Sentenza 11 giugno 1971
Massime • 2
I vizi del procedimento svoltosi innanzi al consiglio di stato e della decisione da questo emessa non sono denunciabili alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione se non si risolvono in un difetto di giurisdizione del consiglio stesso. ( V 586'69, mass n 338780' 3152'68, mass n 336057).*
La dichiarazione di illegittimita costituzionale delle norme sulla composizione della giunta provinciale amministrativa non ha soppresso la Competenza esclusiva del giudice amministrativo relativamente alle questioni derivanti dal rapporto di pubblico impiego con gli enti locali, anche di assistenza e beneficenza, che pertanto rimangono attribuite alla giurisdizione esclusiva del consiglio di stato in unico grado. ( Conf 114'70, mass n 344843' 767'69, mass n 339089' 2292'68, mass n 335821).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/1971, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1971 |
Testo completo
La dichiarazione di illegittimita costituzionale delle norme sulla composizione della giunta provinciale amministrativa non ha soppresso la Competenza esclusiva del giudice amministrativo relativamente alle questioni derivanti dal rapporto di pubblico impiego con gli enti locali, anche di assistenza e beneficenza, che pertanto rimangono attribuite alla giurisdizione esclusiva del consiglio di stato in unico grado. ( Conf 114'70, mass n 344843' 767'69, mass n 339089' 2292'68, mass n 335821).*