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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/08/2025, n. 11692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11692 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 33614 /2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa Cristina Albano
al termine dell'udienza di discussione orale del 24/07/2025 , ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ultimo comma, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 33614/ 2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 24/07/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti rappresentata e difesa dall'Avv LANNA Parte_1 C.F._1
NI e dall'Avv PIETRO SURACE ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia
Via Settevalli 133 e presso i loro indirizzi telematici in virtù di procura agli atti
Parte Opponente- attrice
E
Controparte_1 [...]
in persona del legale rapp.te pro tempore in Controparte_2 P.IVA_1
carica, rappresentata e difesa dall'Avv FIORETTI ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, in virtù di procura speciale agli atti
Parte Opposta- convenuta
E in persona del legale rapp.te Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv MASSIMO LUCONI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Antonio Bosio 2, in virtù di procura speciale agli atti
Parte convenuta
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132
stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies c.p.c. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c.
perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso,
sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione ex art 615 cpc notificato via pec in data 22 luglio 2024,
[...]
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole, in data 02/07/2024, da Parte_1
Parte_2
on cui si intimava il pagamento della somma complessiva di € 93.415,60
[...]
in forza del mutuo fondiario del 20.09.2007 rep. 179646 racc. 61028 successivi atti di erogazione parziale e quietanza del 9.10.2008, rep. 183400 racc. 63215 e atto di mutuo a stato avanzamento lavori con contestuale frazionamento in mutui ed ipoteca con riduzione e svincolo ipotecario del
21.01.2009 rep. 184045 racc. 63493, tutti a rogito Notaio Dott. , notificati Persona_1
contestualmente, da (oggi ) a Controparte_4 Controparte_3 , quale società di gestione del Fondo Controparte_5
“Seneca Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso” e relativa ipoteca avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Roma, località Collatina, comparto Z4 via Claudio Truffi n. 16.
Detta abitazione civile cat. A/2, censita al NCEU del Comune di Roma 1 al foglio 637, particella
1137 sub 72 è stato alienata con atto del 11.11.2009 rep. 1815 racc. 1488 a rogito Notaio
[...]
lla Signora con accollo di mutuo. Per_2 Parte_1
Con il medesimo atto la conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
CON LA e la
[...] CP_1 Controparte_2 [...]
chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del Controparte_3
titolo, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di Controparte_3
e dichiarare, la stessa tenuta, anche in solido, con
[...] CP_1 CP_1
CON LA MA al
[...] Controparte_2
risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla in relazione alle somme imputate in precetto qui opposto. Parte_1
A sostegno di tale opposizione l'opponente lamentava la nullità ed illegittimità del precetto per i seguenti motivi :
1) Omessa esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità
2) Nullità dell'atto di precetto per omessa notifica dell'atto di accollo e omessa indicazione del titolo esecutivo
3) Nullità del contratto di accollo per omessa valutazione del merito creditizio da parte della
Controparte_3
4) la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede con conseguente abuso del diritto da parte dell'Istituto di credito, con richiesta di risarcimento del danno;
.
Si costituivano CON LA MA Controparte_1
onché Controparte_2 Controparte_3
contestando la fondatezza della domanda avversaria, deducendone l'inammissibilità e chiedendone il rigetto con condanna alle spese. Concessi i termini ex art 171 ter cpc, all'udienza del 17 marzo 2025 veniva sentita la parte opponente presente personalmente. In pari data il Giudice, con ordinanza riservata, non oggetto di reclamo o di impugnazione, rigettava la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato,
rigettava le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la discussione orale x art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24 luglio 2025. concedendo termine per deposito di note conclusive utilizzato da tutte le parti.
Preliminarmente, in ordine alle eccezioni sollevate dalla parte opponente, nelle note conclusive, in merito alla discussione orale ex art 281 sexies cpc insistendo affinché il procedimento potesse procedere nelle forme del giudizio ordinario, questo Giudice ribadisce che la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., è stata disposta dal Giudice, nell'esercizio dei suoi poteri, con l'ordinanza riservata del 17 marzo 2025, provvedimento che non è stato oggetto, nei temini di legge, di reclamo o impugnazione .
