CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6230 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. LI DI Presidente rel.
dott. Maria Casaregola Consigliere
dott. Rosaria Morrone Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 935/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 8024/2024 depositata il 23.09.2024
e vertente
TRA
(c. f.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Napoli, Viale Gramsci 19, nello P.IVA_1
studio dell'avv. MINUCCI VALERIO (c.f. ), che la C.F._1
rappresenta e difende per procura in atti
E (c. f. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Napoli, Via Domenico Fontana, 27, nello studio dell'Avv. ARENARE RITA (c.f. ), che la C.F._2
rappresenta e difende per procura in atti
Conclusioni per l'appellante: in accoglimento del gravame ed in riforma
dell'impugnata sentenza, affermare l'obbligo della appellata Controparte_1
di garantire l'appellante in forza del
[...] Parte_1
contratto assicurativo di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la
[...]
al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
sia delle spese di resistenza ex art. 1917 c.c. sia delle spese di lite ex art. 91
[...]
c.p.c. stante la sua soccombenza rispetto alla domanda di garanzia, con gli
accessori e con attribuzione.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado, oltre al rimborso delle spese
generali, alla CPA ed alla IVA, con attribuzione al difensore che dichiara di
anticipare le spese e di non aver riscosso i compensi
Conclusioni per l'appellata: piaccia a codesta Ecc.ma Corte dichiarare
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello come proposto per la evidente
inammissibilità dei motivi di gravame e considerato che per l'oggetto della
domanda vi è stata pronuncia di cessata materia del contendere tra tutte le parti
del processo di primo grado per i motivi tutti ampiamente esposti in premessa;
rigettare integralmente l'avverso atto d'appello, stante l'infondatezza, in fatto ed
in diritto, dei relativi motivi di gravame e confermare l'impugnata sentenza, con
condanna dell'odierna appellante Parte_2
alla refusione delle spese del presente giudizio anche ex art.96 c.p.c.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 § 1. citò innanzi al tribunale di Napoli il Parte_3 [...]
per sentirlo condannare al Controparte_2
risarcimento dei danni alla persona, indicati nella misura dell'8 % di danno biologico oltre all'inabilità temporanea, riportati a seguito di un sinistro avvenuto il 2.2.2017, allorché, dopo aver parcheggiato l'auto all'interno dell'autorimessa, nel percorrere una rampa di uscita, priva di corrimano, era rovinato al suolo a causa di una grata metallica dissestata che cedeva sotto il suo peso.
§ 2. Il costituendosi in giudizio, contestò la dinamica Parte_1
dell'evento come descritta dall'attore; in ogni caso, chiese ed ottenne di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, Controparte_1
per essere da questa garantita e manlevata nell'ipotesi di
[...]
sua soccombenza, con espressa richiesta di condanna diretta dell'assicuratrice al pagamento di tutte le somme dovute all'attore nonché, ai sensi dell'art. 1917 c.c., al pagamento delle spese di giudizio.
§ 3. costituitasi a propria volta, contestò sia la domanda CP_1
dell'attore, sia quella di garanzia, eccependo la prescrizione, la violazione della disciplina contrattuale e l'omessa comunicazione del sinistro,
nonché la mancata collaborazione, da parte dell'assicurato, al fine di ispezionare i luoghi.
§ 4. Nel corso del giudizio di primo grado, intervenne una transazione tra il danneggiato, , e la ed il giudizio proseguì, Pt_3 CP_1
essenzialmente, per la valutazione della fondatezza della domanda formulata dal di rimborso da parte della compagnia, ai Parte_1
sensi dell'art. 1917 c.c., delle spese sostenute per la difesa in giudizio.
3 § 5. Con sentenza n. 8024/2024 pubblicata il 23.09.2024, il Tribunale di
Napoli ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle domande formulate dal;
ha respinto la domanda di refusione Pt_3
delle spese ex art. 1917 c.c. avanzata dal nei confronti di Parte_1
compensando le spese nei relativi rapporti. Controparte_1
§ 6. Il ha impugnato la sentenza nella parte relativa Controparte_2
al rigetto della domanda di manleva, ed ha concluso chiedendo che, in riforma della pronuncia appellata, questa Corte affermi l'obbligo della di garantirla in forza del contratto Controparte_1
di assicurazione e, per l'effetto, condanni la compagnia al pagamento in suo favore sia delle spese di resistenza ex art. 1917 c.c., sia delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., stante la soccombenza della stessa rispetto alla domanda di garanzia, con vittoria delle spese anche del presente grado.
