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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 14062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14062 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
n.r.g.11798-2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott.ssa TA CA, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
(art. 281 sexies 3° co. c.p.c.) nella controversia iscritta al n. 11798/2025 del R.G.A.C., vertente tra
Parte_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabio Todarello, Giuseppe
Spennacchio, UD CC e NA CC, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
NN NS, sito in Roma, via Cicerone, 44, giusta procura in atti.
-parte opponente-
e
CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Aurora Francesca Sitzia dell'Avvocatura di Roma Capitale e presso la stessa domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, in virtù di procura generale alle liti depositata in atti
-parte opposta-
OGGETTO: opposizione all'avviso inerente alla richiesta di pagamento del Canone per l'Occupazione di Suolo Pubblico – Servizi di Pubblica Utilità – anno 2019, prot. QB/2024/0863573.
CONCLUSIONI: la causa è stata discussa all'udienza dell'08.10.2025 all'esito della quale è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° co. c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 07.03.2025, l' conveniva in giudizio dinanzi a questo Pt_1
Tribunale, impugnando l'avviso inerente alla richiesta di pagamento del Canone per CP_1
l'Occupazione di Suolo Pubblico – Servizi di Pubblica Utilità – anno 2019, prot. QB/2024/0863573, per l'importo di €. 196.874,23 oltre penale ed interessi, per un totale di €. 223.901,02.
Il pagamento dell'importo era stato richiesto a titolo di COSAP per l'asserita occupazione di spazi ed Parte aree pubbliche, in quanto era stata ritenuta utilizzatrice anche mediata delle infrastrutture installate nel suolo o sottosuolo.
L'opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, anche alla luce del conferimento Part del ramo d'azienda “Retail Market Gas & Power” come conferito da ella società Eni Gas e Luce Part S.p.A. (oggi , deliberato in data 12 giugno 2017 e con efficacia Controparte_2 dal 1° luglio 2017, nonché in virtù di quanto previsto dall'art. 63 del d.lgs. 446 del 1997 e dal
Regolamento applicativo del Canone OSAP adottato dal Comune di Roma. In particolare, qualificandosi quale soggetto esercente attività di vendita di energia elettrica, riteneva di non essere tenuta al pagamento del canone per l'occupazione, in quanto: non era una “azienda di erogazione dei pubblici servizi” o esercente “attività strumentali ai servizi medesimi”; non era titolare di concessioni, né titolare delle reti, impianti e condutture per la distribuzione di energia elettrica collocate nel sottosuolo del territorio del Comune di Roma. Contestava altresì la mancanza dei presupposti di fatto e di diritto di cui all'art. 63 del d.lgs. 446/1997. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE
- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della “richiesta di pagamento del Canone per
l'Occupazione di Suolo Pubblico – Servizi di Pubblica Utilità – Anno 2019” notificato ad Parte_1 in data 19 dicembre 2024, sospendendo di conseguenza la procedura di riscossione coattiva;
NEL MERITO
- per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare nullo e/o revocare e/o annullare la “richiesta di pagamento del Canone per l'Occupazione di Suolo Pubblico – Servizi di Pubblica Utilità – Anno
2019” emesso dal Comune di Roma, accertando che nessuna somma è dovuta da al Parte_1
Comune di Roma a titolo di Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP, eventualmente disapplicando in parte qua il Regolamento adottato dal Comune di Roma.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge”
Si costituiva comunicando che l'Ente aveva disposto l'annullamento d'Ufficio CP_1 dell'avviso impugnato mediante nota recante Prot. n. QB 315987 del 12.5.2025, già trasmessa ad Parte Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite in considerazione dell'inammissibilità della richiesta di sospensione dell'atto impugnato, stante
l'assenza di efficacia esecutiva dello stesso, nonché del contegno tenuto da CP_1
Nel merito deve osservarsi che a fronte del pacifico e documentato totale annullamento dell'atto impugnato è venuta a cessare la materia del contendere. Le spese - liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di cui al dm n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022 (scaglione tra euro 56.001,00 ed euro 260.000,00) e tenuto conto dell'attività in concreto svolta (esclusa l'attività istruttoria non espletata e in considerazione della minima attività svolta nella fase decisionale) - seguono la soccombenza virtuale e devono essere poste a carico di Parte che ha emesso erroneamente l'atto opposto nei confronti di (annullandolo solo CP_1 il 12.05.2025, dopo l'istaurazione del presente giudizio) per il pagamento di somme evidentemente non dovute anche alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale allegata da parte opponente e in considerazione di quanto affermato dallo stesso ente comunale nel provvedimento di annullamento in autotutela dove è scritto che “il soggetto tenuto al pagamento del COSAP è il distributore di energia elettrica (…) e non anche le società titolari di contratti di vendita della clientela finale” (cfr.
p. 3 del documento depositato da con la comparsa di costituzione e risposta). CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte opponente, CP_1 liquidate in euro 4.217,00, oltre al rimborso delle spese versate per contributo unificato di euro
759,00, spese generali e accessori come per legge.
