CA
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/11/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 694/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott.ssa Anna BONFILIO Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 694/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), nella sua qualità Parte_1 C.F._1 di unico erede di rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Negro, in forza di procura Persona_1
allegata all'atto di citazione in riassunzione, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Pinerolo, via Oberdan n. 9
ATTORE in riassunzione
Contro
(P.I. , con sede legale in Torino, Controparte_1 P.IVA_1
via Perrone n. 3 bis, in persona del legale rappresentante pro tempore, , rappresentata Controparte_2
e difesa dagli avv.ti Salvatore Vincenti e Arianna Valeria Zamburlin, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di riassunzione, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec dei propri difensori
Email_1 Email_2
CONVENUTA in riassunzione
OGGETTO: Giudizio di rinvio – Promessa di pagamento
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
Dichiarare la nullità della testimonianza resa dai testimoni e per la loro Testimone_1 Tes_2 incapacità ai sensi dell'Art. 246 c.p.c. per le ragioni già esposte ( in quanto vicepresidente della Tes_1
e già legale rappresentante della stessa in un procedimento tra le stesse Controparte_1
parti oggi in causa;
in quanto consigliere della ) e revocare il Tes_2 Controparte_1
provvedimento di ammissione della citata prova testimoniale.
Nel merito, accogliere la domanda proposta dal Geom. in applicazione del principio Parte_1
di diritto enunciato dalla Suprema Corte, confermare integralmente la Sentenza n. 5068/18 del 29-
31.10.2018 resa dal Tribunale di Torino e, per l'effetto, rigettare le domande formulate dall'attrice e, in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare la , in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, P. Iva , con sede legale a Torino, Via P.IVA_1
Perrone n. 3/bis, al pagamento in favore del Geom. della somma di euro 355.951,00 Parte_1 portata nell'assegno bancario n. 8168584657-12, oltre interessi di legge.
Favor di spese ed onorari dei gradi di giudizio.”
Per la : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello – contrariis reiectis –
Previa conferma del provvedimento del 24/1/2024 di ammissione delle prove per testi sui capitoli
1,2,3,4 ritrascritti in comparsa di costituzione del giudizio di riassunzione e già dedotti dalla
Cooperativa in memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e reiterati nei successivi gradi di giudizio;
previo rigetto dell'eccezione di nullità delle testimonianze rese dai testi e Tes_2 Testimone_3 all'udienza del 10/4/2024; previa se del caso ammissione delle prove per testi su tutti gli altri capitoli di prova dedotti nella memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di primo grado e reiterati nei successivi gradi di giudizio (nn. da 5 a
27)
In totale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n. 5068 del 29/10-31/10/2018 dichiarare nulla essere dovuto dalla per nessun titolo e/o ragione ad Controparte_1 [...]
; Per_1
• rigettare integralmente la domanda riconvenzionale di parte convenuta sia sotto il profilo dell'azione cartolare che sotto il profilo dell'azione causale;
• disporre la restituzione all'attrice dell'assegno Banca Intesa Sanpaolo n. 8168584657-12;
• con il favore delle spese e
pagina 2 di 15 • degli onorari di patrocinio del presente giudizio, nonché di primo grado, di appello e di
Cassazione oltre alle spese legali della fase cautelare introdotta incidentalmente nel presente procedimento, oltre al rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Controparte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Torino , in proprio e in qualità di titolare della ditta Persona_1
individuale Impresa Rasetto geom. Aldo, al fine di sentir accertare che nulla era dovuto a parte convenuta per nessun titolo e/o ragione, in relazione ai rapporti intercorsi tra le parti, e per ottenere la restituzione dell'assegno bancario tratto su Banca Intesa Sanpaolo, n. 8168584657-12, sull'assunto che quell'assegno fosse stato consegnato dalla al geom. a garanzia del Controparte_1 Pt_1
pagamento di una parte del corrispettivo del contratto d'appalto stipulato tra le parti, corrispettivo, che era poi stato integralmente versato, senza ottenere tuttavia la restituzione del titolo. Parte attrice chiedeva altresì il risarcimento dei danni patiti a causa dell'illegittimo comportamento del convenuto, il quale nel maggio del 2014 aveva posto all'incasso l'assegno, che era stato protestato per mancanza di provvista.
, nel costituirsi in giudizio, contestava la ricostruzione avversaria, negando che l'assegno Persona_1
in questione si riferisse al menzionato contratto d'appalto, di cui non contestava l'integrale adempimento da parte della committente, asserendo, per contro, che l'assegno fosse stato CP_1
consegnato a saldo delle anticipazioni di somme di denaro da lui effettuate per consentire l'acquisto di aree edificabili ed immobili da parte della CP_1
Il convenuto chiedeva pertanto, in via riconvenzionale, la condanna della al pagamento in CP_1
suo favore dell'importo indicato dall'assegno, pari a € 355.951,00, oltre interessi di legge.
Con sentenza pronunciata in data 31/10/2018 il Tribunale respingeva le domande della CP_1
attrice e la condannava, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da , al Persona_1
pagamento dell'importo di € 355.951,00, oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello la Controparte_1
chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata e reiterando altresì le istanze istruttorie non ammesse dal giudice di primo grado.
Resisteva al gravame , nella sua qualità di unico erede di , frattanto Parte_1 Persona_1
deceduto in data 26/12/2018.
Con sentenza pronunciata in data 07/02/2020 la Corte d'Appello, in parziale accoglimento dell'impugnazione, dichiarava che nulla era dovuto dalla per Controparte_1
pagina 3 di 15 qualsiasi ragione o titolo a , nella sua qualità di erede di , condannando Parte_1 Persona_1
alla restituzione dell'assegno, mentre respingeva la domanda risarcitoria, fondata sul Parte_1
discredito, che sarebbe derivato alla Cooperativa in conseguenza dell'elevazione del protesto.
Proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resisteva con Parte_1
controricorso la Controparte_1
Con ordinanza pronunciata in data 15/05/2023 la Corte di Cassazione accoglieva i primi due motivi di ricorso e, ritenuto assorbito il terzo, cassava la sentenza impugnata e rinviava a questa Corte d'Appello in diversa composizione.
, con atto di citazione notificato in data 24/05/2023, riassumeva il giudizio dinanzi a Parte_1 questa Corte, chiedendo la “conferma” della sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data
31/10/2018 e, comunque, il rigetto delle domande proposte dalla e l'accoglimento della CP_1
domanda da lui proposta in via riconvenzionale.
Si costituiva in giudizio la riproponendo le domande già Controparte_1
formulate in primo grado e chiedendo, in via istruttoria, l'ammissione delle prove orali dedotte e non ammesse nei precedenti gradi di giudizio.
Con ordinanza in data 24/01/2024 il Consigliere Istruttore ammetteva parzialmente le prove orali dedotte dalla CP_1
Nel corso del giudizio veniva altresì depositato ricorso per sequestro conservativo da parte di Pt_1
, che veniva rinunciato prima dell'udienza fissata per la sua trattazione.
[...]
Assunte le prove testimoniali, all'udienza del 18/09/2025, fissata ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
2. L'ordinanza di rinvio n. 13215/2023 e i principi di diritto da essa indicati
Alcune precisazioni s'impongono, visto che le parti propugnano una differente lettura dell'ordinanza di rinvio.
Sostiene che l'ordinanza n. 13215/2023 non abbia indicato al giudice del rinvio di Parte_1
ammettere le prove a suo tempo indicate dalla Cooperativa, e dalle quali la medesima sarebbe comunque decaduta, ma avrebbe invece indicato di accogliere la domanda di , sulla Parte_1
base dei principi indicati e non applicati correttamente dalla sentenza cassata, avendo il giudice d'appello ritenuto sufficiente la dimostrazione dell'integrale pagamento del corrispettivo dell'appalto, senza approfondire la questione dell'imputazione dell'assegno all'uno o all'altro rapporto dedotto in giudizio.
Inoltre, precisa il la Suprema Corte ha concluso che il giudice d'appello ha errato nel ritenere Pt_1
che l'indicazione da parte del “promissario” di un altro rapporto implicasse la volontà di abdicare al pagina 4 di 15 vantaggio dell'astrazione processuale previsto dall'art. 1988 c.c. Secondo la parte riassumente dunque la Corte di Cassazione avrebbe già concluso nel senso che non aveva rinunciato a quel Persona_1
vantaggio probatorio.
Per contro, la Cooperativa ritiene, alla luce dei principi di diritto enunciati dall'ordinanza di rinvio, che le prove siano ammissibili, allo scopo di accertare se l'assegno sia stato rilasciato dalla in CP_1
relazione all'appalto; peraltro spetta al giudice del rinvio indagare se l'indicazione dell'esistenza di un
“altro” rapporto, cui l'assegno avrebbe dovuto essere riferito, sia avvenuta in modo sufficientemente specifico, poiché, a fronte di un'allegazione generica ed indeterminata, non avrebbe potuto la
Cooperativa dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o l'intervenuta estinzione di quel rapporto.
Nega dunque la che la Corte di Cassazione abbia direttamente compiuto la valutazione in CP_1
ordine all'assenza della volontà abdicativa al vantaggio processuale dato dall'art. 1988 c.c., essendo invece tale accertamento rimesso proprio al giudice del rinvio.
Orbene, l'ordinanza in oggetto ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso per cassazione, proposti da , con cui veniva denunciato: con il primo motivo la violazione Parte_1
e falsa applicazione dell'art. 1988 c.c., per non avere la decisione della Corte d'Appello tenuto conto che non era sufficiente la dimostrazione dell'avvenuta estinzione del rapporto indicato dalla
Cooperativa, occorrendo anche provare l'esistenza di una coincidenza concreta tra tale ultimo rapporto e quello effettivamente sottostante alla promessa;
e, con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione sempre dell'art. 1988 c.c., per avere la Corte d'Appello ritenuto che, riguardo all'esistenza di un ulteriore rapporto rispetto a quello originato dal contratto appalto, il geom. avesse Pt_1
rinunciato al beneficio della dispensa dall'onere della prova del rapporto causale, per avere egli stesso offerto spontaneamente di dimostrare quel diverso rapporto causale.
