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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 14 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2543 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, con l'Avvocatura Generale dello Stato Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Domenico Naso Controparte_1
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2959/2024 pubblicata il
12.3.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “RIGETTARE il ricorso in appello azionato dall in quanto Pt_1 manifestamente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
2959/2024 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Laura Cerroni, pubblicata il 12/03/2024 all'esito del giudizio R.G. n. 18377/2023; - CONDANNARE
l' al pagamento delle spese di lite, competenze ed onorari, IVA e CPA del presente Pt_1
grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.”; per l'appellata: in accoglimento del proposto appello riformare l'impugnata sentenza del
Tribunale di Roma nei termini di cui al presente ricorso, con integrale rigetto delle domande
1 spiegate da parte ricorrente in sede di giudizio di primo grado;
Con vittoria di spese, competenze, onorari del doppio grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO aveva convenuto in giudizio l' (di seguito Controparte_1 Parte_1
anche: innanzi al Tribunale di Roma deducendo di essere stata assunta alle sue Pt_1
dipendenze dal 1.2.2008, quale Tecnologo di III livello, ma di avere svolto sin dal 2009 mansioni diverse e superiori in forza di una serie di incarichi documentati di responsabile di uffici, strutture, missioni, attività, nonché della testata ufficiale dell'ente, chiedendo dunque la condanna dell' a corrisponderle le differenze retributive rispetto al superiore livello di Pt_1
Primo Tecnologo di II livello.
Si era costituito l' eccependo la parziale prescrizione delle pretese e, nel merito, Pt_1
contestandone il fondamento.
Escussi alcuni testimoni ed acquisita documentazione, la domanda è stata parzialmente accolta, in quanto il Tribunale:
- ha ricordato, nell'attuale quadro del pubblico impiego c.d. privatizzato, il disposto dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 e la necessità di rinvenire nel contratto collettivo la classificazione del personale;
- ha rilevato che gli incarichi di cui alla premessa in fatto del ricorso erano documentati e che i testimoni avevano confermato l'avvenuto svolgimento in prevalenza delle mansioni inerenti i detti incarichi di responsabilità della comunicazione, didattica e divulgazione;
- ha ricavato le declaratorie dall'Allegato 1 del DPR n. 171 del 12.2.1991, comparando alle stesse le mansioni dimostrate per concludere che effettivamente corrispondono a quelle di Primo Tecnologo di II livello;
- ha rilevato che medio tempore la era risultata vincitrice di selezione per il CP_1
profilo rivendicato, con decorrenza dal 1.1.2023;
- ha accertato la parziale prescrizione delle pretese, fino al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo;
- ha valutato come poco intelleggibili i conteggi della ricorrente in quanto basati sulla proiezione di una media delle differenze stipendiali e di contro corretti e intelleggibili i conteggi di parte resistente, anche perché ancorati alla fascia retributiva iniziale, in difetto di prova che la ne avrebbe conseguite di ulteriori. CP_1
2 Il Tribunale di Roma ha, conclusivamente, così statuito: “accerta il diritto della ricorrente di percepire le differenze economiche tra il trattamento retributivo effettivamente percepito tra l'1/6/2018 e il 31/12/2013 e quello che le sarebbe spettato ove la stessa fosse stata inquadrata, per tutto il periodo, quale Primo Tecnologo di II livello e, per l'effetto, condanna l'
[...]
a corrisponderle l'importo complessivo lordo di € 15.020,82, per i Parte_1
titoli meglio precisati in parte motiva - detratto quanto alla stessa eventualmente già corrisposto a titolo di arretrati per il medesimo periodo, in esito al positivo superamento della procedura di selezione indetta con la D.D. n. 126 del 30/12/2022 - oltre interessi legali, come per legge.
Rigetta, per il resto, il ricorso. Condanna l' alla refusione delle Parte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a.
e c.p.a., come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.”.
