Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 4420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4420 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 9475/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Maria Carolina De Falco, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9475/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 27/12/2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, l'ultimo dei quali è scaduto il 20.03.2025
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. TIZIANA Parte_1 C.F._1
LOMBARDI, C.F. e con essa elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2
in Napoli, alla Riviera di Chiaia, n. 127, come da procura in atti
- OPPONENTE/ATTORE in riconvenzionale
E
C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. Davide Controparte_1 C.F._3
Baldini, C.F. e con quest'ultimo elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
studio in Torre del Greco, alla Via S. Noto, n. 32
- OPPOSTO/CONVENUTO in riconvenzionale
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 976/2021 del 10.02.2021, con domanda riconvenzionale per pagamento somme di denaro.
Conclusioni: all'udienza del 27.12.2024 – tenutasi con la modalità della trattazione scritta - per l'opponente, sig. , l'avv. Tiziana Lombardi si riportava a tutto quanto dedotto ed Parte_1
eccepito nei propri atti e scritti difensivi nonché alle conclusioni ivi rassegnate e chiedeva (i) la revoca del decreto ingiuntivo opposto in mancanza dei presupposti per la sua emissione;
(ii) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, la condanna del sig. al pagamento della Controparte_1
somma di € 22.200,00 oltre interessi come per legge;
(iii) in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'opposizione, porsi, in parziale compensazione, il debito con il credito vantato, con
1
alle spese di lite. Controparte_1
Il procuratore dell'opposto, altresì, concludeva affinché venisse rigettata la spiegata opposizione, ivi compresa la domanda riconvenzionale, per le motivazioni illustrate nella comparsa di costituzione e nelle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., con conferma del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al pagamento della sorte ingiunta oltre interessi e competenze della fase di merito con attribuzione al procuratore anticipatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 04.01.2021, il sig. Controparte_1
chiedeva e poi otteneva in data 10.02.2021, il decreto ingiuntivo n. 976/2021, immediatamente esecutivo, con cui ingiungeva al sig. il pagamento della somma complessiva di € Parte_1
10.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora (16.10.2020) al soddisfo nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi, oltre CPA, IVA
e rimborso forfettario al 15%.
Il suddetto decreto veniva ritualmente notificato al sig. in data 11.03.2021 ex art. 140 Pt_1
c.p.c.
Il sig. affermava di essere creditore nei confronti del sig. del CP_1 Parte_1 complessivo importo di € 10.000,00, oltre interessi, in virtù di (n. 5) assegni bancari emessi in suo favore e, segnatamente:
1) Assegno bancario n. 1023786745 di € 2.000,00, emesso in Ercolano in data 30.04.2011, tratto dal sig. a favore del sig. sul Banco di Napoli, Persona_1 Controparte_1
filiale di Castello di Cisterna;
2) Assegno bancario n. 1023786746 di € 2.000,00, emesso in Ercolano in data 31.05.2011, tratto dal sig. a favore del sig. sul Banco di Napoli, Persona_1 Controparte_1
filiale di Castello di Cisterna;
3) Assegno bancario n. 1023786750 di € 2.000,00, emesso in Ercolano in data 31.06.2011, tratto dal sig. a favore del sig. sul Banco di Napoli, Persona_1 Controparte_1
filiale di Castello di Cisterna;
4) Assegno bancario n. 1023786748 di € 2.000,00, emesso in Ercolano in data 30.09.2011, tratto dal sig. a favore del sig. sul Banco di Napoli, Persona_1 Controparte_1
filiale di Castello di Cisterna;
5) Assegno bancario n. 1023786749 di € 2.000,00, emesso in Ercolano in data 30.10.2011, tratto dal sig. a favore del sig. sul Banco di Napoli, Persona_1 Controparte_1
filiale di Castello di Cisterna.
2 Sosteneva che a nulla era valso il sollecito di pagamento, inviato al debitore, a mezzo raccomandata A/R del 15.10.2020, ricevuta il 16.10.2020, per cui si rivolgeva all'adito Tribunale poiché i titoli elencati erano da considerarsi come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. da parte del traente a favore del beneficiario.
Con atto di opposizione notificato in data 08.04.2021, il sig. proponeva formale Parte_1
opposizione, stante, a suo dire, l'inesistenza del credito ingiunto per intervenuta estinzione dell'obbligazione, asseritamente posta alla base del rapporto causale, intercorso con il sig. CP_1
, quale legale rappresentante della
[...] Parte_2 Controparte_1 Pt_3
Specificatamente, l'opponente esponeva di essere proprietario di un capannone ubicato in
Ercolano, alla via Vicinale Farina, n. 12/f, di mq. 1600, identificato nel NCEU al foglio 3, part. 2083, sub 1 che, nel mese di gennaio dell'anno 2011, il sig. , nella propria qualità di Controparte_1
legale rappresentante della gli chiedeva di poter Parte_2 Controparte_2
locale per svolgere l'attività di recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti urbani, industriali e biomasse.