L'ordinanza che ha disposto il rinvio premette, anzitutto, come: “E' indiscusso che l'assegno per cui è causa venga in rilievo quale promessa di pagamento… e che soltanto sia controverso se il titolo fosse stato rilasciato dalla ad in relazione al contratto di appalto inter partes del CP_1 Persona_1
28.2.2008, ovvero a garanzia delle anticipazioni effettuate dallo stesso , per l'acquisizione di Pt_1
alcuni terreni, posto che egli era anche socio dell'odierna controricorrente".
Quindi l'ordinanza indica il primo errore contenuto nella sentenza, affermando che "l'erroneità della decisione impugnata investe anzitutto, l'aspetto della "coincidenza concreta" che la Cooperativa avrebbe dovuto dimostrare, onde fruttuosamente anelare all'esito vittorioso della lite: fin dalla fase introduttiva del giudizio, erano venuti in evidenza due rapporti causali tra le parti…
Pertanto, per ritenere assolto l'onere probatorio a carico della , non poteva ritenersi CP_1
affatto sufficiente la mera dimostrazione dell'estinzione delle obbligazioni discendenti dall'appalto,
pagina 5 di 15 come invece ritenuto la Corte territoriale… Infatti, l'attrice avrebbe anche dovuto provare che
l'assegno - proprio a cagione della dedotta (ex adverso) pluralità dei rapporti inter-partes - era stato emesso (in tutto o in parte) in relazione all'appalto.”
Pertanto “...il giudice d'appello non ha affatto affrontato il tema cruciale della controversia - ossia la riferibilità dell'assegno in discorso all'appalto, come invece pure sostiene la controricorrente (v. p. 12 del controricorso) - ma l'ha del tutto obliterato, riportandosi ad un percorso decisorio adottabile nella sola ipotesi in cui il promissario, a fronte di promessa di pagamento non titolata, non ha indicato un rapporto giuridico diverso da quello dedotto dal promittente.”
Infine, l'ordinanza indica, “sotto altro concorrente profilo”, il secondo errore in cui è incorsa la Corte
d'Appello, ritenendo non condivisibile la valutazione operata circa la volontà abdicativa alla propria posizione di vantaggio probatorio da parte di , volontà che è stata ravvisata Persona_1 nell'indicazione del rapporto sottostante e nell'offerta di provarne la ricorrenza, e ciò senza compiere
“una valutazione in concreto circa l'intento abdicativo da parte dello stesso . In altre parole, in Pt_1
un contesto processuale come quello fin qui descritto, non è corretto affermare – come ha fatto la
Corte d'Appello – che sia sufficiente, per il promissario, offrire la prova del rapporto sottostante, perché possa ritenersi che la relativa istanza sia stata offerta in via autonoma, con implicita abdicazione della propria posizione di vantaggio: infatti a tal fine, occorre al contempo verificare se ciò fosse avvenuto di propria iniziativa o come reazione alla posizione della controparte”. Aggiunge ancora come “…se davvero il avesse dovuto provare il rapporto di finanziamento con la Pt_1
a mezzo di documenti, come pure affermato dal giudice del merito, allora l'assegno non CP_1
avrebbe potuto spiegare alcun rilievo quale promessa di pagamento…, se tanto fosse stato necessario,
l'assegno in questione avrebbe dovuto considerarsi del tutto irrilevante, posto che il …avrebbe Pt_1
a quel punto interamente assolto il proprio onere circa il rapporto causale.”
3. L'ambito devoluto al presente giudizio
Al di là dell'esame unitario compiuto dalla Corte di Cassazione dei primi due motivi di ricorso, non v'è dubbio che l'iter motivazionale si snodi attraverso due passaggi logico-giuridici, ed in relazione ad entrambi questa Corte è tenuta ad una rinnovata indagine.
Quanto al tema della concreta riferibilità dell'assegno all'appalto, i vizi della sentenza d'appello sono stati individuati nel non avere considerato che la circostanza della riferibilità dell'assegno al corrispettivo dell'appalto non era affatto emersa, “ma anzi risulta smentita dal percorso motivazionale adottato dalla Corte sabauda, laddove essa (a p. 8 della sentenza) fa riferimento a “distinte posizioni creditorie riferibili in parte all'impresa geom. , in parte al socio , rispetto Persona_1 Persona_1
alla Cooperativa, il tutto come emergente da un “promemoria” redatto da tale ing. e Persona_2
pagina 6 di 15 datato 22.6.2012: nel ritenere sostanzialmente attendibili tali dati e nel fondare la propria decisione su detto documento, insomma, è lo stesso giudice del merito a confermare che i rapporti tra le parti non si risolvessero nel solo appalto.”
A ritenere, sulla base di quanto espresso nell'ordinanza di rinvio, acclarata e insuscettibile di essere sottoposta ad un nuovo vaglio l'esistenza di molteplici rapporti tra le parti, i quali non si risolvevano nel solo appalto, la intende tuttavia dimostrare che l'assegno in questione si riferiva al CP_1
contratto d'appalto e non agli altri rapporti, di cui in ogni caso contesta l'esistenza.
3.1 La sin dal giudizio di primo grado, ha instato per l'ammissione di prove testimoniali CP_1
sul punto, prove che il Tribunale ha ritenuto inammissibili per la genericità dei capi dedotti, oltre ad osservare in sentenza come la circostanza di fatto prospettata (e cioè la dazione dell'assegno dell'importo di € 355.951,00, alla fine di ottobre del 2010, per garantire il credito dell'impresa Pt_1
maturato sino a quel momento) fosse smentita, o comunque risultasse “improbabile”, alla luce delle risultanze dell'estratto conto prodotto dalla e delle fatture emesse dopo quella data. CP_1
Non risponde del resto al vero quanto sostenuto da in ordine alla rinuncia alle istanze Parte_1
istruttorie da parte della , atteso che all'atto della precisazione delle conclusioni in primo CP_1
grado la espressamente chiedeva la revoca parziale dell'ordinanza in data 26/10/2016, con CP_1
cui erano stati rigettate le prove orali, e la conseguente ammissione di tutti i capi (da 1 a 27) articolati a prova per interrogatorio formale e testi.
La mancata ammissione delle prove orali è stata poi censurata dalla con Controparte_1
specifico motivo di gravame (v. pag. 6 atto d'appello), dolendosi che non fossero stati in particolare ammessi i capi da 1 a 4, volti a dimostrare che l'assegno era stato consegnato in pagamento delle somme dovute in forza del contratto d'appalto, e censurando la valutazione di loro genericità operata dal giudice di prime cure.
Nelle conclusioni dell'atto d'appello sono state richiamate le istanze istruttorie, che erano quindi ricomprese nelle conclusioni precisate all'udienza del 09/10/2019, “richiamando quelle di cui all'atto
d'appello”, per cui è infondato – in primo luogo in fatto – l'assunto di , secondo cui la Parte_1
mancata reiterazione delle istanze istruttorie al momento della precisazione delle conclusioni dinanzi alla Corte d'Appello avrebbe determinato la preclusione alla sua successiva deduzione nel giudizio di rinvio (v. pag. 23 comparsa conclusionale in questo grado di giudizio).
Non è dunque rispondente al vero quanto sostenuto dal , circa il fatto che la richiesta della Pt_1
di provare le circostanze di fatto di cui ai capi da 1 a 4, ammessi con Controparte_1
l'ordinanza in data 24/01/2024 pronunciata dal Consigliere Istruttore, sarebbe stata formulata dopo la pronuncia di rinvio della Suprema Corte.
pagina 7 di 15 Ciò posto, va precisato come se è pur vero che “il giudizio di rinvio sia un giudizio chiuso, nel quale, dovendo il giudice limitarsi a completare il sillogismo giudiziale applicando il “dictum” della
Cassazione a un materiale di cognizione già completo, le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nello stesso stato d'istruzione anteriore alla sentenza cassata, senza possibilità di dedurre prove ed eccezioni nuove (Cass. 8357 del 2005; n. 341 del 2009); ciò non esclude che, dovendo il giudice di rinvio riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di annullamento, si riveli necessario, proprio in base alle statuizioni di quest'ultima, svolgere l'istruttoria sulla base delle prove (non nuove) ma già richieste dalle parti…” (v. Cass. 03/05/2019 n. 11703)
Pertanto, avendo l'ordinanza di rinvio ravvisato una lacuna nell'accertamento condotto dal giudice del gravame, per aver ritenuto assolto l'onere probatorio a carico della con la mera CP_1
dimostrazione dell'estinzione delle obbligazioni nascenti dall'appalto, “senza affrontare il tema cruciale della controversia - ossia la riferibilità dell'assegno in discorso all'appalto”, deve ritenersi che quel tema non sia affatto sottratto all'esame di questo giudice del rinvio e siccome la CP_1
non si era limitata a dedurre e provare di avere estinto le obbligazioni nascenti dal rapporto d'appalto, ma aveva anche offerto di provare che l'emissione e la dazione dell'assegno oggetto di causa era da riferirsi a quel rapporto, l'ammissibilità di quelle prove doveva formare oggetto di esame e valutazione nella presente fase.
Operate tali premesse, non ritiene tuttavia questa Corte di condividere la valutazione di rilevanza ed ammissibilità dei capi da 1 a 4, espressa dal Consigliere Istruttore.
