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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 22/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 106/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 106 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
Piscopo, elettivamente domiciliato in Lanciano, alla via per Fossacesia n. 77, presso lo studio del difensore,
- Attore opponente
e
(C.F. ), in persona dell'amministratore delegato p.t., quale procuratrice della CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandro Barbaro e dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Mario Anzà, elettivamente domiciliata in Lanciano, alla via Cappuccini n. 32/H, presso lo studio dell'avv. Andrea D'Alessandro,
- Convenuta opposta
(C.F.: ), quale Controparte_3 P.IVA_3
mandataria di (C.F. ), Controparte_4 P.IVA_4
- Convenuta opposta contumace
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni: all'udienza del 20 gennaio 2025 le parti concludevano come da verbale in atti.
pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
quale mandataria di e Controparte_3 Controparte_4
(odierna convenuta opposta, di seguito ”), quale procuratrice di CP_1 CP_1 Controparte_2
(di seguito ). Tanto in ossequio a quanto disposto dall'ordinanza del GE del 13 dicembre CP_2
2023 (in atti) per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., proposta dallo stesso nella procedura R.G.E. n. 32/2019, instaurata presso Pt_1
l'intestato Tribunale dalla nella qualità sopra indicata, a mezzo di atto di Controparte_3
pignoramento immobiliare sui beni oggetto della garanzia ipotecaria di cui al contratto di mutuo fondiario stipulato dal con la in data 29 settembre 2011 per l'originario importo di Pt_1 CP_4
55.000,00 euro. Nelle more della procedura esecutiva interveniva, ex art. 111 c.p.c., CP_1
(odierna convenuta opposta, di seguito ”), quale procuratrice di (di seguito CP_1 Controparte_2
), cessionaria del credito vantato da nei confronti dell'odierno opponente (giusta CP_2 CP_4
cessione pubblicata in G.U., parte seconda, n. 150 del 24 dicembre 2020).
In particolare, l'odierno attore, formulata preliminarmente istanza di sospensione della procedura esecutiva, ha reiterato i motivi di opposizione già formulati dinanzi al GE, ovvero:
- ha invocato il decisum delle Sezioni Unite n. 9479/2023, in ordine alla verifica d'ufficio dell'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore,
l'eventuale abusività delle clausole contrattuali potendo essere accertata in fase esecutiva qualora detta verifica non sia stata anteriormente effettuata;
- ha dedotto l'inidoneità del mutuo in discorso a costituire idoneo titolo esecutivo, trattandosi di mutuo c.d. condizionato, posto che la concessione della somma oggetto del contratto risultava subordinata alla verifica dell'assenza di formalità pregiudizievoli, al rilascio di copia esecutiva e alla consegna della polizza assicurativa;
- ha dedotto l'indeterminatezza del piano di ammortamento del mutuo e dei tassi praticati.
2. Si costituiva in giudizio la , in persona dell'amministratore delegato p.t., quale procuratrice CP_1
della che, richiamata la sopracitata ordinanza, con la quale il GE ha rigettato la richiesta del CP_2
di sospensione della procedura esecutiva, ha avversato le argomentazioni dell'opponente. Pt_1
Segnatamente, parte opposta ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine ex art. 615, comma 2, c.p.c. Inoltre, la ha dedotto l'inconferenza del CP_1
richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite di Cassazione n. 9479/2023, in quanto relativa ai decreti pagina 2 di 8 ingiuntivi coperti dal giudicato, non anche ad altri titoli, come il contratto di mutuo fondiario. Posta la formulata eccezione di tardività dell'opposizione, in ogni caso la banca mutuante deduceva l'idoneità del mutuo in discorso a fungere da titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., richiamandosi a quanto già argomentato dal GE a mezzo della sopracitata ordinanza.
Non si è costituita la quale mandataria di della Controparte_3 Controparte_4
quale, stante la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia in questa sede.
3. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, rilevata l'inammissibilità dell'istanza di sospensione formulata dalla parte attrice opponente, come da verbale in atti a cui si rinvia, e ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. a conclusione della quale ha preso la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
4. L'opposizione proposta deve essere rigettata.
Preliminarmente, è opportuno rammentare che, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., nell'esecuzione per espropriazione, l'opposizione con la quale si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o
l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero
l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie il ricorrente ha proposto opposizione all'esecuzione, dinanzi al GE, in data 18 ottobre 2023, dunque tardivamente, dal momento che, in data 26 febbraio 2020, è stata emessa l'ordinanza con cui è stata disposta la vendita dell'immobile oggetto del pignoramento – provvedimento a cui occorre avere riguardo per valutare la tempestività dell'opposizione, stante l'inequivocabilità del riferimento normativo sopracitato all'art. 569 c.p.c. - senza che le eccezioni relative al titolo ed ai vizi del mutuo abbiano riguardo a fatti sopravvenuti al predetto provvedimento del GE o ricorra la prova di un incolpevole ritardo dell'odierno attore circa la proposizione di una tempestiva opposizione a mezzo della quale farle valere.
Tale valutazione non è superata neppure dalla invocata operatività dei principi affermati dalle
Sezioni Unite di Cassazione con la sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023 in tema di controllo, da parte del
GE, della presenza di eventuali clausole abusive, in violazione della disciplina consumieristica, che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Invero, in generale, si è osservato che la pur ipotizzata presenza di clausole abusive ai danni del consumatore non può venire in rilievo in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. qualora il precetto opposto, come nel caso di specie, non sia stato azionato in forza di un decreto ingiuntivo, bensì sulla pagina 3 di 8 scorta di un titolo esecutivo stragiudiziale, integrato da un contratto di mutuo fondiario. Ciò in quanto la citata pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione indica l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. quale strumento processuale idoneo a proporre eventuali doglianze, rimedio evidentemente non azionabile in presenza di un titolo esecutivo stragiudiziale, osservandosi, peraltro, quanto al profilo di eventuale vessatorietà, che il debitore ha partecipato alla formazione del titolo esecutivo stragiudiziale in discorso e che la volontà contrattuale è consacrata in un atto pubblico qual è il contratto di mutuo stipulato dall'odierno opponente (cfr. Corte d'appello di L'Aquila, 2 settembre 2024, n. 1072).
Ciò posto, nel caso di specie, parte opponente non ha comunque specificatamente allegato vizi delle clausole del contratto di mutuo, azionato in sede esecutiva, integrati da nullità per violazione della normativa consumieristica, osservandosi, in ogni caso, che l'ordinanza con cui viene disposta la vendita del compendio immobiliare costituisce un limite temporale non superabile, anche rispetto all'opposizione al precetto per motivi attinenti alla violazione della predetta disciplina, come desumibile proprio dai principi affermati dalla pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione di cui parte opponente invoca l'applicazione nel caso di specie. Invero, in quella sede i giudici di legittimità hanno precisato che il Giudice dell'Esecuzione ha il potere/dovere di rilevare d'ufficio l'esistenza di una clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito.
Posto quanto sopra osservato circa la tardività della spiegata opposizione, in ordine ai profili di doglianza circa l'inidoneità del contratto di mutuo in discorso a fungere da idoneo titolo esecutivo, si concorda, in ogni caso, con quanto già ritenuto dall'adito GE.
Segnatamente, il motivo di opposizione formulato evoca il tema del contratto di mutuo c.d.
“condizionato”, a cui parte attrice ritiene debba negarsi la natura di titolo esecutivo, mancando l'effettiva dazione del denaro in favore del mutuatario, anche laddove la somma mutuata sia da intendere costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante, il relativo “svincolo” essendo stato subordinato all'adempimento di obblighi e condizioni oggetto della medesima pattuizione contrattuale.
Al riguardo è opportuno richiamare l'orientamento espresso in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e
l'acquisizione dello stesso nel patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato a essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali. (In
pagina 4 di 8 applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso che potesse disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, nel quale, subito dopo l'erogazione della somma pattuita, si prevedeva che la stessa fosse riconsegnata all'istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari) (cfr. Cass. n. 9229/2022; Cass. n. 38884/2021; Cass. n. 25632/2017). In sostanza, il momento perfezionativo del negozio di mutuo, contratto reale ad efficacia obbligatoria, coincide, di regola, con la c.d. "traditio" - con la consegna, cioè, del denaro, o di altra cosa fungibile, al mutuatario che ne acquista la proprietà - ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della “res” da parte di quest'ultimo, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante (cfr., tra le altre, Cass., sez. I, 27 ottobre 2017).