L' ha appellato la sentenza. Resiste Pt_1 Controparte_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa alla presenza dei difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe;
e infine la causa è stata decisa con la pronuncia del dispositivo trascritto in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di appello si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs.
165/2001 e del D.P.R. 171/1991: premesso che il Tribunale di Roma ha qualificato le mansioni svolte dall'odierna appellata come “superiori” sulla base delle declaratorie dei profili professionali di categoria descritte dall'Allegato 1 al DPR 171/1991, da ciò facendo discendere l'applicabilità dell'articolo 52 comma 4 d.lg. 165/2001, l' obietta che proprio ai sensi Pt_1 dell'art. 52 del D. Lgs. n. 165/01 la classificazione del personale è oggi rimessa alla contrattazione collettiva e che, in questa cornice, l'articolo 15 CCNL Comparto Enti Ricerca
2002-2005 ha sostituito il precedente sistema di classificazione, costituito dai tre livelli rigidamente definiti dall'art. 13 D.P.R. n.171/1991 (relativamente ai quali il passaggio al livello superiore configurava vero e proprio passaggio di area), con un sistema omogeneo basato sulla unicità dell'organico.
Nello specifico, come illustrato da Cass. n. 8985/2018, l'art. 15, comma 2, del CCNL del
Comparto Enti ricerca 2002-2005, sottoscritto il 7 aprile 2006 stabilisce, con riguardo al profilo dei tecnologi, come quello dei ricercatori, che “Il profilo dei tecnologi è anch'esso caratterizzato da un'omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1 – Dirigente tecnologo;
2 –Primo tecnologo;
3- Tecnologo”. Nel nuovo assetto, dunque, le figure del ricercatore e del tecnologo sarebbero state ormai sostanzialmente
3 unificate “con omogeneizzazione dei relativi livelli professionali la cui persistenza serve soltanto per delineare differenti trattamenti retributivi nell'ambito di un'Area professionale omogenea, nella quale non si configurano posizioni funzionali qualitativamente diverse” (così la citata Cass., sez. un. n. 8985/18): con la conseguenza che la declaratoria (considerata nella sentenza gravata) di cui all'All. 1 del DPR n. 171/1991, con le tre aree distinte i passaggi fra le quali richiedevano il superamento di un concorso nazionale, non è più vigente. E poiché nella nuova classificazione non sono individuati i diversi compiti e attività, le mansioni all'interno dell'area, ad avviso dell'appellante, dovrebbero ritenersi equivalenti, non può parlarsi di adibizione del lavoratore a mansioni proprie della qualifica superiore e neppure può trovare applicazione la previsione di cui all'articolo 52 comma 4 d.lgs 165/2001.
Con argomentazione subordinata l'appellante sostiene che, ove anche si volesse ipotizzare una gradazione tra i diversi livelli di mansioni svolti dai tecnologi, dovrebbe comunque osservarsi che il contratto collettivo disciplina un sistema di progressione che consente l'accesso al II e al
I livello attraverso procedure selettive, da attivarsi con cadenza biennale, finalizzate all'accertamento del merito scientifico e tecnologico. Le predette procedure selettive avvengono mediante valutazione dei titoli e tali titoli sono costituiti dagli incarichi svolti nel periodo precedente.
Più nel dettaglio, per accedere al livello II da quello base (il III) è richiesto l'accertamento, previa selezione con valutazione dei titoli professionali maturati nella attività lavorativa svolta da parte di apposita Commissione, di una “capacità acquisita di svolgere autonomamente funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate all'attività tecnologiche e/o professionali e/o di coordinare a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali”: e dunque occorre che la Commissione di valutazione accerti che, negli anni precedenti alla domanda di accesso alla procedura selettiva per quel passaggio di livello, il ricercatore o tecnologo di III livello abbia acquisito la predetta capacità svolgendo le attività descritte. Il citato DPR n. 171/91, quindi, non descrive le mansioni del tecnologo o ricercatore di livello II, come erroneamente sostenuto dal Giudice di prime cure, bensì individua i requisiti che devono già sussistere affinché si possa accedere a quel livello.