Il capo 1 (“con contratto di appalto del 28/2/2008 (doc.1 allegato all'atto di citazione) la
[...]
incaricava , titolare dell'omonima ditta individuale (con sede in Controparte_1 Persona_1
San Secondo di Pinerolo, Strada Val Pellice n. 119) di eseguire i lavori di costruzione dell'edificio sito in Torino, strada Comunale del Villaretto – lotto edificabile del PR.IN. “ambito Villaretto” – lotto
U4”) concerne circostanze in parte documentali e comunque incontestate;
il capo 2 ( , Persona_1
accettava l'incarico e, dato corso all'inizio dei lavori, emetteva, ad avanzamento degli stessi, fatture che la provvedeva a saldare”) parimenti non è contestato quanto all'esecuzione del CP_1
contratto d'appalto, mentre è generico con riferimento ai SAL emessi e alle fatture saldate.
I capi 3 e 4, astrattamente rilevanti per dimostrare la riferibilità dell'assegno al rapporto d'appalto, sono invece generici.
Il capo 3 concerne il fatto che “alla data del 29/10/2010, essendo la in ritardo sui CP_1
pagamenti, chiedeva alla stessa il rilascio di un assegno a garanzia della somma a Persona_1 quell'epoca ancora dovuta”. Esso, tuttavia, non indica se quella somma corrispondesse ad uno specifico SAL già emesso, ovvero fosse la sommatoria di importi dovuti in base a precedenti SAL solo pagina 8 di 15 parzialmente pagati, circostanza questa che sarebbe del resto in apparente contrasto con il precedente capo 2; né tanto meno è indicato quando, a chi e in quale contesto tale richiesta sarebbe stata avanzata da . Persona_1
Analogamente il capo 4 (“la Cooperativa in persona del Presidente emetteva allora Parte_2
assegno bancario n. 8168584657-12 dell'importo di € 355.951,00 intestato al geom. e Persona_1
privo di data con l'intesa che il titolo sarebbe stato restituito non appena il fosse stato Pt_1 interamente pagato per l'appalto del lotto U4”) non precisa in alcun modo in quali circostanze di tempo e di luogo, e se alla presenza di eventuali altri soggetti, al di là dei due diretti interessati, sarebbe avvenuta la consegna del titolo e sarebbero stati presi gli accordi riguardo alla sua restituzione.
Non può trascurarsi di rammentare come, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, la specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, essi vengano esposti nei loro elementi essenziali, necessari per consentire, da un lato, al giudice di controllarne la rilevanza e la pertinenza e, dall'altro, per consentire all'altra parte di proporre istanza di prova contraria (v. ex multis Cass. 04/08/2021 n. 22254).
Tali presupposti necessitavano di essere vagliati con particolare rigore nel caso di specie, in considerazione del fatto che tali prove orali si inserivano in un quadro fattuale, quale emergente dalle risultanze documentali, che non offriva ad esse alcun riscontro, anzi le rendeva implausibili: non vi era alcuna fattura emessa in relazione al contratto d'appalto, che recasse un importo corrispondente a quello dell'assegno; non era stato prodotto alcun SAL, da cui poter evincere una coincidenza con l'importo dell'assegno, asseritamente dato in garanzia;
la fattura n. 10/2010 emessa in quel mese di ottobre 2010, relativa al 30° avanzamento lavori, è dell'importo di € 295.360,00 ed è stata saldata a mezzo bonifico bancario, a distanza di oltre un anno, il 13/12/2011; a dicembre del 2010 sono stati pagati due assegni all'Impresa di dell'importo di € 151.720,00 e di € 848.280,00; in Persona_1
precedenza non vi erano stati altri pagamenti relativi all'appalto stipulato in data 28/02/2009, per cui non è plausibile sostenere da parte della Cooperativa che sino ad ottobre del 2010 i pagamenti fossero stati regolari, e che, a fronte di una sopravvenuta difficoltà di quel momento, avesse Persona_1
chiesto di essere garantito con il rilascio di un assegno, per la semplice ragione che fino ad ottobre
2010, ed anzi fino a dicembre 2010, non vi era ancora stato alcun pagamento dei lavori appaltati.
Né la circostanziata precisazione dei fatti dedotti a prova può essere affidata ex post a quanto riferiranno i testi, nel corso della loro escussione, debitamente richiesti in quella sede di dettagliare e precisare quanto da essi riferito, poiché ciò da un lato è in palese contrasto con il disposto dell'art. 244
c.p.c., dall'altro è pregiudizievole alla possibilità della controparte di approntare le proprie difese,
pagina 9 di 15 poiché solo nel corso dell'assunzione della prova verrebbe a conoscenza delle specifiche circostanze di fatto, sulle quali avrebbe dovuto poter prendere tempestivamente posizione.
E ciò è quanto puntualmente si è verificato nel caso di specie, dal momento che solo al momento dell'escussione dei testi indicati dalla Cooperativa, , vice- presidente della Testimone_3 CP_1
e di membro del C.d.A. della è emerso chi fossero i soggetti che sarebbero Tes_2 CP_1
stati presenti all'incontro con , quale fosse il contesto e la finalità di quegli incontri. Persona_1
Orbene, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, l'inosservanza dell'art. 244 c.p.c. determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice (Cass. 31/1/2007 n. 2201; Cass. 27/3/2007 n. 7508; Cass.
22/4/2009 n. 9547; Cass. 7/6/2011 n. 12292; Cass. 2/2/2015 n. 1808; Cass. 08/02/2019 n. 3708).
Ed è questa la conclusione cui deve pervenirsi nel caso in esame, stante l'inammissibilità dei sopra esaminati capi di prova.
Del resto, quand'anche si valutassero le prove espletate nel presente giudizio, non potrebbe comunque ritenersi raggiunta la dimostrazione del fatto di cui era onerata la CP_1
ha riferito di riunioni mensili, in cui “si faceva il punto della situazione”, e a cui Testimone_3
partecipavano lui, in qualità anche di tecnico, il presidente della Cooperativa, , e Controparte_2
l'ing. , anch'egli componente del C.d.A.; quindi ha dichiarato di ricordare che “circa a Persona_2
metà cantiere, intorno all'autunno 2010 la non aveva disponibilità liquida sufficiente per CP_1 pagare il SAL a ”, per cui avrebbe chiesto l'emissione di un assegno a garanzia Pt_1 Persona_1
“di quanto era l'esposizione nei suoi confronti a quel momento”.
Si tratta di dichiarazioni palesemente inattendibili, poiché si scontrano con la ben diversa ricostruzione documentale del rapporto d'appalto, di cui si è già dato conto: ad ottobre del 2010 non solo non risulta un SAL impagato per quell'importo, ma soprattutto non si era verificata alcuna “anomalia” rispetto alla regolarità dei pagamenti dei precedenti SAL e delle fatture emesse, per l'evidente ragione che sino a quel momento non era ancora stato corrisposto nulla e gli assegni pagati a dicembre del 2010 all'Impresa Rasetto geom. Aldo riguardano tutt'altri importi.
Né il teste può essere incorso in alcuna confusione, avendo egli perentoriamente affermato che “vi è stata un'unica occasione in cui ha chiesto l'emissione di un assegno in garanzia”. Pt_1
Ancor più inattendibile è la deposizione del teste il quale, seppure non menzionato da Tes_2
come partecipante alle riunioni da lui menzionate, ha dichiarato di essere stato presente Testimone_3
quando ha consegnato l'assegno a , cosa che sarebbe avvenuta in Controparte_2 Persona_1
quanto la era in ritardo nei pagamenti e l'assegno sarebbe quindi stato dato in garanzia per CP_1
un importo pari ai lavori eseguiti sino a quel momento.
pagina 10 di 15 Al di là di ribadire le considerazioni già espresse, in ordine all'inverosimiglianza della giustificazione data alla consegna dell'assegno - al fine di garantire in quell'occasione il pagamento di corrispettivi dell'appalto - il teste all'udienza del 10/04/2024 ha riferito fatti totalmente difformi da quelli da Tes_2
lui dichiarati allorché venne sentito a s.i.t. dalla P.G., su delega del P.M., nel procedimento penale, originato dalla denuncia – querela presentata dal legale rappresentate della Cooperativa nei confronti di
, dopo che l'assegno era stato presentato all'incasso. Persona_1
In quell'occasione, in data 24/09/2014 (v. verbali del procedimento penale, prodotti come doc. 10 dalla nel giudizio di primo grado), ha dichiarato che “all'epoca dei fatti Controparte_1 Tes_2 non era a conoscenza di eventuali debiti da parte nei confronti di ”; Controparte_1 Persona_1
di essere andato ad un incontro, su richiesta di , che gli aveva chiesto di sostituirlo Controparte_2
(“mi disse semplicemente che c'era un problema con e che avrei solo dovuto ascoltare quanto Pt_1 aveva da dire in proposito”); l'incontro si sarebbe svolto in tutt'altra sede, tempo e contesto di quelli riferiti nel corso della deposizione resa nel presente giudizio, dal momento che sarebbe avvenuto presso lo studio legale dell'avvocato del . In quell'occasione il avrebbe detto di vantare un Pt_1 Pt_1
credito nei confronti della di circa 300.000,00 euro, aggiungendo che “Non si CP_1 Tes_2
è parlato di assegni in quella circostanza” e precisando di avere saputo dell'assegno solo dopo che vi era stato il tentativo di incassarlo da parte di , perché la Banca aveva chiamato gli uffici Persona_1
della CP_1
Si tratta con tutta evidenza di una versione antitetica rispetto a quella fornita nel presente giudizio, in cui, a distanza di ben quattordici anni da quando, asseritamente, si sarebbero svolti i fatti, Tes_2
ha ricostruito con estrema precisione tutti i particolari della vicenda;
mentre, sentito dieci anni prima nel procedimento penale, si era dichiarato addirittura stupito di essere stato convocato (“Mi stupisco di essere stato indicato quale teste”), non sapendo nulla di eventuali assegni dati dalla a CP_1
. Persona_1
3.2 A questo punto occorre affrontare la seconda questione demandata all'esame di questo giudice del rinvio, per accertare, in base al contenuto degli atti processuali di , se questi, nel dedurre Persona_1
l'esistenza di un altro rapporto negoziale, cui l'assegno doveva essere riferito, abbia inteso rinunciare al beneficio dell'astrazione processuale della causa.
