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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/11/2025, n. 4698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4698 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AN
SEZIONE LAVORO
Udienza del 03/11/2025 N. 527/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI AN
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
- - - Parte_1 Parte_2 Parte_3
- rappresentati e difesi dall'Avv.to Parte_4 Parte_5 Parte_6
MO NE nonchè IE NI ( ) Indirizzo C.F._1
Telematico; nonché ( ) Indirizzo Telematico;
ed elett.te Parte_7 C.F._2 dom.ti presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTI contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to CALZA ALDO nonché Controparte_1 [...]
( ) VIA PIETRASANTA, 12 C/O AVV. IACOPO CP_2 C.F._3
ALIVERTI PIURI 20141 AN;
nonché ( ) VIA Controparte_3 C.F._4
FILIPPINO LIPPI 33/B 20131 AN;
ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA GENOVA
ON AN CP_4
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
PQM
1/2 Dott. Riccardo Atanasio Dichiara la nullità e comunque disapplica le clausole contenute all''art 10 c. 1 del CCNL del 12 marzo 1980 e successive modifiche e norme collegate, nella parte Controparte_5 in cui prevedono che i giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuite con la retribuzione base di cui all'art 3 c. 1 CCNL del 27 novembre 2000; Controparte_5 dichiara il diritto ricorrenti a che ciascun giorno di ferie venga retribuito con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva calcolata sulla media dei compensi percepiti (tenuto conto del divisore 30) da ciascuno di essi nei dodici mesi di fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono i seguenti:
Indennità presenza;
Indennità Fest. non goduta;
Indennità Maneggio denaro;
Indennità accordo 21/5/81;
Indennità mancato sonno;
Indennità Orio;
Indennità Magg. lavoro notturno;
nonché, quanto ai ricorrenti e , oltre alle precedenti, anche le Parte_8 Parte_4 seguenti indennità:
Indennità ERS 2;
Indennità ERS 3;
Indennità ERS 4; con esclusione delle indennità per lavoro straordinario (110 e 130%), indennità di trasferta, indennità supero nastro, indennità misura oraria, indennità riposo in FN-FI; indennità spostato riposo autostradale e compenso recupero autostradale.
Condanna a pagare ai ricorrenti le differenze retributive che saranno Controparte_1 accertate in prosieguo di giudizio;
spese al definito.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione
Milano, 03/11/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
2/2 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 03/11/2025 N. 527/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI AN
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
- - - Parte_1 Parte_2 Parte_3
- rappresentati e difesi dall'Avv.to Parte_4 Parte_5 Parte_6
MO NE nonchè IE NI ( ) Indirizzo C.F._1
Telematico; nonché ( ) Indirizzo Telematico;
ed elett.te Parte_7 C.F._2 dom.ti presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTI contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to CALZA ALDO nonché Controparte_1 [...]
( ) VIA PIETRASANTA, 12 C/O AVV. IACOPO CP_2 C.F._3
ALIVERTI PIURI 20141 AN;
nonché ( ) VIA Controparte_3 C.F._4
FILIPPINO LIPPI 33/B 20131 AN;
ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA GENOVA
ON AN CP_4
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
PQM
1/2 Dott. Riccardo Atanasio Dichiara la nullità e comunque disapplica le clausole contenute all''art 10 c. 1 del CCNL del 12 marzo 1980 e successive modifiche e norme collegate, nella parte Controparte_5 in cui prevedono che i giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuite con la retribuzione base di cui all'art 3 c. 1 CCNL del 27 novembre 2000; Controparte_5 dichiara il diritto ricorrenti a che ciascun giorno di ferie venga retribuito con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva calcolata sulla media dei compensi percepiti (tenuto conto del divisore 30) da ciascuno di essi nei dodici mesi di fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono i seguenti:
Indennità presenza;
Indennità Fest. non goduta;
Indennità Maneggio denaro;
Indennità accordo 21/5/81;
Indennità mancato sonno;
Indennità Orio;
Indennità Magg. lavoro notturno;
nonché, quanto ai ricorrenti e , oltre alle precedenti, anche le Parte_8 Parte_4 seguenti indennità:
Indennità ERS 2;
Indennità ERS 3;
Indennità ERS 4; con esclusione delle indennità per lavoro straordinario (110 e 130%), indennità di trasferta, indennità supero nastro, indennità misura oraria, indennità riposo in FN-FI; indennità spostato riposo autostradale e compenso recupero autostradale.
Condanna a pagare ai ricorrenti le differenze retributive che saranno Controparte_1 accertate in prosieguo di giudizio;
spese al definito.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione
Milano, 03/11/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
2/2 Dott. Riccardo Atanasio