§ 7. L'appellata compagnia, costituitasi in giudizio, ha integralmente contestato il gravame, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese anche ex art. 96 c.p.c.
§ 8. La causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
all'udienza del 26.11.2025, previo deposito di note conclusionali.
§ 9. Il tribunale, per quel che ancora rileva in questo grado di appello, ha richiamato la costante interpretazione della Suprema Corte in merito alle due ipotesi di omissione, dolosa o colposa, all'obbligo di avviso e salvataggio previste dall'art. 1915 c.c., da cui discendono, rispettivamente,
la perdita o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore; ed ha sottolineato il diverso atteggiarsi dell'onere probatorio a carico dell'assicuratore stesso, che, nel primo caso
4 (omissione dolosa), si esaurisce nella dimostrazione della natura dolosa dell'inadempimento, integrata anche dalla sola consapevolezza dell'obbligo e dalla cosciente volontà di non osservarlo, mentre nel secondo attiene all'entità del pregiudizio in funzione della prevista riduzione dell'indennità. A fronte di tale inquadramento in diritto, il tribunale ha ritenuto, in fatto, che nel caso di specie non vi fosse alcuna documentazione attestante l'avvenuta informazione alla compagnia assicuratrice da parte del prima dell'instaurazione del Parte_1
giudizio, essendo rimasta indimostrata l'avvenuta comunicazione verbale del sinistro, pur astrattamente idonea ai fini che qui rilevano. Da ciò
l'affermazione del carattere doloso (nel senso sopra specificato)
dell'inadempimento, desumibile da una serie univoca di circostanze,
quali la qualifica professionale del titolare del garage, pacificamente ritenuto dalle parti un esperto del settore assicurativo, in quanto perito nautico ed assicurativo;
la mancata comunicazione del sinistro per il lungo lasso di tempo (oltre tre anni) intercorso dal sinistro sino alla chiamata in causa della compagnia, malgrado il danneggiato avesse chiaramente preannunciato l'intenzione di agire in giudizio per il ristoro dei danni, palesatasi anche con l'invito ad una negoziazione assistita;
la protratta inerzia e la mancata collaborazione con la compagnia allorché
quest'ultima, avuta conoscenza del sinistro, aveva richiesto di poter compiere un sopralluogo con il proprio perito per poter svolgere i necessari accertamenti. Malgrado il rigetto della domanda di garanzia, il tribunale ha ritenuto sussistenti, alla luce dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
come emendato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale,
5 gravi ed eccezionali motivi di compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione del recente contrasto emerso nella giurisprudenza in ordine alla qualificazione del dolo nella violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1913 c.c.
§ 10. Il ha contestato la decisione sopra sinteticamente Parte_1
riassunta.
§ 10.1. A sostegno del gravame, ha, innanzitutto, evidenziato che la compagnia, costituendosi, aveva sollevato una serie di eccezioni rivelatesi infondate o inammissibili, come la prescrizione e l'assoluta mancanza di copertura assicurativa. Ha, poi, criticato le affermazioni del primo giudice in ordine al mancato avviso, lamentando l'errata valutazione di quanto emerso nel primo giudizio, nel quale – a fronte della immediata contestazione della circostanza, con l'indicazione di una comunicazione verbale e telefonica agli impiegati e collaboratori della – la CP_1
compagnia non aveva fornito alcuna prova di segno contrario, così
violando l'onere a suo carico di provare il comportamento doloso o colposo dell'assicurato. Del resto, secondo l'appellante, dei contatti telefonici intercorsi tra la società assicurata e l'assicuratrice vi era menzione anche nella memoria istruttoria depositata dalla compagnia in primo grado a proposito degli inviti a consentire l'effettuazione di un sopralluogo. A tale ultimo riguardo, ha poi evidenziato che il sopralluogo da parte del perito della compagnia venne effettuato e che, in ogni caso,
la prospettata mancata collaborazione al riguardo non possa integrare violazione dell'obbligo di avviso e non può essere considerata ai fini previsti dall'art. 1913 c.c.
