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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16815 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3254/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
TA ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
NO LA Giudice istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3254/2023 r.g promossa da:
, Controparte_1
nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv.to Francesco Cutrona parte ricorrente contro
CP_2
nata il 23 marzo1961 a Calinesti in Romania
parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17 gennaio 2023 il sig. , Controparte_1
premesso che aveva contratto matrimonio in Roma in data 17 luglio 2011 con e che dalla predetta unione non erano nati figli, CP_2
precisando che i coniugi erano economicamente autosufficienti e di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione giudiziale con sentenza n. 16307/2021 del 19 ottobre 2021, ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza presidenziale è comparsa solo la parte ricorrente;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha confermato le condizioni della separazione e ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore.
Dinanzi al Giudice Istruttore, la parte ricorrente ha ribadito la propria domanda di scioglimento del matrimonio, mentre la parte resistente, nonostante la rituale notifica degli atti del processo, non si è costituita in giudizio e va dichiarata contumace.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con sentenza del Tribunale di Roma n. 16307/2021; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti;
ciò dimostra che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
2 Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla quanto alle condizioni accessorie, in assenza di richieste.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla sostanziale non opposizione di parte resistente, giustificano una pronuncia di irripetibilità delle spese del presente giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra
[...]
e in Roma il 17 luglio 2011; Controparte_1 CP_2
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto
00982, parte I, serie 03);
- dichiara irripetibili le spese della lite
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 19 novembre 2025.
Il Giudice estensore
NO LA
Il Presidente
TA ZI
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
TA ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
NO LA Giudice istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3254/2023 r.g promossa da:
, Controparte_1
nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv.to Francesco Cutrona parte ricorrente contro
CP_2
nata il 23 marzo1961 a Calinesti in Romania
parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17 gennaio 2023 il sig. , Controparte_1
premesso che aveva contratto matrimonio in Roma in data 17 luglio 2011 con e che dalla predetta unione non erano nati figli, CP_2
precisando che i coniugi erano economicamente autosufficienti e di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione giudiziale con sentenza n. 16307/2021 del 19 ottobre 2021, ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza presidenziale è comparsa solo la parte ricorrente;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha confermato le condizioni della separazione e ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore.
Dinanzi al Giudice Istruttore, la parte ricorrente ha ribadito la propria domanda di scioglimento del matrimonio, mentre la parte resistente, nonostante la rituale notifica degli atti del processo, non si è costituita in giudizio e va dichiarata contumace.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con sentenza del Tribunale di Roma n. 16307/2021; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti;
ciò dimostra che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
2 Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla quanto alle condizioni accessorie, in assenza di richieste.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla sostanziale non opposizione di parte resistente, giustificano una pronuncia di irripetibilità delle spese del presente giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra
[...]
e in Roma il 17 luglio 2011; Controparte_1 CP_2
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto
00982, parte I, serie 03);
- dichiara irripetibili le spese della lite
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 19 novembre 2025.
Il Giudice estensore
NO LA
Il Presidente
TA ZI
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