L'ordinanza di rinvio si pone nel solco dell'insegnamento della Corte di legittimità, secondo cui "la rinuncia al vantaggio della dispensa dall'onere della prova del rapporto fondamentale, derivante dall'effetto di astrazione processuale prodotto dalla promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., può essere anche implicita, ma richiede una inequivoca manifestazione della volontà abdicativa, la quale è configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di
pagina 11 di 15 pagamento, il rapporto ad essa sottostante chiedendo "sua sponte" di provarlo, e non anche quando lo stesso promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente." (v.
Cass. n. 20899/2018).
Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie.
- convenuto in giudizio dalla , che esperiva un'azione di Persona_1 Controparte_1
accertamento negativo dell'esistenza di crediti di qualsivoglia natura, che potessero essere vantati da
, o dalla sua impresa, nei confronti della e che chiedeva altresì la restituzione Persona_1 CP_1
del titolo di credito sull'assunto che fosse riferibile al contratto d'appalto, le cui obbligazioni erano state integralmente estinte – ha dedotto l'esistenza di altri rapporti tra lui e la , Controparte_1
relativi ad anticipazioni di denaro da lui effettuate in favore della e a cui l'assegno doveva CP_1
essere riferito.
Con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado ha precisato di svolgere, in Persona_1
via alternativa e cumulativa con l'azione cambiaria, l'azione causale “basata sul rapporto sottostante all'emissione del titolo…qui utilizzato a valere quale promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988
c.c.” (v. pag. 6 comparsa di costituzione), ribadendo più oltre di essere dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale sottostante e deducendo, “senza inversione alcuna degli oneri probatori”, di avere anticipato somme per l'acquisto di aree edificabili nella prospettiva di essere successivamente incaricato, attraverso la sua impresa, come appaltatore delle opere (v. pag. 8 comparsa di costituzione).
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., ulteriormente, ha ribadito come su di lui Persona_1 gravasse “al più un mero onere di allegazione”, qualificando come del tutto infondata e pretestuosa la pretesa della controparte di gravarlo dell'onere probatorio del diverso rapporto sottostante da lui indicato (v. pag. 3 memoria), quindi ha articolato dei capi di prova, per interpello e testi “per il solo caso di necessità e senza inversione alcuna dell'onere probatorio” (v. pag. 7 memoria).
ha quindi esplicitamente, e reiteratamente, manifestato la sua volontà di esercitare Persona_1
l'azione causale, senza rinunciare a far valere quale prova, fondante l'esercizio di quell'azione, la promessa di pagamento e quindi espressamente dichiarando di volersi avvalere della dispensa dalla dimostrazione in giudizio del rapporto fondamentale sottostante.
Come precisato dall'ordinanza di rinvio deve essere escluso che “la mera indicazione di “altro” rapporto possa di per sé costituire prova della abdicazione in parola, occorrendo soffermarsi sulla valenza da attribuire all'attività diretta alla prova dell'esistenza del diverso rapporto, da parte del promissario.”
Nella fattispecie , nel contrastare la domanda contro di lui proposta, non ha potuto Persona_1
limitarsi ad una contestazione generica, in ordine alla riferibilità dell'assegno al rapporto d'appalto –
pagina 12 di 15 pena l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 115 c.p.c. - e ha quindi dovuto indicare in relazione a quale diverso rapporto quell'assegno fosse stato emesso, senza che ciò comporti automaticamente il venir meno del beneficio dell'astrazione processuale.
Pertanto, alla luce del chiaro ed inequivoco tenore degli atti sopra riassunti, non ha Persona_1
espresso alcun intento abdicativo al beneficio della dispensa dall'onere di provare il diverso rapporto dedotto in giudizio, anzi ha manifestato una chiara ed inequivoca volontà di segno contrario.
Né è ravvisabile una rinuncia implicita a quel vantaggio processuale per avere egli articolato, con tutte le premesse e precisazioni sopra riportate, dei capi di prova aventi ad oggetto la dimostrazione del diverso rapporto obbligatorio prospettato, in quanto ciò con tutta evidenza è stato fatto, in via del tutto cautelativa, in una fase (con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.) in cui non era ancora noto se la controparte avrebbe dedotto prove sul tema introdotto dal convenuto.
A tale riguardo erra la nel lamentare che la genericità dell'allegazione da Controparte_1
parte di del diverso rapporto obbligatorio, cui l'assegno dovrebbe essere riferito, le Persona_1
impedirebbe di provare, secondo il pacifico principio sancito dalla Suprema Corte, l'inesistenza, invalidità o estinzione di quel rapporto.
Premesso – se in tal senso dovesse intendersi quanto sostenuto dalla - che l'ordinanza di CP_1
rinvio non ha affatto preso posizione sull'esistenza di oneri probatori in capo alla , quanto CP_1
al diverso rapporto allegato da , l'assunto della è in ogni caso erroneo. Persona_1 CP_1
La aveva un unico onere probatorio, che era quello afferente ai fatti Controparte_1
costitutivi delle domande da essa proposte in giudizio, e dunque doveva dimostrare che l'assegno, di cui chiedeva la restituzione, era stato emesso in pagamento/garanzia del corrispettivo dell'appalto, corrispettivo che era poi stato integralmente saldato.
Se essa avesse dimostrato ciò - cosa che non è invece avvenuta – avrebbe visto accolte le sue domande e la contraria deduzione di sarebbe risultata tamquam non esset, visto che sarebbe stato Persona_1
provato a quale rapporto (l'appalto) l'assegno doveva essere ricondotto, con logica esclusione della sua riferibilità a qualsivoglia altro rapporto.
4. Conclusioni
Debbono quindi essere accolte le conclusioni formulate da , sia pure con la Parte_1
precisazione che in questa sede non può essere emessa una pronuncia di conferma della sentenza di primo grado, in quanto quella è stata irretrattabilmente riformata, e il giudice del rinvio è chiamato ad una rinnovata pronuncia sulle domande delle parti, alla stregua dei principi affermati dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza rescindente.
pagina 13 di 15 Pertanto, debbono essere respinte le domande proposte dalla e, Controparte_1
in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da , in qualità di erede di Parte_1
, la deve essere condannata a corrispondere a Persona_1 Controparte_1 Pt_1
la somma di € 355.951,00, oltre interessi legali, ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data di
[...]
proposizione della domanda riconvenzionale (20/10/2015) sino al saldo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che ha visto la integralmente Controparte_1
soccombente, le spese di tutti i gradi del giudizio debbono essere poste a suo carico, con condanna alla rifusione in favore di . Parte_1
Tenuto conto della natura della controversia, del numero delle questioni trattate ed avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento (da € 260.000,00 a € 560.000,00) e alle attività effettivamente espletate nei diversi gradi di giudizio, i compensi vengono liquidati nella misura che segue: per il giudizio di primo grado in complessivi € 14.170,00 (facendo applicazione dei compensi medi per la fase di studio ed introduttiva e di quelli minimi per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie istruttorie e all'espletamento di CTU grafologica, e per quella decisionale); per il grado d'appello, in base ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in complessivi € 14.239,00; per il giudizio di cassazione nell'importo di € 8.221,00, e cioè € 4.961,00 per la fase di studio della controversia ed € 3.260,00 per la fase introduttiva del giudizio, essendo stata decisa la causa in adunanza camerale non partecipata;
infine, per il presente giudizio di rinvio, tenuto conto dello scarno tenore dell'atto di riassunzione e del fatto che le difese svolte sono consistite essenzialmente nella riproposizione di temi ed argomenti già trattati nelle precedenti fasi, la liquidazione deve essere contenuta in misura compresa tra i minimi e i medi per tutte le fasi, ivi compresa quella istruttoria, limitata all'escussione di due testi, e così in complessivi € 11.416,00 (di cui € 3.500,00 per la fase di studio, € 1.276,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase istruttoria e € 3.700,00 per la fase decisionale); il tutto oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori.
In base al principio della soccombenza debbono parimenti essere poste a carico della le CP_1
spese della CTU, espletata nel giudizio di primo grado, nella misura già liquidata con provvedimento reso in quel giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, a seguito dell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione n.
