Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/03/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2787/2022
REPV BBLICA ITALIN
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso
da
Parte 1
parte ricorrente-
avv. Teresa Madeo
Email 1
contro
Controparte_1
- parte resistente-
Avv. Giulia Renzetti
E Email 2
e
Controparte_2
- parte resistente-
Avv. Sabrina Palmieri
Email_4
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 30.5.2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420229000543420000, con riferimento alla cartella di pagamento n.
e 1996, per l'importo richiesto di euro 19.549,27.
Ha dedotto la mancanza di titolo legittimante la pretesa azionata in ragione della sentenza definitiva n. 1660/2020, con cui l'intestato Tribunale ha accertato l'inesigibilità per maturata prescrizione dei contributi di cui agli atti impugnati (tra i quali intimazione di pagamento riguardante la sopra indicata cartella di pagamento).
Ha quindi lamentato che, ciononostante, l'ente creditore avrebbe proseguito a mantenere a ruolo la pretesa e l' Controparte_2 a proseguire nella richiesta di intimazione, essendo risultata vana la richiesta di sospensione dell'attività di riscossione avanzata ai sensi della legge 228/12, come da diniego comunicato il 26.05.2022. Sulla scorta di dette deduzioni ha chiesto, in via preliminare la sospensione dell'esecutività del ruolo;
nel merito che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità della intimazione di pagamento impugnata.
Si è costituito in giudizio CP_3, contestando nel merito, l'infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
Si è costituito in giudizio CP_4 contestando, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare, all'udienza odierna, la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
***
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Controparte_2
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' CP_4 cui
è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
In via preliminare, ancora, risulta allegato e documentato che l'odierno ricorrente aveva opposto precedente intimazione di pagamento notificatagli il 29.03.2016 eccependo la prescrizione dei crediti portati dagli atti presupposti tra cui, per quel che rileva in questa sede, la cartella di pagamento n.
03420000040483183000 oggetto dell'odierno giudizio.
Il predetto giudizio (iscritto al n. R.G. 2230/2016) è stato definito con sentenza n. 1660 del 27.10.2020 con cui il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato “la maturata estinzione per prescrizione e CP l'inesigibilità dei contributi per cui è causa pretesi dall" con le cartelle di pagamento presupposte alle intimazioni opposte" (così il dispositivo della richiamata sentenza).
È pacifico tra le parti che la sentenza sia passata in giudicato. Sul punto può richiamarsi il recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale la parte che eccepisca la definitività di una sentenza resa in altro giudizio, qualora la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno, non ha l'onere di produrre la decisione munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, come invece avviene nell'ipotesi di mera non contestazione del giudicato, cui non può attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione. (Cass. ordinanza n. 4803/2018: nella specie, la S.C. ha ritenuto sufficiente, al fine di ritenere provata la definitività di una sentenza pronunciata in altro giudizio, la produzione di una copia della decisione, pur non dotata dell'attestazione del cancelliere circa l'intervenuto passaggio in giudicato, perché la controparte aveva esplicitamente ammesso la circostanza).
Alla luce di quanto sopra, in via assorbente, deve rilevarsi che - stante il giudicato formatosi sulla declaratoria di estinzione per prescrizione dei crediti contributivi per i quali era stata emessa la cartella di pagamento sottesa all'intimazione per cui è causa – essendo pertanto preclusa al giudicante alcuna statuizione sulla medesima questione di prescrizione, non può in questa sede che affermarsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per la cartella esattoriale oggetto di giudizio.
Occorre, di conseguenza, dichiarare l'illegittimità dell'intimazione oggetto del presente giudizio, senza che quest'ultimo sia precluso dalla sentenza definitiva citata, in quanto l'intimazione qui impugnata è diversa e successiva rispetto a quella oggetto di giudicato e, come tale, idonea a fondare un'autonoma e distinta azione esecutiva (in questi termini Corte di Appello di Bari, sentenza n.
1394/2022).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo con la chiesta distrazione, sono poste a carico di CP_4 in virtù del principio di causalità, atteso che l'ente, con la notifica dell'intimazione di pagamento contenente la cartella di pagamento non più in essere, ha determinato l'instaurarsi dell'odierno giudizio.
Per il medesimo principio le spese di lite si compensano per la domanda proposta nei confronti di CP
PQM
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Manuela Esposito - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. n. 03420229000543420000, con riferimento alla cartella di pagamento n. 03420000040483183000; condanna parte resistente CP_4 al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in € 43,00 per esborsi ed € 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
CP compensa le spese di lite nei confronti di
Castrovillari, 25.3.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.