TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/09/2025, n. 3376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3376 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 7209/2022 R.G., avente ad oggetto: retribuzione
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to DI STEFANO CLAUDIA,
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo ufficio, formulando le seguenti conclusioni:
“RITENERE E DICHIARARE che il sig. ha lavorato dal Parte_1
CP_ 07/07/2021 al 09/01/2022, alle dipendenze della società in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore con sede in Acireale (Ct) Via Monsignor Russo 12
(C.F. ) svolgendo le mansioni di manovale I livello P.IVA_1 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
RITENERE E DICHIARARE che il sig. , per tutta la durata del Parte_1
rapporto di lavoro, ha lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 16.30,
usufruendo di una sola ora di pausa per il pranzo CONDANNARE conseguentemente la
società in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali CP_1
succitate al pagamento della complessiva somma di € 4.861,09, e ciò ai sensi del CCNL
di categoria invocato e comunque dell'art. 36 Cost. oltre rivalutazione monetaria ed
interessi sul capitale progressivamente rivalutato dalla maturazione al soddisfo, o di
quella maggiore o minore somma dovuta da quantificarsi anche a mezzo di eventuale
disponenda CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex D.L. n. 132 del
2014 convertito in legge n. 162 del 10.11.2014”
La società convenuta non si è costituita e di essa è stata dichiarata la contumacia, stante la rituale notifica del ricorso.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Risulta dalla documentazione in atti (copie estratto contributivo, unilav) che parte ricorrente è stata assunta dalla resistente con inizio al 6.7.2021, mediante contratto a tempo indeterminato contemplante le mansioni di manovale di I livello a tempo pieno
(CCNL edilizia piccola industria, v. UNILAV, cit., in atti).
Dall'estratto contributivo, si evince che il rapporto è cessato il 7.1.2022.
Dalle prove testimoniali, si trae conferma del rapporto di lavoro (ancorché per i mesi di luglio ed agosto non risulti effettuata attività lavorativa, v. teste , Tes_1
anche in punto di orario di lavoro, trattandosi di dichiarazioni peraltro abbastanza coerenti con quanto emerge dalla documentazione in atti.
A fronte di ciò, parte ricorrente ha allegato il parziale inadempimento del datore di lavoro, riferendo che “che, a fronte dell'attività lavorativa prestata…ha percepito la retribuzione di € 624,00 per il mese di settembre 2021; €1.066,00 per il mese di ottobre
2021; € 900,00 per il mese di novembre 2021;…. non ha percepito nulla per i restanti
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
mesi…non ha mai goduto di ferie e/o permessi retribuiti, nè ha mai percepito alcunchè
a titolo di indennità sostitutiva…”, né il t.f.r.
Nessuna contestazione, né prova contraria, ha ritenuto di fornire il datore di lavoro, il quale non ha ritenuto di costituirsi in giudizio, rimanendo contumace.
E' stata dunque disposta C.T.U. al fine di determinare “a lordo delle ritenute di legge, e
detratto quanto già percepito da parte lavoratrice (per come si desume dalle
ammissioni del ricorso ovvero dalla documentazione in atti, ove costituente valida
prova di pagamento), se, ed eventualmente, quanto spetti a parte ricorrente per i crediti reclamati in ricorso in relazione all'attività lavorativa, alla luce del CCNL applicato
dalle parti e dei turni ed orari dedotti, considerando tuttavia che nei mesi di luglio ed agosto non risulta espletata attività lavorativa”.
Il C.T.U., con relazione ben motivata, frutto di esame scrupoloso della disciplina, ha concluso che a parte ricorrente spetti l'importo complessivo lordo di euro 5.832,09,
come da prospetto analitico che si richiama per relationem.
Sulle somme spettanti vanno calcolati gli interessi, dalla maturazione al soddisfo, come per legge.
Il datore di lavoro va quindi condannato al pagamento del superiore importo.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
ACCOGLIE parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento dell'importo di euro 5.832,09, come da relazione del C.T.U. in atti, oltre accessori, come per legge;
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese processuali, in favore dell'Erario, che si liquidano in €.2695 per compensi, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge;
PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico del soccombente.