Rappresentava che, a fronte di lavori di manutenzione straordinaria da effettuare nel locale ed espressamente concordati, le parti raggiungevano un accordo in base al quale il sig. , in qualità Pt_1
di promittente locatore, si impegnava a sostenere i costi per i lavori da compiersi mentre il sig.
, promittente conduttore, si impegnava ad eseguirli con la provvista dell'opponente che CP_1
emetteva n. 9 assegni bancari, tratti sul c/c tenuto presso il Banco di Napoli S.p.A. e, segnatamente:
assegno n. 1023786741-03 di € 2.000,00;
assegno n. 1023786742-04 di € 2.000,00;
assegno n. 1023786744-06 di € 2.000,00;
assegno n. 1023786745-07 di € 2.000,00;
assegno n. 1023786746-08 di € 2.000,00;
assegno n. 1023786747-09 di € 1.250,00;
assegno n.1023786748-10 di € 2.000,00;
assegno n. 1023786749-11 di € 2.000,00;
assegno n. 1023786750-12 di € 2.000,00.
Precisava che il sig. incassava n. 4 assegni – e, precisamente, il n. 1023786741-03 CP_1 di € 2.000,00, il n. 1023786742-04 di € 2.000,00, il n. 1023786744-06 di € 2.000,00 ed il n.
1023786747-09 di € 1.2500,00 – fino a quando, nell'aprile 2011, l'opponente eccepiva la non corretta esecuzione dei lavori posti in essere fino a quel momento (abbattimento 2 doppi muri e parziale posa in opera di tappetino di asfalto) per non essere documentati da fattura né per i materiali, né per la
3 prestazione d'opera, per cui lo invitava a sospendere l'esecuzione delle opere preventivate e a restituire i (n. 5) titoli non ancora posti all'incasso per essere venuta meno l'obbligazione tra le parti.
Affermava che, in data 24.06.2011, veniva raggiunto un nuovo accordo, riportato nel contratto di locazione, registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 28.06.2011 al n. 254 serie 3T, in base al quale il conduttore non avrebbe pagato sei mesi di canone (da luglio a dicembre del 2011), per un totale di
€ 12.000,00, a fronte del costo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che lo stesso avrebbe sostenuto a propria cura e spese.
L'opponente rilevava che il sig. , impegnatosi alla restituzione degli assegni, emessi CP_1
nel gennaio 2011 ma, rispettivamente, datati 30.04.2011, 31.05.2011, 31.06.2011, 30.09.2011 e
30.10.2011, non li riconsegnava e non li portava all'incasso in quanto vi sarebbe stato per il beneficiario un indebito arricchimento per la duplicazione del credito.
Infine, il sig. spiegava domanda riconvenzionale nei confronti dello per Pt_1 CP_1 ottenere il pagamento di € 22.200,00, così come accertato dalla Corte di Appello di Napoli, per i canoni di locazione non versati dalla società alla quale la Controparte_3 Parte_2
avrebbe ceduto a sua insaputa il ramo di azienda, con atto per Notar
[...] Controparte_1 Pt_3
registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta il 26.10.2018, al n. Persona_2
18280 serie IT, e con esso tutti i contratti relativi all'esercizio del ramo ceduto tra i quali il (secondo) contratto di locazione, stipulato in data 29.12.2011, ed intervenuto sempre tra esso e Parte_1
la in seguito alla risoluzione di quello precedente, nel quale l'opposto si Parte_2
costituiva garante per il pagamento dei canoni.
Sosteneva che, solo all'esito della morosità, veniva a conoscenza della cessione ed era costretto ad intimare alla società cessionaria sfratto per morosità innanzi al Tribunale di Napoli che, con sentenza n. 3898/2020, dichiarava risolto il contratto di locazione del 29.12.2011, intervenuto con la cedente con condanna della cessionaria al Parte_2 Controparte_3 rilascio dell'immobile ed al pagamento della somma di € 27.800,00 per i canoni non versati, oltre interessi e spese legali.
Evidenziava che, avverso la pronuncia del Tribunale di Napoli, la Controparte_3
proponeva appello alla Corte di Appello di Napoli che, con ordinanza del 18.03.2021, sospendeva l'esecutività della decisione, limitatamente ai canoni successivi a febbraio 2020 e, quindi, per €
5.600,00, e, successivamente, con sentenza n. 1825/2021, depositata il 03.06.2021, confermava la sentenza di primo grado, ad eccezione del quantum che limitava ad € 22.200,00 per cui, non avendo la società cessionaria adempiuto alle proprie obbligazioni, chiedeva il pagamento al sig. CP_1
nella qualità di fideiussore ed alla società cedente, senza alcun riscontro.
