Articolo 373 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Versione
6 maggio 1952
Art. 373.
(Contenuto del giornate di macchina).


Il giornale di macchina consta di una premessa e di due parti.
La premessa, compilata dal direttore di macchina, comprende una descrizione sommaria delle motrici delle caldaie e dei principali apparecchi ausiliari di bordo, con indicazioni sul loro funzionamento. Tale descrizione e' fatta secondo le istruzioni da emanarsi dal ministro della marina mercantile, salvo quelle varianti e aggiunte ritenute necessarie in relazione a particolari caratteristiche del macchinario e degli apparecchi e strumenti esistenti a bordo.
La prima parte del giornale e' compilata a cura del direttore di macchina, in base ai dati e alle notizie che il personale di macchina in comando di guardia deve scrivere, guardia per guardia, su apposito quaderno.
Tali dati e notizie devono essere firmati dal personale in comando di guardia sulla prima parte devono essere altresi' annotati:
1) le variazioni di andatura delle motrici ordinate sia durante la manovra sia durante la navigazione dal ponte di comando, con l'ora corrispondente letta, in ore e minuti primi, all'orologio di macchina;
2) l'eventuale rilievo di diagrammi indicatori;
3) gli avvenimenti straordinari, facendo semplice cenno della natura dell'avvenimento, del quale deve poi essere data notizia particolareggiata nella, Feconda parte del giornale;
4) i dati, per periodi successivi, di quattro in quattro ore, delle caratteristiche di funzionamento delle motrici e delle caldaie, nonche' i valori medi approssimativi delle caratteristiche di funzionamento degli apparecchi ausiliari principali 5) ogni altra notizia che il direttore di macchina o il personale di servizio in comando di guardia ritenga utile porre in evidenza.
Il comandante della nave deve apporre il visto alle pagine corrispondenti ai giorni di arrivo e di partenza.
Nella seconda parte del giornale devono essere scritti i nomi del comandante e del direttore di macchina in carica e l'eventuale sostituzione dei medesimi mentre il giornale e' in uso.
Nella seconda parte devono essere altresi' annotati:
1) la descrizione sufficientemente dettagliata delle avarie di qualche importanza occorse alle motrici, alle caldaie o agli apparecchi ausiliari sia in navigazione sia in porto, indicando i provvedimenti presi a seguito delle varie riparazioni eseguite e i risultati ottenuti, esponendo considerazioni e presentando le proposte del caso;
2) le visite periodiche e occasionali passate alle macchine, alle caldaie e agli apparecchi ausiliari indicando, per le visite straordinarie, i motivi che le hanno determinate;
3) i grandi lavori di manutenzione e di riparazione delle motrici, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari;
4) le immissioni in bacino per la visita della carena o per qualsiasi altra circostanza.
Devono essere sempre indicati la data e il luogo corrispondenti alle notizie riportate.
Ogni rapporto del direttore di macchina, deve essere datato e sottoscritto, nonche' vistato dal comandante.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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