verdura e un centro estetico. Allo stato egli non esercita attività lavorativa, essendo ancora soggetto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e, nonostante gli fosse stata concessa l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per ricercare un'occupazione lavorativa, tale ricerca non pare avere avuto esiti positivi, come dallo stesso riferito ai Servizi Sociali.
Dalla documentazione reddituale relativa al sig. trasmessa dall'Agenzia delle Entrate è emerso CP_1
che per l'anno di imposta 2023 risultano 5 certificazioni uniche, di cui una per l'importo di euro
2.620,00, una emessa da INAIL per l'importo di euro 861,64, una per euro 5.780,00, una da INPS per
3.028,00 e l'ultima per euro 867,00, per un totale pari a lordi euro 13.156,00. Per quanto attiene all'anno di imposta 2022 sono state prodotte 3 certificazioni uniche, di cui una da INPS per euro
2.581,00, una per euro 1.556,00 e una per euro 3.025,00, per un totale lordo pari ad euro 7.162,00.
Inoltre, dal modello 730 relativo all'anno di imposta 2021 risulta che il sig. ha beneficiato di CP_1
un reddito netto mensile pari ad euro 946,25.
Tanto premesso, tenuto conto, da un lato, che i tempi di visita tra il padre e le figlie minori, così come stabiliti nell'ordinanza presidenziale, non hanno mai avuto seguito, incontrando il padre Persona_2
soltanto nell'ambito di incontri protetti, cosicché è la madre a farsi carico integralmente delle esigenze dei figli, e, dall'altro lato, che la situazione economica del sig. è peggiorata rispetto a quanto CP_1
considerato dal Presidente, poiché, per quanto consta, egli risulta ancora sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, il Collegio ritiene congruo confermare l'importo dovuto dal padre per il mantenimento indiretto dei figli nella misura di mensili euro 350,00, di cui euro 150,00 per
[...]
e e 50,00 per , il quale, sebbene non abbia ancora raggiunto l'autosufficienza Per_2 Per_1 Per_3
economica, continuando i propri studi universitari, comunque può contare su di un reddito netto mensile pari ad euro 800,00/900,00. Le spese straordinarie per i figli saranno divise al 50% tra i genitori.
Come accennato, alla sig.ra spetta tutto l'importo dell'assegno unico per i figli, in qualità di Parte_1
affidataria esclusiva degli stessi.
pagina 14 di 16 Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, cosicché il sig. è tenuto a rifondere alla sig.ra CP_1
le spese di lite del presente giudizio, quantificate in euro 6.713,00 (spese per la fase Parte_1
istruttoria ai minimi), calcolate avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14 per le cause di valore indeterminabile.
Ed infatti, a nulla rileva che il sig. sia ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, CP_1
poiché, come ribadito dalla Suprema Corte, il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (v. Cass. ord. n. 8388/17).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti e dal PM nella controversia civile n. 782/2023, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. Addebita la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
a ;
[...] CP_1
2. Dispone che le figlie minori, e siano affidate alla madre in via Per_1 Persona_2
esclusiva. La madre potrà assumere in autonomia anche le scelte più importanti per le minori in tema di educazione, istruzione e salute;
3. Conferma il collocamento delle figlie minori presso la madre;
4. Conferma l'assegnazione a della casa familiare, sita in Parma, via Parte_1
Mascherpa n. 1;
5. Conferma la delega ai Servizi Sociali del Comune di Parma alla calendarizzazione degli incontri tra il padre e , da svolgersi, quanto meno nelle prime fasi, in Persona_2
forma protetta, con facoltà di liberalizzarli, se di interesse per la minore, nonché di pagina 15 di 16 interromperli immediatamente se disturbanti. Gli incontri tra il padre e Per_1
avverranno secondo modi e tempi tra loro liberamente concordati;
6. Conferma le statuizioni economiche di cui all'ordinanza presidenziale in punto di oneri paterni al mantenimento dei figli;
7. condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in CP_1 Parte_1
€ 6.713,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario Iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione I civile del Tribunale di Parma il 30.12.2024.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di Parma
La Giudice rel. est.
Dott.ssa Angela Casalini
IL PRESIDENTE
Dott. Simone Medioli Devoto
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