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Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
IV Sezione civile
R.G. n. 3722/2023
Il giudice, all'esito dell'udienza del 13.1.2025, svolta ai sensi dell'art 127 ter cpc;
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite;
esaminati gli atti, i documenti e i verbali di causa pronuncia la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 3722/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto una domanda di reintegra nel possesso e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti Pasquale Di Pietrantonio, Adele Cortellessa e Vincenzo Di
Robbio
- Ricorrente
E
(C.F.: ), rappresentato Controparte_1 CodiceFiscale_2
e difeso dall'avv. Luigi Letizia
- Resistente
OSSERVA
Con il ricorso introduttivo la ricorrente deduceva: Parte_1
- di essere proprietaria/posseditrice per la metà del terreno denominato “Civita” ubicato in agro di Castelvolturno (CE) alla via Civita e Via Grande, compiutamente identificato in atti;
- che da oltre 20 anni la ricorrente si era sempre occupata di tenere pulito detto terreno, mediante pulizia dei fossi e potatura delle piante, rivolgendosi ad imprese specializzate;
1 -che con lettera raccomandata del 06/04/2023 il resistente Controparte_1
, fratello della stessa, oltre a rivendicare diritti successori sul terreno
[...] di che trattasi, comunicava la propria intenzione di chiudere l'accesso al terreno medesimo mediante apposizione di catena e lucchetto;
- che nonostante l'istante avesse riscontrato la predetta missiva con una diffida, in data 13/04/2023il resistente provvedeva, in dispregio alle Controparte_1 norme codicistiche, a rimuovere il preesistente lucchetto al cancello di ingresso al terreno Civita e a sostituirlo da una catena e lucchetto con chiusura, impedendo, in tal modo, l'accesso tanto alla odierna ricorrente, quanto alla ditta che si stava occupando della esecuzione delle opere di pulizia, così interrompendo il lavoro che aveva avviato;
- che inutilmente la ricorrente, con diffida del 15/04/2023, intimava al resistente di rimuovere il lucchetto arbitrariamente apposto al cancello di ingresso al terreno de quo.
Pertanto chiedeva di condannare il resistente all'immediata reintegra della ricorrente nel pieno possesso del fondo, mediante la rimozione della catena e del lucchetto apposti al cancello di ingresso, ovvero mediante consegna delle relative chiavi, con vittoria altresì delle spese di lite.
Si costituiva il resistente , il quale deduceva: Controparte_1
- di essersi sempre preso cura del terreno, incaricando a sue spese soggetti terzi, nel disinteresse della sorella;
- che il lotto di terreno era recintato da una rete metallica che, per il trascorrere del tempo, presentava numerosi strappi, anche di notevole entità, tali da consentire un agevole passaggio ed ingresso da parte di terzi;
- che pertanto nell'aprile del 2023 il comparente aveva proposto la chiusura almeno del cancello di ingresso, in quanto, atteso l'assenza di una chiusura idonea, chiunque vi aveva accesso utilizzandolo anche come discarica abusiva;
- che nella medesima comunicazione si precisava la volontà, fin dal primo momento, da parte del resistente, di consegnare la copia della chiave alla ricorrente su semplice richiesta, qualora questa avesse accettato di apporre detto lucchetto;
2 - che tuttavia il resistente, a fronte dell'opposizione della sorella, aveva desistito dalle sue iniziali intenzioni, lasciando il cancello di accesso liberamente aperto, come era sempre stato;
- che pretestuose erano le considerazioni di controparte circa l'effettiva apposizione del lucchetto e la presenza di un precedente lucchetto che avrebbe chiuso il cancello di ingresso del terreno in questione;
- che dunque alcun lucchetto esisteva sul cancello.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'avversa domanda, con condanna della controparte anche ai sensi dell'art 96 cpc.
Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto va osservato che, ai fini dell'accoglimento della domanda di reintegra, il ricorrente è tenuto a fornire la prova di tutti gli elementi di cui all'art 1168 c.c., ed in particolare del pregresso possesso del bene;
dell'avvenuto spoglio con i caratteri della violenza o della clandestinità, sorretto dal relativo animus, ad opera della parte resistente;
dell'infrannualità dell'azione.
La giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha a tal fine precisato che
“l'oggetto dell'azione possessoria, essendo essa finalizzata al recupero della disponibilità di un bene ovvero alla cessazione di una molestia accertata, prescinde dal diritto soggettivo che sul bene possono avere il soggetto attivo o passivo dello spoglio o turbativa. Pertanto, in giudizio deve essere dedotta la situazione di fatto, cioè il potere sulla cosa, manifestato in un'attività pari all'esercizio di proprietà ovvero di altro diritto reale, venendo tutelato di fatto lo ius possessionis, cioè
l'effettivo esercizio di facoltà e poteri di signoria sulla cosa” (Tribunale sez. VI -
Napoli, 01/12/2021, n. 9709).
È stato altresì chiarito che “la produzione del titolo da cui il deducente trae lo ius possidendi può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare
e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto” (Cass. 2032/19; Cass.
17567/05).
3 Ed infatti ogni questione riguardante la legittimità del possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo è estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo "ad colorandam possessionem".
Per la configurabilità dello spoglio, invece, non è necessario che la privazione del possesso abbia carattere definitivo o permanente, essendo sufficiente che detta privazione sia attuale e duratura, ovvero non meramente transitoria, presentandosi cioè come destinata a permanere per una durata apprezzabile di tempo.
Integra perciò gli estremi di uno spoglio, e non quelli di una semplice molestia, la privazione anche soltanto parziale del possesso, la quale può manifestarsi con un atto che restringa o riduca le facoltà inerenti al potere esercitato sull'intera cosa oppure diminuisca o renda meno comodo l'esercizio del possesso medesimo
(cfr Tribunale Gorizia, 13/05/2021, n.190).
Inoltre è stato precisato che “la distinzione tra spoglio e molestia va posta non già sul piano della quantità, bensì su quello della natura dell'aggressione all'altrui possesso, nel senso che lo spoglio incide direttamente sulla cosa che ne costituisce
l'oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la molestia si rivolge contro l'attività del possessore, disturbandone il pacifico esercizio ovvero rendendolo disagevole o scomodo” (cfr. Tribunale Milano sez. IV,
17/12/2019; Cassazione civile sez. II, 30/09/2016, n.19586).
Ai fini dell'animus spoliandi è invece irrilevante l'intento di nuocere o meno dell'agente, così come la sua convinzione di esercitare un proprio diritto, dovendosi ritenere sempre insito nel comportamento di colui che sovverta la situazione possessoria contro la volontà espressa o presunta (fino a prova contraria) del possessore o del detentore, onde privarlo del potere di fatto sulla cosa (cfr. in tal senso Tribunale Roma sez. VII, 05/08/2019, n.16044).
In tema di possesso, è infatti passibile di azione di reintegrazione, ex art. 1168
c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di un altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene, nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, "l'animus spoliandi” in re ipsa, né potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera
4 nell'immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso (cfr.
Cassazione civile sez. II, 28/07/2021, n.21613).
Eventuali atti di tolleranza vanno invece eccepiti e provati dal convenuto con azione di reintegra, che li invochi per contestare il possesso dedotto dall'attore
(Tribunale Modena sez. II, 29/12/2016; Cass. II;
13/4/2000, n. 4810).
Tanto premesso in via sistematica, nel caso di specie non si ritiene acquisita idonea prova dell'avvenuto spoglio dedotto nel ricorso introduttivo.
Se da un lato può ritenersi provato che la ricorrente, a mezzo di terzi delegati (tra cui l'ing. escusso quale informatore in corso di causa), abbia provveduto Per_1 alla cura del terreno oggetto di causa, nondimeno non è stata acquista una prova dell'apposizione, da parte resistente, di un catenaccio con nuovo lucchetto, sul cancello di ingresso del terreno.
Parte ricorrente deduce che già in passato vi fosse un catenaccio con lucchetto, di cui aveva le chiavi, e che questo sarebbe stato sostituito dal resistente nell'aprile 2023, come preannunciato in una precedente missiva, versata agli atti.
