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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/07/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di AS, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri Giudici: Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente Dott. Elisa Pinna Giudice Dott. Valentina Prudente Giudice rel., est.
Riunito in Camera di Consiglio in data 29.7.2025, sentita la relazione del Giudice relatore, a scioglimento della riserva espressa in data 29.7.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA Procedimento nr. 1778/2025 Nel giudizio tra ifeso dall'Avv.ti PAOLICCHI MASSIMILIANO e SOFIA STAGI Parte_1
E
ifesa dall'Avv. STRENTA STEFANO Parte_2
CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
Avente ad oggetto: Separazione consensuale
Sulle conclusioni congiunte come da ricorso:
“Ricorrono All'Illustrissimo Tribunale di AS, affinchè dichiari la seperazione personale tra le parti alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati sotto il più ampio profilo, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove riterrà opportuno, con l'unico obbligo di darsene reciproca comunicazione scritta, anche a mezzo mail, in caso di trasferimento.
2. il figlio viene affidato ad entrambi i genitori che, di comune accordo, nell'interesse dello Per_1 stesso, assumeranno le decisioni di maggior rilievo relative all'istruzione, educazione e salute: il tutto tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
Per_1
L'esercizio della responsabilità genitoriale avverrà in maniera disgiunta in merito alle decisioni di ordinaria amministrazione ed in maniera congiunta per quelle di straordinaria amministrazione.
P a g . 1 | 4 3. la casa familiare, sita in AS P.zza De Gasperi n.9, di proprietà della IG.ra Parte_2
, rimane nella disponibilità della stessa. I coniugi danno atto di aver concordato la divisione
[...] dei beni mobili ricoverati presso la casa familiare e che il IG. ha già prelevato tutti Parte_1 gli effetti personali e i beni mobili di sua proprietà tra cui la restituzione in favore del IG. da Pt_1 parte della IG,ra dell'anello della di Lui madre, restituzione da parte del IG. in Parte_2 Pt_1 favore della IG.ra del di Lei computer perfezionati in sede di sottoscrizione del presente Parte_2 ricorso;
inoltre i coniugi dichiarano di aver regolato i loro rapporti patrimoniali relativi al conto corrente cointestato n° 5846458 tratto presso l'istituto di credito con il versamento in CP_1 favore della IG.ra della somma di € 6.000,00 contestualmente alla sottoscrizione del Parte_2 presente ricorso.
4. nel preminente interesse del figlio, i genitori stabiliscono che continui a risiedere presso il Per_1 domicilio della madre oggi fissato in AS P.zza Alcide De Gasperi n.9.
5. per quanto attiene al diritto di frequentazione ordinaria settimanale, tenuto conto della tenera età del minore, starà con i genitori secondo il seguente calendario: - settimana A: Per_1 Per_1 starà con il padre il lunedì dall'uscita da scuola fino a dopo cena entro le ore 21, il mercoledì dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina riaccompagnandolo a scuola e dal sabato mattina, prelevandolo dalla residenza della madre entro le ore 9 e fino al lunedì mattina riaccompagnandolo a scuola;
- settimana B: starà con il padre il martedì pomeriggio Per_1 dall'uscita da scuola e fino al mercoledì mattina riaccompagnandolo a scuola, e il giovedì dall'uscita da scuola fino al venerdì dopo cena ed entro le 21; e così via, in perfetta alternanza per le settimane successive. In ogni caso, nei giorni di vacanza scolastica, il prelievo e la riconsegna, alternato fra le parti, avverrà, nei giorni sopra indicati, dalle 8.30 alle 10 presso il domicilio presso cui si trova . A partire dal Natale 2025, trascorrerà con il padre la vigilia di Per_1 Per_1
Natale, compreso il pernotto, e il giorno di Natale, dalle ore 11, con la madre, e così ad anni alterni, salvo diverso comune accordo fra i genitori. Allo stesso modo, a partire dalle vacanze natalizie 2025, ad anni alterni, per i giorni di vacanza natalizia starà con il padre dalla Per_1 mattina del 26 dicembre dalle ore 11 e fino alla mattina del 1 gennaio alle ore 11 e con la madre dalla mattina del 1 gennaio fino alla ripresa scolastica e viceversa per gli anni a venire. Per Pasqua 2026, stara con il padre dal venerdì alla domenica di Pasqua alle ore 22; i restanti Per_1 giorni con la madre e così via, in perfetta alternanza per gli anni a venire. Durante le vacanze estive trascorrerà almeno 5 giorni consecutivi, con il padre, ed ugual periodo con la madre. Per_1
Su accordo delle parti, entrambi i genitori potranno trascorrere un ulteriore periodo di vacanza di almeno 7 giorni anche non consecutivi durante l'anno. Per detti periodi il preavviso scritto dovrà essere di almeno 10 giorni, salvo diverso accordo fra i genitori che potranno, comunque rilasciare l'assenso tenendo conto dell'interesse del minore. Salvo diverso accordo fra i genitori, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre negli anni pari i giorni, 25/04, 02/06, 04/10, 01/11, ovvero negli anni dispari i giorni, 01/05, 15/08, 08/12. Le festività e i periodi di permanenza esclusiva del minore presso ciascun genitore prevalgono sull'alternanza ordinaria. (se si finisce con la settimana A si inizia con la settimana B e viceversa). In ogni caso nei reciproci tempi di permanenza, ciascun genitore dovrà provvedere ad accompagnare alle attività e agli Per_1 impegni scolastici ed extra-scolastici assunti nel suo interesse. E' comunque fatto salvo ogni diverso e pacifico accordo fra i genitori.