In altre parole, quella creatività ed autonomia che – ad avviso del giudice di prime cure – avrebbero reso “superiori” le mansioni svolte dalla dott.ssa sono in realtà dei CP_1 prerequisiti per il riconoscimento del II livello professionale di “Primo Tecnologo”, e pertanto devono necessariamente preesistere allo stesso e caratterizzare l'attività svolta nel precedente livello professionale, il terzo.
L'appello è fondato nella sua prospettazione principale.
4 L'art. 52 d.lgs. n.165/2001 stabilisce al comma 1, che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a)”, e, al comma, 4 che “Nei casi di cui al comma 2 [adibizione a mansioni proprie di qualifica superiore, n.d.r.], per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.”.
La norma, dunque, assegna preminente rilievo al criterio dell'equivalenza delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacarne la natura equivalente, essendo inapplicabile, nel pubblico impiego, l'art. 2103 c.c. (v., ex aliis, Cass. n.
11503/2022; n. 29624/2019).
Con riferimento al caso di specie, la classificazione del personale all'interno degli enti di ricerca è stata radicalmente innovata dall'art.15 C.C.N.L. comparto enti ricerca 2002-2005, che ha sostituito il precedente sistema di classificazione, costituito dai tre livelli rigidamente definiti dall'art. 13 D.P.R. n. 171/1991 (relativamente ai quali il passaggio al livello superiore configurava vero e proprio passaggio di area), con un sistema omogeneo basato sulla unicità dell'organico. Per il mansionario allegato a tale ultimo decreto i tre livelli dei tecnologi costituivano aree distinte e il passaggio dall'una all'altra doveva avvenire con concorso pubblico nazionale, perché la suddetta tale classificazione era finalizzata ad integrare l'art. 13 del d.P.R. stesso (Ordinamento del personale), prevedente una propria articolazione dei profili professionali, "in applicazione dell'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168".
L'art. 15, co. 2 C.C.N.L. 2002-2005 prevede, invece, che “Il profilo dei tecnologi è anch'esso caratterizzato da un'omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:
1 - Dirigente tecnologo;
2 - Primo tecnologo;
3 - Tecnologo” (doc. 34 fasc. ric.).
In merito al ruolo dell'art. 15, comma secondo, del CCNL 2002-2005, la sentenza delle Sezioni
Unite n. 8985/2018 dirime una questione di giurisdizione chiarendo che con l'art. 15 del CCNL del Comparto Enti ricerca 2002-2005, sottoscritto il 7 aprile 2006 è stata introdotta l'unicità dell'organico dei ricercatori, per cui le relative controversie involgono selezioni per soli dipendenti interni per il passaggio di livello all'interno della medesima area (sussistendo quindi la giurisdizione ordinaria), dovendosi escludere che oggi si tratti di una “progressione verticale”; e che “non può trovare applicazione la disciplina precedente (di cui al D.P.R. n. 171 del 1991) richiamata nella sentenza impugnata. Infatti per il mansionario allegato a tale ultimo decreto i tre livelli dei tecnologi costituivano aree distinte e il passaggio dall'una all'altra
5 doveva avvenire con concorso pubblico nazionale…la articolazione ivi stabilita è stata superata dal contratto collettivo.”.
Tale contratto collettivo “ha segnato l'abbandono - per il Comparto di competenza - del sistema vigente prima della privatizzazione del pubblico impiego, che era caratterizzato da progressioni verticali rette da moduli pubblicistici tra qualifiche, profili o livelli professionali
(variamente denominati) ciascuno dei quali normativamente individuato, per adeguarsi al nuovo sistema nel quale le "progressioni verticali" in senso proprio sono soltanto quelle che si traducono in un mutamento dello status professionale (una "novazione oggettiva" del rapporto), non le progressioni meramente economiche, né quelle che comportano sì il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese tuttavia nella stessa area, categoria, o fascia di inquadramento, che sono quindi caratterizzate [da] profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo.”. La nuova regolamentazione ha comportato l'abrogazione del mansionario contenuto nel D.P.R. n.
