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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 08/07/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1009/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
CANNATA PAOLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
CANNATA PAOLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Concordia AG (VE)
il 12/03/2005, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati consensualmente con accordo di negoziazione assistita in data
18/05/2023 e trasmesso telematicamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Pordenone in data 24/05/2023 (protocollato il 25/05/2023) – a cui è
1 stato apposto il nulla osta in data 29/05/2023 - Prot. n. 109/2023 di reg.;
con il seguente figlio: , nato a [...] il Persona_1
26/07/2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) il sig. si impegna CP_1
a contribuire al mantenimento ordinario del figlio – maggiorenne ma Per_1
non ancora economicamente autosufficiente – mediante il versamento di euro
700,00 (settecento) sul conto corrente della sig.ra alle Parte_1
coordinate da lui note (IBAN [...]), entro il 15 di ogni mese, in maniera tracciabile;
tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT se in aumento e verrà corrisposta sino al raggiungimento della completa autonomia economica del figlio.
2) Il sig. si impegna, altresì, a contribuire al 50% delle spese CP_1
straordinarie per . I coniugi si atterranno in argomento al protocollo in Per_1
uso presso il Tribunale di Pordenone, noto alle parti, alla cui regolamentazione si rinvia;
3) Le parti stabiliscono che ciascuno di essi beneficerà al 50% delle detrazioni fiscali e deduzioni per oneri e spese sostenuti per;
Per_1
4) Le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra ; Parte_1
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti (all.ti 5-6-7-8-
9-10) e di nulla avere da pretendere l'uno dall'altra avendo già regolamentato i loro rapporti patrimoniali in sede di separazione;
6) I coniugi dichiarano di compensare le spese della presente procedura”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente
2 sottoscritto e depositato in data 12/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Con successive note scritte depositate in data 28/05/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate, avendo già
provveduto, altresì, al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51
III c.p.c.
Con ordinanza del 03/06/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Concordia AG (VE), in data Pt_1 CP_1
12/03/2005;
3 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CONCORDIA
SAGITTARIA (VE) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n. 1, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 07/07/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1009/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
CANNATA PAOLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
CANNATA PAOLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Concordia AG (VE)
il 12/03/2005, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati consensualmente con accordo di negoziazione assistita in data
18/05/2023 e trasmesso telematicamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Pordenone in data 24/05/2023 (protocollato il 25/05/2023) – a cui è
1 stato apposto il nulla osta in data 29/05/2023 - Prot. n. 109/2023 di reg.;
con il seguente figlio: , nato a [...] il Persona_1
26/07/2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) il sig. si impegna CP_1
a contribuire al mantenimento ordinario del figlio – maggiorenne ma Per_1
non ancora economicamente autosufficiente – mediante il versamento di euro
700,00 (settecento) sul conto corrente della sig.ra alle Parte_1
coordinate da lui note (IBAN [...]), entro il 15 di ogni mese, in maniera tracciabile;
tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT se in aumento e verrà corrisposta sino al raggiungimento della completa autonomia economica del figlio.
2) Il sig. si impegna, altresì, a contribuire al 50% delle spese CP_1
straordinarie per . I coniugi si atterranno in argomento al protocollo in Per_1
uso presso il Tribunale di Pordenone, noto alle parti, alla cui regolamentazione si rinvia;
3) Le parti stabiliscono che ciascuno di essi beneficerà al 50% delle detrazioni fiscali e deduzioni per oneri e spese sostenuti per;
Per_1
4) Le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra ; Parte_1
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti (all.ti 5-6-7-8-
9-10) e di nulla avere da pretendere l'uno dall'altra avendo già regolamentato i loro rapporti patrimoniali in sede di separazione;
6) I coniugi dichiarano di compensare le spese della presente procedura”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente
2 sottoscritto e depositato in data 12/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Con successive note scritte depositate in data 28/05/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate, avendo già
provveduto, altresì, al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51
III c.p.c.
Con ordinanza del 03/06/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Concordia AG (VE), in data Pt_1 CP_1
12/03/2005;
3 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CONCORDIA
SAGITTARIA (VE) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n. 1, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 07/07/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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