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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/03/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 906 R.G. dell'anno 2023, avente ad oggetto: Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1726/2022 TRA
p. VA , con sede legale a Torre del Greco (Na) Parte_1 P.IVA_1 via Calabria 26T, in persona del legale rappresentante p.t c.f.: Parte_2
elett.te dom.ta in Napoli al C.so Umberto I n. 311, CodiceFiscale_1 presso lo studio dell' avv. Raimondo D'Antonio che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su separato atto allegato. OPPONENTE E
, corrente in Tunisia, (TVA 1453620 / yam/000 – Code Controparte_1
Duane in persona della legale rapp.te p.t. P.IVA_2 Controparte_2
, elettVAmente domiciliata in Valva (Sa) alla Contrada Mezzana,3, presso lo
[...] studio dell'avv. Michele Cuozzo, che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla copia del ricorso per decreto ingiuntivo. OPPOSTA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n.1726/2022 emesso il 23.12.2022 in favore di
[...]
notificato a mezzo pec in data 3.1.2023, venVA ingiunto Controparte_2 alla il pagamento della somma di euro 29.980,00 di cui alla Parte_1 fattura n. 30/21 quale corrispettivo per l'acquisto di prodotti orticoli acquistati dalla società , oltre spese ed oneri liquidati in decreto. Controparte_1
Con atto di citazione, notificato in data 11.2.2023 la ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'indicato decreto ingiuntivo affermando di aver pattuito nel dicembre 2021 con la ditta l'acquisto di una Controparte_1 partita di ortaggi ( ) al prezzo corrente di mercato, che all'epoca Parte_3 dell'ordine si aggirava intorno a euro 0,15 a pezzo. Ha allegato che, consegnata la merce la ditta venditrice, aumentando arbitrariamente il prezzo del singolo ortaggio da euro 0,15 ad euro 1,15, emetteva per detta fornitura la fattura n. 30/2021 di euro 29.980,00. L'opponente, a fronte dell'aumento del prezzo che riteneva errato, arbitrario e mai convenuto, affermava di aver sospeso il pagamento al fine di rideterminarne il prezzo col venditore, proponendo il pagamento della merce acquistata al prezzo corrente di mercato, ovvero a 0,40 centesimi al pezzo. La ha, quindi, invocato la nullità, l'infondatezza e la Parte_1 insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità previsti dall' art. 633 del decreto ingiuntivo emesso. In particolare, l'opponente ha contestato le somme ingiunte e la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo in quanto emesso in favore di soggetto non titolare del diritto di credito, essendo Controparte_2 stato il ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla " ". Controparte_1
Ha eccepito, inoltre, l'inidoneità della prova dell'esistenza del credito, che affermava consistere nella sola fattura n. 30/2021 e l'improcedibilità dall'azione per mancato espletamento del procedimento di negoziazione assistita ex D.L. 132/14. Nel costituirsi in giudizio l'opposta ha contestato tutto Controparte_1 quanto asserito, eccepito e richiesto nell'atto di citazione in opposizione perché infondato in fatto ed in diritto ritenendo improponibili, inammissibili e temerarie le eccezioni e le domande formulate in relazione al rito ed al merito. Ha concluso, quindi per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Va preliminarmente superata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto sollevata dall'apponente per essere il decreto stato emesso in favore di un soggetto non titolare del diritto di credito. Invero, sebbene il ricorso per Decreto Ingiuntivo sia stato proposto dalla società " " e il provvedimento monitorio emesso in favore del suo Controparte_1 legale rappresentante tuttavia, in virtù del rapporto Controparte_2 di immedesimazione organica che lega l'amministratore di una società a responsabilità limitata (forma giuridica che, in base alla documentazione in atti, riveste la società ) e la società stessa, rende valido ed efficace Controparte_1 il provvedimento emesso. Del resto, anche in ragione del principio del raggiungimento dello scopo deve ritenersi che dall'esame complessivo degli atti notificato alla società opponente (ricorso e decreto ingiuntivo) fosse chiaro il soggetto nei confronti del quale l'odierna opponente sia stata condannata al pagamento della somma ingiunta, anche in ragione della non contestata esistenza del rapporto commerciale intercorso tra la e (cfr. sul punto Cass. n. Parte_1 Controparte_1
19473/2023 del 10 luglio 2023 che in tema di appello ritiene validi gli atti quando dal complesso tenore degli stessi è inequivoca l'indicazione del destinatario). Per le ragioni esposte la preliminare eccezione va superata.
2.1. Sempre in limine va respinta l'eccezione, sollevata sempre da parte opponente, di improcedibilità per il mancato preliminare esperimento del procedimento di negoziazione assistita, poiché l'art. 3, co. III, lett. a) l. 132/2014 espressamente sottrae i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo a tale obbligo.
3. Passando, quindi, all'esame del merito della domanda di condanna alla pagamento delle somme essa è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito chiariti. In punto di diritto è noto che in base alla costante opinione della giurisprudenza di legittimità, fatta propria dal giudicante, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Secondo la granitica giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (ex multis Cass. n. 826 del 20/01/2015; Cass. n. 15659 del 15/07/2011; Cass. n. 13533 del 2001).