Più nel dettaglio, si è osservato che la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo non è configurabile esclusivamente a fronte della materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente, per la sussistenza di un valido contratto di mutuo, che sia stata acquisita la disponibilità giuridica della somma mutuata, correlata alla contestuale perdita della disponibilità di detta somma in capo al soggetto finanziatore, sì da determinarne l'uscita dal patrimonio di quest'ultimo e l'acquisizione al patrimonio del mutuatario, ovvero, quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito pattuizioni che si risolvono nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. Cass., sez. III, 27 febbraio 2023, n. 5921, ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali).
Ne consegue che la pattuizione negoziale in forza della quale la somma ceduta dal mutuante al mutuatario viene costituita in deposito infruttifero vincolato a fronte del concordato adempimento di successive obbligazioni da parte del mutuatario (in ordine, ad esempio, alla costituzione delle garanzie), ovvero, ai medesimi fini, viene pattuito l'impegno del mutuatario, temporalmente circoscritto, a non disporre della medesima somma, non deve essere considerato di per sé indice di una mancata traditio rei. Anzi, la circostanza che il denaro mutuato sia fatto oggetto, in tutto o in parte, di un deposito cauzionale infruttifero, “rimanendo” presso il finanziatore a garanzia delle obbligazioni contrattualmente assunte dal mutuatario, non esclude bensì conferma che il mutuatario abbia acquisito la disponibilità delle somme mutuate, giacché l'istituto di credito viene a trovarsi, in tal caso, nel possesso del denaro, non già perché non abbia provveduto in concreto ad erogare il finanziamento, bensì perché ne ha acquisito un diverso ed autonomo titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia pagina 5 di 8 cauzionale provvisoriamente costituita in suo favore dal beneficiario. Sicché, a fronte di un siffatto meccanismo negoziale, le pattuizioni accessorie al contratto devono essere considerate quali condizioni apposte allo svincolo della somma già erogata e convenzionalmente vincolata, invece che limiti ad una successiva effettiva erogazione.
Tanto premesso, nel caso di specie, all'esito di una complessiva interpretazione delle clausole contrattuali, si reputa che, accettata dal la somma concessa a titolo di mutuo dalla Pt_1 Parte_2 per l'importo di 55.000,00 euro, come previsto dall'art. 1 del contratto, lo stesso mutuatario ne
[...]
abbia effettivamente conseguito la disponibilità, avendo al contempo pattuito, con l'istituto di credito erogante, che le somme conseguite “non frutteranno interessi di sorta a favore della parte mutuataria”, come previsto dall'art. 2 del contratto, nel frattempo che il mutuatario adempia agli obblighi previsti dalla medesima clausola ovvero si verifichino le condizioni ivi contemplate (verifica dell'assenza di formalità pregiudizievoli, rilascio di copia esecutiva e consegna della polizza assicurativa), integrandosi, quindi, una forma di deposito cauzionale infruttifero. Detta interpretazione risulta confortata anche da quanto previsto dal “Capitolato per atto unico- fondiario”, di cui all'allegato A,
“parte integrante” del contratto di mutuo in discorso, come precisato all'art.
1. Segnatamente, al punto
9 del capitolato si legge che “Qualsiasi somma che in relazione con il mutuo fosse costituita in deposito presso la SERFINA Banca S,p.A. dalla parte mutuataria, o da chi per essa, non produttiva di interessi
a favore della parte mutuataria stessa o di terzi. Qualora tuttavia gli adempimenti di cui fosse subordinato il rilascio di tale somma non potessero essere effettuati entro breve termine, la parte mutuataria potrà richiederne l'investimento temporaneo fruttifero, anche in titoli di gradimento della restando in tal caso a carico del depositante il rischio connesso alla Parte_2 fluttuazione dei corsi”.
Sicché, come già sopra osservato, la circostanza che la somma mutuata sia “rimasta” presso la banca mutuante a garanzia delle obbligazioni contrattualmente assunte dal mutuatario conferma e non smentisce l'acquisita disponibilità, da parte di quest'ultimo, della stessa somma, di cui la banca erogante si viene a trovare in possesso proprio perché il mutuatario, all'esito della dazione della somma, ha convenuto con la parte mutuante di farne oggetto di provvisoria garanzia cauzionale, nelle more del verificarsi di quanto previsto all'art. 2 del contratto (nn. 1, 2 e 3). Ne consegue che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, è da ritenersi infondata la deduzione attorea circa la mancanza di una immediata acquisizione della disponibilità della somma erogata dalla banca mutuante, ancorché lo “svincolo” della somma già erogata sia subordinato al verificarsi delle condizioni contrattualmente previste.