6. Il genitore che non ha con sé il minore potrà contattare telefonicamente l'altro genitore al suo
P a g . 2 | 4 recapito telefonico dalle 21 alle 21.30, fatto salvo diverso accordo fra gli stessi.
7. Nei tempi di permanenza di con il padre, nel caso in cui dovesse insorgere in capo al Per_1 minore stato di malessere e/o malattia con febbre, quest'ultimo dovrà essere accompagnato presso la casa della madre ove starà sino ad avvenuta guarigione. Durante il periodo di malattia, il padre potrà far visita al figlio presso l'abitazione materna previo l'onere di accordarsi preventivamente con la madre sui tempi e modi.
8. Considerata l'età del minore e l'eventualità che i IGg.ri e intraprendano nuove Parte_2 Pt_1 relazioni sentimentali, gli stessi si impegnano a garantire l'inserimento graduale delle nuove figure nella vita del figlio. Il compagno/a non dovrà in nessun caso interferire in modo significativo nella funzione educativa dei genitori e nella formazione di , così che rimanga rilevante la Per_1 distinzione dei ruoli.
9. Il IG. verserà in favore della IG.ra la somma mensile di Euro Parte_1 Parte_2
150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario di . Il mantenimento verrà versato Per_1 entro il giorno 15 di ciascun mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. 10. Entrambi i genitori si faranno carico, in egual misura, delle spese straordinarie necessarie per e più precisamente, per la loro determinazione, come da Protocollo di Intesa in uso presso Per_1 codesto Tribunale sottoscritto in data 19.07.24, da intendersi qui integralmente riportato. 11. Su accordo delle parti, l'assegno unico universale, nell'importo previsto ex lege , sarà attribuito totalmente (100%) alla IG.ra . Parte_2
11. Il genitore che porterà in vacanza con sé il figlio se ne assumerà integralmente i costi.
12. I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento dichiarando di essere economicamente indipendenti.
13. I coniugi prestano reciprocamente assenso al rilascio e o rinnovo del passaporto e documenti per l'espatrio anche in favore del figlio.
14. Le parti si impegnano a dare esecuzione al presente accordo fin dal momento della sottoscrizione”. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in data 14.7.2025, i coniugi come sopra generalizzati chiedevano congiuntamente a questo Tribunale di provvedere all'omologa della separazione personale, alle condizioni di cui al ricorso, a cui le parti si sono riportate in udienza, tenutasi con modalità cartolare loro istanza.
*** Ritenuta la propria competenza,
- Dato atto che (c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 hanno contratto matrimonio concordatario il 31.7.2016 a AS (MS), trascritto nei Registri di Stato Civile all'Ufficio del comune di AS come atto n. 57, parte 2, serie A, anno 2016, che dalla loro unione è nato il figlio (nato a [...] il [...]), che la convivenza Per_1 matrimoniale è di fatto già cessata e le parti, che non intendono riconciliarsi, intendono addivenire alla separazione;
- Che la domanda di separazione è fondata: entrambi i coniugi hanno confermato fin dal ricorso la volontà di addivenire alla separazione ed escluso la possibilità di riconciliazione, ciò di cui questo Tribunale non può che prendere che atto;
- Che il figlio della coppia risulta minore;
P a g . 3 | 4 - Che gli accordi tra le parti e le condizioni dagli stessi concordate in sede di ricorso come riportate in epigrafe e da aversi qui integralmente richiamate sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse superiore del minore;
- Che le parti rinunciano espressamente all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate;
Nulla deve disporsi sulle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. OMOLOGA gli accordi relativi alla separazione personale tra e Parte_1 [...] egati da matrimonio concordatario celebrato il 31.7.2016 a AS (trascritto Parte_2 nei Registri di Stato Civile all'Ufficio del comune di AS come atto n. 57, parte 2, serie A) autorizzandoli a vivere separati;
2. MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficio di Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in AS nella sopra richiamata camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 4 | 4
Il Tribunale di AS, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri Giudici: Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente Dott. Elisa Pinna Giudice Dott. Valentina Prudente Giudice rel., est.