13215/2023, sulle domande proposte dalla e sulla domanda Controparte_1
riconvenzionale di , in qualità di erede di , così provvede: Parte_1 Persona_1
pagina 14 di 15 respinge le domande proposte dalla nei confronti di Controparte_1 Pt_1
, nella sua qualità di erede di;
[...] Persona_1
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , nella sua qualità di erede Parte_1
di , condanna la a corrispondere a Persona_1 Controparte_1 Pt_1
la somma di € 355.951,00, oltre interessi legali, ex art. 1284, co. 4, c.c., dal 20/10/2015 sino al
[...]
saldo; condanna la a rifondere a le spese del primo Controparte_1 Parte_1
grado di giudizio, che liquida in € 14.170,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A.,
IVA, le spese del grado d'appello, liquidate in € 14.239,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del
15% sui compensi, C.P.A. ed IVA, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 8.221,00, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A. ed IVA, nonché le spese del presente giudizio di rinvio, liquidate in € 11.416,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A.,
IVA, ed € 1.241,00 per esposti;
pone a carico della le spese della CTU espletata nel giudizio di Controparte_1
primo, come già liquidate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 24/09/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott.ssa Anna BONFILIO Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 694/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), nella sua qualità Parte_1 C.F._1 di unico erede di rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Negro, in forza di procura Persona_1
allegata all'atto di citazione in riassunzione, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Pinerolo, via Oberdan n. 9
ATTORE in riassunzione
Contro
(P.I. , con sede legale in Torino, Controparte_1 P.IVA_1
via Perrone n. 3 bis, in persona del legale rappresentante pro tempore, , rappresentata Controparte_2
e difesa dagli avv.ti Salvatore Vincenti e Arianna Valeria Zamburlin, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di riassunzione, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec dei propri difensori
Email_1 Email_2
CONVENUTA in riassunzione
OGGETTO: Giudizio di rinvio – Promessa di pagamento
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
Dichiarare la nullità della testimonianza resa dai testimoni e per la loro Testimone_1 Tes_2 incapacità ai sensi dell'Art. 246 c.p.c. per le ragioni già esposte ( in quanto vicepresidente della Tes_1
e già legale rappresentante della stessa in un procedimento tra le stesse Controparte_1
parti oggi in causa;
in quanto consigliere della ) e revocare il Tes_2 Controparte_1
provvedimento di ammissione della citata prova testimoniale.
Nel merito, accogliere la domanda proposta dal Geom. in applicazione del principio Parte_1
di diritto enunciato dalla Suprema Corte, confermare integralmente la Sentenza n. 5068/18 del 29-
31.10.2018 resa dal Tribunale di Torino e, per l'effetto, rigettare le domande formulate dall'attrice e, in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare la , in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, P. Iva , con sede legale a Torino, Via P.IVA_1
Perrone n. 3/bis, al pagamento in favore del Geom. della somma di euro 355.951,00 Parte_1 portata nell'assegno bancario n. 8168584657-12, oltre interessi di legge.
Favor di spese ed onorari dei gradi di giudizio.”
Per la : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello – contrariis reiectis –
Previa conferma del provvedimento del 24/1/2024 di ammissione delle prove per testi sui capitoli
1,2,3,4 ritrascritti in comparsa di costituzione del giudizio di riassunzione e già dedotti dalla
Cooperativa in memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e reiterati nei successivi gradi di giudizio;
previo rigetto dell'eccezione di nullità delle testimonianze rese dai testi e Tes_2 Testimone_3 all'udienza del 10/4/2024; previa se del caso ammissione delle prove per testi su tutti gli altri capitoli di prova dedotti nella memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di primo grado e reiterati nei successivi gradi di giudizio (nn. da 5 a
27)
In totale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n. 5068 del 29/10-31/10/2018 dichiarare nulla essere dovuto dalla per nessun titolo e/o ragione ad Controparte_1 [...]
; Per_1
• rigettare integralmente la domanda riconvenzionale di parte convenuta sia sotto il profilo dell'azione cartolare che sotto il profilo dell'azione causale;
• disporre la restituzione all'attrice dell'assegno Banca Intesa Sanpaolo n. 8168584657-12;
• con il favore delle spese e
pagina 2 di 15 • degli onorari di patrocinio del presente giudizio, nonché di primo grado, di appello e di
Cassazione oltre alle spese legali della fase cautelare introdotta incidentalmente nel presente procedimento, oltre al rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Controparte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Torino , in proprio e in qualità di titolare della ditta Persona_1
individuale Impresa Rasetto geom. Aldo, al fine di sentir accertare che nulla era dovuto a parte convenuta per nessun titolo e/o ragione, in relazione ai rapporti intercorsi tra le parti, e per ottenere la restituzione dell'assegno bancario tratto su Banca Intesa Sanpaolo, n. 8168584657-12, sull'assunto che quell'assegno fosse stato consegnato dalla al geom. a garanzia del Controparte_1 Pt_1
pagamento di una parte del corrispettivo del contratto d'appalto stipulato tra le parti, corrispettivo, che era poi stato integralmente versato, senza ottenere tuttavia la restituzione del titolo. Parte attrice chiedeva altresì il risarcimento dei danni patiti a causa dell'illegittimo comportamento del convenuto, il quale nel maggio del 2014 aveva posto all'incasso l'assegno, che era stato protestato per mancanza di provvista.
, nel costituirsi in giudizio, contestava la ricostruzione avversaria, negando che l'assegno Persona_1
in questione si riferisse al menzionato contratto d'appalto, di cui non contestava l'integrale adempimento da parte della committente, asserendo, per contro, che l'assegno fosse stato CP_1
consegnato a saldo delle anticipazioni di somme di denaro da lui effettuate per consentire l'acquisto di aree edificabili ed immobili da parte della CP_1
Il convenuto chiedeva pertanto, in via riconvenzionale, la condanna della al pagamento in CP_1
suo favore dell'importo indicato dall'assegno, pari a € 355.951,00, oltre interessi di legge.
Con sentenza pronunciata in data 31/10/2018 il Tribunale respingeva le domande della CP_1
attrice e la condannava, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da , al Persona_1
pagamento dell'importo di € 355.951,00, oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello la Controparte_1
chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata e reiterando altresì le istanze istruttorie non ammesse dal giudice di primo grado.
Resisteva al gravame , nella sua qualità di unico erede di , frattanto Parte_1 Persona_1
deceduto in data 26/12/2018.
Con sentenza pronunciata in data 07/02/2020 la Corte d'Appello, in parziale accoglimento dell'impugnazione, dichiarava che nulla era dovuto dalla per Controparte_1
pagina 3 di 15 qualsiasi ragione o titolo a , nella sua qualità di erede di , condannando Parte_1 Persona_1
alla restituzione dell'assegno, mentre respingeva la domanda risarcitoria, fondata sul Parte_1
discredito, che sarebbe derivato alla Cooperativa in conseguenza dell'elevazione del protesto.
Proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resisteva con Parte_1
controricorso la Controparte_1
Con ordinanza pronunciata in data 15/05/2023 la Corte di Cassazione accoglieva i primi due motivi di ricorso e, ritenuto assorbito il terzo, cassava la sentenza impugnata e rinviava a questa Corte d'Appello in diversa composizione.
, con atto di citazione notificato in data 24/05/2023, riassumeva il giudizio dinanzi a Parte_1 questa Corte, chiedendo la “conferma” della sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data
31/10/2018 e, comunque, il rigetto delle domande proposte dalla e l'accoglimento della CP_1
domanda da lui proposta in via riconvenzionale.
Si costituiva in giudizio la riproponendo le domande già Controparte_1
formulate in primo grado e chiedendo, in via istruttoria, l'ammissione delle prove orali dedotte e non ammesse nei precedenti gradi di giudizio.
Con ordinanza in data 24/01/2024 il Consigliere Istruttore ammetteva parzialmente le prove orali dedotte dalla CP_1
Nel corso del giudizio veniva altresì depositato ricorso per sequestro conservativo da parte di Pt_1
, che veniva rinunciato prima dell'udienza fissata per la sua trattazione.
[...]
Assunte le prove testimoniali, all'udienza del 18/09/2025, fissata ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
2. L'ordinanza di rinvio n. 13215/2023 e i principi di diritto da essa indicati
Alcune precisazioni s'impongono, visto che le parti propugnano una differente lettura dell'ordinanza di rinvio.
Sostiene che l'ordinanza n. 13215/2023 non abbia indicato al giudice del rinvio di Parte_1
ammettere le prove a suo tempo indicate dalla Cooperativa, e dalle quali la medesima sarebbe comunque decaduta, ma avrebbe invece indicato di accogliere la domanda di , sulla Parte_1
base dei principi indicati e non applicati correttamente dalla sentenza cassata, avendo il giudice d'appello ritenuto sufficiente la dimostrazione dell'integrale pagamento del corrispettivo dell'appalto, senza approfondire la questione dell'imputazione dell'assegno all'uno o all'altro rapporto dedotto in giudizio.
Inoltre, precisa il la Suprema Corte ha concluso che il giudice d'appello ha errato nel ritenere Pt_1
che l'indicazione da parte del “promissario” di un altro rapporto implicasse la volontà di abdicare al pagina 4 di 15 vantaggio dell'astrazione processuale previsto dall'art. 1988 c.c. Secondo la parte riassumente dunque la Corte di Cassazione avrebbe già concluso nel senso che non aveva rinunciato a quel Persona_1
vantaggio probatorio.
Per contro, la Cooperativa ritiene, alla luce dei principi di diritto enunciati dall'ordinanza di rinvio, che le prove siano ammissibili, allo scopo di accertare se l'assegno sia stato rilasciato dalla in CP_1
relazione all'appalto; peraltro spetta al giudice del rinvio indagare se l'indicazione dell'esistenza di un
“altro” rapporto, cui l'assegno avrebbe dovuto essere riferito, sia avvenuta in modo sufficientemente specifico, poiché, a fronte di un'allegazione generica ed indeterminata, non avrebbe potuto la
Cooperativa dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o l'intervenuta estinzione di quel rapporto.
Nega dunque la che la Corte di Cassazione abbia direttamente compiuto la valutazione in CP_1
ordine all'assenza della volontà abdicativa al vantaggio processuale dato dall'art. 1988 c.c., essendo invece tale accertamento rimesso proprio al giudice del rinvio.
Orbene, l'ordinanza in oggetto ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso per cassazione, proposti da , con cui veniva denunciato: con il primo motivo la violazione Parte_1
e falsa applicazione dell'art. 1988 c.c., per non avere la decisione della Corte d'Appello tenuto conto che non era sufficiente la dimostrazione dell'avvenuta estinzione del rapporto indicato dalla
Cooperativa, occorrendo anche provare l'esistenza di una coincidenza concreta tra tale ultimo rapporto e quello effettivamente sottostante alla promessa;
e, con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione sempre dell'art. 1988 c.c., per avere la Corte d'Appello ritenuto che, riguardo all'esistenza di un ulteriore rapporto rispetto a quello originato dal contratto appalto, il geom. avesse Pt_1
rinunciato al beneficio della dispensa dall'onere della prova del rapporto causale, per avere egli stesso offerto spontaneamente di dimostrare quel diverso rapporto causale.