6 § 10.2. Con un motivo subordinato al precedente, poi, il Parte_1
ha dedotto che, anche qualora fosse risultata vera la circostanza della tardiva denuncia di sinistro, si sarebbe trattato di omissione colposa e non dolosa, priva cioè del carattere fraudolento che caratterizza la più
grave fattispecie di omissione: a suo dire, infatti, ravvisare il dolo nella sola consapevolezza dell'obbligo previsto dall'art. 1913 c.c. equivarrebbe a trasformare la perdita dell'indennità in una sorta di sanzione automatica sulla scorta di una mera presunzione. E ciò risulterebbe tanto più vero nel caso di specie, in cui l'assicurato non poteva certo trarre vantaggi dalla ritardata denuncia, trattandosi di polizza r.c., in relazione alla quale, peraltro, la compagnia non aveva mai dedotto un intento fraudolento dell'assicurato ed aveva, anzi, concluso una transazione col danneggiato pagando l'indennizzo.
§ 11. L'appello è infondato.
Le conclusioni raggiunte dal primo giudice sono del tutto condivisibili, in quanto fondate su circostanze di fatto adeguatamente illustrate e su orientamenti giurisprudenziali puntualmente richiamati.
§ 11.1. Quanto alle circostanze di fatto, nessuna prova è stata fornita dell'avvenuto avviso che il era tenuto a dare, per legge Parte_1
(art. 1913 c.c.) e per contratto (art. 13 condizioni generali), all'assicuratore in merito al sinistro che aveva coinvolto il . Premesso che l'onere Pt_3
di dimostrare l'avvenuto avviso grava, contrariamente a quanto ipotizzato dall'appellante, sull'assicurato e non sull'assicuratore, che è
invece gravato dall'obbligo di dimostrare l'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'omesso avviso (come si dirà infra), va evidenziato che
7 sono rimaste mere affermazioni quelle dell'odierno appellante circa l'avvenuta comunicazione verbale o telefonica a non meglio indicati agenti o impiegati della circa l'accaduto; e nemmeno può CP_1
ritenersi – come ancora sostenuto dall'appellante – che una indiretta conferma, e quasi un'ammissione, di quanto sostenuto possa trarsi da un riferimento, contenuto in una memoria depositata in primo grado dalla compagnia, ad un colloquio telefonico tra le parti che sarebbe avvenuto in occasione dell'invito ad effettuare il sopralluogo: tale colloquio, infatti (il cui contenuto resta, comunque, del tutto ignoto), si colloca temporalmente in un momento successivo all'introduzione del giudizio,
vale a dire a distanza di oltre tre anni dai fatti.
§ 11.2. In diritto, poi, è pacifico che gravi sull'assicuratore l'onere di dimostrare l'elemento soggettivo (cfr. Cass. 24210 del 30 settembre 2019;
nello stesso senso, Cass. 19071 dell'11 luglio 2024).
Si tratta, allora, di stabilire – come correttamente evidenziato dal primo giudice – in cosa debba consistere il contegno dell'assicurato, per potersi ritenere “doloso”: ebbene, come ripetuto anche di recente dalla Suprema
Corte (Sez. 3 - , Ordinanza n. 26294 dell'8 ottobre 2024), appare preferibile, oltre che prevalente, l'orientamento secondo cui “affinché
l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso
all'assicuratore, ai fini dell'art. 1915, comma 1, cod. civ., con l'effetto di perdere il
diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare
danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto
dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo” (nell'ordinanza della
Suprema Corte da ultimo citata, ampi riferimenti anche ad ulteriori
8 precedenti). Del resto, in tale pronuncia, i giudici di legittimità si preoccupano anche di “scongiurare il pericolo che la perdita dell'indennità
diventi una sorta di sanzione automatica, pur quando l'inadempimento sia
riconducibile a mera incuria e trascuratezza dell'assicurato”, dando vita ad “una
sorta di presunzione del carattere doloso dell'inadempimento”, peraltro in
contraddizione con l'impostazione di questa Corte di legittimità” (pericolo che è
evidenziato anche dall'odierno appellante, che sostiene proprio che, nella tesi sostenuta dal tribunale, sia implicito un automatismo nel ritenere doloso il mancato avviso all'assicuratore). E, per scongiurare il citato pericolo, sottolineano che l'individuazione della condotta dolosa debba essere circoscritta al caso della dimostrazione di elementi gravi precisi e concordanti.
