Art. 146.
L' articolo 323 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 323 - Atti vietati ai genitori. - I genitori esercenti la potesta' sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.
Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
I genitori esercenti la potesta' non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore".
L' articolo 323 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 323 - Atti vietati ai genitori. - I genitori esercenti la potesta' sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.
Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
I genitori esercenti la potesta' non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore".