Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 29/04/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
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r.g. 879/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA
In composizione monocratica, nella persona dott.ssa Marta Sarnelli, nella causa civile iscritta al n. 879/2022 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
(C.F. ), in proprio ed in qualità Parte_1 C.F._1
di legale rappresentante della omonima Ditta Individuale " Pt_2
(P.I.: ) elettivamente domiciliato in Sulmona alla Via
[...] P.IVA_1
Sallustio n. 5/A, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Baldassarre che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione;
- ATTORE/opponente -
E
(partiva Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Sulmona alla via
G. Salvemini
n. 7 presso lo studio dell'Avv. Uberto Di Pillo che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla memoria di costituzione in giudizio;
- CONVENUTO/opposto-
Ha emesso la seguente
SENTENZA
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e Parte_1
quale titolare della ditta ha proposto opposizione avverso Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 218/2022 R.G. 795/2021, emesso in data 11.11.2022,
e notificato il 14.11.2022, con il quale si ingiunge alla ditta “ Parte_2
di pagare alla società la somma di € 30.500,00 oltre Controparte_1 interessi e spese della procedura.
A sostegno della propria pretesa, in fatto, ha dedotto che:
- Tra le parti è esistito un rapporto ultradecennale di amicizia e collaborazione;
- In virtù del predetto rapporto di amicizia, , titolare Controparte_1 dell'omonima società, circa due anni prima del decreto ingiuntivo, convinceva l'opponente a ritirare della merce dalla propria azienda avendo manifestato dei problemi logistici per la conservazione del predetto materiale;
- Nel ritirare il predetto materiale, l'odierno opponente si rese conto che molta merce era danneggiata e inutilizzabile e invitò il a CP_1 portarla direttamente in discarica, ma quest'ultimo insistette per il ritiro rassicurando il che non avrebbe dovuto corrispondere Pt_2
nulla a titolo di corrispettivo per la merce;
- Dopo diverso tempo, il effettuava verbalmente una richiesta CP_1
di pagamento e, dopo ampia discussione, gli stessi addivenivano all'accordo del versamento di € 2.000 in contanti che veniva accettata dal a tacitazione di ogni pretesa;
CP_1
- In data 20.6.2022 veniva recapitata alla la fattura n. Parte_2
30/01 datata 13.6.2022 con la quale la società Controparte_1
chiedeva il pagamento della somma di € 30.500,00 in contanti per la fornitura di mobili da ufficio nello stato in cui si trovano per visti e accettati;
- In realtà la predetta merce era stata contestata nella sua qualità dal
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e il pagamento richiesto non è mai stato concordato. Pt_2
In punto di diritto, l'opponente sostiene che:
- I documenti prodotti non sono idonea prova del credito posto che l'opposto ha prodotto solo la fattura e una fotocopia del registro fatture, ma non le scritture contabili autenticate dal notaio;
- Non vi è prova della fornitura dei beni e della qualità degli stessi.
Con comparsa del 14.4.2023 si costituiva la società la Controparte_1 quale contestava in fatto e in diritto l'avversa domanda.
Rigettata la richiesta di concessione del di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante audizione testi nonché con l'acquisizione di documentazione.
Dopo l'assegnazione della causa alla scrivente, con ordinanza del
20.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
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In primo luogo, il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Nel presente giudizio il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base delle fatture allegate unitamente alla certificazione di conformità delle stesse alle scritture contabili.
Com'è noto, la pacifica giurisprudenza di legittimità ritiene che per l'emissione del decreto ingiuntivo siano sufficienti, come prova scritta del credito, le fatture annotate nelle scritture contabili, mentre, per il giudizio di opposizione, queste non sono sufficienti come prova del credito fatto valere.
Secondo la Suprema Corte, infatti, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso seconde le norme del procedimento ordinario incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa
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valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa
(cfr., tra le tantissime, Cass. a. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003).
La Corte precisa, poi, che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto,
s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002).
Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto
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contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Pertanto nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. n. 5573 del
1997; Cass. n . 9685 del 2000; Sentenza Cassazione civile 05/08/2011, n.
17050)
Ciò posto, se quindi il decreto ingiuntivo è stato emesso legittimamente, occorre ora valutare se vi è la prova del diritto della parte opposta al pagamento di quanto indicato nel decreto ingiuntivo stante l'opposizione del presunto debitore.
L'opposto sostiene che le somme di cui alla fattura deriverebbero dalla fornitura di mobili da ufficio di cui alle fotografie allegate regolarmente consegnati alla ditta Parte_2
Tuttavia, parte opponente sostiene che avrebbe ritirato alcuni beni dalla società su richiesta del legale rappresentante e che Controparte_1
molti di questi erano inservibili e che non era stato pattuito alcun prezzo per tale fornitura.
Solo successivamente le parti avrebbero trovato un accordo che prevedeva il versamento della somma di € 2.000 in contanti.
Orbene, dall'istruttoria complessivamente svolta, non è emersa la prova del contratto di vendita stipulato dalle parti, dell'oggetto del contratto di vendita, del corrispettivo pattuito e dell'effettiva consegna dei beni.
Invero, come prova del credito la produce la fattura e Controparte_1
le scritture contabili, che come detto non è prova del contratto e dell'avvenuta esecuzione nell'ambito del giudizio di opposizione, nonché fotografie che di per sé nulla dimostrano in merito ai beni effettivamente consegnati o venduti alla ditta Parte_2
Come prova del presunto credito vantato, non risultano dirimenti le testimonianze rese.
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Invero, l'unica teste che riferisce di un presunto contratto di compravendita intervenuto tra le parti è , figlia del legale Testimone_1 rappresentante della società la quale sarebbe stata Controparte_1
presente sia nella fase dell'accordo che della consegna dei materiali.
Tuttavia la teste è poco attendibile posto il legale di stretta parentela che la lega al convenuto e comunque le sue dichiarazioni non hanno trovato riscontro alcuno in merito all'effettivo prezzo pattuito dalle parti.
Al pari, non si ritengono dirimenti le altre testimonianze rese nel corso del giudizio sia perché riferiscono quanto da loro appreso dalle parti, sia per il loro legame di stretta parentela (figlia e moglie del . Pt_2
Anche in merito alla consegna dei beni, le dichiarazioni dei testi appaiono generiche e non consentono di affermare con ragionevole certezza che i beni consegnati sia effettivamente quelli indicati nell'elenco fornito dall'opposto.
Pertanto, mancando la prova del titolo legittimamente la pretesa creditoria, il decreto ingiuntivo deve ritenersi illegittimo e va dunque revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezioni e deduzioni disattesa,
- In accoglimento dell'opposizione proposta da in Parte_1 proprio ed in qualità di legale rappresentante della omonima Ditta
Individuale " , dichiara illegittimo e revoca il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 218/2022 , emesso in data 11.11.2022 in favore della società con il quale si ingiungeva alla Controparte_1 [...]
di pagare la somma di euro 30.500,00 oltre interessi Parte_3
come da domanda, euro 1370 per onorari, euro 286,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e c.p.a, oltre alle successive
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occorrende;
- Condanna la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento in favore di Parte_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta Pt_2
delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compensi
[...]
(scaglione sino a 52.000 €, tariffe medie, fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre spese forfettarie, iva e cpa, spese esenti come per legge.
Sulmona, 29.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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