§ 11.3. Ebbene, questa Corte condivide quanto ritenuto dal primo giudice in merito alla sussistenza di tali elementi presuntivi: ed infatti, in disparte la mancata collaborazione alla verifica dei luoghi teatro del sinistro, che –
effettivamente – non rilevano ai fini dell'avviso di cui si discute, sono da evidenziare da un canto l'ampio lasso di tempo intercorso tra la data del sinistro ed il relativo avviso, circostanza che non può essere sottovalutata;
e, dall'altro, il fatto – pacifico in atti – che il titolare del è Parte_1
un esperto del settore assicurativo, per di più perito nautico ed assicurativo, che dunque era perfettamente conscio delle conseguenze connesse a quella scelta omissiva: circostanza, quest'ultima, che costituisce indice sintomatico del tutto affidabile della sussistenza della piena consapevolezza di non dare esecuzione al doveroso avviso.
9 § 12. L'appello va, pertanto, respinto, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo come da nota spese, correttamente elaborata secondo il valore della causa.
Non sussistono, invece, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.,
soltanto evocato nella comparsa dell'appellata senza alcuna motivazione o precisazione.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n.
228 (“quando l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del tribunale di Napoli n. 8024 del 23.09.2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al Parte_1
pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di liquidate in € 1.923,00 per compensi Controparte_1
di avvocato ed € 288,45 per rimborso spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto
10 dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228 (raddoppio del contributo unificato).
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza sezione civile della
Corte d'Appello di Napoli il 26.11.2025
Il Presidente Est.
LI DI
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. LI DI Presidente rel.
dott. Maria Casaregola Consigliere
dott. Rosaria Morrone Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 935/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 8024/2024 depositata il 23.09.2024
e vertente
TRA
(c. f.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Napoli, Viale Gramsci 19, nello P.IVA_1
studio dell'avv. MINUCCI VALERIO (c.f. ), che la C.F._1
rappresenta e difende per procura in atti
E (c. f. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Napoli, Via Domenico Fontana, 27, nello studio dell'Avv. ARENARE RITA (c.f. ), che la C.F._2
rappresenta e difende per procura in atti
Conclusioni per l'appellante: in accoglimento del gravame ed in riforma
dell'impugnata sentenza, affermare l'obbligo della appellata Controparte_1
di garantire l'appellante in forza del
[...] Parte_1
contratto assicurativo di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la
[...]
al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
sia delle spese di resistenza ex art. 1917 c.c. sia delle spese di lite ex art. 91
[...]
c.p.c. stante la sua soccombenza rispetto alla domanda di garanzia, con gli
accessori e con attribuzione.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado, oltre al rimborso delle spese
generali, alla CPA ed alla IVA, con attribuzione al difensore che dichiara di
anticipare le spese e di non aver riscosso i compensi
Conclusioni per l'appellata: piaccia a codesta Ecc.ma Corte dichiarare
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello come proposto per la evidente
inammissibilità dei motivi di gravame e considerato che per l'oggetto della
domanda vi è stata pronuncia di cessata materia del contendere tra tutte le parti
del processo di primo grado per i motivi tutti ampiamente esposti in premessa;
rigettare integralmente l'avverso atto d'appello, stante l'infondatezza, in fatto ed
in diritto, dei relativi motivi di gravame e confermare l'impugnata sentenza, con
condanna dell'odierna appellante Parte_2
alla refusione delle spese del presente giudizio anche ex art.96 c.p.c.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 § 1. citò innanzi al tribunale di Napoli il Parte_3 [...]
per sentirlo condannare al Controparte_2
risarcimento dei danni alla persona, indicati nella misura dell'8 % di danno biologico oltre all'inabilità temporanea, riportati a seguito di un sinistro avvenuto il 2.2.2017, allorché, dopo aver parcheggiato l'auto all'interno dell'autorimessa, nel percorrere una rampa di uscita, priva di corrimano, era rovinato al suolo a causa di una grata metallica dissestata che cedeva sotto il suo peso.