Roma 13.10.2025
Il Giudice
TA CA
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott.ssa TA CA, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
(art. 281 sexies 3° co. c.p.c.) nella controversia iscritta al n. 11798/2025 del R.G.A.C., vertente tra
Parte_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabio Todarello, Giuseppe
Spennacchio, UD CC e NA CC, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
NN NS, sito in Roma, via Cicerone, 44, giusta procura in atti.
-parte opponente-
e
CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Aurora Francesca Sitzia dell'Avvocatura di Roma Capitale e presso la stessa domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, in virtù di procura generale alle liti depositata in atti
-parte opposta-
OGGETTO: opposizione all'avviso inerente alla richiesta di pagamento del Canone per l'Occupazione di Suolo Pubblico – Servizi di Pubblica Utilità – anno 2019, prot. QB/2024/0863573.
CONCLUSIONI: la causa è stata discussa all'udienza dell'08.10.2025 all'esito della quale è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° co. c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 07.03.2025, l' conveniva in giudizio dinanzi a questo Pt_1
Tribunale, impugnando l'avviso inerente alla richiesta di pagamento del Canone per CP_1
l'Occupazione di Suolo Pubblico – Servizi di Pubblica Utilità – anno 2019, prot. QB/2024/0863573, per l'importo di €. 196.874,23 oltre penale ed interessi, per un totale di €. 223.901,02.
Il pagamento dell'importo era stato richiesto a titolo di COSAP per l'asserita occupazione di spazi ed Parte aree pubbliche, in quanto era stata ritenuta utilizzatrice anche mediata delle infrastrutture installate nel suolo o sottosuolo.
L'opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, anche alla luce del conferimento Part del ramo d'azienda “Retail Market Gas & Power” come conferito da ella società Eni Gas e Luce Part S.p.A. (oggi , deliberato in data 12 giugno 2017 e con efficacia Controparte_2 dal 1° luglio 2017, nonché in virtù di quanto previsto dall'art. 63 del d.lgs. 446 del 1997 e dal
Regolamento applicativo del Canone OSAP adottato dal Comune di Roma. In particolare, qualificandosi quale soggetto esercente attività di vendita di energia elettrica, riteneva di non essere tenuta al pagamento del canone per l'occupazione, in quanto: non era una “azienda di erogazione dei pubblici servizi” o esercente “attività strumentali ai servizi medesimi”; non era titolare di concessioni, né titolare delle reti, impianti e condutture per la distribuzione di energia elettrica collocate nel sottosuolo del territorio del Comune di Roma. Contestava altresì la mancanza dei presupposti di fatto e di diritto di cui all'art. 63 del d.lgs. 446/1997. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE
- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della “richiesta di pagamento del Canone per
l'Occupazione di Suolo Pubblico – Servizi di Pubblica Utilità – Anno 2019” notificato ad Parte_1 in data 19 dicembre 2024, sospendendo di conseguenza la procedura di riscossione coattiva;
NEL MERITO
- per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare nullo e/o revocare e/o annullare la “richiesta di pagamento del Canone per l'Occupazione di Suolo Pubblico – Servizi di Pubblica Utilità – Anno
2019” emesso dal Comune di Roma, accertando che nessuna somma è dovuta da al Parte_1
Comune di Roma a titolo di Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP, eventualmente disapplicando in parte qua il Regolamento adottato dal Comune di Roma.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge”
Si costituiva comunicando che l'Ente aveva disposto l'annullamento d'Ufficio CP_1 dell'avviso impugnato mediante nota recante Prot. n. QB 315987 del 12.5.2025, già trasmessa ad Parte Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite in considerazione dell'inammissibilità della richiesta di sospensione dell'atto impugnato, stante
l'assenza di efficacia esecutiva dello stesso, nonché del contegno tenuto da CP_1
Nel merito deve osservarsi che a fronte del pacifico e documentato totale annullamento dell'atto impugnato è venuta a cessare la materia del contendere. Le spese - liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di cui al dm n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022 (scaglione tra euro 56.001,00 ed euro 260.000,00) e tenuto conto dell'attività in concreto svolta (esclusa l'attività istruttoria non espletata e in considerazione della minima attività svolta nella fase decisionale) - seguono la soccombenza virtuale e devono essere poste a carico di Parte che ha emesso erroneamente l'atto opposto nei confronti di (annullandolo solo CP_1 il 12.05.2025, dopo l'istaurazione del presente giudizio) per il pagamento di somme evidentemente non dovute anche alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale allegata da parte opponente e in considerazione di quanto affermato dallo stesso ente comunale nel provvedimento di annullamento in autotutela dove è scritto che “il soggetto tenuto al pagamento del COSAP è il distributore di energia elettrica (…) e non anche le società titolari di contratti di vendita della clientela finale” (cfr.
p. 3 del documento depositato da con la comparsa di costituzione e risposta). CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte opponente, CP_1 liquidate in euro 4.217,00, oltre al rimborso delle spese versate per contributo unificato di euro
759,00, spese generali e accessori come per legge.
Roma 13.10.2025
Il Giudice
TA CA