pagina 6 di 8 Al riguardo è nota la decisione della Corte di Cassazione (sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024) secondo cui, a fronte di un complesso accordo negoziale con il quale le parti convengano che la somma concessa a mutuo sia immediatamente ed integralmente costituita in un deposito cauzionale infruttifero, con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario al verificarsi di determinate condizioni, deve escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che, dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti, risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa
(rientrata nel patrimonio della parte mutuante). Ciò in quanto tale obbligazione sorge solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio, per cui, affinché un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, occorre un ulteriore atto, consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. - atto pubblico o scrittura privata autenticata - che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata e ritrasferita alla mutuante in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo risorgendo, in capo a questa, l'obbligazione di restituzione di quella somma.
Tuttavia, nelle more del pronunciamento delle Sezioni Unite, alle quali è stata rimessa la questione dell'idoneità del mutuo c.d. condizionato a fungere da titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (cfr. decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione del 10 ottobre 2024), si condivide l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, formatosi successivamente alla decisione dei giudici di legittimità sopra richiamata, secondo cui la previsione di un deposito cauzionale infruttifero, come già osservato, comporta per la banca la perdita della disponibilità giuridica della somma mutuata e l'acquisto della stessa nel patrimonio del mutuatario, sicché l'avveramento delle condizioni indicate nel contratto assume rilevanza esclusivamente ai fini dello svincolo del deposito cauzionale e non anche ai fini dell'erogazione del mutuo che, logicamente e giuridicamente, precede la costituzione del deposito infruttifero stesso (cfr. Trib. Grosseto, 10 settembre 2024, n. 736). Sicché, “il mutuatario proprio (e solo) in forza della disponibilità giuridica effettiva della somma mutuata, si obbliga alla sua restituzione (maggiorata di interessi) al contempo impiegando la provvista (come suo diritto proprio in virtù della disponibilità acquisita) per costituire il deposito cauzionale a garanzia del corretto adempimento degli obblighi accessori in capo al mutuatario (deposito che ha costituito una mera cautela contrattuale di cui si è avvalsa la banca)" (Cass. 38884/27), quale negozio giuridico distinto, logicamente cronologicamente successivo al primo seppure occasionalmente (ma non necessariamente) contenuto nel medesimo atto, inidoneo a condizionare sospensivamente
l'obbligazione restitutoria sorta per effetto del mutuo” (così, Trib. Torino 3 dicembre 2024, ivi ulteriori richiami ad altre recenti decisioni dei giudici di merito). Invero, si è osservato che l'attualità
pagina 7 di 8 dell'obbligo restitutorio al momento della stipulazione del contratto di mutuo deve valutarsi alla luce della stessa pattuizione, sì da reputarla sussistente laddove si preveda l'obbligo di corrispondere gli interessi di preammortamento alla parte mutuante sin dalla data dell'atto, obbligo che sorge e risulta esigibile già al momento della conclusione del contratto stesso, in disparte il successivo svincolo della somma.
Anche nel caso di specie, posto che la stipulazione del contratto di mutuo in discorso risale al 29 settembre 2011, ricorre la previsione dell'obbligo, per il mutuatario, di corrispondere gli interessi di preammortamento “dalla data di erogazione al 30 settembre 2011”, il mutuo entrando in ammortamento il 1° ottobre 2011 e prevedendosi il pagamento delle rate “alla fine di ogni mese dell'anno a decorrere dal 31 ottobre 2011”. Sicché, ricorre una obbligazione attuale di pagamento di una somma di denaro, stante il tenore del citato art. 3, recante un'obbligazione restitutoria immediata, non già posposta al momento dello “svincolo” della somma mutuata, il contratto risultando già perfezionato al momento della relativa sottoscrizione delle parti, come si evince anche dal concordato piano di ammortamento, recante espressamente la data di scadenza delle singole rate, oltre che da quanto già osservato in punto di corresponsione degli interessi.
5. In considerazione della peculiarità delle questioni trattate, relative, segnatamente, al mutuo c.d. condizionato, oggetto di dibattito giurisprudenziale con orientamenti diversificati, tanto da implicare anche la rimessione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, come sopra riportato, si reputa che sussistano giuste ragioni per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 106 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- spese compensate.