§ 2. Il costituendosi in giudizio, contestò la dinamica Parte_1
dell'evento come descritta dall'attore; in ogni caso, chiese ed ottenne di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, Controparte_1
per essere da questa garantita e manlevata nell'ipotesi di
[...]
sua soccombenza, con espressa richiesta di condanna diretta dell'assicuratrice al pagamento di tutte le somme dovute all'attore nonché, ai sensi dell'art. 1917 c.c., al pagamento delle spese di giudizio.
§ 3. costituitasi a propria volta, contestò sia la domanda CP_1
dell'attore, sia quella di garanzia, eccependo la prescrizione, la violazione della disciplina contrattuale e l'omessa comunicazione del sinistro,
nonché la mancata collaborazione, da parte dell'assicurato, al fine di ispezionare i luoghi.
§ 4. Nel corso del giudizio di primo grado, intervenne una transazione tra il danneggiato, , e la ed il giudizio proseguì, Pt_3 CP_1
essenzialmente, per la valutazione della fondatezza della domanda formulata dal di rimborso da parte della compagnia, ai Parte_1
sensi dell'art. 1917 c.c., delle spese sostenute per la difesa in giudizio.
3 § 5. Con sentenza n. 8024/2024 pubblicata il 23.09.2024, il Tribunale di
Napoli ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle domande formulate dal;
ha respinto la domanda di refusione Pt_3
delle spese ex art. 1917 c.c. avanzata dal nei confronti di Parte_1
compensando le spese nei relativi rapporti. Controparte_1
§ 6. Il ha impugnato la sentenza nella parte relativa Controparte_2
al rigetto della domanda di manleva, ed ha concluso chiedendo che, in riforma della pronuncia appellata, questa Corte affermi l'obbligo della di garantirla in forza del contratto Controparte_1
di assicurazione e, per l'effetto, condanni la compagnia al pagamento in suo favore sia delle spese di resistenza ex art. 1917 c.c., sia delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., stante la soccombenza della stessa rispetto alla domanda di garanzia, con vittoria delle spese anche del presente grado.
§ 7. L'appellata compagnia, costituitasi in giudizio, ha integralmente contestato il gravame, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese anche ex art. 96 c.p.c.
§ 8. La causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
all'udienza del 26.11.2025, previo deposito di note conclusionali.
§ 9. Il tribunale, per quel che ancora rileva in questo grado di appello, ha richiamato la costante interpretazione della Suprema Corte in merito alle due ipotesi di omissione, dolosa o colposa, all'obbligo di avviso e salvataggio previste dall'art. 1915 c.c., da cui discendono, rispettivamente,
la perdita o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore; ed ha sottolineato il diverso atteggiarsi dell'onere probatorio a carico dell'assicuratore stesso, che, nel primo caso
4 (omissione dolosa), si esaurisce nella dimostrazione della natura dolosa dell'inadempimento, integrata anche dalla sola consapevolezza dell'obbligo e dalla cosciente volontà di non osservarlo, mentre nel secondo attiene all'entità del pregiudizio in funzione della prevista riduzione dell'indennità. A fronte di tale inquadramento in diritto, il tribunale ha ritenuto, in fatto, che nel caso di specie non vi fosse alcuna documentazione attestante l'avvenuta informazione alla compagnia assicuratrice da parte del prima dell'instaurazione del Parte_1
giudizio, essendo rimasta indimostrata l'avvenuta comunicazione verbale del sinistro, pur astrattamente idonea ai fini che qui rilevano. Da ciò
l'affermazione del carattere doloso (nel senso sopra specificato)
dell'inadempimento, desumibile da una serie univoca di circostanze,
quali la qualifica professionale del titolare del garage, pacificamente ritenuto dalle parti un esperto del settore assicurativo, in quanto perito nautico ed assicurativo;
la mancata comunicazione del sinistro per il lungo lasso di tempo (oltre tre anni) intercorso dal sinistro sino alla chiamata in causa della compagnia, malgrado il danneggiato avesse chiaramente preannunciato l'intenzione di agire in giudizio per il ristoro dei danni, palesatasi anche con l'invito ad una negoziazione assistita;
la protratta inerzia e la mancata collaborazione con la compagnia allorché
quest'ultima, avuta conoscenza del sinistro, aveva richiesto di poter compiere un sopralluogo con il proprio perito per poter svolgere i necessari accertamenti. Malgrado il rigetto della domanda di garanzia, il tribunale ha ritenuto sussistenti, alla luce dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
come emendato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale,
5 gravi ed eccezionali motivi di compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione del recente contrasto emerso nella giurisprudenza in ordine alla qualificazione del dolo nella violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1913 c.c.