[...]
4 Si costituiva in giudizio, mediante deposito telematico della comparsa di costituzione e del proprio fascicolo, il 24.06.2021, il sig. , il quale nell'impugnare quanto dedotto, Controparte_1 in fatto ed in diritto, nell'atto di opposizione, chiedeva l'integrale rigetto, per inammissibilità ed infondatezza, anche della domanda riconvenzionale spiegata.
Nel ricostruire in fatto la vicenda oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta da controparte, l'opponente insisteva sull'esistenza e legittimità della propria pretesa creditoria, azionata in via monitoria, fondata su un valido rapporto e portata nei titoli/assegni quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. con conseguente onere probatorio a carico del debitore circa l'inesistenza del rapporto causale e/o l'eventuale estinzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti.
Contestava, ancora, la ricostruzione dell'opponente sulla individuazione ed estinzione del rapporto causale sottostante poiché relativo ad obbligazioni nascenti da un contratto di appalto intervenuto con la e non con l'opposto quale persona fisica, beneficiario e Parte_2
prenditore dei titoli di credito, eccependo il proprio difetto di legittimazione e/o titolarità passiva ed assoluta estraneità alle pretese del per il prospettato rapporto. Pt_1
In via subordinata, deduceva, comunque, la prescrizione decennale di tutti i diritti nascenti dall'eventuale esistenza di un contratto di appalto a favore del committente nonché la decadenza e prescrizione ex artt. 1667/1669 c.c. delle doglianze per vizi o difformità delle opere non prospettati quali occulti e non specificamente descritti.
In merito alla domanda riconvenzionale, l'opposto deduceva, in via preliminare, (i)
l'inammissibilità ex art. 36 c.p.c., per l'autonomia e diversità rispetto alla garanzia accessoria presente nel contratto di locazione con altro soggetto giuridico, (ii) la violazione dell'art. 447 bis c.p.c. per essere la pretesa riconvenzionale relativa ad una garanzia prestata nell'ambito di un rapporto di locazione e, quindi, assoggettato a tale rito (locatizio), (iii) l'inefficacia della garanzia a favore della cessionaria per aver prestato fideiussione in favore della (sola) società cedente anche Controparte_4
in assenza di una espressa pattuizione contrattuale sulla ambulatorietà della clausola di garanzia, (iv) la decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 1957 c.c., per violazione del termine semestrale per la richiesta dei canoni mensili maturati rivolta, per la prima volta, allo , nella qualità di garante, CP_1 solo in data 22.10.2020 e, infine, (v) la violazione da parte del dell'art. 1956 c.c. per aver Pt_1
atteso nove mesi (da novembre 2018 a luglio 2019) prima di intraprendere l'azione giudiziaria di risoluzione contrattuale e senza assolvere all'obbligo di informare il fideiussione anche per ricevere l'autorizzazione, considerate le condizioni patrimoniali del conduttore, con conseguente liberazione dalla garanzia.
5 Chiedeva, pertanto, previo diniego della sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo richiesta dall'opponente, il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale spiegata, con conferma del D.I. n. 976/2021 e vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza di comparizione dell'08.10.2021, fissata con provvedimento del 06.06.2021, questo Giudice, all'esito della camera di consiglio, rigettava l'istanza ex art. 649 c.p.c. formulata dall'opponente per insussistenza di gravi motivi, sia in punto di fumus boni iuris che di periculum in mora di insolvenza della parte opposta e, ritenuta non provata la connessione, ai sensi dell'art. 36
c.p.c., tra la domanda principale e quella riconvenzionale spiegata, concedeva, su richiesta concorde delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando per l'eventuale ammissione all'udienza dell'01.03.2022 e disponendo, con successivo decreto del 14.01.2022, la sostituzione di tale udienza mediante la trattazione scritta, con lo scambio ed il deposito di sintetiche note scritte.
All'udienza cartolare dell'01.03.2022, lette le note depositate dalle parti e viste le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., veniva ammessa la prova testi articolata dall'opponente, così come indicato nell'ordinanza istruttoria, unitamente all'interrogatorio formale della parte opposta nonché ammessa la parte opposta alla prova contraria con i propri testi e, all'esito, si rinviava per l'escussione (della parte opposta e di due testi della parte opponente) all'udienza del 13.09.2022.
Reso l'interrogatorio formale all'udienza del 13.09.2022 ed escussi i testi regolarmente citati, alle successive udienze del 21.03.2023, del 05.12.2023 e del 06.02.2024, intervallate da rinvii su richiesta congiunta delle parti, venivano sentiti gli ulteriori testi ammessi e, nella stessa udienza del
06.02.2024, si esauriva la fase istruttoria con la richiesta concorde dei difensori di rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.12.2024, tenutasi con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il GU, con ordinanza del 27.12.2024, tratteneva la causa in decisione e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ritualmente prodotte.