Così depositato, in Catania, lì 23/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
Pagina 4
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 7209/2022 R.G., avente ad oggetto: retribuzione
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to DI STEFANO CLAUDIA,
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo ufficio, formulando le seguenti conclusioni:
“RITENERE E DICHIARARE che il sig. ha lavorato dal Parte_1
CP_ 07/07/2021 al 09/01/2022, alle dipendenze della società in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore con sede in Acireale (Ct) Via Monsignor Russo 12
(C.F. ) svolgendo le mansioni di manovale I livello P.IVA_1 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
RITENERE E DICHIARARE che il sig. , per tutta la durata del Parte_1
rapporto di lavoro, ha lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 16.30,
usufruendo di una sola ora di pausa per il pranzo CONDANNARE conseguentemente la
società in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali CP_1
succitate al pagamento della complessiva somma di € 4.861,09, e ciò ai sensi del CCNL
di categoria invocato e comunque dell'art. 36 Cost. oltre rivalutazione monetaria ed
interessi sul capitale progressivamente rivalutato dalla maturazione al soddisfo, o di
quella maggiore o minore somma dovuta da quantificarsi anche a mezzo di eventuale
disponenda CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex D.L. n. 132 del
2014 convertito in legge n. 162 del 10.11.2014”
La società convenuta non si è costituita e di essa è stata dichiarata la contumacia, stante la rituale notifica del ricorso.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Risulta dalla documentazione in atti (copie estratto contributivo, unilav) che parte ricorrente è stata assunta dalla resistente con inizio al 6.7.2021, mediante contratto a tempo indeterminato contemplante le mansioni di manovale di I livello a tempo pieno
(CCNL edilizia piccola industria, v. UNILAV, cit., in atti).
Dall'estratto contributivo, si evince che il rapporto è cessato il 7.1.2022.
Dalle prove testimoniali, si trae conferma del rapporto di lavoro (ancorché per i mesi di luglio ed agosto non risulti effettuata attività lavorativa, v. teste , Tes_1
anche in punto di orario di lavoro, trattandosi di dichiarazioni peraltro abbastanza coerenti con quanto emerge dalla documentazione in atti.
A fronte di ciò, parte ricorrente ha allegato il parziale inadempimento del datore di lavoro, riferendo che “che, a fronte dell'attività lavorativa prestata…ha percepito la retribuzione di € 624,00 per il mese di settembre 2021; €1.066,00 per il mese di ottobre
2021; € 900,00 per il mese di novembre 2021;…. non ha percepito nulla per i restanti
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
mesi…non ha mai goduto di ferie e/o permessi retribuiti, nè ha mai percepito alcunchè
a titolo di indennità sostitutiva…”, né il t.f.r.
Nessuna contestazione, né prova contraria, ha ritenuto di fornire il datore di lavoro, il quale non ha ritenuto di costituirsi in giudizio, rimanendo contumace.
E' stata dunque disposta C.T.U. al fine di determinare “a lordo delle ritenute di legge, e
detratto quanto già percepito da parte lavoratrice (per come si desume dalle
ammissioni del ricorso ovvero dalla documentazione in atti, ove costituente valida
prova di pagamento), se, ed eventualmente, quanto spetti a parte ricorrente per i crediti reclamati in ricorso in relazione all'attività lavorativa, alla luce del CCNL applicato
dalle parti e dei turni ed orari dedotti, considerando tuttavia che nei mesi di luglio ed agosto non risulta espletata attività lavorativa”.
Il C.T.U., con relazione ben motivata, frutto di esame scrupoloso della disciplina, ha concluso che a parte ricorrente spetti l'importo complessivo lordo di euro 5.832,09,
come da prospetto analitico che si richiama per relationem.
Sulle somme spettanti vanno calcolati gli interessi, dalla maturazione al soddisfo, come per legge.
Il datore di lavoro va quindi condannato al pagamento del superiore importo.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
ACCOGLIE parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento dell'importo di euro 5.832,09, come da relazione del C.T.U. in atti, oltre accessori, come per legge;
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese processuali, in favore dell'Erario, che si liquidano in €.2695 per compensi, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge;
PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico del soccombente.
Così depositato, in Catania, lì 23/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
Pagina 4