Qualsiasi eccezione o deduzione sul punto risulta, in ogni caso, pertanto, tardiva.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d.
opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione relativamente ai con i motivi 3), e 4) sopra riportati con i quali l'opponente contesta il diritto in
executivis dell'opposta e un'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc con il motivo di cui al n. 2)
vertendo esso sulla regolarità formale dell'atto, cioè sul quomodo, opposizione peraltro ammissibile perché proposta nei venti giorni dalla notifica del precetto. Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617 cod.
proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi
dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così,
tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti nell' opposizione, ad eccezione dei possibili rilievi d'ufficio riguardanti l'esistenza o meno del titolo.
Passando alla valutazione delle questioni prospettate.
Sulla eccezione relativa al mancato esperimento della mediazione come condizione di procedibilità questo Giudice, già in sede di ordinanza cautelare, si è pronunciato ritenendola non meritevole di accoglimento, posto che non si ritiene applicabile al giudizio di opposizione a precetto l'obbligatorietà della mediazione ex D.Lgs n. 28/2010, in quanto l'atto di precetto non costituisce atto introduttivo di giudizio. Inoltre, l'audizione della opponente all'udienza del 17 marzo 2025 e l'esame delle comparse delle convenute hanno indotto questo Giudice a non ravvisare l'opportunità di disporre di ufficio il procedimento di mediazione
Con riferimento al motivo di cui al n. 2 con cui l'opponente lamentava la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica, unitamente al precetto stesso, dell'atto di accollo e omessa indicazione del titolo esecutivo, modificato -con la memoria ex art 171 ter n. 1 c.p.c. – con la deduzione della nullità della notifica e , dunque, dell'atto di precetto poiché privo del titolo esecutivo e/o di uno dei suoi elementi essenziali”, l'opposizione ex art 617 c.p.c. è risultata infondata posto che l'atto di accollo in questione non assurge a titolo esecutivo ai sensi dell'art 474
c.p.c. e come tale non andava notificato.
Dall'esame dell'atto del precetto (doc. 2 della comparsa di costituzione) e degli atti ad esso allegati è emerso che i titoli esecutivi azionati, come meglio sopra indicati, sono stati notificati e non si ravvisa alcuna violazione sanzionata con la nullità dell'atto di precetto ex artt. 479 e 480
c.p.c. Il sopraindicato motivo di opposizione ex art 617 cpc (n. 2), peraltro ritenuto non meritevole di accoglimento per quanto sopra illustrato, va ritenuto , altresì, inammissibile avendo la notifica del precetto raggiunto il suo fisiologico scopo, ovvero quello di invitare la debitrice ad adempiere,
rendendolo edotta del proposito della società creditrice di procedere ad esecuzione forzata in suo danno (Cass., sez. VI-III, ordinanza 15 dicembre 2016, n. 25900, Cassazione Sez III , del
12.02.2019 n. 3967) senza aver arrecato alcun pregiudizio concreto.
E' ormai pacifico in Giurisprudenza che gli opponenti che si dolgono di un' irregolarità
formale devono provare il concreto pregiudizio derivante dalla lamentata irregolarità, non ritenendo meritevole di tutela “un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria”. Con il recente orientamento della Cassazione, qualora manchi la precisa allegazione del pregiudizio subito, le contestazioni formali effettuate a mezzo dell'art 617 cpc, devono ritenersi implicitamente sanate,
per il raggiungimento dello scopo dell'atto (Cass. civ. Sez VI- 3 Ord, 18/07/2018 n. 19105) e,
pertanto, inammissibili.
Passando all'esame dei restanti motivi, qualificati – ripetesi- come opposizione all'esecuzione preventiva a ex art 615 cpc, va rilevato che il motivo di cui al n. 4 è stato già oggetto di valutazione dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 11934/2023 del 31.07.2023 in quanto formulato come motivo n. 2 nell'atto di opposizione all'esecuzione: va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione ex art 615 c.p.c. promossa per violazione del principio del ne bis
in idem, poiché avente il medesimo thema decidendum di cui alla sentenza del Tribunale di Roma
n. 11934/2023 (n. 73716/2021 RG) depositata il 31 luglio 2023, notificata il 28 agosto 2023,
passata in giudicato, emessa nel giudizio di merito introdotto a seguito dell'opposizione formulata dalla nell'ambito della procedura esecutiva RGE 1834/2019.. Parte_1
Ciò considerato e preso atto del petitum di questo giudizio, volto esclusivamente, ai sensi dell'art 615 primo comma c.p.c., all'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata della in danno della in forza del titolo esecutivo azionato, con il precetto qui CP_1 Parte_1
opposto, vanno dichiarato inammissibili le domande svolte ulteriormente dall'opponente e volte all'accertamento delle responsabilità delle convenute, all'accertamento della nullità del contratto di accollo per omessa valutazione del merito creditizio nonché alla condanna al risarcimento dei danni. La sussistenza del debito dell è stato acclarato già con la sentenza n. Parte_1
11934/2023 (RG 73716/2021) ed eventuali responsabilità della o Controparte_6
della cessionaria non possono essere sottoposte al vaglio di questo Giudice nell'ambito di questo processo.