L'opposizione, così come proposta dall'opponente, è da ritenersi infondata e, pertanto, va rigettata.
In via del tutto preliminare, va dato atto della tempestività dell'opposizione spiegata da parte del per avere questi rispettato il termine di giorni 40 tra la notifica del ricorso e del decreto Pt_1
(11.03.2021) e la data di notifica della citazione (08.04.2021), nonché la sua procedibilità per avere iscritto la causa al ruolo nel successivo termine di giorni 10 (13.04.2021).
Nel merito, ed in assenza di questioni preliminari, la controversia, come narrato nella disamina fattuale innanzi ripercorsa, trae origine dalla pretesa creditoria di € 10.000,00, azionata in via monitoria dal sig. , fondata su n. 5 assegni bancari, emessi in suo favore dal sig. Controparte_1
6 che, di contro, ha proposto formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
976/2021 per inesistenza del suddetto credito per essersi estinta l'obbligazione alla base del rapporto causale.
La tesi difensiva sostenuta dall'opponente mira ad escludere la sussistenza del credito, sottostante al decreto ingiuntivo, prospettando che l'obbligazione si sarebbe generata nell'ambito di un rapporto locatizio, intervenuto tra l'odierno opponente e la società nella Parte_2 quale l'opposto ricopriva la qualità di legale rappresentante, precisando che i suddetti assegni venivano emessi per consentire allo di eseguire i lavori di manutenzione straordinaria nel CP_1
locale oggetto di locazione con la provvista del proprietario e che, in seguito alla non corretta esecuzione dei lavori, denunciata nell'aprile 2011, le parti addivenivano a differenti pattuizioni, riportate nel (primo) contratto di locazione del 24.06.2011, con la richiesta di restituzione dei n. 5 titoli, di fatto, non portati all'incasso dallo ed in suo possesso. CP_1
Innanzitutto, è necessario procedere con la qualificazione giuridica del thema disputandum anche in relazione al profilo dell'onere della prova che gravita intorno alla fattispecie oggetto del presente giudizio.
Secondo giurisprudenza oramai consolidata, l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra il traente e prenditore/beneficiario, riveste la natura di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., e, quindi, di dichiarazione unilaterale sfavorevole all'autore (vale a dire l'emittente l'assegno) e favorevole al destinatario (il beneficiario).
Tale circostanza spiega i propri effetti anche – e soprattutto – sotto il profilo dell'onere probatorio nel senso che il soggetto a favore del quale la promessa è resa è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, in quanto sussiste una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto (così, in particolare, Cassazione, Sez. II Civile, n. 19051 del
06.07.2021).
La suddetta dichiarazione assume rilievo, pertanto, sotto il profilo processuale in quanto determina una relevatio ab onere probandi, per cui il creditore non deve dimostrare il rapporto fondamentale – cioè, il rapporto sottostante all'emissione dell'assegno – ma spetta alla controparte fornire la prova contraria.
Sul punto, l'opposizione è sfornita del necessario supporto probatorio indispensabile per una declaratoria di inesistenza e/o di invalidità ovvero di estinzione del debito sottostante all'emissione dei titoli (vale a dire i n. 5 assegni).
Nel presente giudizio, sotto il profilo documentale, l'opponente ha depositato agli atti di causa documentazione dalla quale risulta evidente la disciplina e la regolamentazione dei rapporti intercorsi
7 nell'ambito della locazione, intervenuta tra esso e la Parte_1 Parte_2 [...]
anche per quanto concerne i lavori da eseguirsi all'interno dell'immobile locato, per i CP_2
quali, nel (primo) contratto del 24.06.2011, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, al n. 254, Serie
3T, all'art. 3, “…in considerazione dei lavori ordinari e straordinari eseguiti con il consenso del locatore, a cura e spese del conduttore all'interno dell'immobile…” le parti concordavano una esenzione del canone mensile per i primi 6 mesi (dall'01.07.2011 all'01.12.2011).
Parimenti, dall'indicato carteggio probatorio emerge che il sig. è sempre Controparte_1
intervenuto nella propria veste di legale rappresentante della società conduttrice nell'ambito dei suddetti rapporti contrattuali (locatizio e/o di appalto), assunti dal quali fatti estintivi Pt_1 dell'obbligazione portata nel decreto ingiuntivo n. 976/2021 e, di riflesso, contenuta negli assegni emessi, di fatto, a beneficio dello stesso in proprio e non nella suddetta qualità di legale CP_1
rappresentante della con diversità dei soggetti, a vario titolo, coinvolti nelle Parte_2 vicende portate al cospetto dell'autorità giudiziaria.
