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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/04/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1244 /2022 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 16 gennaio 2025, previa assegnazione dei termini minimi di cui all'art.190 c.p.c., promossa da
(CF. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Gaetano Drago, giusta procura in atti, opponente contro (P.I. , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Elena Frascino, giusta procura in atti;
e nei confronti di (P.I. , in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino, giusta procura in atti;
interveniente avente ad oggetto: cessione dei crediti;
opposizione a decreto ingiuntivo;
In fatto e in diritto ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1835/21 del 29 dicembre 2021, con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 12.243,92, oltre interessi e le spese del procedimento, a titolo di capitale e interessi impagati derivanti dal rapporto contrattuale n. 899321 del 6 maggio 2003 intrattenuto con
[...]
Controparte_3
A fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito l'inefficacia della cessione del credito intercorsa da a per CP_4 Controparte_1 notificazione a un indirizzo errato, la prescrizione del credito ingiunto, l'omessa indicazione da parte dell'istituto di credito delle modalità di calcolo degli interessi di mora, nonché la mancata costituzione in mora del debitore. Ha convenuto, pertanto, in giudizio la chiedendo Controparte_5 dichiararsi il difetto di legittimazione all'ingiunzione e all'azione di
[...]
nei propri confronti, la declatoria di intervenuta prescrizione CP_1 decennale del credito azionato, nonché, ladeclatoria di illegittimità del decreto ingiuntivo opposto con conseguente revoca dello stesso. Con comparsa di costituzione del 30 giugno 2022, si è costituita
[...]
contestando le domande avversarie e chiedendo la conferma del CP_6 decreto ingiuntivo opposto.
Nelle more del giudizio, con comparsa di costituzione del 24 settembre 2024, si è costituita deducendo essere divenuta cessionaria Controparte_2 del credito oggetto di causa, contestando le domande opposte. L'opposizione azionata da è infondata e va rigettata. Parte_1
In via preliminare va ricordato che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti al contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di finanziamento, gli atti di cessione su cui si fonda la pretesa monitoria, sicchè non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della banca. È, infatti,
2 incontestata l'avvenuta erogazione della somma oggetto di finanziamento e il mancato pagamento delle rate oggetto di ingiuzione, avendo l'opponente censurato solo l'omessa notifica della cessione, la prscrizione del credito e la illegittima applicazione degli interessi di mora. Il credito della banca può, quindi, ritenersi fondato, non avendo parte opponente allegato e fornito prova della sussistenza di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati, né contestato nel merito la debenza della somma ingiunta. Va, infatti, rigettata, l'eccezione di difetto di notifica della comunicazione di cessione del credito al debitore ceduto ex art. 1264 c.c.
Come sostenuto anche dalla più recente giurisprudenza, infatti, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di fornire la prova sostanziale della propria legittimazione con ogni mezzo e anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in
Gazzetta Ufficiale, prodotta nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario (v. ex multis, Tribunale Alessandria, sez. I, 30.01.2023, n. 71; Tribunale Napoli, sez. II, 01.12.2022, n. 10746; Tribunale Modena, sez. III, 11.10.2022, n.
1163; Tribunale Prato, sez. I, 02.02.2022, n. 70; Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146). In tal senso, è stato precisato che la cessione del credito è un negozio consensuale tra cedente e cessionario, nell'ambito del quale la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., Cass. Civ., 19.02.2019, n. 4713). A ciò consegue che, nel caso di cessioni in blocco ai sensi della Legge n. 130 del 1999, art. 4, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c., stabilendo, quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Civ., 29.09.2020, n. 20495, Cass. Civ., 17.03.2006, n. 5997; Cass. Civ., sez. III, 16.04.2021, n. 10200: “in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione
3 della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”; conf. Cass. Civ., Sez. Un., 04.05.2017, n. 10790). Non può, quindi, essere condivisa l'eccezione di parte opponente in merito all'omessa comunicazione della cessione del credito da parte dell'odierna parte opposta, essendo costante la giurisprudenza nell'affermare che “il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta” (Cass. Civ., sez. II, 30.04.2021, n. 11436; Cass. Civ., sez. II, 20.08.2021, n. 23257; conf. Cass. Civ., sez. I, 22.06.2018, n. 16566). Deve, pertanto, ritenersi irrilevante l'eccezione svolta dall'opponente in ordine alla notifica della lettera raccomandata, con la quale la società ha comunicato al debitore l'intervenuta cessione del credito presso un indirizzo diverso rispetto a quello di propria residenza.