Riunito in Camera di Consiglio in data 29.7.2025, sentita la relazione del Giudice relatore, a scioglimento della riserva espressa in data 29.7.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA Procedimento nr. 1778/2025 Nel giudizio tra ifeso dall'Avv.ti PAOLICCHI MASSIMILIANO e SOFIA STAGI Parte_1
E
ifesa dall'Avv. STRENTA STEFANO Parte_2
CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
Avente ad oggetto: Separazione consensuale
Sulle conclusioni congiunte come da ricorso:
“Ricorrono All'Illustrissimo Tribunale di AS, affinchè dichiari la seperazione personale tra le parti alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati sotto il più ampio profilo, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove riterrà opportuno, con l'unico obbligo di darsene reciproca comunicazione scritta, anche a mezzo mail, in caso di trasferimento.
2. il figlio viene affidato ad entrambi i genitori che, di comune accordo, nell'interesse dello Per_1 stesso, assumeranno le decisioni di maggior rilievo relative all'istruzione, educazione e salute: il tutto tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
Per_1
L'esercizio della responsabilità genitoriale avverrà in maniera disgiunta in merito alle decisioni di ordinaria amministrazione ed in maniera congiunta per quelle di straordinaria amministrazione.
P a g . 1 | 4 3. la casa familiare, sita in AS P.zza De Gasperi n.9, di proprietà della IG.ra Parte_2
, rimane nella disponibilità della stessa. I coniugi danno atto di aver concordato la divisione
[...] dei beni mobili ricoverati presso la casa familiare e che il IG. ha già prelevato tutti Parte_1 gli effetti personali e i beni mobili di sua proprietà tra cui la restituzione in favore del IG. da Pt_1 parte della IG,ra dell'anello della di Lui madre, restituzione da parte del IG. in Parte_2 Pt_1 favore della IG.ra del di Lei computer perfezionati in sede di sottoscrizione del presente Parte_2 ricorso;
inoltre i coniugi dichiarano di aver regolato i loro rapporti patrimoniali relativi al conto corrente cointestato n° 5846458 tratto presso l'istituto di credito con il versamento in CP_1 favore della IG.ra della somma di € 6.000,00 contestualmente alla sottoscrizione del Parte_2 presente ricorso.
4. nel preminente interesse del figlio, i genitori stabiliscono che continui a risiedere presso il Per_1 domicilio della madre oggi fissato in AS P.zza Alcide De Gasperi n.9.
5. per quanto attiene al diritto di frequentazione ordinaria settimanale, tenuto conto della tenera età del minore, starà con i genitori secondo il seguente calendario: - settimana A: Per_1 Per_1 starà con il padre il lunedì dall'uscita da scuola fino a dopo cena entro le ore 21, il mercoledì dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina riaccompagnandolo a scuola e dal sabato mattina, prelevandolo dalla residenza della madre entro le ore 9 e fino al lunedì mattina riaccompagnandolo a scuola;
- settimana B: starà con il padre il martedì pomeriggio Per_1 dall'uscita da scuola e fino al mercoledì mattina riaccompagnandolo a scuola, e il giovedì dall'uscita da scuola fino al venerdì dopo cena ed entro le 21; e così via, in perfetta alternanza per le settimane successive. In ogni caso, nei giorni di vacanza scolastica, il prelievo e la riconsegna, alternato fra le parti, avverrà, nei giorni sopra indicati, dalle 8.30 alle 10 presso il domicilio presso cui si trova . A partire dal Natale 2025, trascorrerà con il padre la vigilia di Per_1 Per_1
Natale, compreso il pernotto, e il giorno di Natale, dalle ore 11, con la madre, e così ad anni alterni, salvo diverso comune accordo fra i genitori. Allo stesso modo, a partire dalle vacanze natalizie 2025, ad anni alterni, per i giorni di vacanza natalizia starà con il padre dalla Per_1 mattina del 26 dicembre dalle ore 11 e fino alla mattina del 1 gennaio alle ore 11 e con la madre dalla mattina del 1 gennaio fino alla ripresa scolastica e viceversa per gli anni a venire. Per Pasqua 2026, stara con il padre dal venerdì alla domenica di Pasqua alle ore 22; i restanti Per_1 giorni con la madre e così via, in perfetta alternanza per gli anni a venire. Durante le vacanze estive trascorrerà almeno 5 giorni consecutivi, con il padre, ed ugual periodo con la madre. Per_1
Su accordo delle parti, entrambi i genitori potranno trascorrere un ulteriore periodo di vacanza di almeno 7 giorni anche non consecutivi durante l'anno. Per detti periodi il preavviso scritto dovrà essere di almeno 10 giorni, salvo diverso accordo fra i genitori che potranno, comunque rilasciare l'assenso tenendo conto dell'interesse del minore. Salvo diverso accordo fra i genitori, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre negli anni pari i giorni, 25/04, 02/06, 04/10, 01/11, ovvero negli anni dispari i giorni, 01/05, 15/08, 08/12. Le festività e i periodi di permanenza esclusiva del minore presso ciascun genitore prevalgono sull'alternanza ordinaria. (se si finisce con la settimana A si inizia con la settimana B e viceversa). In ogni caso nei reciproci tempi di permanenza, ciascun genitore dovrà provvedere ad accompagnare alle attività e agli Per_1 impegni scolastici ed extra-scolastici assunti nel suo interesse. E' comunque fatto salvo ogni diverso e pacifico accordo fra i genitori.