In buona sostanza, nella propria narrativa difensiva così come argomentata anche con le produzioni documentali, il evidenzia che gli assegni venivano emessi, in un primo momento, Pt_1 per fornire al conduttore – cioè alla – la provvista per eseguire i lavori Parte_2
straordinari necessari per rendere idoneo all'uso l'immobile da locare e che, successivamente, in seguito alla non corretta esecuzione degli stessi, secondo pattuizioni preventivamente intercorse tra le parti, si addiveniva a differenti accordi, cristallizzati nel contratto di locazione del 24.06.2011
(nello specifico: lavori ordinari e straordinari a carico del conduttore con abbuono dei primi sei mesi di canone, per un totale di € 12.000,00) e restituzione degli assegni non incassati della cui richiesta però non v'è disciplina.
Ebbene, dal carteggio fornito dalle parti ed in particolare dallo stesso opponente, non v'è prova delle contestazioni mosse dal , nell'aprile del 2011, sulla corretta esecuzione dei lavori, per la Pt_1
realizzazione dei quali sarebbero stati emessi gli assegni, oggetto di contestazione, e che, sempre a partire da quel momento (aprile 2011) se ne richiedeva la espressa restituzione.
Al contrario, come emerge, invece, dalle clausole riportate nel (primo) contratto di locazione del 24.06.2011, precisamente all'art. 3, in sede di sottoscrizione (24.06.2011), i lavori – ordinari e straordinari – all'interno dell'immobile erano stati già ultimati dalla società conduttrice Parte_2
al punto che il locatore, nella persona del Solaro, rinunciava espressamente ai primi sei
[...] canoni, dall'01.07.2011 all'01.12.2011, per un ammontare complessivo di € 12.000,00.
La tipologia delle opere e della avvenuta realizzazione all'inizio della locazione trova, invece, ulteriore riscontro nella nota lavori, depositata dallo stesso opponente con la seconda memoria
8 istruttoria, ex art. 183, comma 6, c.p.c., a firma , in cui vengono dettagliati i lavori Controparte_5 posti in essere e, comunque, la loro ultimazione al momento dell'intervenuto contratto di locazione.
In definitiva, sulla circostanza della non corretta esecuzione dei lavori da cui si origina l'estinzione dell'obbligazione, non vi sono, prima della proposizione del presente giudizio di opposizione, evidenze documentali di contestazioni specifiche e lo stesso vale anche per la richiesta di restituzione dei n. 5 assegni, emessi nel gennaio 2011 e, rispettivamente, datati 30.04.2011,
31.05.2011, 31.06.2011, 30.09.2011 e 30.10.2011, non portati all'incasso e detenuti dallo CP_1 che risulta l'intestatario degli stessi in proprio e non quale legale rappresentante della Parte_2
[...]
Sempre sulla base del medesimo corredo documentale, testé richiamato e contenuto nelle allegazioni delle parti, si giunge, altresì, alla conclusione che, nei rapporti sia di locazione che di appalto, così come dedotti dall'opponente, lo interviene nella propria qualifica di legale CP_1
rappresentante della citata società e mai in proprio, così come risulta, invece, dagli assegni emessi.
Ancora, non v'è prova scritta della richiesta di restituzione degli assegni indirizzata allo che, di fatto, risulta destinatario – in proprio e quale fideiussore della Controparte_1 Parte_2
– soltanto della comunicazione del 22.10.2020, inviata a mezzo raccomandata, con avviso
[...]
di ricevimento del 26.10.2020, con la quale il sig. , per il tramite del proprio difensore, Parte_1
richiedeva il pagamento dei canoni di locazione non versati dalla cessionaria Controparte_3
giusta atto di cessione del 26.10.2018, del ramo di azienda della per la quale lo Parte_2
prestava fideiussione in caso di mancato pagamento dei canoni, da ultimo, nel (secondo) CP_1
contratto di locazione del 29.12.2011 (cfr., art. 11, contratto di locazione del 29.12.2011).
Pertanto, riscontrata una carenza documentale a sostegno delle difese di parte opponente, anche in base agli accordi trasferiti nei contratti (di locazione) e negli scritti prodotti (nota lavori a firma ) che descrivono, in assenza di accordi (scritti) a latere, i rapporti Controparte_5
commerciali intercorsi tra il e la e che nulla prevedono e/o lasciano Pt_1 Parte_2
intendere in merito alla giustificazione causale, sottostante alla promessa di pagamento, riportata nei n. 5 assegni intestati allo persona fisica e non quale legale rappresentante della società, è CP_1
necessario passare all'esame delle prove testimoniali raccolte che, allo stesso modo, non forniscono all'adito Giudicante elementi ulteriori e, soprattutto, determinanti che militino in senso favorevole all'accoglimento delle ragioni della presente opposizione.