Lanciano, 21 febbraio 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 106 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
Piscopo, elettivamente domiciliato in Lanciano, alla via per Fossacesia n. 77, presso lo studio del difensore,
- Attore opponente
e
(C.F. ), in persona dell'amministratore delegato p.t., quale procuratrice della CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandro Barbaro e dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Mario Anzà, elettivamente domiciliata in Lanciano, alla via Cappuccini n. 32/H, presso lo studio dell'avv. Andrea D'Alessandro,
- Convenuta opposta
(C.F.: ), quale Controparte_3 P.IVA_3
mandataria di (C.F. ), Controparte_4 P.IVA_4
- Convenuta opposta contumace
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni: all'udienza del 20 gennaio 2025 le parti concludevano come da verbale in atti.
pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
quale mandataria di e Controparte_3 Controparte_4
(odierna convenuta opposta, di seguito ”), quale procuratrice di CP_1 CP_1 Controparte_2
(di seguito ). Tanto in ossequio a quanto disposto dall'ordinanza del GE del 13 dicembre CP_2
2023 (in atti) per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., proposta dallo stesso nella procedura R.G.E. n. 32/2019, instaurata presso Pt_1
l'intestato Tribunale dalla nella qualità sopra indicata, a mezzo di atto di Controparte_3
pignoramento immobiliare sui beni oggetto della garanzia ipotecaria di cui al contratto di mutuo fondiario stipulato dal con la in data 29 settembre 2011 per l'originario importo di Pt_1 CP_4
55.000,00 euro. Nelle more della procedura esecutiva interveniva, ex art. 111 c.p.c., CP_1
(odierna convenuta opposta, di seguito ”), quale procuratrice di (di seguito CP_1 Controparte_2
), cessionaria del credito vantato da nei confronti dell'odierno opponente (giusta CP_2 CP_4
cessione pubblicata in G.U., parte seconda, n. 150 del 24 dicembre 2020).
In particolare, l'odierno attore, formulata preliminarmente istanza di sospensione della procedura esecutiva, ha reiterato i motivi di opposizione già formulati dinanzi al GE, ovvero:
- ha invocato il decisum delle Sezioni Unite n. 9479/2023, in ordine alla verifica d'ufficio dell'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore,
l'eventuale abusività delle clausole contrattuali potendo essere accertata in fase esecutiva qualora detta verifica non sia stata anteriormente effettuata;
- ha dedotto l'inidoneità del mutuo in discorso a costituire idoneo titolo esecutivo, trattandosi di mutuo c.d. condizionato, posto che la concessione della somma oggetto del contratto risultava subordinata alla verifica dell'assenza di formalità pregiudizievoli, al rilascio di copia esecutiva e alla consegna della polizza assicurativa;
- ha dedotto l'indeterminatezza del piano di ammortamento del mutuo e dei tassi praticati.
2. Si costituiva in giudizio la , in persona dell'amministratore delegato p.t., quale procuratrice CP_1
della che, richiamata la sopracitata ordinanza, con la quale il GE ha rigettato la richiesta del CP_2
di sospensione della procedura esecutiva, ha avversato le argomentazioni dell'opponente. Pt_1
Segnatamente, parte opposta ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine ex art. 615, comma 2, c.p.c. Inoltre, la ha dedotto l'inconferenza del CP_1
richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite di Cassazione n. 9479/2023, in quanto relativa ai decreti pagina 2 di 8 ingiuntivi coperti dal giudicato, non anche ad altri titoli, come il contratto di mutuo fondiario. Posta la formulata eccezione di tardività dell'opposizione, in ogni caso la banca mutuante deduceva l'idoneità del mutuo in discorso a fungere da titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., richiamandosi a quanto già argomentato dal GE a mezzo della sopracitata ordinanza.
Non si è costituita la quale mandataria di della Controparte_3 Controparte_4
quale, stante la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia in questa sede.
3. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, rilevata l'inammissibilità dell'istanza di sospensione formulata dalla parte attrice opponente, come da verbale in atti a cui si rinvia, e ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. a conclusione della quale ha preso la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
4. L'opposizione proposta deve essere rigettata.
Preliminarmente, è opportuno rammentare che, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., nell'esecuzione per espropriazione, l'opposizione con la quale si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o
l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero
l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie il ricorrente ha proposto opposizione all'esecuzione, dinanzi al GE, in data 18 ottobre 2023, dunque tardivamente, dal momento che, in data 26 febbraio 2020, è stata emessa l'ordinanza con cui è stata disposta la vendita dell'immobile oggetto del pignoramento – provvedimento a cui occorre avere riguardo per valutare la tempestività dell'opposizione, stante l'inequivocabilità del riferimento normativo sopracitato all'art. 569 c.p.c. - senza che le eccezioni relative al titolo ed ai vizi del mutuo abbiano riguardo a fatti sopravvenuti al predetto provvedimento del GE o ricorra la prova di un incolpevole ritardo dell'odierno attore circa la proposizione di una tempestiva opposizione a mezzo della quale farle valere.
Tale valutazione non è superata neppure dalla invocata operatività dei principi affermati dalle
Sezioni Unite di Cassazione con la sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023 in tema di controllo, da parte del
GE, della presenza di eventuali clausole abusive, in violazione della disciplina consumieristica, che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Invero, in generale, si è osservato che la pur ipotizzata presenza di clausole abusive ai danni del consumatore non può venire in rilievo in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. qualora il precetto opposto, come nel caso di specie, non sia stato azionato in forza di un decreto ingiuntivo, bensì sulla pagina 3 di 8 scorta di un titolo esecutivo stragiudiziale, integrato da un contratto di mutuo fondiario. Ciò in quanto la citata pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione indica l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. quale strumento processuale idoneo a proporre eventuali doglianze, rimedio evidentemente non azionabile in presenza di un titolo esecutivo stragiudiziale, osservandosi, peraltro, quanto al profilo di eventuale vessatorietà, che il debitore ha partecipato alla formazione del titolo esecutivo stragiudiziale in discorso e che la volontà contrattuale è consacrata in un atto pubblico qual è il contratto di mutuo stipulato dall'odierno opponente (cfr. Corte d'appello di L'Aquila, 2 settembre 2024, n. 1072).
Ciò posto, nel caso di specie, parte opponente non ha comunque specificatamente allegato vizi delle clausole del contratto di mutuo, azionato in sede esecutiva, integrati da nullità per violazione della normativa consumieristica, osservandosi, in ogni caso, che l'ordinanza con cui viene disposta la vendita del compendio immobiliare costituisce un limite temporale non superabile, anche rispetto all'opposizione al precetto per motivi attinenti alla violazione della predetta disciplina, come desumibile proprio dai principi affermati dalla pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione di cui parte opponente invoca l'applicazione nel caso di specie. Invero, in quella sede i giudici di legittimità hanno precisato che il Giudice dell'Esecuzione ha il potere/dovere di rilevare d'ufficio l'esistenza di una clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito.
Posto quanto sopra osservato circa la tardività della spiegata opposizione, in ordine ai profili di doglianza circa l'inidoneità del contratto di mutuo in discorso a fungere da idoneo titolo esecutivo, si concorda, in ogni caso, con quanto già ritenuto dall'adito GE.
Segnatamente, il motivo di opposizione formulato evoca il tema del contratto di mutuo c.d.
“condizionato”, a cui parte attrice ritiene debba negarsi la natura di titolo esecutivo, mancando l'effettiva dazione del denaro in favore del mutuatario, anche laddove la somma mutuata sia da intendere costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante, il relativo “svincolo” essendo stato subordinato all'adempimento di obblighi e condizioni oggetto della medesima pattuizione contrattuale.
Al riguardo è opportuno richiamare l'orientamento espresso in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e
l'acquisizione dello stesso nel patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato a essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali. (In
pagina 4 di 8 applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso che potesse disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, nel quale, subito dopo l'erogazione della somma pattuita, si prevedeva che la stessa fosse riconsegnata all'istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari) (cfr. Cass. n. 9229/2022; Cass. n. 38884/2021; Cass. n. 25632/2017). In sostanza, il momento perfezionativo del negozio di mutuo, contratto reale ad efficacia obbligatoria, coincide, di regola, con la c.d. "traditio" - con la consegna, cioè, del denaro, o di altra cosa fungibile, al mutuatario che ne acquista la proprietà - ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della “res” da parte di quest'ultimo, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante (cfr., tra le altre, Cass., sez. I, 27 ottobre 2017).
