Articolo 5 della Legge 13 luglio 1966, n. 559
Articolo 4Articolo 6
Versione
10 agosto 1966
Art. 5.
Le Amministrazioni statali presentano annualmente al Provveditorato generale dello Stato il preventivo dei loro totali fabbisogni di forniture di carattere ordinario e, tempestivamente, di volta in volta, quelli di carattere straordinario.
Il Provveditorato generale dello Stato stabilisce il fabbisogno delle varie Amministrazioni statali sulla base delle loro esigenze, dispone le variazioni da apportarsi nel corso dell'anno e decide in ordine ai fabbisogni di carattere straordinario.
Per le ordinazioni conferite all'istituto per esigenze dell'Amministrazione statale non e' richiesta la stipula di contratto formale, ne' e' dovuto il pagamento della imposta di registro e della tassa di bollo e sulle concessioni governative.
Il Provveditorato generale dello Stato invigila sulle produzioni e consegne.
Entrata in vigore il 10 agosto 1966