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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/03/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4974/2020 del Ruolo Generale Affari Con- tenziosi, avente ad oggetto promessa di pagamento - ricognizione di debito e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv.to Raffaele Marciano, elettivamente domiciliato come in atti;
- OPPONENTE -
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Pellegrino Antonio, elettivamente domicilia- ta come in atti;
- OPPOSTO -
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv.to Raffaele Marciano, elettivamente domicilia- to come in atti;
in persona del legale rappresentante p.t., rap- Parte_2
presentato e difeso dall'avv.to Angela Stornaiuolo, elettivamente domiciliato come in atti;
- TERZI CHIAMATI IN CAUSA -
1 CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione deposi- tate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamen- te” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisio- ne” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saran- no da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto rite- nuto provato dal giudicante.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiun- tivo n. 1257/20, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 31/08/2020, il conveniva in giudizio la società opposta, al fine di otte- Parte_1
nere la revoca dell'anzidetto decreto con il quale venne ingiunto all'odierno opponente la complessiva somma di € 34.391,00 oltre ad interessi e spese di procedura quale corrispettivo per “l'erogazione di servizi domiciliari socio as- sistenziali, socio sanitari, e conseguenti servizi prestati nell'ambito del Co- mune di Castel San Giorgio e Roccapiemonte”. In particolare, parte opponen- te – nei termini come argomentati nel relativo atto introduttivo a cui si rinvia
– ha contestato l'avversa pretesa creditoria chiedendo in via preliminare la chiamata in causa del nonché la revoca e co- Pt_1 Controparte_2
munque e la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo n. 1257/2020, e la
2 conseguente condanna dell'opposta al pagamento delle somme ingiunte, il tut- to con vittoria di spese, diritti e competenze.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa opposi- zione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituivano altresì a seguito di chiamata in causa, il Controparte_2
e il in persona dei legali rappresentanti
[...] Parte_2
p.t., i quali eccepivano preliminarmente il loro difetto di legittimazione passi- va e per l'effetto dichiarare l'esclusivo obbligo di pagamento delle somme ri- chieste in capo al quale Capofila del Piano di Zona S1; in Parte_1
via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa avanzata dal chiedevano di riconoscere l'eventuale debitoria dei ri- Parte_1
spettivi Comuni nella somma ridotta indicata nelle rispettive comparse.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza del 9/03/2022 il G.U. rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto e assegna- va alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale e rinviata per le conclusioni.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 28/11/2024 il G.U. assegnava la causa in decisione con con- cessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
E' opportuno preliminarmente precisare, in termini generali, che con l'atto di opposizione, sia esso un atto di citazione od un ricorso, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel senso che, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione non consiste in un me- ro accertamento della validità del decreto ingiuntivo ma è un ordinario pro-
3 cesso di cognizione “che ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria, sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'e- ventuale opposizione)”. Dunque, non consistendo la fase dell'opposizione in
“un'actio nullitatis o (in) un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione”, ma essendo, invece, “un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio – nel qua- le è ammessa l'integrazione delle prove, la modifica della causa petendi, la proposizione di nuove eccezioni – può [...] ritenersi che il giudice dell'opposi- zione deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quan- tum della pretesa del creditore, superando e revocando l'originario decreto in- giuntivo. Infatti, riconoscendo il dovuto rilievo ai fatti sopravvenuti, sia costi- tutivi che estintivi, dedotti in giudizio e verificatisi prima della decisione, tan- to nell'ipotesi di decreto ingiuntivo illegittimo, quanto in quella del decreto legittimamente emesso, il giudice dell'opposizione accerta l'esistenza o la ri- duzione (più raramente, l'inesistenza) del credito al momento della sentenza di condanna, rendendo del tutto incompatibile la coesistenza della sentenza di condanna con una precedente ingiunzione relativa ad un diverso ammontare”
(così Cass., Sez. Un. sent. 07.97.1993 n. 7448).
Dunque, con la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale, ben potendo il creditore opposto produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condi- zioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione del decreto in- giuntivo, ma le condizioni di fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, cosicché l'accertamento dell'esistenza del credi- to nel giudizio di cognizione travolge e supera le eventuali insufficienze pro- batorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass., Sez. I, n. 4234/83; Tribu- nale Bari, sez. IV, 09/03/2016, n.1302).