In particolare, dalle dichiarazioni testimoniali rese, nel corso dell'istruttoria, dai testi escussi, sia per parte opponente che per la parte opposta viene confermato l'iter delle trattative intervenute tra le parti – cioè, tra il sig. e lo , nella qualità di legale rappresentante Parte_1 Controparte_1
9 della – confluite e, quindi, assorbite nel (primo) contratto di locazione del Parte_2
24.06.2011, così come i lavori concordati, necessari per rendere l'immobile idoneo all'uso convenuto.
Nello specifico, i testi indicati dall'opponente, sig.ri , escusso all'udienza del Tes_1
13.09.2022, ed il sig. escusso all'udienza del 06.02.2024, rispettivamente, figlio Testimone_2
e cugino del , sui capi 1) e 2) della II memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Parte_1
di parte opponente, confermano le circostanze ivi riportate.
Allo stesso modo, per quanto concerne l'esecuzione dei suddetti lavori, così come indicati nel capo 2) della citata memoria, secondo termine, c.p.c., ed il momento della loro realizzazione, i testi indicati a prova contraria dallo , nella memoria ex art. 183, comma 6, III termine, Controparte_1
c.p.c., e, cioè, il geom. , escusso il 21.03.2023, ed il sig. , fratello Controparte_6 Controparte_7 della parte opposta, escusso all'udienza del 05.12.2023, con le proprie dichiarazioni fanno emergere che, al momento della sottoscrizione del citato contratto di locazione (24.6.2011), le opere concordate nel suddetto capo 2) della memoria istruttoria di parte opponente – al netto delle eventuali contestazioni da ritenersi superate e assorbite dal contenuto delle pattuizioni scritte raggiunte dalle parti con la sottoscrizione del contratto di locazione (art. 3 del contratto di locazione del 24.06.2011)
– erano state tutte eseguite.
Ciò detto, le dichiarazioni rese dai testi di parte opponente escussi, rispettivamente, all'udienza del 13.09.2022 e del 06.02.2024, oltre a presentare punti di contrasto e contraddizioni, non forniscono ausilio alle ragioni dell'opposizione, così come spiegata dall'opponente, in quanto nulla dimostrano circa l'inesistenza del rapporto sottostante alla promessa di pagamento di cui agli assegni bancari né la riconducibilità degli stessi ai rapporti intervenuti con la Parte_2 che giustifichino causalmente l'emissione all'ordine dello persona fisica e non Controparte_1
nella qualità di legale rappresentante della società,
Invero, dalla testimonianza resa dal figlio del sig. sono evidenti i numerosi punti di contrasto, Pt_1
la genericità di parte delle dichiarazioni, e la non completa ricostruzione dei fatti.
Il teste, infatti, riferisce che successivamente alla stipula del contratto – e, quindi, il
24.06.2011 – consegnava personalmente allo tutti i n. 9 assegni indicati nel capo (n. 4) nello CP_1 stesso momento presso il capannone “per la copertura dei lavori”, precisando immediatamente dopo che “si trattava di una garanzia per i lavori a farsi” senza chiarire la causale degli assegni e, soprattutto, non è chiaro se consegnati a “copertura” o a “garanzia” di lavori già eseguiti o ancora da eseguirsi al momento della stipula del contratto di locazione.
Ciò che riferisce con certezza è che tutti i (9) assegni furono consegnati allo CP_1
direttamente dal dopo la stipula del contratto e, quindi, non prima del 24.06.2011, in Tes_1
10 assenza di contestazioni sul punto dalle parti sulla data di stipula, circostanza, tra l'altro, di natura documentale (cfr. contratto di locazione del 24.06.2011).
Inoltre, altro punto contraddittorio e che non fornisce un'idonea ricostruzione fattuale, è la circostanza che “nell'aprile 2011 i lavori vennero interrotti” tanto che il teste, seppur riferisce di non essere stato presente al momento delle contestazioni e di averlo appreso dal padre (sig. Pt_1
), lascia intendere che in quello stesso periodo (di aprile 2011) le opere concordate, comunque,
[...]
già erano iniziate, in contrapposizione con quanto precisato al precedente capo 4) (“si trattava di una garanzia per i lavori a farsi”).