Più nel dettaglio, si è osservato che la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo non è configurabile esclusivamente a fronte della materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente, per la sussistenza di un valido contratto di mutuo, che sia stata acquisita la disponibilità giuridica della somma mutuata, correlata alla contestuale perdita della disponibilità di detta somma in capo al soggetto finanziatore, sì da determinarne l'uscita dal patrimonio di quest'ultimo e l'acquisizione al patrimonio del mutuatario, ovvero, quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito pattuizioni che si risolvono nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. Cass., sez. III, 27 febbraio 2023, n. 5921, ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali).
Ne consegue che la pattuizione negoziale in forza della quale la somma ceduta dal mutuante al mutuatario viene costituita in deposito infruttifero vincolato a fronte del concordato adempimento di successive obbligazioni da parte del mutuatario (in ordine, ad esempio, alla costituzione delle garanzie), ovvero, ai medesimi fini, viene pattuito l'impegno del mutuatario, temporalmente circoscritto, a non disporre della medesima somma, non deve essere considerato di per sé indice di una mancata traditio rei. Anzi, la circostanza che il denaro mutuato sia fatto oggetto, in tutto o in parte, di un deposito cauzionale infruttifero, “rimanendo” presso il finanziatore a garanzia delle obbligazioni contrattualmente assunte dal mutuatario, non esclude bensì conferma che il mutuatario abbia acquisito la disponibilità delle somme mutuate, giacché l'istituto di credito viene a trovarsi, in tal caso, nel possesso del denaro, non già perché non abbia provveduto in concreto ad erogare il finanziamento, bensì perché ne ha acquisito un diverso ed autonomo titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia pagina 5 di 8 cauzionale provvisoriamente costituita in suo favore dal beneficiario. Sicché, a fronte di un siffatto meccanismo negoziale, le pattuizioni accessorie al contratto devono essere considerate quali condizioni apposte allo svincolo della somma già erogata e convenzionalmente vincolata, invece che limiti ad una successiva effettiva erogazione.
Tanto premesso, nel caso di specie, all'esito di una complessiva interpretazione delle clausole contrattuali, si reputa che, accettata dal la somma concessa a titolo di mutuo dalla Pt_1 Parte_2 per l'importo di 55.000,00 euro, come previsto dall'art. 1 del contratto, lo stesso mutuatario ne
[...]
abbia effettivamente conseguito la disponibilità, avendo al contempo pattuito, con l'istituto di credito erogante, che le somme conseguite “non frutteranno interessi di sorta a favore della parte mutuataria”, come previsto dall'art. 2 del contratto, nel frattempo che il mutuatario adempia agli obblighi previsti dalla medesima clausola ovvero si verifichino le condizioni ivi contemplate (verifica dell'assenza di formalità pregiudizievoli, rilascio di copia esecutiva e consegna della polizza assicurativa), integrandosi, quindi, una forma di deposito cauzionale infruttifero. Detta interpretazione risulta confortata anche da quanto previsto dal “Capitolato per atto unico- fondiario”, di cui all'allegato A,
“parte integrante” del contratto di mutuo in discorso, come precisato all'art.
1. Segnatamente, al punto
9 del capitolato si legge che “Qualsiasi somma che in relazione con il mutuo fosse costituita in deposito presso la SERFINA Banca S,p.A. dalla parte mutuataria, o da chi per essa, non produttiva di interessi
a favore della parte mutuataria stessa o di terzi. Qualora tuttavia gli adempimenti di cui fosse subordinato il rilascio di tale somma non potessero essere effettuati entro breve termine, la parte mutuataria potrà richiederne l'investimento temporaneo fruttifero, anche in titoli di gradimento della restando in tal caso a carico del depositante il rischio connesso alla Parte_2 fluttuazione dei corsi”.
Sicché, come già sopra osservato, la circostanza che la somma mutuata sia “rimasta” presso la banca mutuante a garanzia delle obbligazioni contrattualmente assunte dal mutuatario conferma e non smentisce l'acquisita disponibilità, da parte di quest'ultimo, della stessa somma, di cui la banca erogante si viene a trovare in possesso proprio perché il mutuatario, all'esito della dazione della somma, ha convenuto con la parte mutuante di farne oggetto di provvisoria garanzia cauzionale, nelle more del verificarsi di quanto previsto all'art. 2 del contratto (nn. 1, 2 e 3). Ne consegue che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, è da ritenersi infondata la deduzione attorea circa la mancanza di una immediata acquisizione della disponibilità della somma erogata dalla banca mutuante, ancorché lo “svincolo” della somma già erogata sia subordinato al verificarsi delle condizioni contrattualmente previste.