4 Risulta necessario effettuare, sempre in linea generale, altra breve premessa in ordine all'anzidetta valutazione nel merito sulla fondatezza della pretesa cre- ditoria oggetto addotta dall'originario ricorrente in base al compendio proba- torio acquisito nell'odierno giudizio.
Nel giudizio di opposizione, come è noto, si verifica un'inversione della posi- zione processuale delle parti, restando invariata la posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente (cfr., tra le tante, Cass.
528/2000).
Occorre, dunque, porre mente alla regola di ripartizione dell'onere della pro- va, che, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale delle parti, importa che la prova del fatto costitutivo del credito incomba al creditore op- posto-convenuto, mentre quella dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetti all'opponente-attore.
In applicazione dei principi generali spetta al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto.
In particolare, rileva in questa sede il principio di diritto, più volte enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione contrattuale o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitan- dosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
contro
- parte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, oppure mo- dificativo od impeditivo dello stesso;
parimenti, nel caso in cui sia dedotto l'i- nesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente al- legare tale inesattezza, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto,
5 esatto, adempimento (cfr. Corte di Cassazione S.U., sentenza n. 13533 del
30/10/2001 ed, ex multis, sentenza n. 15677 del 03/07/2009).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in allegato alla comparsa di risposta, in particolare, il Patto di Accreditamento unitamente alla scheda di registrazione, mai oggetto di specifica contestazione e/o disconoscimento da parte dell'opposto, può desumersi la fondatezza della pretesa creditoria dell'odierna opposta e dunque il mancato pagamento delle fatture di cui al procedimento monitorio, regolarmente contabilizzate dall'opposta ed oggetto di autentica notarile.
Pertanto, dalle allegazioni documentali di parte opposta, attore sostanziale, è dato in particolare desumere lo specifico dato fattuale ovvero la legittimità della pretesa creditoria avanzata nei confronti del quale Parte_1
Ente Capofila del Piano Ambito S1.
Dal canto suo parte opponente si limita ad affermare che lo stesso credito non poteva essere pagato in quanto ci sarebbe stata una volontà inadempiente sia del che del verso il Controparte_2 Parte_2
in riferimento all'obbligo di trasferimento della rispettiva Parte_1
quota di compartecipazione per la costituzione del Fondo necessario all'attuazione delle misure del Piano di Zona;
quindi appare palese uno scari- co di responsabilità tra Enti circa il mancato adempimento di quanto dovuto in favore di parte opposta.
Tale circostanza è confermata anche dall'esperita prova testimoniale. Il teste di parte opposta, , escusso all'udienza del 15 dicembre 2023 Testimone_1
dichiarava: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto sono responsabile del settore servizi informatici e servizi alla persona. Preciso che ho redatto una relazione protocollata e depositata agli atti in merito ai fatti di causa. Contr Preciso altresì che le fatture appartengo-no al servizio e ed i Pt_3
fondi erano erogati dal Ministero degli Interni i cui fondi sono stati trasferiti
6 al piano di zona che doveva provvedere al pagamento. Preciso che il piano di zona è tenuto ad effettuare rendicontazione sul piano di zona triennale di tutti gli importi che formano il Fondo Unico di Ambito (regionali, nazionali e co- munali)”.
Va ancora evidenziato che il dedotto inadempimento dei Comuni facenti parte dell ha rilevanza interna nei rapporti tra i soggetti fa- Controparte_4
centi parte dell'ambito ma non ha rilevanza esterna, atteso che l'Ambito è rappresentato dal che si occupa di incassare le somme e Controparte_5
erogare i pagamenti, e che le problematiche relative ai mancati impegni di spesa e alla copertura finanziaria dipendono sempre da inefficienze della P.A. non imputabili al creditore e che le prestazioni rese dall'opposta non sono sta- te contestate
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla scorta dei parametri minimi del D.M.