L'ordinanza che ha disposto il rinvio premette, anzitutto, come: “E' indiscusso che l'assegno per cui è causa venga in rilievo quale promessa di pagamento… e che soltanto sia controverso se il titolo fosse stato rilasciato dalla ad in relazione al contratto di appalto inter partes del CP_1 Persona_1
28.2.2008, ovvero a garanzia delle anticipazioni effettuate dallo stesso , per l'acquisizione di Pt_1
alcuni terreni, posto che egli era anche socio dell'odierna controricorrente".
Quindi l'ordinanza indica il primo errore contenuto nella sentenza, affermando che "l'erroneità della decisione impugnata investe anzitutto, l'aspetto della "coincidenza concreta" che la Cooperativa avrebbe dovuto dimostrare, onde fruttuosamente anelare all'esito vittorioso della lite: fin dalla fase introduttiva del giudizio, erano venuti in evidenza due rapporti causali tra le parti…
Pertanto, per ritenere assolto l'onere probatorio a carico della , non poteva ritenersi CP_1
affatto sufficiente la mera dimostrazione dell'estinzione delle obbligazioni discendenti dall'appalto,
pagina 5 di 15 come invece ritenuto la Corte territoriale… Infatti, l'attrice avrebbe anche dovuto provare che
l'assegno - proprio a cagione della dedotta (ex adverso) pluralità dei rapporti inter-partes - era stato emesso (in tutto o in parte) in relazione all'appalto.”
Pertanto “...il giudice d'appello non ha affatto affrontato il tema cruciale della controversia - ossia la riferibilità dell'assegno in discorso all'appalto, come invece pure sostiene la controricorrente (v. p. 12 del controricorso) - ma l'ha del tutto obliterato, riportandosi ad un percorso decisorio adottabile nella sola ipotesi in cui il promissario, a fronte di promessa di pagamento non titolata, non ha indicato un rapporto giuridico diverso da quello dedotto dal promittente.”
Infine, l'ordinanza indica, “sotto altro concorrente profilo”, il secondo errore in cui è incorsa la Corte
d'Appello, ritenendo non condivisibile la valutazione operata circa la volontà abdicativa alla propria posizione di vantaggio probatorio da parte di , volontà che è stata ravvisata Persona_1 nell'indicazione del rapporto sottostante e nell'offerta di provarne la ricorrenza, e ciò senza compiere
“una valutazione in concreto circa l'intento abdicativo da parte dello stesso . In altre parole, in Pt_1
un contesto processuale come quello fin qui descritto, non è corretto affermare – come ha fatto la
Corte d'Appello – che sia sufficiente, per il promissario, offrire la prova del rapporto sottostante, perché possa ritenersi che la relativa istanza sia stata offerta in via autonoma, con implicita abdicazione della propria posizione di vantaggio: infatti a tal fine, occorre al contempo verificare se ciò fosse avvenuto di propria iniziativa o come reazione alla posizione della controparte”. Aggiunge ancora come “…se davvero il avesse dovuto provare il rapporto di finanziamento con la Pt_1
a mezzo di documenti, come pure affermato dal giudice del merito, allora l'assegno non CP_1
avrebbe potuto spiegare alcun rilievo quale promessa di pagamento…, se tanto fosse stato necessario,
l'assegno in questione avrebbe dovuto considerarsi del tutto irrilevante, posto che il …avrebbe Pt_1
a quel punto interamente assolto il proprio onere circa il rapporto causale.”
3. L'ambito devoluto al presente giudizio
Al di là dell'esame unitario compiuto dalla Corte di Cassazione dei primi due motivi di ricorso, non v'è dubbio che l'iter motivazionale si snodi attraverso due passaggi logico-giuridici, ed in relazione ad entrambi questa Corte è tenuta ad una rinnovata indagine.
Quanto al tema della concreta riferibilità dell'assegno all'appalto, i vizi della sentenza d'appello sono stati individuati nel non avere considerato che la circostanza della riferibilità dell'assegno al corrispettivo dell'appalto non era affatto emersa, “ma anzi risulta smentita dal percorso motivazionale adottato dalla Corte sabauda, laddove essa (a p. 8 della sentenza) fa riferimento a “distinte posizioni creditorie riferibili in parte all'impresa geom. , in parte al socio , rispetto Persona_1 Persona_1
alla Cooperativa, il tutto come emergente da un “promemoria” redatto da tale ing. e Persona_2
pagina 6 di 15 datato 22.6.2012: nel ritenere sostanzialmente attendibili tali dati e nel fondare la propria decisione su detto documento, insomma, è lo stesso giudice del merito a confermare che i rapporti tra le parti non si risolvessero nel solo appalto.”
A ritenere, sulla base di quanto espresso nell'ordinanza di rinvio, acclarata e insuscettibile di essere sottoposta ad un nuovo vaglio l'esistenza di molteplici rapporti tra le parti, i quali non si risolvevano nel solo appalto, la intende tuttavia dimostrare che l'assegno in questione si riferiva al CP_1
contratto d'appalto e non agli altri rapporti, di cui in ogni caso contesta l'esistenza.
3.1 La sin dal giudizio di primo grado, ha instato per l'ammissione di prove testimoniali CP_1
sul punto, prove che il Tribunale ha ritenuto inammissibili per la genericità dei capi dedotti, oltre ad osservare in sentenza come la circostanza di fatto prospettata (e cioè la dazione dell'assegno dell'importo di € 355.951,00, alla fine di ottobre del 2010, per garantire il credito dell'impresa Pt_1
maturato sino a quel momento) fosse smentita, o comunque risultasse “improbabile”, alla luce delle risultanze dell'estratto conto prodotto dalla e delle fatture emesse dopo quella data. CP_1
Non risponde del resto al vero quanto sostenuto da in ordine alla rinuncia alle istanze Parte_1
istruttorie da parte della , atteso che all'atto della precisazione delle conclusioni in primo CP_1
grado la espressamente chiedeva la revoca parziale dell'ordinanza in data 26/10/2016, con CP_1
cui erano stati rigettate le prove orali, e la conseguente ammissione di tutti i capi (da 1 a 27) articolati a prova per interrogatorio formale e testi.
La mancata ammissione delle prove orali è stata poi censurata dalla con Controparte_1
specifico motivo di gravame (v. pag. 6 atto d'appello), dolendosi che non fossero stati in particolare ammessi i capi da 1 a 4, volti a dimostrare che l'assegno era stato consegnato in pagamento delle somme dovute in forza del contratto d'appalto, e censurando la valutazione di loro genericità operata dal giudice di prime cure.
Nelle conclusioni dell'atto d'appello sono state richiamate le istanze istruttorie, che erano quindi ricomprese nelle conclusioni precisate all'udienza del 09/10/2019, “richiamando quelle di cui all'atto
d'appello”, per cui è infondato – in primo luogo in fatto – l'assunto di , secondo cui la Parte_1
mancata reiterazione delle istanze istruttorie al momento della precisazione delle conclusioni dinanzi alla Corte d'Appello avrebbe determinato la preclusione alla sua successiva deduzione nel giudizio di rinvio (v. pag. 23 comparsa conclusionale in questo grado di giudizio).
Non è dunque rispondente al vero quanto sostenuto dal , circa il fatto che la richiesta della Pt_1
di provare le circostanze di fatto di cui ai capi da 1 a 4, ammessi con Controparte_1
l'ordinanza in data 24/01/2024 pronunciata dal Consigliere Istruttore, sarebbe stata formulata dopo la pronuncia di rinvio della Suprema Corte.
pagina 7 di 15 Ciò posto, va precisato come se è pur vero che “il giudizio di rinvio sia un giudizio chiuso, nel quale, dovendo il giudice limitarsi a completare il sillogismo giudiziale applicando il “dictum” della
Cassazione a un materiale di cognizione già completo, le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nello stesso stato d'istruzione anteriore alla sentenza cassata, senza possibilità di dedurre prove ed eccezioni nuove (Cass. 8357 del 2005; n. 341 del 2009); ciò non esclude che, dovendo il giudice di rinvio riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di annullamento, si riveli necessario, proprio in base alle statuizioni di quest'ultima, svolgere l'istruttoria sulla base delle prove (non nuove) ma già richieste dalle parti…” (v. Cass. 03/05/2019 n. 11703)
Pertanto, avendo l'ordinanza di rinvio ravvisato una lacuna nell'accertamento condotto dal giudice del gravame, per aver ritenuto assolto l'onere probatorio a carico della con la mera CP_1
dimostrazione dell'estinzione delle obbligazioni nascenti dall'appalto, “senza affrontare il tema cruciale della controversia - ossia la riferibilità dell'assegno in discorso all'appalto”, deve ritenersi che quel tema non sia affatto sottratto all'esame di questo giudice del rinvio e siccome la CP_1
non si era limitata a dedurre e provare di avere estinto le obbligazioni nascenti dal rapporto d'appalto, ma aveva anche offerto di provare che l'emissione e la dazione dell'assegno oggetto di causa era da riferirsi a quel rapporto, l'ammissibilità di quelle prove doveva formare oggetto di esame e valutazione nella presente fase.
Operate tali premesse, non ritiene tuttavia questa Corte di condividere la valutazione di rilevanza ed ammissibilità dei capi da 1 a 4, espressa dal Consigliere Istruttore.