Ebbene, l'unico informatore che ha confermato la presenza di un catenaccio con lucchetto è l'ing. escusso all'udienza del 27.3.2024, indicato Persona_2 quale delegato della ricorrente per la cura del terreno (“…dal 2010 la signorina
mi ha chiesto di contattare una ditta per procedere alla pulizia del terreno Pt_1 di cui mi chiede e io l'ho fatto…Accompagnavo io stesso la ditta, mi procuravo le chiavi dalla signora . L'accesso era un cancello di ferro con un catenaccio e Pt_1 catena. Non è in buone condizioni, le ante non combaciano perfettamente. Anche nel 2023 vi ho fatto accesso perché ho aperto alla ditta 7 aprile la ditta Parte_2 doveva entrare per vedere le condizioni del terreno, perché aveva piovuto molto, e ho trovato un catenaccio nella parte inferiore del cancello”. Domanda: quindi c'erano due catenacci? ADR: in realtà quando si doveva pulire io aprivo il catenaccio con le chiavi che prendevo dalla sig. e poi non lo chiudevo ogni Pt_1 giorno, ma solo a fine pulizia. Nel frattempo il cancello era tenuto chiuso con del fil di ferro. Di solito le pulizie duravano pochi giorni. A volte consegnavo le chiavi agli operai stessi. Ero comunque sempre io ad aprire quando iniziavano i lavori, poi quando finivano mettevo sempre un catenaccio nuovo, ogni volta….ogni volta che cambiavo il catenaccio davo le nuove chiavi alla sig.ra .”). Pt_3
5 Tuttavia lo stesso teste non ha saputo confermare l'esistenza di un nuovo catenaccio all'attualità, avendo riferito di non essere più tornato dopo il mese di aprile sui luoghi oggetto di casa e di non esservi neanche passato nelle vicinanze, abitando altrove (“ADR: non so dire se oggi vi sia un catenaccio, perché dal 7 aprile
2023 non ci sono più stato…).
Peraltro detto teste non può ritenersi pienamente attendibile, sia in quanto incaricato della ricorrente sia, soprattutto, per quanto emerso in sede di audizione: si rimanda sul punto al verbale del 27.3.2024 in cui si dà atto che il teste aveva delle annotazioni, con delle date e nomi riferibili ai fatti di causa e all'escussione resa.
Inoltre detto teste ha riferito della preesistenza di un lucchetto, che sarebbe stato cambiato dallo stesso ogni anno, ad ogni intervento: tuttavia l'esistenza di un preesistente lucchetto non è stata confermata da nessuno degli altri informatori.
Anche dalle missive depositate agli atti di causa non emerge la preesistenza di un lucchetto (che sarebbe stato poi sostituito dal resistente nell'aprile 2023), discorrendosi solo dell'apposizione ex novo (dunque non di una mera sostituzione) di un catenaccio con lucchetto.
Dette circostanze inducono a dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese.
In ogni caso è lo stesso informatore a riferire di non sapere se, dopo il Per_1 mese di aprile 2023, il cancello sia rimasto chiuso con un lucchetto.
Gli altri informatori hanno negato la presenza di un catenaccio con lucchetto, sia per il passato che nel mese di aprile 2023 (ovvero al momento dello spoglio lamentato dalla ricorrente).
Il teste escusso alla medesima udienza del 27.3.2024, ha riferito Testimone_1 di non aver mai visto catenacci con lucchetti: “…conosco il terreno di cui mi chiede, sono stato incaricato dal sig. di pulirlo, circa 7-8 mesi fa…ma anche in CP_1 precedenza ero stato incaricato da un ingegnere di pulirlo, circa 4 anni fa. … Ora che mi ricordo era ing. Mi sono occupato del terreno solo in queste due Per_1 occasioni. Ho fatto accesso da un cancello che non era chiuso a chiave, c'era un fil di ferro…ho avuto un contributo spese per questi interventi. L'ultima volta dal sig.
mentre l'altra volta dal Preciso che l'ultima volta mi ha chiamato CP_1 Per_1 direttamente , che mi ha anche pagato. Mentre la volta precedente Controparte_1
(4 anni fa circa) mi ha contattato e pagato l'ing. per conto della sig.ra Per_1
6 : anche la volta precedente sono entrato senza che vi fosse alcun Tes_2 catenaccio, c'era solo un fil di ferro. Poi non posso escludere che ci fosse un catenaccio e l'ingegnere lo abbia tolto prima… ADR: abito vicino al terreno, l'ultima volta che ci sono passato è stato 5 giorni fa circa e non c'era il lucchetto. C'era e c'è sempre stato solo un fil di ferro. Non ho mai visto un catenaccio e un lucchetto al cancello…”.