Ne consegue, pertanto, che questo Giudice non può, altresì, ravvisare gli estremi dell'abuso del diritto, essendo risultata incontestata la sussistenza del debito della Parte_1
che, anche in udienza del 17.03.2025 ha dichiarato -dopo aver riassunto la vicenda che
[...]
l'ha vista coinvolta- e confermato “di aver concordato la riduzione dei tempi per il pagamento del mutuo e di avere atteso a lungo che l'Istituto di credito la mettesse in condizione di pagare le rate”.
Il diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in danno della opponente e volto al pagamento del credito residuo di € 93.415,60 a seguito della procedura esecutiva n. 1834/2019
R.G.E., conclusasi con approvazione del piano di riparto che ha solo parzialmente soddisfatto il credito, è da intendersi pienamente egittimo.
Per quanto sopra, l'opposizione risulta, pertanto, inammissibile e infondata e non merita accoglimento.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, le spese seguono la soccombenza e, valutata complessivamente la vicenda processuale, la natura delle questioni giuridiche sollevate e la ridotta complessità della causa, la semplicità delle questioni affrontate, nonché l'attività processuale effettivamente svolta, si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 così come aggiornati con D.M. del 2022, con riferimento ai valori minimi previsti per le fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisoria per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Dichiara la inammissibilità dell'azione e rigetta l'opposizione
• Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite a favore di ciascuna parte opposta costituita che liquida in € 2.906,00, oltre spese generali Cap ed Iva.
Così deciso in Roma, 6 agosto 2025 Il Giudice Cristina Albano
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa Cristina Albano
al termine dell'udienza di discussione orale del 24/07/2025 , ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ultimo comma, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 33614/ 2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 24/07/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti rappresentata e difesa dall'Avv LANNA Parte_1 C.F._1
NI e dall'Avv PIETRO SURACE ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia
Via Settevalli 133 e presso i loro indirizzi telematici in virtù di procura agli atti
Parte Opponente- attrice
E
Controparte_1 [...]
in persona del legale rapp.te pro tempore in Controparte_2 P.IVA_1
carica, rappresentata e difesa dall'Avv FIORETTI ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, in virtù di procura speciale agli atti
Parte Opposta- convenuta
E in persona del legale rapp.te Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv MASSIMO LUCONI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Antonio Bosio 2, in virtù di procura speciale agli atti
Parte convenuta
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132
stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies c.p.c. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c.
perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso,
sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione ex art 615 cpc notificato via pec in data 22 luglio 2024,
[...]
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole, in data 02/07/2024, da Parte_1
Parte_2
on cui si intimava il pagamento della somma complessiva di € 93.415,60
[...]
in forza del mutuo fondiario del 20.09.2007 rep. 179646 racc. 61028 successivi atti di erogazione parziale e quietanza del 9.10.2008, rep. 183400 racc. 63215 e atto di mutuo a stato avanzamento lavori con contestuale frazionamento in mutui ed ipoteca con riduzione e svincolo ipotecario del
21.01.2009 rep. 184045 racc. 63493, tutti a rogito Notaio Dott. , notificati Persona_1
contestualmente, da (oggi ) a Controparte_4 Controparte_3 , quale società di gestione del Fondo Controparte_5
“Seneca Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso” e relativa ipoteca avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Roma, località Collatina, comparto Z4 via Claudio Truffi n. 16.