Ancora, sempre in merito agli assegni che il teste , al capo 4), precisa di aver Tes_1
consegnato (tutti i 9) allo nello stesso momento, successivamente alla stipula del contratto CP_1
– e, quindi, non prima del 24.06.2011 – al capo 10), dichiara che “Successivamente l'interruzione dei lavori fu chiesta la restituzione dei titoli ma non alla mia presenza” e che “I primi titoli erano stati incassati e solo al momento in cui mio padre si rese conto dell'inadempimento dei lavori chiese la restituzione dei titoli in possesso dello ”, lasciando così intendere che la richiesta di CP_1 restituzione degli assegni risalirebbe già a far data dall'aprile 2011 – epoca in cui lo stesso conferma di essere venuto a conoscenza dell'interruzione delle lavorazioni – così come, sempre nell'aprile 2011
– epoca in cui il padre (sig. ) si rendeva conto dell'inadempimento nell'esecuzione dei Parte_1
lavori concordati – i primi assegni venivano portati all'incasso, per cui è inverosimile la consegna di tutti i n. 9 assegni “successivamente alla stipula del contratto” come, invece, dichiarato in risposta al capo 4).
In ogni caso, nel corso della testimonianza, il sig. , conferma che “i canoni per un Tes_1 certo periodo furono effettivamente scontati” per i lavori eseguiti, ma null'altro aggiunge e/o riferisce sulla natura/causale degli assegni all'ordine dello persona fisica anche in Controparte_1 relazione al concordato sconto dei canoni concesso proprio in virtù dell'esecuzione dei lavori posti a carico della società conduttrice.
Anche dalla testimonianza resa dal sig. trapelano evidenti punti di Testimone_2
contrasto, anche rispetto a quanto dichiarato dal teste , nonché la genericità di parte delle Tes_1
dichiarazioni e la non completa ricostruzione dei fatti.
Circa la consegna degli assegni, il sig. dichiara che “durante la trattativa ho visto Tes_2
Tes_ che mio cugino ha consegnato allo anche alla presenza di mio nipote 9 assegni CP_1 dell'importo di circa 18.000,00 euro totali con cui dovevano essere pagati i lavori” e che “ciò avveniva alla fine dei lavori” per cui gli assegni sarebbero stati consegnati allo , direttamente CP_1
dal e non dal figlio ( ), per pagare i lavori già ultimati, e ciò sarebbe Parte_1 Tes_1
11 avvenuto durante il periodo delle trattative, quindi, verosimilmente, in un arco temporale antecedente alla stipula del contratto di locazione.
Tali dichiarazioni sono in contrasto con i fatti narrati sul punto dal teste che, tra Tes_1
l'altro, non menziona mai la presenza del urante la consegna degli assegni, né durante gli Tes_2
accordi intercorsi sullo sconto dei canoni.
Ancora, il teste dopo aver confermato le circostanze di cui al capo 6) sulla Tes_2 sospensione dei lavori, nell'aprile 2011, per una non corretta esecuzione, sul capo 8) relativo, invece, al completamento dei lavori (non ancora eseguiti) da parte del conduttore, dichiara che “l'accordo allora fu che avrebbe fatto con una ditta i lavori mancanti o eseguiti mali e che sarebbero Pt_1 stati pagati con gli assegni consegnati allo ” facendo entrare nel processo circostanze, prima CP_1
di quel momento, mai rappresentate dallo stesso opponente e che sono contraddittorie anche con quanto dichiarato sul capo 9) sullo sconto dei canoni.
Dunque, anche in relazione alle risultanze delle prove testimoniali, si può ritenere che l'opponente non abbia fornito la prova in ordine all'estinzione dell'obbligazione posta alla base del rapporto causale e, comunque, non abbia sufficientemente dimostrato l'inesistenza di un rapporto sottostante rispetto alla promessa di pagamento correlata agli assegni bancari azionati, in sede monitoria, dall'opposto e, in ogni caso, la riconducibilità dei titoli – intestati allo Controparte_1
in proprio, quale persona fisica – ai rapporti intrattenuti con la sia per quanto Parte_2 derivante dal contratto di locazione che per l'appalto dei lavori eseguiti ed oggetto di pattuizione tra le stesse parti.
Dal canto suo, in sede di interrogatorio formale, deferito all'udienza del 13.09.2022, l'opposto sul capo 4) della memoria ex art. 183, comma 6, II termine, c.p.c., dichiarava di aver ricevuto gli assegni (cfr. interrogatorio formale del 13.09.2022 sul capo 4): “E' vero, però gli assegni sono in numero di 8;…) a garanzia di prestiti fatti al sig. e che, non avendo ricevuto la Parte_1
restituzione di tutto il denaro concesso, aveva conservato i titoli per gli importi non ancora restituiti
(cfr. dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio del 13.09.2022 sempre sul capo 4: “…preciso gli assegni in parola mi furono consegnati circa dal mese di maggio/giugno 2011 a garanzia di prestiti di circa 2000,00 euro ogni volta che passati circa 10 giorni alla restituzione dei soldi io gli riconsegnavo;
ADR I prestiti sono intervenuti in circa sette/otto mesi;
ADR i nostri contatti e la nostra conoscenza derivava dal rapporto di locazione del capannone;
ADR Non tutti i soldi mi sono stati restituiti ed io conservato i titoli per i quali non ho avuto la restituzione del denaro…”).