10 marzo 2014, n. 55, formulazione vigente, in ragione della semplicità e se- rialità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo;
b) condanna parte opponente alla rifusione delle spese processuali in favore di parte opposta e dei terzi chiamati in causa, che si liquidano in euro € 4.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 31/03/2025
7 Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4974/2020 del Ruolo Generale Affari Con- tenziosi, avente ad oggetto promessa di pagamento - ricognizione di debito e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv.to Raffaele Marciano, elettivamente domiciliato come in atti;
- OPPONENTE -
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Pellegrino Antonio, elettivamente domicilia- ta come in atti;
- OPPOSTO -
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv.to Raffaele Marciano, elettivamente domicilia- to come in atti;
in persona del legale rappresentante p.t., rap- Parte_2
presentato e difeso dall'avv.to Angela Stornaiuolo, elettivamente domiciliato come in atti;
- TERZI CHIAMATI IN CAUSA -
1 CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione deposi- tate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamen- te” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisio- ne” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saran- no da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto rite- nuto provato dal giudicante.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiun- tivo n. 1257/20, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 31/08/2020, il conveniva in giudizio la società opposta, al fine di otte- Parte_1
nere la revoca dell'anzidetto decreto con il quale venne ingiunto all'odierno opponente la complessiva somma di € 34.391,00 oltre ad interessi e spese di procedura quale corrispettivo per “l'erogazione di servizi domiciliari socio as- sistenziali, socio sanitari, e conseguenti servizi prestati nell'ambito del Co- mune di Castel San Giorgio e Roccapiemonte”. In particolare, parte opponen- te – nei termini come argomentati nel relativo atto introduttivo a cui si rinvia
– ha contestato l'avversa pretesa creditoria chiedendo in via preliminare la chiamata in causa del nonché la revoca e co- Pt_1 Controparte_2
munque e la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo n. 1257/2020, e la
2 conseguente condanna dell'opposta al pagamento delle somme ingiunte, il tut- to con vittoria di spese, diritti e competenze.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa opposi- zione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituivano altresì a seguito di chiamata in causa, il Controparte_2
e il in persona dei legali rappresentanti
[...] Parte_2
p.t., i quali eccepivano preliminarmente il loro difetto di legittimazione passi- va e per l'effetto dichiarare l'esclusivo obbligo di pagamento delle somme ri- chieste in capo al quale Capofila del Piano di Zona S1; in Parte_1
via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa avanzata dal chiedevano di riconoscere l'eventuale debitoria dei ri- Parte_1
spettivi Comuni nella somma ridotta indicata nelle rispettive comparse.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza del 9/03/2022 il G.U. rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto e assegna- va alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale e rinviata per le conclusioni.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 28/11/2024 il G.U. assegnava la causa in decisione con con- cessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
E' opportuno preliminarmente precisare, in termini generali, che con l'atto di opposizione, sia esso un atto di citazione od un ricorso, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel senso che, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione non consiste in un me- ro accertamento della validità del decreto ingiuntivo ma è un ordinario pro-
3 cesso di cognizione “che ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria, sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'e- ventuale opposizione)”. Dunque, non consistendo la fase dell'opposizione in
“un'actio nullitatis o (in) un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione”, ma essendo, invece, “un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio – nel qua- le è ammessa l'integrazione delle prove, la modifica della causa petendi, la proposizione di nuove eccezioni – può [...] ritenersi che il giudice dell'opposi- zione deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quan- tum della pretesa del creditore, superando e revocando l'originario decreto in- giuntivo. Infatti, riconoscendo il dovuto rilievo ai fatti sopravvenuti, sia costi- tutivi che estintivi, dedotti in giudizio e verificatisi prima della decisione, tan- to nell'ipotesi di decreto ingiuntivo illegittimo, quanto in quella del decreto legittimamente emesso, il giudice dell'opposizione accerta l'esistenza o la ri- duzione (più raramente, l'inesistenza) del credito al momento della sentenza di condanna, rendendo del tutto incompatibile la coesistenza della sentenza di condanna con una precedente ingiunzione relativa ad un diverso ammontare”
(così Cass., Sez. Un. sent. 07.97.1993 n. 7448).
Dunque, con la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale, ben potendo il creditore opposto produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condi- zioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione del decreto in- giuntivo, ma le condizioni di fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, cosicché l'accertamento dell'esistenza del credi- to nel giudizio di cognizione travolge e supera le eventuali insufficienze pro- batorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass., Sez. I, n. 4234/83; Tribu- nale Bari, sez. IV, 09/03/2016, n.1302).