§ 10. Il ha contestato la decisione sopra sinteticamente Parte_1
riassunta.
§ 10.1. A sostegno del gravame, ha, innanzitutto, evidenziato che la compagnia, costituendosi, aveva sollevato una serie di eccezioni rivelatesi infondate o inammissibili, come la prescrizione e l'assoluta mancanza di copertura assicurativa. Ha, poi, criticato le affermazioni del primo giudice in ordine al mancato avviso, lamentando l'errata valutazione di quanto emerso nel primo giudizio, nel quale – a fronte della immediata contestazione della circostanza, con l'indicazione di una comunicazione verbale e telefonica agli impiegati e collaboratori della – la CP_1
compagnia non aveva fornito alcuna prova di segno contrario, così
violando l'onere a suo carico di provare il comportamento doloso o colposo dell'assicurato. Del resto, secondo l'appellante, dei contatti telefonici intercorsi tra la società assicurata e l'assicuratrice vi era menzione anche nella memoria istruttoria depositata dalla compagnia in primo grado a proposito degli inviti a consentire l'effettuazione di un sopralluogo. A tale ultimo riguardo, ha poi evidenziato che il sopralluogo da parte del perito della compagnia venne effettuato e che, in ogni caso,
la prospettata mancata collaborazione al riguardo non possa integrare violazione dell'obbligo di avviso e non può essere considerata ai fini previsti dall'art. 1913 c.c.
6 § 10.2. Con un motivo subordinato al precedente, poi, il Parte_1
ha dedotto che, anche qualora fosse risultata vera la circostanza della tardiva denuncia di sinistro, si sarebbe trattato di omissione colposa e non dolosa, priva cioè del carattere fraudolento che caratterizza la più
grave fattispecie di omissione: a suo dire, infatti, ravvisare il dolo nella sola consapevolezza dell'obbligo previsto dall'art. 1913 c.c. equivarrebbe a trasformare la perdita dell'indennità in una sorta di sanzione automatica sulla scorta di una mera presunzione. E ciò risulterebbe tanto più vero nel caso di specie, in cui l'assicurato non poteva certo trarre vantaggi dalla ritardata denuncia, trattandosi di polizza r.c., in relazione alla quale, peraltro, la compagnia non aveva mai dedotto un intento fraudolento dell'assicurato ed aveva, anzi, concluso una transazione col danneggiato pagando l'indennizzo.
§ 11. L'appello è infondato.
Le conclusioni raggiunte dal primo giudice sono del tutto condivisibili, in quanto fondate su circostanze di fatto adeguatamente illustrate e su orientamenti giurisprudenziali puntualmente richiamati.
§ 11.1. Quanto alle circostanze di fatto, nessuna prova è stata fornita dell'avvenuto avviso che il era tenuto a dare, per legge Parte_1
(art. 1913 c.c.) e per contratto (art. 13 condizioni generali), all'assicuratore in merito al sinistro che aveva coinvolto il . Premesso che l'onere Pt_3
di dimostrare l'avvenuto avviso grava, contrariamente a quanto ipotizzato dall'appellante, sull'assicurato e non sull'assicuratore, che è
invece gravato dall'obbligo di dimostrare l'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'omesso avviso (come si dirà infra), va evidenziato che
7 sono rimaste mere affermazioni quelle dell'odierno appellante circa l'avvenuta comunicazione verbale o telefonica a non meglio indicati agenti o impiegati della circa l'accaduto; e nemmeno può CP_1
ritenersi – come ancora sostenuto dall'appellante – che una indiretta conferma, e quasi un'ammissione, di quanto sostenuto possa trarsi da un riferimento, contenuto in una memoria depositata in primo grado dalla compagnia, ad un colloquio telefonico tra le parti che sarebbe avvenuto in occasione dell'invito ad effettuare il sopralluogo: tale colloquio, infatti (il cui contenuto resta, comunque, del tutto ignoto), si colloca temporalmente in un momento successivo all'introduzione del giudizio,
vale a dire a distanza di oltre tre anni dai fatti.
§ 11.2. In diritto, poi, è pacifico che gravi sull'assicuratore l'onere di dimostrare l'elemento soggettivo (cfr. Cass. 24210 del 30 settembre 2019;
nello stesso senso, Cass. 19071 dell'11 luglio 2024).
Si tratta, allora, di stabilire – come correttamente evidenziato dal primo giudice – in cosa debba consistere il contegno dell'assicurato, per potersi ritenere “doloso”: ebbene, come ripetuto anche di recente dalla Suprema
Corte (Sez. 3 - , Ordinanza n. 26294 dell'8 ottobre 2024), appare preferibile, oltre che prevalente, l'orientamento secondo cui “affinché
l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso
all'assicuratore, ai fini dell'art. 1915, comma 1, cod. civ., con l'effetto di perdere il
diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare
danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto
dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo” (nell'ordinanza della
Suprema Corte da ultimo citata, ampi riferimenti anche ad ulteriori
8 precedenti). Del resto, in tale pronuncia, i giudici di legittimità si preoccupano anche di “scongiurare il pericolo che la perdita dell'indennità
diventi una sorta di sanzione automatica, pur quando l'inadempimento sia
riconducibile a mera incuria e trascuratezza dell'assicurato”, dando vita ad “una
sorta di presunzione del carattere doloso dell'inadempimento”, peraltro in
contraddizione con l'impostazione di questa Corte di legittimità” (pericolo che è
evidenziato anche dall'odierno appellante, che sostiene proprio che, nella tesi sostenuta dal tribunale, sia implicito un automatismo nel ritenere doloso il mancato avviso all'assicuratore). E, per scongiurare il citato pericolo, sottolineano che l'individuazione della condotta dolosa debba essere circoscritta al caso della dimostrazione di elementi gravi precisi e concordanti.
§ 11.3. Ebbene, questa Corte condivide quanto ritenuto dal primo giudice in merito alla sussistenza di tali elementi presuntivi: ed infatti, in disparte la mancata collaborazione alla verifica dei luoghi teatro del sinistro, che –
effettivamente – non rilevano ai fini dell'avviso di cui si discute, sono da evidenziare da un canto l'ampio lasso di tempo intercorso tra la data del sinistro ed il relativo avviso, circostanza che non può essere sottovalutata;
e, dall'altro, il fatto – pacifico in atti – che il titolare del è Parte_1
un esperto del settore assicurativo, per di più perito nautico ed assicurativo, che dunque era perfettamente conscio delle conseguenze connesse a quella scelta omissiva: circostanza, quest'ultima, che costituisce indice sintomatico del tutto affidabile della sussistenza della piena consapevolezza di non dare esecuzione al doveroso avviso.
9 § 12. L'appello va, pertanto, respinto, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo come da nota spese, correttamente elaborata secondo il valore della causa.
Non sussistono, invece, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.,
soltanto evocato nella comparsa dell'appellata senza alcuna motivazione o precisazione.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n.
228 (“quando l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del tribunale di Napoli n. 8024 del 23.09.2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al Parte_1
pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di liquidate in € 1.923,00 per compensi Controparte_1
di avvocato ed € 288,45 per rimborso spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto
10 dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228 (raddoppio del contributo unificato).
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza sezione civile della
Corte d'Appello di Napoli il 26.11.2025
Il Presidente Est.
LI DI
11