Dalla documentazione prodotta in atti dalla cessionaria emerge, peraltro, la prova della cessione del credito in oggetto, di cui è stata data notizia mediante pubblicazione in G.U. n. 14, parte II, del 02.02.2019 (all. 7 al fascicolo monitorio) nonchè certificazione notarile dei crediti ceduti allegata dalla cessionaria al presente giudizio (doc.6). Tali adempimenti, in quanto consentono di pervenire all'identificazione, da un lato, delle parti debitrici cedute e, dall'altro, del rapporto di credito ceduto, sono idonei, unitamente alla certificazione notarile attestante i crediti ceduti, non solo a fornire la prova dell'inclusione del contratto di finanziamento, azionato esecutivamente, tra i rapporti pervenuti nella sfera giuridica dell'opposta per effetto della cessione, ma altresì della conoscenza di tale inclusione in capo ai debitori ceduti, in aggiunta all'effetto di opponibilità erga omnes garantito dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (cfr., Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146: “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264, co. 1, c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. civ., Sez. VI-1, ordinanza n. 12734 del 13 maggio 2021)”. Va, parimenti, rigettata l'eccezione di illegittimità e irregolarità del decreto ingiuntivo opposto per mancata costituzione in mora del debitore.
4 In merito la Cassazione in più occasioni ha affermato che “nessuna norma condiziona l'emanazione di un decreto ingiuntivo e tantomeno la proposizione di una domanda giudiziale alla messa in mora del debitore ex art.1219 c.c., atto che ha unicamente l'effetto di determinare il momento di decorrenza degli interessi”(Cass.civ. sez. II ord. 14 settembre 2017 n. 21313; Cass. n. 9181/2013).
Parimenti va rigettata l'eccezione di avvenuta prescrizione del credito azionato. Nel caso di specie, l'odierno opponente, con il contratto di finanziamento stipulato in data 6 maggio 2003, si è obbligato alla restituzione dell'importo finanziato (4.500,00 €) in ventiquattro rate mensili (pari a 229,50€). Per costante orientamento giurisprudenziale, nel caso di contratto di finanziamento, trova anzitutto applicazione l'ordinaria prescrizione decennale atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo e, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata, inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 agosto 2013, n. 18951, per la quale “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti”). Ebbene, decorrendo la prescrizione del termine dall'ultima rata del finanziamento ( 6 maggio 2005) deve ritenrsi che, al momento della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, il diritto del creditore non poteva ritenersi prescritto, emergendo dalla documentazione prodotta in atti l'interruzione della prescrizione effettuata dalla creditrice Controparte_4 con la notifica della lettera di messa in mora, contestualmente alla comunicazione della cessione del credito, al debitore, con raccomandata a/r perfezionatasi il 4 luglio 2013 per compiuta giacenza. Tale atto risulta idoneo ad interrompere la prescrizione. Sul punto la giurisprudenza, pronunciatasi in casi analoghi, ha affermato che “l'atto per avere efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in
5 mora”. (Cassazione Civile ordinanza n. 24677 del 14-09-2021: nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che, sull'assunto della corrispondenza dei numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento con quelli indicati nei report prodotti dalla società di riscossione, aveva confermato l'effetto interruttivo della prescrizione derivato dalle raccomandate, ancorché non fossero stati prodotti gli atti di intimazione di pagamento). Non può invero accogliersi l'eccezione dell'opponente circa il difetto di notificazione di tale atto presso un indirizzo diverso da quello di residenza, emergendo infatti, dal certificato storico di residenza allegato dallo stesso opponente, che il trasferimento da
Venezia a Messina sia avventuo il 10/07/2013 e pertanto in data successiva a quella di notificazione. Deve, altresì, rigettarsi l'eccezione sollevata dall'odierno opponente in ordine all'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi moratori.