In punto di diritto, la Cassazione ha chiarito che l'accordo tra le parti, finalizzato al rilascio di un assegno a scopo di garanzia, comporta che il medesimo assegno “valga comunque come promessa di pagamento, a norma dell'art. 1988 cod. civ., o come titolo pagabile a vista, e che possa essere
12 portato all'incasso in qualsiasi momento dal creditore, implicando una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto” (Cassazione civile, V sez., sentenza n. 1437/2021; si veda anche Cassazione, sez. II, 16.11.1990, n. 10617 e Cassazione, sez. II, 19.04.1995, n. 4368).
Di recente, è, altresì, intervenuta, rimarcando il proprio orientamento con l'ordinanza n.
18831/2024 del 10.07.2024 con la quale ha affermato che l'assegno bancario mancante della data o del luogo di emissione, ma non dell'indicazione del beneficiario – ancorché nullo come titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 – vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., con relativa inversione dell'onere probatorio e, quindi, con la conseguenza che spetta all'emittente dell'assegno provare che esso circolava contro la sua volontà o l'inesistenza del rapporto debitorio (così Cass., Sez. III Civ.,
Ordinanza n. 18831 del 10.07.2024).
Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in presenza di assegni bancari, muniti della valenza propria di una promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c., incombe sull'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento del debito insito nel titolo stesso e, quindi, di dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto sottostante, prova non fornita dall'odierno opponente.
In merito, invece, alla domanda riconvenzionale così come spiegata dall'opponente, questo
Giudicante, in ragione delle risultanze probatorie emerse in corso di causa e delle motivazioni addotte a fondamento del rigetto dell'opposizione, non può che pronunciarsi con declaratoria di inammissibilità, giacché carente dei presupposti di cui all'art. 36 c.p.c., in base al quale “il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendano dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione…”.
Come osservato dalla recente giurisprudenza, l'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo (così Cass., Sez. I, Ordinanza n. 5484 dell'01.03.2024).
13 Come si è avuto modo di ricostruire nella narrazione del processo, la pretesa creditoria dell'opposto, sig. , (convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale nel Controparte_1
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) si fonda su assegni bancari, azionati in via monitoria, che rivestono la natura di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., nel mentre l'opposizione promossa dal (attore in senso formale ma convenuto in senso sostanziale) e, per quel che qui Parte_1
interessa, la spiegata domanda riconvenzionale ha come causa una fideiussione prestata dall'opposto nell'ambito di distinti rapporti contrattuali – nello specifico: contratti di locazioni succedutisi tra loro
– intervenuti tra soggetti differenti, vale a dire tra il sig. e la in Parte_1 Parte_2
cui lo rivestiva il ruolo di legale rappresentante. Controparte_1
Rilevato, quindi, come già precisato in parte motiva, che l'opponente non abbia fornito la prova in ordine all'estinzione dell'obbligazione posta alla base del rapporto causale e, dunque, non abbia sufficientemente provato l'inesistenza di un rapporto sottostante alla promessa di pagamento così contenuta negli assegni bancari e, ancora, la riconducibilità degli stessi – emessi all'ordine di quale persona fisica – ai rapporti intrattenuti con la Controparte_1 Parte_2
(locazione e/o appalto), ne deriva come logico corollario che la domanda riconvenzionale spiegata dal non può trovare ingresso nel giudizio per cui è causa poiché fondata su un diverso titolo Pt_1
dedotto in giudizio per il quale non viene provata la connessione ai sensi dell'art. 36 c.p.c. alla base della trattazione contestuale delle domande.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.04.2014, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Di poi, pur dando atto che l'opponente, sig. , è stato ammesso, in via anticipata e Parte_1
provvisoria, al patrocinio a spese dello stato, si sensi del DPR 115 del 30/05/2002, con delibera prot.
n. 438/2024, resa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, nella seduta del 31.01.2024, ciò non rileva ai fini dell'aggravio sulle spese di lite, in considerazione del principio per cui:
“l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R.
n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata
a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa” ( cfr. Cassazione Civile 13/11/2020, n. 25653).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
14 1) rigetta l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 976/2021, reso immediatamente esecutivo dal Tribunale di Napoli, in data
10.02.2021;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dalla parte opponente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
3) condanna l'opponente, sig. al pagamento delle spese di lite, in favore del Parte_1 sig. che liquida complessivamente in € 3.380,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre il rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 05/05/2025.
Il Giudice
(dott. Maria Carolina De Falco)
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