6. Il genitore che non ha con sé il minore potrà contattare telefonicamente l'altro genitore al suo
P a g . 2 | 4 recapito telefonico dalle 21 alle 21.30, fatto salvo diverso accordo fra gli stessi.
7. Nei tempi di permanenza di con il padre, nel caso in cui dovesse insorgere in capo al Per_1 minore stato di malessere e/o malattia con febbre, quest'ultimo dovrà essere accompagnato presso la casa della madre ove starà sino ad avvenuta guarigione. Durante il periodo di malattia, il padre potrà far visita al figlio presso l'abitazione materna previo l'onere di accordarsi preventivamente con la madre sui tempi e modi.
8. Considerata l'età del minore e l'eventualità che i IGg.ri e intraprendano nuove Parte_2 Pt_1 relazioni sentimentali, gli stessi si impegnano a garantire l'inserimento graduale delle nuove figure nella vita del figlio. Il compagno/a non dovrà in nessun caso interferire in modo significativo nella funzione educativa dei genitori e nella formazione di , così che rimanga rilevante la Per_1 distinzione dei ruoli.
9. Il IG. verserà in favore della IG.ra la somma mensile di Euro Parte_1 Parte_2
150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario di . Il mantenimento verrà versato Per_1 entro il giorno 15 di ciascun mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. 10. Entrambi i genitori si faranno carico, in egual misura, delle spese straordinarie necessarie per e più precisamente, per la loro determinazione, come da Protocollo di Intesa in uso presso Per_1 codesto Tribunale sottoscritto in data 19.07.24, da intendersi qui integralmente riportato. 11. Su accordo delle parti, l'assegno unico universale, nell'importo previsto ex lege , sarà attribuito totalmente (100%) alla IG.ra . Parte_2
11. Il genitore che porterà in vacanza con sé il figlio se ne assumerà integralmente i costi.
12. I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento dichiarando di essere economicamente indipendenti.
13. I coniugi prestano reciprocamente assenso al rilascio e o rinnovo del passaporto e documenti per l'espatrio anche in favore del figlio.
14. Le parti si impegnano a dare esecuzione al presente accordo fin dal momento della sottoscrizione”. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in data 14.7.2025, i coniugi come sopra generalizzati chiedevano congiuntamente a questo Tribunale di provvedere all'omologa della separazione personale, alle condizioni di cui al ricorso, a cui le parti si sono riportate in udienza, tenutasi con modalità cartolare loro istanza.
*** Ritenuta la propria competenza,
- Dato atto che (c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 hanno contratto matrimonio concordatario il 31.7.2016 a AS (MS), trascritto nei Registri di Stato Civile all'Ufficio del comune di AS come atto n. 57, parte 2, serie A, anno 2016, che dalla loro unione è nato il figlio (nato a [...] il [...]), che la convivenza Per_1 matrimoniale è di fatto già cessata e le parti, che non intendono riconciliarsi, intendono addivenire alla separazione;
- Che la domanda di separazione è fondata: entrambi i coniugi hanno confermato fin dal ricorso la volontà di addivenire alla separazione ed escluso la possibilità di riconciliazione, ciò di cui questo Tribunale non può che prendere che atto;
- Che il figlio della coppia risulta minore;
P a g . 3 | 4 - Che gli accordi tra le parti e le condizioni dagli stessi concordate in sede di ricorso come riportate in epigrafe e da aversi qui integralmente richiamate sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse superiore del minore;
- Che le parti rinunciano espressamente all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate;
Nulla deve disporsi sulle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. OMOLOGA gli accordi relativi alla separazione personale tra e Parte_1 [...] egati da matrimonio concordatario celebrato il 31.7.2016 a AS (trascritto Parte_2 nei Registri di Stato Civile all'Ufficio del comune di AS come atto n. 57, parte 2, serie A) autorizzandoli a vivere separati;
2. MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficio di Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in AS nella sopra richiamata camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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