Il contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio, infatti, indica in maniera specifica i criteri necessari ai fini della determinazione degli interessi da corrispondersi da parte del finanziato, prevedendo sia il regime finanziario, sia i tempi di riscossione, oltre che i singoli pagamenti rateali dovuti, nonché un TAN del 20% e TAEG del 21,95%. Inoltre all' art.
3.i stabilisce una maggiorazione del 10% sulle rate a scadere nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento e l'addebbito di interessi del 2,5% per mese o frazione di mese, senza necessità di messa in mora, nei casi di ritardo di pagamento di qualsiasi importo o rata dovuti. Il censurato effetto anatocistico è invero legittimo in quanto testaulment previsto all'art.
3.i . Va, infatti, evidenziato che non presenta alcun carattere invalidante dell'operazione economica la clausola negoziale che prevede l'applicazione degli interessi di mora sull'intero importo della rata di ammortamento scaduta e non pagata, essendo tale clausola conforme alla vigente normativa, la quale espressamente considera valido tale effetto anatocistico. Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, come è nella specie quello oggetto di causa stipulato nel 2013, quest'ultima, in attuazione della delega di cui all'art. 120 T.U.B. (per il quale “gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”), ha espressamente stabilito che “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”, con la conseguenza che l'intera rata scaduta e non pagata
6 costituisce l'importo sul quale calcolare gli interessi moratori, non essendo più possibile distinguere la quota capitale dalla quota interessi corrispettivi (cfr. Tribunale Roma, sez. XVII, 14.01.2019, n. 920, per la quale “la rata scaduta e non pagata va a costituire un unicum sul quale vanno calcolati gli interessi moratori, rispetto al quale non è più possibile distinguere e considerare separatamente la quota capitale e la quota interessi corrispettivi. Soltanto nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario, gli interessi di mora vanno calcolati sul capitale residuo depurato degli interessi corrispettivi”). Nel caso di specie tale disciplina deve trovare applicazione attesa l'espressa pattuizione delle parti ( cfr. la clausola disciplinante la decorrenza degli interessi di mora). Deve ritenersi, pertanto, che gli interessi di mora convenzionalmente pattuiti al tasso richiesto in fase monitoria e non contestato possano legittimamente essere contabilizzati sulle rate scadute ( comprensive degli interessi corrispettivi) in quanto come noto in materia finanziaria l'interesse, nel momento stesso in cui si rende disponibile (ovvero alla scadenza di pagamento), diventa capitale Per quanto esposto, l'opposizione avanzata da deve Parte_1 essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamentre esecutivo Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente ed in favore dell'opposta e liquidate, tenuto conto dell'attività difensiva spiegata e del valore della controversia applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000,00. Sussistano i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 19.04.2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra l'opponente e la società cessionaria del credito intervenuta in giudizio, non avendo quest'ultima proposto diverse questioni in merito alle domande avanzate dagli opponenti ed essendosi limitata a far proprie le difese della opposta.
Considerato che, da quanto emerge dal verbale negativo di mediazione, non ha partecipato alla mediazione senza giustificato Parte_1 motivo va condannato al versamento in solido all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1244/22 R.G., così provvede:
7 1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna al pagamento delle spese di lite nei Parte_1 confronti di parte opposta, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge;
3. compensa le spese tra parte opponente e parte interveniente;
4.