4 Risulta necessario effettuare, sempre in linea generale, altra breve premessa in ordine all'anzidetta valutazione nel merito sulla fondatezza della pretesa cre- ditoria oggetto addotta dall'originario ricorrente in base al compendio proba- torio acquisito nell'odierno giudizio.
Nel giudizio di opposizione, come è noto, si verifica un'inversione della posi- zione processuale delle parti, restando invariata la posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente (cfr., tra le tante, Cass.
528/2000).
Occorre, dunque, porre mente alla regola di ripartizione dell'onere della pro- va, che, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale delle parti, importa che la prova del fatto costitutivo del credito incomba al creditore op- posto-convenuto, mentre quella dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetti all'opponente-attore.
In applicazione dei principi generali spetta al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto.
In particolare, rileva in questa sede il principio di diritto, più volte enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione contrattuale o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitan- dosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
contro
- parte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, oppure mo- dificativo od impeditivo dello stesso;
parimenti, nel caso in cui sia dedotto l'i- nesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente al- legare tale inesattezza, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto,
5 esatto, adempimento (cfr. Corte di Cassazione S.U., sentenza n. 13533 del
30/10/2001 ed, ex multis, sentenza n. 15677 del 03/07/2009).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in allegato alla comparsa di risposta, in particolare, il Patto di Accreditamento unitamente alla scheda di registrazione, mai oggetto di specifica contestazione e/o disconoscimento da parte dell'opposto, può desumersi la fondatezza della pretesa creditoria dell'odierna opposta e dunque il mancato pagamento delle fatture di cui al procedimento monitorio, regolarmente contabilizzate dall'opposta ed oggetto di autentica notarile.
Pertanto, dalle allegazioni documentali di parte opposta, attore sostanziale, è dato in particolare desumere lo specifico dato fattuale ovvero la legittimità della pretesa creditoria avanzata nei confronti del quale Parte_1
Ente Capofila del Piano Ambito S1.
Dal canto suo parte opponente si limita ad affermare che lo stesso credito non poteva essere pagato in quanto ci sarebbe stata una volontà inadempiente sia del che del verso il Controparte_2 Parte_2
in riferimento all'obbligo di trasferimento della rispettiva Parte_1
quota di compartecipazione per la costituzione del Fondo necessario all'attuazione delle misure del Piano di Zona;
quindi appare palese uno scari- co di responsabilità tra Enti circa il mancato adempimento di quanto dovuto in favore di parte opposta.
Tale circostanza è confermata anche dall'esperita prova testimoniale. Il teste di parte opposta, , escusso all'udienza del 15 dicembre 2023 Testimone_1
dichiarava: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto sono responsabile del settore servizi informatici e servizi alla persona. Preciso che ho redatto una relazione protocollata e depositata agli atti in merito ai fatti di causa. Contr Preciso altresì che le fatture appartengo-no al servizio e ed i Pt_3
fondi erano erogati dal Ministero degli Interni i cui fondi sono stati trasferiti
6 al piano di zona che doveva provvedere al pagamento. Preciso che il piano di zona è tenuto ad effettuare rendicontazione sul piano di zona triennale di tutti gli importi che formano il Fondo Unico di Ambito (regionali, nazionali e co- munali)”.
Va ancora evidenziato che il dedotto inadempimento dei Comuni facenti parte dell ha rilevanza interna nei rapporti tra i soggetti fa- Controparte_4
centi parte dell'ambito ma non ha rilevanza esterna, atteso che l'Ambito è rappresentato dal che si occupa di incassare le somme e Controparte_5
erogare i pagamenti, e che le problematiche relative ai mancati impegni di spesa e alla copertura finanziaria dipendono sempre da inefficienze della P.A. non imputabili al creditore e che le prestazioni rese dall'opposta non sono sta- te contestate
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla scorta dei parametri minimi del D.M.
10 marzo 2014, n. 55, formulazione vigente, in ragione della semplicità e se- rialità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo;
b) condanna parte opponente alla rifusione delle spese processuali in favore di parte opposta e dei terzi chiamati in causa, che si liquidano in euro € 4.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 31/03/2025
7 Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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