Il capo 1 (“con contratto di appalto del 28/2/2008 (doc.1 allegato all'atto di citazione) la
[...]
incaricava , titolare dell'omonima ditta individuale (con sede in Controparte_1 Persona_1
San Secondo di Pinerolo, Strada Val Pellice n. 119) di eseguire i lavori di costruzione dell'edificio sito in Torino, strada Comunale del Villaretto – lotto edificabile del PR.IN. “ambito Villaretto” – lotto
U4”) concerne circostanze in parte documentali e comunque incontestate;
il capo 2 ( , Persona_1
accettava l'incarico e, dato corso all'inizio dei lavori, emetteva, ad avanzamento degli stessi, fatture che la provvedeva a saldare”) parimenti non è contestato quanto all'esecuzione del CP_1
contratto d'appalto, mentre è generico con riferimento ai SAL emessi e alle fatture saldate.
I capi 3 e 4, astrattamente rilevanti per dimostrare la riferibilità dell'assegno al rapporto d'appalto, sono invece generici.
Il capo 3 concerne il fatto che “alla data del 29/10/2010, essendo la in ritardo sui CP_1
pagamenti, chiedeva alla stessa il rilascio di un assegno a garanzia della somma a Persona_1 quell'epoca ancora dovuta”. Esso, tuttavia, non indica se quella somma corrispondesse ad uno specifico SAL già emesso, ovvero fosse la sommatoria di importi dovuti in base a precedenti SAL solo pagina 8 di 15 parzialmente pagati, circostanza questa che sarebbe del resto in apparente contrasto con il precedente capo 2; né tanto meno è indicato quando, a chi e in quale contesto tale richiesta sarebbe stata avanzata da . Persona_1
Analogamente il capo 4 (“la Cooperativa in persona del Presidente emetteva allora Parte_2
assegno bancario n. 8168584657-12 dell'importo di € 355.951,00 intestato al geom. e Persona_1
privo di data con l'intesa che il titolo sarebbe stato restituito non appena il fosse stato Pt_1 interamente pagato per l'appalto del lotto U4”) non precisa in alcun modo in quali circostanze di tempo e di luogo, e se alla presenza di eventuali altri soggetti, al di là dei due diretti interessati, sarebbe avvenuta la consegna del titolo e sarebbero stati presi gli accordi riguardo alla sua restituzione.
Non può trascurarsi di rammentare come, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, la specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, essi vengano esposti nei loro elementi essenziali, necessari per consentire, da un lato, al giudice di controllarne la rilevanza e la pertinenza e, dall'altro, per consentire all'altra parte di proporre istanza di prova contraria (v. ex multis Cass. 04/08/2021 n. 22254).
Tali presupposti necessitavano di essere vagliati con particolare rigore nel caso di specie, in considerazione del fatto che tali prove orali si inserivano in un quadro fattuale, quale emergente dalle risultanze documentali, che non offriva ad esse alcun riscontro, anzi le rendeva implausibili: non vi era alcuna fattura emessa in relazione al contratto d'appalto, che recasse un importo corrispondente a quello dell'assegno; non era stato prodotto alcun SAL, da cui poter evincere una coincidenza con l'importo dell'assegno, asseritamente dato in garanzia;
la fattura n. 10/2010 emessa in quel mese di ottobre 2010, relativa al 30° avanzamento lavori, è dell'importo di € 295.360,00 ed è stata saldata a mezzo bonifico bancario, a distanza di oltre un anno, il 13/12/2011; a dicembre del 2010 sono stati pagati due assegni all'Impresa di dell'importo di € 151.720,00 e di € 848.280,00; in Persona_1
precedenza non vi erano stati altri pagamenti relativi all'appalto stipulato in data 28/02/2009, per cui non è plausibile sostenere da parte della Cooperativa che sino ad ottobre del 2010 i pagamenti fossero stati regolari, e che, a fronte di una sopravvenuta difficoltà di quel momento, avesse Persona_1
chiesto di essere garantito con il rilascio di un assegno, per la semplice ragione che fino ad ottobre
2010, ed anzi fino a dicembre 2010, non vi era ancora stato alcun pagamento dei lavori appaltati.
Né la circostanziata precisazione dei fatti dedotti a prova può essere affidata ex post a quanto riferiranno i testi, nel corso della loro escussione, debitamente richiesti in quella sede di dettagliare e precisare quanto da essi riferito, poiché ciò da un lato è in palese contrasto con il disposto dell'art. 244
c.p.c., dall'altro è pregiudizievole alla possibilità della controparte di approntare le proprie difese,
pagina 9 di 15 poiché solo nel corso dell'assunzione della prova verrebbe a conoscenza delle specifiche circostanze di fatto, sulle quali avrebbe dovuto poter prendere tempestivamente posizione.
E ciò è quanto puntualmente si è verificato nel caso di specie, dal momento che solo al momento dell'escussione dei testi indicati dalla Cooperativa, , vice- presidente della Testimone_3 CP_1
e di membro del C.d.A. della è emerso chi fossero i soggetti che sarebbero Tes_2 CP_1
stati presenti all'incontro con , quale fosse il contesto e la finalità di quegli incontri. Persona_1
Orbene, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, l'inosservanza dell'art. 244 c.p.c. determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice (Cass. 31/1/2007 n. 2201; Cass. 27/3/2007 n. 7508; Cass.
22/4/2009 n. 9547; Cass. 7/6/2011 n. 12292; Cass. 2/2/2015 n. 1808; Cass. 08/02/2019 n. 3708).
Ed è questa la conclusione cui deve pervenirsi nel caso in esame, stante l'inammissibilità dei sopra esaminati capi di prova.
Del resto, quand'anche si valutassero le prove espletate nel presente giudizio, non potrebbe comunque ritenersi raggiunta la dimostrazione del fatto di cui era onerata la CP_1
ha riferito di riunioni mensili, in cui “si faceva il punto della situazione”, e a cui Testimone_3
partecipavano lui, in qualità anche di tecnico, il presidente della Cooperativa, , e Controparte_2
l'ing. , anch'egli componente del C.d.A.; quindi ha dichiarato di ricordare che “circa a Persona_2
metà cantiere, intorno all'autunno 2010 la non aveva disponibilità liquida sufficiente per CP_1 pagare il SAL a ”, per cui avrebbe chiesto l'emissione di un assegno a garanzia Pt_1 Persona_1
“di quanto era l'esposizione nei suoi confronti a quel momento”.
Si tratta di dichiarazioni palesemente inattendibili, poiché si scontrano con la ben diversa ricostruzione documentale del rapporto d'appalto, di cui si è già dato conto: ad ottobre del 2010 non solo non risulta un SAL impagato per quell'importo, ma soprattutto non si era verificata alcuna “anomalia” rispetto alla regolarità dei pagamenti dei precedenti SAL e delle fatture emesse, per l'evidente ragione che sino a quel momento non era ancora stato corrisposto nulla e gli assegni pagati a dicembre del 2010 all'Impresa Rasetto geom. Aldo riguardano tutt'altri importi.
Né il teste può essere incorso in alcuna confusione, avendo egli perentoriamente affermato che “vi è stata un'unica occasione in cui ha chiesto l'emissione di un assegno in garanzia”. Pt_1
Ancor più inattendibile è la deposizione del teste il quale, seppure non menzionato da Tes_2
come partecipante alle riunioni da lui menzionate, ha dichiarato di essere stato presente Testimone_3
quando ha consegnato l'assegno a , cosa che sarebbe avvenuta in Controparte_2 Persona_1
quanto la era in ritardo nei pagamenti e l'assegno sarebbe quindi stato dato in garanzia per CP_1
un importo pari ai lavori eseguiti sino a quel momento.
pagina 10 di 15 Al di là di ribadire le considerazioni già espresse, in ordine all'inverosimiglianza della giustificazione data alla consegna dell'assegno - al fine di garantire in quell'occasione il pagamento di corrispettivi dell'appalto - il teste all'udienza del 10/04/2024 ha riferito fatti totalmente difformi da quelli da Tes_2
lui dichiarati allorché venne sentito a s.i.t. dalla P.G., su delega del P.M., nel procedimento penale, originato dalla denuncia – querela presentata dal legale rappresentate della Cooperativa nei confronti di
, dopo che l'assegno era stato presentato all'incasso. Persona_1
In quell'occasione, in data 24/09/2014 (v. verbali del procedimento penale, prodotti come doc. 10 dalla nel giudizio di primo grado), ha dichiarato che “all'epoca dei fatti Controparte_1 Tes_2 non era a conoscenza di eventuali debiti da parte nei confronti di ”; Controparte_1 Persona_1
di essere andato ad un incontro, su richiesta di , che gli aveva chiesto di sostituirlo Controparte_2
(“mi disse semplicemente che c'era un problema con e che avrei solo dovuto ascoltare quanto Pt_1 aveva da dire in proposito”); l'incontro si sarebbe svolto in tutt'altra sede, tempo e contesto di quelli riferiti nel corso della deposizione resa nel presente giudizio, dal momento che sarebbe avvenuto presso lo studio legale dell'avvocato del . In quell'occasione il avrebbe detto di vantare un Pt_1 Pt_1
credito nei confronti della di circa 300.000,00 euro, aggiungendo che “Non si CP_1 Tes_2
è parlato di assegni in quella circostanza” e precisando di avere saputo dell'assegno solo dopo che vi era stato il tentativo di incassarlo da parte di , perché la Banca aveva chiamato gli uffici Persona_1
della CP_1
Si tratta con tutta evidenza di una versione antitetica rispetto a quella fornita nel presente giudizio, in cui, a distanza di ben quattordici anni da quando, asseritamente, si sarebbero svolti i fatti, Tes_2
ha ricostruito con estrema precisione tutti i particolari della vicenda;
mentre, sentito dieci anni prima nel procedimento penale, si era dichiarato addirittura stupito di essere stato convocato (“Mi stupisco di essere stato indicato quale teste”), non sapendo nulla di eventuali assegni dati dalla a CP_1
. Persona_1
3.2 A questo punto occorre affrontare la seconda questione demandata all'esame di questo giudice del rinvio, per accertare, in base al contenuto degli atti processuali di , se questi, nel dedurre Persona_1
l'esistenza di un altro rapporto negoziale, cui l'assegno doveva essere riferito, abbia inteso rinunciare al beneficio dell'astrazione processuale della causa.