Detta abitazione civile cat. A/2, censita al NCEU del Comune di Roma 1 al foglio 637, particella
1137 sub 72 è stato alienata con atto del 11.11.2009 rep. 1815 racc. 1488 a rogito Notaio
[...]
lla Signora con accollo di mutuo. Per_2 Parte_1
Con il medesimo atto la conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
CON LA e la
[...] CP_1 Controparte_2 [...]
chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del Controparte_3
titolo, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di Controparte_3
e dichiarare, la stessa tenuta, anche in solido, con
[...] CP_1 CP_1
CON LA MA al
[...] Controparte_2
risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla in relazione alle somme imputate in precetto qui opposto. Parte_1
A sostegno di tale opposizione l'opponente lamentava la nullità ed illegittimità del precetto per i seguenti motivi :
1) Omessa esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità
2) Nullità dell'atto di precetto per omessa notifica dell'atto di accollo e omessa indicazione del titolo esecutivo
3) Nullità del contratto di accollo per omessa valutazione del merito creditizio da parte della
Controparte_3
4) la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede con conseguente abuso del diritto da parte dell'Istituto di credito, con richiesta di risarcimento del danno;
.
Si costituivano CON LA MA Controparte_1
onché Controparte_2 Controparte_3
contestando la fondatezza della domanda avversaria, deducendone l'inammissibilità e chiedendone il rigetto con condanna alle spese. Concessi i termini ex art 171 ter cpc, all'udienza del 17 marzo 2025 veniva sentita la parte opponente presente personalmente. In pari data il Giudice, con ordinanza riservata, non oggetto di reclamo o di impugnazione, rigettava la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato,
rigettava le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la discussione orale x art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24 luglio 2025. concedendo termine per deposito di note conclusive utilizzato da tutte le parti.
Preliminarmente, in ordine alle eccezioni sollevate dalla parte opponente, nelle note conclusive, in merito alla discussione orale ex art 281 sexies cpc insistendo affinché il procedimento potesse procedere nelle forme del giudizio ordinario, questo Giudice ribadisce che la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., è stata disposta dal Giudice, nell'esercizio dei suoi poteri, con l'ordinanza riservata del 17 marzo 2025, provvedimento che non è stato oggetto, nei temini di legge, di reclamo o impugnazione .
Qualsiasi eccezione o deduzione sul punto risulta, in ogni caso, pertanto, tardiva.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d.
opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione relativamente ai con i motivi 3), e 4) sopra riportati con i quali l'opponente contesta il diritto in
executivis dell'opposta e un'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc con il motivo di cui al n. 2)
vertendo esso sulla regolarità formale dell'atto, cioè sul quomodo, opposizione peraltro ammissibile perché proposta nei venti giorni dalla notifica del precetto. Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617 cod.
proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi
dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così,
tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti nell' opposizione, ad eccezione dei possibili rilievi d'ufficio riguardanti l'esistenza o meno del titolo.
Passando alla valutazione delle questioni prospettate.
Sulla eccezione relativa al mancato esperimento della mediazione come condizione di procedibilità questo Giudice, già in sede di ordinanza cautelare, si è pronunciato ritenendola non meritevole di accoglimento, posto che non si ritiene applicabile al giudizio di opposizione a precetto l'obbligatorietà della mediazione ex D.Lgs n. 28/2010, in quanto l'atto di precetto non costituisce atto introduttivo di giudizio. Inoltre, l'audizione della opponente all'udienza del 17 marzo 2025 e l'esame delle comparse delle convenute hanno indotto questo Giudice a non ravvisare l'opportunità di disporre di ufficio il procedimento di mediazione
Con riferimento al motivo di cui al n. 2 con cui l'opponente lamentava la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica, unitamente al precetto stesso, dell'atto di accollo e omessa indicazione del titolo esecutivo, modificato -con la memoria ex art 171 ter n. 1 c.p.c. – con la deduzione della nullità della notifica e , dunque, dell'atto di precetto poiché privo del titolo esecutivo e/o di uno dei suoi elementi essenziali”, l'opposizione ex art 617 c.p.c. è risultata infondata posto che l'atto di accollo in questione non assurge a titolo esecutivo ai sensi dell'art 474
c.p.c. e come tale non andava notificato.
