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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 283/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI CARLO MARIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4091/2025 depositato il 12/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Barra - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039075667000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento N.028 2025 00390756 67, notificata della Agenzia Entrate Riscossione in data 22.07.2025 a mezzo pec. dovuto a titolo di “bollo auto” anno 2020 relativa al veicolo tg Targa_1
Eccepiva l'omessa notifica di atti prodromici e la prescrizione.
Chiedeva annullamento della cartella con vittoria di spese al procuratore antistatario
Si costituiva in giudizio sia l'ADER che la Regione Campania. La prima eccepiva il difetto di legittimzione passiva , l'ente impositore controdeduceva l'infondatezza del ricorso essendo stato regolarmente notificato l'avviso di accertamento interruttivo della prescrizione a mano della moglie del destinatario in data 23.06.26.
Chiedevano rispettivamente la declaratoria di inammissibilità / la reiezione del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato . La Regione Campania ha provato la notificazione dell'atto interruttivo della prescrizione con documentazione versata in atti .
Pertanto il ricorso va rigettato .
Susistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il G.M. rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI CARLO MARIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4091/2025 depositato il 12/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Barra - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039075667000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento N.028 2025 00390756 67, notificata della Agenzia Entrate Riscossione in data 22.07.2025 a mezzo pec. dovuto a titolo di “bollo auto” anno 2020 relativa al veicolo tg Targa_1
Eccepiva l'omessa notifica di atti prodromici e la prescrizione.
Chiedeva annullamento della cartella con vittoria di spese al procuratore antistatario
Si costituiva in giudizio sia l'ADER che la Regione Campania. La prima eccepiva il difetto di legittimzione passiva , l'ente impositore controdeduceva l'infondatezza del ricorso essendo stato regolarmente notificato l'avviso di accertamento interruttivo della prescrizione a mano della moglie del destinatario in data 23.06.26.
Chiedevano rispettivamente la declaratoria di inammissibilità / la reiezione del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato . La Regione Campania ha provato la notificazione dell'atto interruttivo della prescrizione con documentazione versata in atti .
Pertanto il ricorso va rigettato .
Susistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il G.M. rigetta il ricorso e compensa le spese.