L'ordinanza di rinvio si pone nel solco dell'insegnamento della Corte di legittimità, secondo cui "la rinuncia al vantaggio della dispensa dall'onere della prova del rapporto fondamentale, derivante dall'effetto di astrazione processuale prodotto dalla promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., può essere anche implicita, ma richiede una inequivoca manifestazione della volontà abdicativa, la quale è configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di
pagina 11 di 15 pagamento, il rapporto ad essa sottostante chiedendo "sua sponte" di provarlo, e non anche quando lo stesso promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente." (v.
Cass. n. 20899/2018).
Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie.
- convenuto in giudizio dalla , che esperiva un'azione di Persona_1 Controparte_1
accertamento negativo dell'esistenza di crediti di qualsivoglia natura, che potessero essere vantati da
, o dalla sua impresa, nei confronti della e che chiedeva altresì la restituzione Persona_1 CP_1
del titolo di credito sull'assunto che fosse riferibile al contratto d'appalto, le cui obbligazioni erano state integralmente estinte – ha dedotto l'esistenza di altri rapporti tra lui e la , Controparte_1
relativi ad anticipazioni di denaro da lui effettuate in favore della e a cui l'assegno doveva CP_1
essere riferito.
Con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado ha precisato di svolgere, in Persona_1
via alternativa e cumulativa con l'azione cambiaria, l'azione causale “basata sul rapporto sottostante all'emissione del titolo…qui utilizzato a valere quale promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988
c.c.” (v. pag. 6 comparsa di costituzione), ribadendo più oltre di essere dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale sottostante e deducendo, “senza inversione alcuna degli oneri probatori”, di avere anticipato somme per l'acquisto di aree edificabili nella prospettiva di essere successivamente incaricato, attraverso la sua impresa, come appaltatore delle opere (v. pag. 8 comparsa di costituzione).
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., ulteriormente, ha ribadito come su di lui Persona_1 gravasse “al più un mero onere di allegazione”, qualificando come del tutto infondata e pretestuosa la pretesa della controparte di gravarlo dell'onere probatorio del diverso rapporto sottostante da lui indicato (v. pag. 3 memoria), quindi ha articolato dei capi di prova, per interpello e testi “per il solo caso di necessità e senza inversione alcuna dell'onere probatorio” (v. pag. 7 memoria).
ha quindi esplicitamente, e reiteratamente, manifestato la sua volontà di esercitare Persona_1
l'azione causale, senza rinunciare a far valere quale prova, fondante l'esercizio di quell'azione, la promessa di pagamento e quindi espressamente dichiarando di volersi avvalere della dispensa dalla dimostrazione in giudizio del rapporto fondamentale sottostante.
Come precisato dall'ordinanza di rinvio deve essere escluso che “la mera indicazione di “altro” rapporto possa di per sé costituire prova della abdicazione in parola, occorrendo soffermarsi sulla valenza da attribuire all'attività diretta alla prova dell'esistenza del diverso rapporto, da parte del promissario.”
Nella fattispecie , nel contrastare la domanda contro di lui proposta, non ha potuto Persona_1
limitarsi ad una contestazione generica, in ordine alla riferibilità dell'assegno al rapporto d'appalto –
pagina 12 di 15 pena l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 115 c.p.c. - e ha quindi dovuto indicare in relazione a quale diverso rapporto quell'assegno fosse stato emesso, senza che ciò comporti automaticamente il venir meno del beneficio dell'astrazione processuale.
Pertanto, alla luce del chiaro ed inequivoco tenore degli atti sopra riassunti, non ha Persona_1
espresso alcun intento abdicativo al beneficio della dispensa dall'onere di provare il diverso rapporto dedotto in giudizio, anzi ha manifestato una chiara ed inequivoca volontà di segno contrario.
Né è ravvisabile una rinuncia implicita a quel vantaggio processuale per avere egli articolato, con tutte le premesse e precisazioni sopra riportate, dei capi di prova aventi ad oggetto la dimostrazione del diverso rapporto obbligatorio prospettato, in quanto ciò con tutta evidenza è stato fatto, in via del tutto cautelativa, in una fase (con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.) in cui non era ancora noto se la controparte avrebbe dedotto prove sul tema introdotto dal convenuto.
A tale riguardo erra la nel lamentare che la genericità dell'allegazione da Controparte_1
parte di del diverso rapporto obbligatorio, cui l'assegno dovrebbe essere riferito, le Persona_1
impedirebbe di provare, secondo il pacifico principio sancito dalla Suprema Corte, l'inesistenza, invalidità o estinzione di quel rapporto.
Premesso – se in tal senso dovesse intendersi quanto sostenuto dalla - che l'ordinanza di CP_1
rinvio non ha affatto preso posizione sull'esistenza di oneri probatori in capo alla , quanto CP_1
al diverso rapporto allegato da , l'assunto della è in ogni caso erroneo. Persona_1 CP_1
La aveva un unico onere probatorio, che era quello afferente ai fatti Controparte_1
costitutivi delle domande da essa proposte in giudizio, e dunque doveva dimostrare che l'assegno, di cui chiedeva la restituzione, era stato emesso in pagamento/garanzia del corrispettivo dell'appalto, corrispettivo che era poi stato integralmente saldato.
Se essa avesse dimostrato ciò - cosa che non è invece avvenuta – avrebbe visto accolte le sue domande e la contraria deduzione di sarebbe risultata tamquam non esset, visto che sarebbe stato Persona_1
provato a quale rapporto (l'appalto) l'assegno doveva essere ricondotto, con logica esclusione della sua riferibilità a qualsivoglia altro rapporto.
4. Conclusioni
Debbono quindi essere accolte le conclusioni formulate da , sia pure con la Parte_1
precisazione che in questa sede non può essere emessa una pronuncia di conferma della sentenza di primo grado, in quanto quella è stata irretrattabilmente riformata, e il giudice del rinvio è chiamato ad una rinnovata pronuncia sulle domande delle parti, alla stregua dei principi affermati dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza rescindente.
pagina 13 di 15 Pertanto, debbono essere respinte le domande proposte dalla e, Controparte_1
in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da , in qualità di erede di Parte_1
, la deve essere condannata a corrispondere a Persona_1 Controparte_1 Pt_1
la somma di € 355.951,00, oltre interessi legali, ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data di
[...]
proposizione della domanda riconvenzionale (20/10/2015) sino al saldo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che ha visto la integralmente Controparte_1
soccombente, le spese di tutti i gradi del giudizio debbono essere poste a suo carico, con condanna alla rifusione in favore di . Parte_1
Tenuto conto della natura della controversia, del numero delle questioni trattate ed avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento (da € 260.000,00 a € 560.000,00) e alle attività effettivamente espletate nei diversi gradi di giudizio, i compensi vengono liquidati nella misura che segue: per il giudizio di primo grado in complessivi € 14.170,00 (facendo applicazione dei compensi medi per la fase di studio ed introduttiva e di quelli minimi per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie istruttorie e all'espletamento di CTU grafologica, e per quella decisionale); per il grado d'appello, in base ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in complessivi € 14.239,00; per il giudizio di cassazione nell'importo di € 8.221,00, e cioè € 4.961,00 per la fase di studio della controversia ed € 3.260,00 per la fase introduttiva del giudizio, essendo stata decisa la causa in adunanza camerale non partecipata;
infine, per il presente giudizio di rinvio, tenuto conto dello scarno tenore dell'atto di riassunzione e del fatto che le difese svolte sono consistite essenzialmente nella riproposizione di temi ed argomenti già trattati nelle precedenti fasi, la liquidazione deve essere contenuta in misura compresa tra i minimi e i medi per tutte le fasi, ivi compresa quella istruttoria, limitata all'escussione di due testi, e così in complessivi € 11.416,00 (di cui € 3.500,00 per la fase di studio, € 1.276,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase istruttoria e € 3.700,00 per la fase decisionale); il tutto oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori.
In base al principio della soccombenza debbono parimenti essere poste a carico della le CP_1
spese della CTU, espletata nel giudizio di primo grado, nella misura già liquidata con provvedimento reso in quel giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, a seguito dell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione n.
13215/2023, sulle domande proposte dalla e sulla domanda Controparte_1
riconvenzionale di , in qualità di erede di , così provvede: Parte_1 Persona_1
pagina 14 di 15 respinge le domande proposte dalla nei confronti di Controparte_1 Pt_1
, nella sua qualità di erede di;
[...] Persona_1
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , nella sua qualità di erede Parte_1
di , condanna la a corrispondere a Persona_1 Controparte_1 Pt_1
la somma di € 355.951,00, oltre interessi legali, ex art. 1284, co. 4, c.c., dal 20/10/2015 sino al
[...]
saldo; condanna la a rifondere a le spese del primo Controparte_1 Parte_1
grado di giudizio, che liquida in € 14.170,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A.,
IVA, le spese del grado d'appello, liquidate in € 14.239,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del
15% sui compensi, C.P.A. ed IVA, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 8.221,00, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A. ed IVA, nonché le spese del presente giudizio di rinvio, liquidate in € 11.416,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A.,
IVA, ed € 1.241,00 per esposti;
pone a carico della le spese della CTU espletata nel giudizio di Controparte_1
primo, come già liquidate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 24/09/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 15 di 15