Dall'esame dell'atto del precetto (doc. 2 della comparsa di costituzione) e degli atti ad esso allegati è emerso che i titoli esecutivi azionati, come meglio sopra indicati, sono stati notificati e non si ravvisa alcuna violazione sanzionata con la nullità dell'atto di precetto ex artt. 479 e 480
c.p.c. Il sopraindicato motivo di opposizione ex art 617 cpc (n. 2), peraltro ritenuto non meritevole di accoglimento per quanto sopra illustrato, va ritenuto , altresì, inammissibile avendo la notifica del precetto raggiunto il suo fisiologico scopo, ovvero quello di invitare la debitrice ad adempiere,
rendendolo edotta del proposito della società creditrice di procedere ad esecuzione forzata in suo danno (Cass., sez. VI-III, ordinanza 15 dicembre 2016, n. 25900, Cassazione Sez III , del
12.02.2019 n. 3967) senza aver arrecato alcun pregiudizio concreto.
E' ormai pacifico in Giurisprudenza che gli opponenti che si dolgono di un' irregolarità
formale devono provare il concreto pregiudizio derivante dalla lamentata irregolarità, non ritenendo meritevole di tutela “un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria”. Con il recente orientamento della Cassazione, qualora manchi la precisa allegazione del pregiudizio subito, le contestazioni formali effettuate a mezzo dell'art 617 cpc, devono ritenersi implicitamente sanate,
per il raggiungimento dello scopo dell'atto (Cass. civ. Sez VI- 3 Ord, 18/07/2018 n. 19105) e,
pertanto, inammissibili.
Passando all'esame dei restanti motivi, qualificati – ripetesi- come opposizione all'esecuzione preventiva a ex art 615 cpc, va rilevato che il motivo di cui al n. 4 è stato già oggetto di valutazione dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 11934/2023 del 31.07.2023 in quanto formulato come motivo n. 2 nell'atto di opposizione all'esecuzione: va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione ex art 615 c.p.c. promossa per violazione del principio del ne bis
in idem, poiché avente il medesimo thema decidendum di cui alla sentenza del Tribunale di Roma
n. 11934/2023 (n. 73716/2021 RG) depositata il 31 luglio 2023, notificata il 28 agosto 2023,
passata in giudicato, emessa nel giudizio di merito introdotto a seguito dell'opposizione formulata dalla nell'ambito della procedura esecutiva RGE 1834/2019.. Parte_1
Ciò considerato e preso atto del petitum di questo giudizio, volto esclusivamente, ai sensi dell'art 615 primo comma c.p.c., all'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata della in danno della in forza del titolo esecutivo azionato, con il precetto qui CP_1 Parte_1
opposto, vanno dichiarato inammissibili le domande svolte ulteriormente dall'opponente e volte all'accertamento delle responsabilità delle convenute, all'accertamento della nullità del contratto di accollo per omessa valutazione del merito creditizio nonché alla condanna al risarcimento dei danni. La sussistenza del debito dell è stato acclarato già con la sentenza n. Parte_1
11934/2023 (RG 73716/2021) ed eventuali responsabilità della o Controparte_6
della cessionaria non possono essere sottoposte al vaglio di questo Giudice nell'ambito di questo processo.
Ne consegue, pertanto, che questo Giudice non può, altresì, ravvisare gli estremi dell'abuso del diritto, essendo risultata incontestata la sussistenza del debito della Parte_1
che, anche in udienza del 17.03.2025 ha dichiarato -dopo aver riassunto la vicenda che
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l'ha vista coinvolta- e confermato “di aver concordato la riduzione dei tempi per il pagamento del mutuo e di avere atteso a lungo che l'Istituto di credito la mettesse in condizione di pagare le rate”.
Il diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in danno della opponente e volto al pagamento del credito residuo di € 93.415,60 a seguito della procedura esecutiva n. 1834/2019
R.G.E., conclusasi con approvazione del piano di riparto che ha solo parzialmente soddisfatto il credito, è da intendersi pienamente egittimo.
Per quanto sopra, l'opposizione risulta, pertanto, inammissibile e infondata e non merita accoglimento.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, le spese seguono la soccombenza e, valutata complessivamente la vicenda processuale, la natura delle questioni giuridiche sollevate e la ridotta complessità della causa, la semplicità delle questioni affrontate, nonché l'attività processuale effettivamente svolta, si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 così come aggiornati con D.M. del 2022, con riferimento ai valori minimi previsti per le fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisoria per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Dichiara la inammissibilità dell'azione e rigetta l'opposizione
• Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite a favore di ciascuna parte opposta costituita che liquida in € 2.906,00, oltre spese generali Cap ed Iva.
Così deciso in Roma, 6 agosto 2025 Il Giudice Cristina Albano