Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 14062
TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Ordinario di Roma, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott.ssa Assunta Canonaco, ha pronunciato sentenza nella controversia promossa da una società (parte opponente) nei confronti del Comune di Roma (parte opposta) avente ad oggetto l'opposizione all'avviso di richiesta di pagamento del Canone per l'Occupazione di Suolo Pubblico (COSAP) per l'anno 2019, per un importo totale di € 223.901,02. L'opponente contestava la propria legittimazione passiva, deducendo di non essere un'azienda di erogazione di pubblici servizi né titolare di reti o impianti di distribuzione di energia elettrica, bensì una società esercente attività di vendita di energia elettrica, e che, a seguito del conferimento di ramo d'azienda, non sussistevano i presupposti di fatto e di diritto per il pagamento del COSAP ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 446/1997 e del relativo Regolamento comunale. L'opponente chiedeva preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso e, nel merito, la sua declaratoria di nullità, revoca o annullamento, accertando l'insussistenza di somme dovute.

La parte opposta, costituendosi in giudizio, comunicava l'annullamento d'ufficio dell'avviso impugnato con nota prot. n. QB 315987 del 12.5.2025, chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere e la compensazione delle spese, argomentando sull'inammissibilità della richiesta di sospensione per assenza di efficacia esecutiva dell'atto e sul comportamento tenuto dall'ente. Il Tribunale, preso atto del pacifico e documentato annullamento dell'atto impugnato, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha altresì condannato la parte opposta al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte opponente, liquidate in € 4.217,00, oltre al rimborso del contributo unificato e spese generali, motivando tale statuizione sulla base della soccombenza virtuale, considerando l'erroneità dell'emissione dell'atto opposto e il contenuto del provvedimento di annullamento in autotutela, il quale riconosceva che il soggetto tenuto al pagamento del COSAP è il distributore di energia elettrica e non le società titolari di contratti di vendita della clientela finale.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 14062
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 14062
    Data del deposito : 13 ottobre 2025

    Testo completo