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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/07/2025, n. 3180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3180 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 16117 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Solito, presso il cui studio a Palermo, via
Vincenzo di RC n. 29, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Sollima, presso il cui studio a Palermo, via Vincenzo
Errante n. 10/A, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte rese all'udienza del 10/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2942/2024 emessa il 22-23/05/2024 è stata pronunciata la separazione dei coniugi e con successiva sentenza n. 1677/2025 emessa il 10-16/04/2025 è stato previsto l'affidamento esclusivo al padre dei figli minori RC (nato a [...] il [...]) e
(nato a [...] il [...]), in considerazione delle patologie sofferte dalla Per_1 madre, il diritto di visita da parte di quest'ultima, l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, l'obbligo della resistente di contribuire al mantenimento diretto dei figli minori nei
1 periodi di permanenza presso di sé e l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente un assegno di mantenimento di € 150,00 al mese.
Dopodichè, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
All'udienza del 10/07/2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, i coniugi hanno chiesto pronuncia del divorzio alle medesime condizioni della sentenza di separazione
(che non hanno, invero, impugnato).
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (06/05/2024);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 2942/2024, emessa da questo
Tribunale il 22-23/05/2024, passata in giudicato (cf. attestazione del 24/01/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Quanto alle altre domande, le parti hanno chiesto congiuntamente la conferma delle condizioni della sentenza di separazione n. 1677/2025, che non hanno, invero, impugnato e le cui statuizioni hanno entrambe condiviso.
Il Tribunale conferma le argomentazioni già svolte nella sentenza di separazione emessa nel mese di aprile del corrente anno e prende atto della concorde volontà delle parti alla conferma delle relative statuizioni;
l'assegno in favore della resistente va riqualificato come assegno di divorzio.
L'esito e la natura della lite consiglia la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 24/04/2008 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( ). C.F._2
2) Dispone che i figli minori RC (nato a [...] il [...]) e (nato a Per_1
Palermo il 05/08/2009) siano affidati in via esclusiva al padre, anche per le decisioni di
2 maggior interesse, con diritto di visita da parte della madre secondo le modalità già indicate nella sentenza di separazione emessa nel presente giudizio.
3) Dispone l'assegnazione della casa coniugale sita a Palermo, via Loreto n. 391, in favore di affinché continui ad abitarla con i figli minori. Parte_1
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento diretto Controparte_1 dei figli minori nei periodi di permanenza presso di sé.
5) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1 un assegno di divorzio di € 150,00 al mese, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
6) Compensa le spese di lite tra le parti.
7) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 7, parte
II, serie A, dell'anno 2008).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 17/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 16117 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Solito, presso il cui studio a Palermo, via
Vincenzo di RC n. 29, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Sollima, presso il cui studio a Palermo, via Vincenzo
Errante n. 10/A, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte rese all'udienza del 10/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2942/2024 emessa il 22-23/05/2024 è stata pronunciata la separazione dei coniugi e con successiva sentenza n. 1677/2025 emessa il 10-16/04/2025 è stato previsto l'affidamento esclusivo al padre dei figli minori RC (nato a [...] il [...]) e
(nato a [...] il [...]), in considerazione delle patologie sofferte dalla Per_1 madre, il diritto di visita da parte di quest'ultima, l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, l'obbligo della resistente di contribuire al mantenimento diretto dei figli minori nei
1 periodi di permanenza presso di sé e l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente un assegno di mantenimento di € 150,00 al mese.
Dopodichè, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
All'udienza del 10/07/2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, i coniugi hanno chiesto pronuncia del divorzio alle medesime condizioni della sentenza di separazione
(che non hanno, invero, impugnato).
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (06/05/2024);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 2942/2024, emessa da questo
Tribunale il 22-23/05/2024, passata in giudicato (cf. attestazione del 24/01/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Quanto alle altre domande, le parti hanno chiesto congiuntamente la conferma delle condizioni della sentenza di separazione n. 1677/2025, che non hanno, invero, impugnato e le cui statuizioni hanno entrambe condiviso.
Il Tribunale conferma le argomentazioni già svolte nella sentenza di separazione emessa nel mese di aprile del corrente anno e prende atto della concorde volontà delle parti alla conferma delle relative statuizioni;
l'assegno in favore della resistente va riqualificato come assegno di divorzio.
L'esito e la natura della lite consiglia la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 24/04/2008 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( ). C.F._2
2) Dispone che i figli minori RC (nato a [...] il [...]) e (nato a Per_1
Palermo il 05/08/2009) siano affidati in via esclusiva al padre, anche per le decisioni di
2 maggior interesse, con diritto di visita da parte della madre secondo le modalità già indicate nella sentenza di separazione emessa nel presente giudizio.
3) Dispone l'assegnazione della casa coniugale sita a Palermo, via Loreto n. 391, in favore di affinché continui ad abitarla con i figli minori. Parte_1
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento diretto Controparte_1 dei figli minori nei periodi di permanenza presso di sé.
5) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1 un assegno di divorzio di € 150,00 al mese, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
6) Compensa le spese di lite tra le parti.
7) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 7, parte
II, serie A, dell'anno 2008).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 17/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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