Dunque il teste ha riferito di aver effettuato attività di pulizia del terreno in due occasioni, per conto di entrambe le parti in causa.
Non sono emersi motivi per dubitare dell'attendibilità delle relative dichiarazioni, avendo inoltre il teste riferito di aver svolto incarichi per entrambe le parti.
Detto teste ha riferito di non aver mai visto lucchetti o catenacci e ha inoltre fornito una descrizione del cancello che coincide con le riproduzioni fotografiche in atti.
Ed infatti dalle foto depositate dalla parte convenuta si evince la presenza di un cancello vecchio, chiuso solo da un fil di ferro, con le ante non combacianti
(quest'ultima circostanza è peraltro stata riferita anche dal teste . Per_1
Il teste , escusso all'udienza del 3.7.2024, ha riferito circostanze Testimone_3 de relato e ha dichiarato di non essersi mai recato sul terreno in questione
(“…ADR: non conosco i signori , neanche di vista. ADR: conosco il terreno CP_1 di cui mi chiede, sta a Castelvolturno alla via Civita, non ci sono mai stato ma ho mandato i miei operai per fare pulizie, con mezzi agricoli e trinciatrice. Mi ha contattato l'ing. circa un paio di anni fa…”). Persona_2
La stessa ricorrente, in sede di audizione del 29.1.2024, non ha saputo riferire della persistenza del lucchetto (ADR: non so dire se oggi c'è un lucchetto al cancello, perché non ci sono stata, l'ultimo aggiornamento che ho risale a quando la ditta mi aveva comunicato di non poter entrare….).
Da ultimo, la circostanza che il cancello fosse chiuso solo dal fil di ferro, senza alcun catenaccio, è stata confermata anche dalla teste , Testimone_4 escussa all'udienza del 29.5.2024.
Vero è che il suo legame di coniugio con la parte resistente induce ad un particolare vaglio critico dell'attendibilità delle relative dichiarazioni, nondimeno le circostanze riferite risultano coerenti con quelle rese dagli altri informatori e con le fotografie versate in atti (“ADR: al terreno si entra da un cancello, che però
7 non è chiuso con un catenaccio né un lucchetto, c'è solo un fil di ferro che si toglie
e si può entrare. C'è poi una rete un po' rotta vicino al cancello. Dal 2016 è sempre stato così l'accesso….”).
In sintesi l'episodio lamentato in ricorso è stato confermato solo dall'informatore sulla cui attendibilità sono emersi motivi per dubitare;
nessun altro Per_1 teste ha confermato la presenza del catenaccio con lucchetto, né prima né dopo il mese di aprile 2023; tantomeno la presenza di detto catenaccio emerge dalle missive e diffide reciproche in atti o dalle riproduzioni fotografiche (da cui si evince, piuttosto, una mera chiusura con fil di ferro delle ante); la stessa ricorrente e i testi da questa indicati hanno riferito di non essersi più recati sul posto, per cui l'impedimento ad accedere al terreno non può ritenersi provato.
Non può, dunque, ritenersi provato uno spoglio, ovvero una privazione stabile e duratura (non meramente occasionale) del compossesso della ricorrente.
Neanche sono dirimenti i titoli depositati in atti dalle parti e le questioni di natura petitoria sollevate, in quanto esulanti dal presente giudizio cautelare.
La domanda va quindi rigettata.
Restano assorbite le ulteriori doglienze formulate dalle parti in causa.
Nonostante il rigetto della domanda si ravvisano giustificati motivi per una compensazione integrale delle spese di lite, sia tenuto conto dei rapporti di parentela tra le parti, sia considerando la non univocità delle risultanze istruttorie, circa la presenza stabile e duratura del lucchetto, anche all'attualità.
Per le medesime ragioni non si ravvisano neanche i presupposti per la condanna della parte ricorrente ai sensi dell'art 96 cpc, chiesta dalla parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n° 3722/2023 al R.G.A.C., avente ad oggetto una domanda di reintegra nel possesso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda avanzata dalla parte ricorrente;
2. rigetta le ulteriori domande avanzate dalle parti in causa;
3. compensa integralmente tra le parti in causa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 21.3.2025
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Il giudice
(dr.ssa Vittoria CONTINO)
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