pagina 6 di 8 Al riguardo è nota la decisione della Corte di Cassazione (sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024) secondo cui, a fronte di un complesso accordo negoziale con il quale le parti convengano che la somma concessa a mutuo sia immediatamente ed integralmente costituita in un deposito cauzionale infruttifero, con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario al verificarsi di determinate condizioni, deve escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che, dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti, risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa
(rientrata nel patrimonio della parte mutuante). Ciò in quanto tale obbligazione sorge solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio, per cui, affinché un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, occorre un ulteriore atto, consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. - atto pubblico o scrittura privata autenticata - che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata e ritrasferita alla mutuante in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo risorgendo, in capo a questa, l'obbligazione di restituzione di quella somma.
Tuttavia, nelle more del pronunciamento delle Sezioni Unite, alle quali è stata rimessa la questione dell'idoneità del mutuo c.d. condizionato a fungere da titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (cfr. decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione del 10 ottobre 2024), si condivide l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, formatosi successivamente alla decisione dei giudici di legittimità sopra richiamata, secondo cui la previsione di un deposito cauzionale infruttifero, come già osservato, comporta per la banca la perdita della disponibilità giuridica della somma mutuata e l'acquisto della stessa nel patrimonio del mutuatario, sicché l'avveramento delle condizioni indicate nel contratto assume rilevanza esclusivamente ai fini dello svincolo del deposito cauzionale e non anche ai fini dell'erogazione del mutuo che, logicamente e giuridicamente, precede la costituzione del deposito infruttifero stesso (cfr. Trib. Grosseto, 10 settembre 2024, n. 736). Sicché, “il mutuatario proprio (e solo) in forza della disponibilità giuridica effettiva della somma mutuata, si obbliga alla sua restituzione (maggiorata di interessi) al contempo impiegando la provvista (come suo diritto proprio in virtù della disponibilità acquisita) per costituire il deposito cauzionale a garanzia del corretto adempimento degli obblighi accessori in capo al mutuatario (deposito che ha costituito una mera cautela contrattuale di cui si è avvalsa la banca)" (Cass. 38884/27), quale negozio giuridico distinto, logicamente cronologicamente successivo al primo seppure occasionalmente (ma non necessariamente) contenuto nel medesimo atto, inidoneo a condizionare sospensivamente
l'obbligazione restitutoria sorta per effetto del mutuo” (così, Trib. Torino 3 dicembre 2024, ivi ulteriori richiami ad altre recenti decisioni dei giudici di merito). Invero, si è osservato che l'attualità
pagina 7 di 8 dell'obbligo restitutorio al momento della stipulazione del contratto di mutuo deve valutarsi alla luce della stessa pattuizione, sì da reputarla sussistente laddove si preveda l'obbligo di corrispondere gli interessi di preammortamento alla parte mutuante sin dalla data dell'atto, obbligo che sorge e risulta esigibile già al momento della conclusione del contratto stesso, in disparte il successivo svincolo della somma.
Anche nel caso di specie, posto che la stipulazione del contratto di mutuo in discorso risale al 29 settembre 2011, ricorre la previsione dell'obbligo, per il mutuatario, di corrispondere gli interessi di preammortamento “dalla data di erogazione al 30 settembre 2011”, il mutuo entrando in ammortamento il 1° ottobre 2011 e prevedendosi il pagamento delle rate “alla fine di ogni mese dell'anno a decorrere dal 31 ottobre 2011”. Sicché, ricorre una obbligazione attuale di pagamento di una somma di denaro, stante il tenore del citato art. 3, recante un'obbligazione restitutoria immediata, non già posposta al momento dello “svincolo” della somma mutuata, il contratto risultando già perfezionato al momento della relativa sottoscrizione delle parti, come si evince anche dal concordato piano di ammortamento, recante espressamente la data di scadenza delle singole rate, oltre che da quanto già osservato in punto di corresponsione degli interessi.
5. In considerazione della peculiarità delle questioni trattate, relative, segnatamente, al mutuo c.d. condizionato, oggetto di dibattito giurisprudenziale con orientamenti diversificati, tanto da implicare anche la rimessione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, come sopra riportato, si reputa che sussistano giuste ragioni per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 106 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- spese compensate.
Lanciano, 21 febbraio 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
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