171 del 1991 (norma sulla quale, come detto, il ricorrente fonda la sua domanda), con la conseguenza che “… il citato rinvio contenuto nel CCNL, alle norme sia contrattuali che di legge preesistenti "in quanto compatibili" con le disposizioni dello stesso CCNL, certamente non può riguardare il mansionario contenuto nel d.P.R. n. 171 del 1991, per carenza della suddetta compatibilità.”.
Pertanto, è fondata la censura mossa alla sentenza gravata che ha comparato le mansioni svolte dalla ricorrente, per come emerse dall'istruttoria, con le declaratorie tratte dall'Allegato I al
DPR n. 171/1991, non più applicabile.
Per meglio dire, come recentemente chiarito dalla Cassazione con sentenza n. 2885/2025, allorché il CCNL sostituisca il sistema delle qualifiche funzionali differenziate con un sistema
“caratterizzato da un'omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli”, fra i quali è possibile una progressione meramente economica, tutte le prestazioni diventano esigibili ed equivalenti e dunque nemmeno può più parlarsi di “mansioni superiori”; e nemmeno di demansionamento.
La S.C. ha ricordato che “la giurisprudenza ha confermato questa lettura del nuovo meccanismo, affermando che, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. n.
165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c.”.
6 Anche nel caso di specie il CCNL riconosce l'omogeneità della professionalità dei tecnologi divisi in tre livelli, senza, però, che siano individuati (anche solo per relationem) differenti compiti, funzioni e attività esercitate o esercitabili (o differenti modalità di esercizio, sub specie, ad esempio, del grado di autonomia etc.) a seconda del livello attribuito, il che consente di ritenere l'equivalenza delle mansioni all'interno dell'area e la natura di mere progressioni economiche dei livelli individuati.
Pertanto, ai diversi livelli dell'unica professionalità di tecnologo, non corrispondono professionalità qualitativamente diverse, né qualifiche più o meno elevate;
costituendo appunto, i livelli, delle mere fasce stipendiali. Ne segue l'esigibilità da parte del datore di lavoro di tutte le mansioni afferenti all'area professionale di appartenenza, giusta il disposto del medesimo art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 che, come consolidatamente statuito dalla S.C., assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della P.A., solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita.
Se, infatti, la professionalità è unica, e unico è l'organico, la progressione nei livelli superiori non comporta mutamento dello status professionale e la differenza fra i diversi profili non è ancorata a diverse mansioni, accertabili con il noto procedimento c.d. trifasico, bensì solamente ai diversi livelli stipendiali, per i quali peraltro si prevede una progressione selettiva biennale con valutazione ex post dei titoli e dell'attività svolta.
Da ciò discendono l'inapplicabilità, nel caso di specie, dell'invocato comma 4 dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e, di conseguenza, l'insussistenza della stessa causa petendi posta a base della domanda originaria.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, l'appello va accolto e di conseguenza le originarie domande di devono essere respinte. Controparte_1
In merito alle spese di lite, va rilevato che la giurisprudenza di merito è divisa sulla questione oggetto di gravame;
e che l'appellante non contesta i passaggi della sentenza gravata che, sulla base del materiale probatorio raccolto, accertano che l'attività della fosse, sin dal CP_1
2009, espressione della "capacità acquisita di svolgere autonomamente funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate all'attività tecnologiche e/o professionali e/o di coordinare a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali", come richiesto dalla descrizione della figura del Primo
Tecnologo contenuta nel DPR n. 171/1991. Questi due elementi inducono a compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 12.9.2024 dall' avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2959/2024 Parte_1
pubblicata il 12.3.2024 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- In totale accoglimento dell'appello e a totale modifica della sentenza gravata, respinge le originarie domande di;
Controparte_1
- Compensa fra le parti le spese di lite del doppio grado.
Così deciso in Roma, il 14.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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