Considerato che
, da quanto emerge dal verbale negativo di mediazione, non ha partecipato alla mediazione senza Parte_1 giustificato motivo, lo stesso va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Così deciso in Messina il 3 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
8
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1244 /2022 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 16 gennaio 2025, previa assegnazione dei termini minimi di cui all'art.190 c.p.c., promossa da
(CF. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Gaetano Drago, giusta procura in atti, opponente contro (P.I. , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Elena Frascino, giusta procura in atti;
e nei confronti di (P.I. , in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino, giusta procura in atti;
interveniente avente ad oggetto: cessione dei crediti;
opposizione a decreto ingiuntivo;
In fatto e in diritto ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1835/21 del 29 dicembre 2021, con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 12.243,92, oltre interessi e le spese del procedimento, a titolo di capitale e interessi impagati derivanti dal rapporto contrattuale n. 899321 del 6 maggio 2003 intrattenuto con
[...]
Controparte_3
A fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito l'inefficacia della cessione del credito intercorsa da a per CP_4 Controparte_1 notificazione a un indirizzo errato, la prescrizione del credito ingiunto, l'omessa indicazione da parte dell'istituto di credito delle modalità di calcolo degli interessi di mora, nonché la mancata costituzione in mora del debitore. Ha convenuto, pertanto, in giudizio la chiedendo Controparte_5 dichiararsi il difetto di legittimazione all'ingiunzione e all'azione di
[...]
nei propri confronti, la declatoria di intervenuta prescrizione CP_1 decennale del credito azionato, nonché, ladeclatoria di illegittimità del decreto ingiuntivo opposto con conseguente revoca dello stesso. Con comparsa di costituzione del 30 giugno 2022, si è costituita
[...]
contestando le domande avversarie e chiedendo la conferma del CP_6 decreto ingiuntivo opposto.
Nelle more del giudizio, con comparsa di costituzione del 24 settembre 2024, si è costituita deducendo essere divenuta cessionaria Controparte_2 del credito oggetto di causa, contestando le domande opposte. L'opposizione azionata da è infondata e va rigettata. Parte_1
In via preliminare va ricordato che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti al contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di finanziamento, gli atti di cessione su cui si fonda la pretesa monitoria, sicchè non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della banca. È, infatti,
2 incontestata l'avvenuta erogazione della somma oggetto di finanziamento e il mancato pagamento delle rate oggetto di ingiuzione, avendo l'opponente censurato solo l'omessa notifica della cessione, la prscrizione del credito e la illegittima applicazione degli interessi di mora. Il credito della banca può, quindi, ritenersi fondato, non avendo parte opponente allegato e fornito prova della sussistenza di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati, né contestato nel merito la debenza della somma ingiunta. Va, infatti, rigettata, l'eccezione di difetto di notifica della comunicazione di cessione del credito al debitore ceduto ex art. 1264 c.c.
Come sostenuto anche dalla più recente giurisprudenza, infatti, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di fornire la prova sostanziale della propria legittimazione con ogni mezzo e anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in
Gazzetta Ufficiale, prodotta nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario (v. ex multis, Tribunale Alessandria, sez. I, 30.01.2023, n. 71; Tribunale Napoli, sez. II, 01.12.2022, n. 10746; Tribunale Modena, sez. III, 11.10.2022, n.
1163; Tribunale Prato, sez. I, 02.02.2022, n. 70; Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146). In tal senso, è stato precisato che la cessione del credito è un negozio consensuale tra cedente e cessionario, nell'ambito del quale la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., Cass. Civ., 19.02.2019, n. 4713). A ciò consegue che, nel caso di cessioni in blocco ai sensi della Legge n. 130 del 1999, art. 4, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c., stabilendo, quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Civ., 29.09.2020, n. 20495, Cass. Civ., 17.03.2006, n. 5997; Cass. Civ., sez. III, 16.04.2021, n. 10200: “in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione
3 della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”; conf. Cass. Civ., Sez. Un., 04.05.2017, n. 10790). Non può, quindi, essere condivisa l'eccezione di parte opponente in merito all'omessa comunicazione della cessione del credito da parte dell'odierna parte opposta, essendo costante la giurisprudenza nell'affermare che “il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta” (Cass. Civ., sez. II, 30.04.2021, n. 11436; Cass. Civ., sez. II, 20.08.2021, n. 23257; conf. Cass. Civ., sez. I, 22.06.2018, n. 16566). Deve, pertanto, ritenersi irrilevante l'eccezione svolta dall'opponente in ordine alla notifica della lettera raccomandata, con la quale la società ha comunicato al debitore l'intervenuta cessione del credito presso un indirizzo diverso rispetto a quello di propria residenza.
Dalla documentazione prodotta in atti dalla cessionaria emerge, peraltro, la prova della cessione del credito in oggetto, di cui è stata data notizia mediante pubblicazione in G.U. n. 14, parte II, del 02.02.2019 (all. 7 al fascicolo monitorio) nonchè certificazione notarile dei crediti ceduti allegata dalla cessionaria al presente giudizio (doc.6). Tali adempimenti, in quanto consentono di pervenire all'identificazione, da un lato, delle parti debitrici cedute e, dall'altro, del rapporto di credito ceduto, sono idonei, unitamente alla certificazione notarile attestante i crediti ceduti, non solo a fornire la prova dell'inclusione del contratto di finanziamento, azionato esecutivamente, tra i rapporti pervenuti nella sfera giuridica dell'opposta per effetto della cessione, ma altresì della conoscenza di tale inclusione in capo ai debitori ceduti, in aggiunta all'effetto di opponibilità erga omnes garantito dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (cfr., Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146: “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264, co. 1, c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. civ., Sez. VI-1, ordinanza n. 12734 del 13 maggio 2021)”. Va, parimenti, rigettata l'eccezione di illegittimità e irregolarità del decreto ingiuntivo opposto per mancata costituzione in mora del debitore.
4 In merito la Cassazione in più occasioni ha affermato che “nessuna norma condiziona l'emanazione di un decreto ingiuntivo e tantomeno la proposizione di una domanda giudiziale alla messa in mora del debitore ex art.1219 c.c., atto che ha unicamente l'effetto di determinare il momento di decorrenza degli interessi”(Cass.civ. sez. II ord. 14 settembre 2017 n. 21313; Cass. n. 9181/2013).
Parimenti va rigettata l'eccezione di avvenuta prescrizione del credito azionato. Nel caso di specie, l'odierno opponente, con il contratto di finanziamento stipulato in data 6 maggio 2003, si è obbligato alla restituzione dell'importo finanziato (4.500,00 €) in ventiquattro rate mensili (pari a 229,50€). Per costante orientamento giurisprudenziale, nel caso di contratto di finanziamento, trova anzitutto applicazione l'ordinaria prescrizione decennale atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo e, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata, inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 agosto 2013, n. 18951, per la quale “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti”). Ebbene, decorrendo la prescrizione del termine dall'ultima rata del finanziamento ( 6 maggio 2005) deve ritenrsi che, al momento della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, il diritto del creditore non poteva ritenersi prescritto, emergendo dalla documentazione prodotta in atti l'interruzione della prescrizione effettuata dalla creditrice Controparte_4 con la notifica della lettera di messa in mora, contestualmente alla comunicazione della cessione del credito, al debitore, con raccomandata a/r perfezionatasi il 4 luglio 2013 per compiuta giacenza. Tale atto risulta idoneo ad interrompere la prescrizione. Sul punto la giurisprudenza, pronunciatasi in casi analoghi, ha affermato che “l'atto per avere efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in
5 mora”. (Cassazione Civile ordinanza n. 24677 del 14-09-2021: nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che, sull'assunto della corrispondenza dei numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento con quelli indicati nei report prodotti dalla società di riscossione, aveva confermato l'effetto interruttivo della prescrizione derivato dalle raccomandate, ancorché non fossero stati prodotti gli atti di intimazione di pagamento). Non può invero accogliersi l'eccezione dell'opponente circa il difetto di notificazione di tale atto presso un indirizzo diverso da quello di residenza, emergendo infatti, dal certificato storico di residenza allegato dallo stesso opponente, che il trasferimento da
Venezia a Messina sia avventuo il 10/07/2013 e pertanto in data successiva a quella di notificazione. Deve, altresì, rigettarsi l'eccezione sollevata dall'odierno opponente in ordine all'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi moratori.
Il contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio, infatti, indica in maniera specifica i criteri necessari ai fini della determinazione degli interessi da corrispondersi da parte del finanziato, prevedendo sia il regime finanziario, sia i tempi di riscossione, oltre che i singoli pagamenti rateali dovuti, nonché un TAN del 20% e TAEG del 21,95%. Inoltre all' art.
3.i stabilisce una maggiorazione del 10% sulle rate a scadere nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento e l'addebbito di interessi del 2,5% per mese o frazione di mese, senza necessità di messa in mora, nei casi di ritardo di pagamento di qualsiasi importo o rata dovuti. Il censurato effetto anatocistico è invero legittimo in quanto testaulment previsto all'art.
3.i . Va, infatti, evidenziato che non presenta alcun carattere invalidante dell'operazione economica la clausola negoziale che prevede l'applicazione degli interessi di mora sull'intero importo della rata di ammortamento scaduta e non pagata, essendo tale clausola conforme alla vigente normativa, la quale espressamente considera valido tale effetto anatocistico. Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, come è nella specie quello oggetto di causa stipulato nel 2013, quest'ultima, in attuazione della delega di cui all'art. 120 T.U.B. (per il quale “gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”), ha espressamente stabilito che “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”, con la conseguenza che l'intera rata scaduta e non pagata
6 costituisce l'importo sul quale calcolare gli interessi moratori, non essendo più possibile distinguere la quota capitale dalla quota interessi corrispettivi (cfr. Tribunale Roma, sez. XVII, 14.01.2019, n. 920, per la quale “la rata scaduta e non pagata va a costituire un unicum sul quale vanno calcolati gli interessi moratori, rispetto al quale non è più possibile distinguere e considerare separatamente la quota capitale e la quota interessi corrispettivi. Soltanto nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario, gli interessi di mora vanno calcolati sul capitale residuo depurato degli interessi corrispettivi”). Nel caso di specie tale disciplina deve trovare applicazione attesa l'espressa pattuizione delle parti ( cfr. la clausola disciplinante la decorrenza degli interessi di mora). Deve ritenersi, pertanto, che gli interessi di mora convenzionalmente pattuiti al tasso richiesto in fase monitoria e non contestato possano legittimamente essere contabilizzati sulle rate scadute ( comprensive degli interessi corrispettivi) in quanto come noto in materia finanziaria l'interesse, nel momento stesso in cui si rende disponibile (ovvero alla scadenza di pagamento), diventa capitale Per quanto esposto, l'opposizione avanzata da deve Parte_1 essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamentre esecutivo Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente ed in favore dell'opposta e liquidate, tenuto conto dell'attività difensiva spiegata e del valore della controversia applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000,00. Sussistano i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 19.04.2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra l'opponente e la società cessionaria del credito intervenuta in giudizio, non avendo quest'ultima proposto diverse questioni in merito alle domande avanzate dagli opponenti ed essendosi limitata a far proprie le difese della opposta.
Considerato che, da quanto emerge dal verbale negativo di mediazione, non ha partecipato alla mediazione senza giustificato Parte_1 motivo va condannato al versamento in solido all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1244/22 R.G., così provvede:
7 1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna al pagamento delle spese di lite nei Parte_1 confronti di parte opposta, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge;
3. compensa le spese tra parte opponente e parte interveniente;
4.
Considerato che
, da quanto emerge dal verbale negativo di mediazione, non ha partecipato alla mediazione senza Parte_1 giustificato motivo, lo stesso va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Così deciso in Messina il 3 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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