3.1. Partendo da tali premesse, e considerato che tale fondamentale regola in materia di onere probatorio trova certamente applicazione anche alla tipologia di giudizio azionato in tal sede (opposizione a decreto ingiuntivo) nella quale l'opposta assume la veste di attrice in senso sostanziale, ad avviso del giudicante, laddove l'opposta ha provato l'esistenza del rapporto, l'opponente non ha contestato né la propria carenza di legittimazione passVA, né tantomeno l'inadempimento della propria obbligazione. Sul punto va, invero, sottolineato che la non ha disconosciuto Parte_1 il rapporto contrattuale intercorso con l'opposta e non ha negato la ricezione delle merce avvenuta;
anzi, va ricordato che agli atti risulta una distinta di pagamento dell'opponente dalla quale si evince chiaramente l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti del presente giudizio. La contestazione concerne, piuttosto, il prezzo di acquisto degli ortaggi, non ritenuto congruo dalla in considerazione dell'andamento dei Parte_1 prezzi di mercato al momento della transazione. In particolare, laddove parte opposta insiste per l'applicazione del prezzo di euro 1,15 a pezzo, parte opponente asserisce che il prezzo pattuito fosse quello di mercato, e quindi inferiore a quello richiesto da parte opposta. Su punto va chiarito che ai sensi dell'art. 1474 c.c. “se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore”. In base, poi, agli insegnamenti della Suprema Corte “la preferenza accordata dall'art. 1474, primo comma, cod. civ., in caso di mancata indicazione espressa del prezzo della cosa venduta, al criterio di determinazione consistente nel prezzo correntemente praticato dal venditore, è ammissibile solo con riguardo alle cose generiche e non anche a quelle specifiche, le quali, per la loro peculiare individualità, non sono suscettibili di prezzi uniformi, tali da poter fornire un sicuro parametro di riferimento” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25804 del 18/11/2013). Orbene, nella specie, ci si trova al cospetto di un contratto di compravendita, concluso oralmente, avente ad oggetto una partita di “ ”, vale a dire Parte_3 proprio cose individuate solo nel genere: circostanza che, ad avviso del tribunale, consente l'applicazione della richiamata norma. Ora, tenuto conto del fatto che l'onere di dimostrare che il prezzo normalmente praticato dal venditore fosse diverso da quello richiesto dall'opposto con la fattura in contestazione incombeva proprio sull'opponente, ritiene il giudicante che tale onere probatorio sia stato assolto dalla attraverso la Parte_1 produzione in atti della fattura n. 28 del 2021, che quantificava il prezzo del singolo carciofo in euro 0,90 e non in euro 1,15 richiesti dalla CP_1 con i decreto ingiuntivo de quo.
[...]
Ne discende che il prezzo applicabile alla partita di ortaggi in parola deve ritersi essere quello (correntemente praticato dal venditore) di euro 0,90 al pezzo che, moltiplicato per il numero dei pezzi acquistati indicato nella fattura n. 30/21 (pari a n. 25200 pezzi) dà un totale di euro 22.680,00: somma al cui pagamento l'opponente va condannata. Per le ragioni esposte, l'opposizione va accolta e - in considerazione della natura di domanda di merito sul diritto di credito azionato, propria del ricorso per ingiunzione - il decreto ingiuntivo deve essere, quindi, revocato e sostituito dalla condanna della società opponente al pagamento in favore della CP_1
nei limiti del diritto accertato, della somma di euro 22.680,00 oltre
[...] interessi ex art. 5 d.lgs.231/2002 dal 21.11.2022. 3. Le spese di lite, vanno compensate per un terzo ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., atteso il parziale accoglimento della domanda e dell'opposizione, seguendo per il resto il regime della soccombenza dell'opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della controversia, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttVA, euro 777,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00. Il tutto ridotto di un terzo), da distrarre in favore dell'avvocato Michele Cuozzo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitVAmente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1726/2022 del 23.12.2022; Par B. accoglie la domanda e condanna l'opponente in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della CP_1
in persona del legale rapp.te p.t., della somma di euro 22.680,00
[...] oltre interessi ex art. 5 d.lgs.231/2002 dal 21.11.2022; C. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento in favore della , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., delle spese di lite che liquida in euro 3.384,66 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Michele Cuozzo dichiaratosi antistatario. Così deciso in Torre Annunziata il 31 marzo 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
p. VA , con sede legale a Torre del Greco (Na) Parte_1 P.IVA_1 via Calabria 26T, in persona del legale rappresentante p.t c.f.: Parte_2
elett.te dom.ta in Napoli al C.so Umberto I n. 311, CodiceFiscale_1 presso lo studio dell' avv. Raimondo D'Antonio che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su separato atto allegato. OPPONENTE E
, corrente in Tunisia, (TVA 1453620 / yam/000 – Code Controparte_1
Duane in persona della legale rapp.te p.t. P.IVA_2 Controparte_2
, elettVAmente domiciliata in Valva (Sa) alla Contrada Mezzana,3, presso lo
[...] studio dell'avv. Michele Cuozzo, che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla copia del ricorso per decreto ingiuntivo. OPPOSTA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n.1726/2022 emesso il 23.12.2022 in favore di
[...]
notificato a mezzo pec in data 3.1.2023, venVA ingiunto Controparte_2 alla il pagamento della somma di euro 29.980,00 di cui alla Parte_1 fattura n. 30/21 quale corrispettivo per l'acquisto di prodotti orticoli acquistati dalla società , oltre spese ed oneri liquidati in decreto. Controparte_1
Con atto di citazione, notificato in data 11.2.2023 la ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'indicato decreto ingiuntivo affermando di aver pattuito nel dicembre 2021 con la ditta l'acquisto di una Controparte_1 partita di ortaggi ( ) al prezzo corrente di mercato, che all'epoca Parte_3 dell'ordine si aggirava intorno a euro 0,15 a pezzo. Ha allegato che, consegnata la merce la ditta venditrice, aumentando arbitrariamente il prezzo del singolo ortaggio da euro 0,15 ad euro 1,15, emetteva per detta fornitura la fattura n. 30/2021 di euro 29.980,00. L'opponente, a fronte dell'aumento del prezzo che riteneva errato, arbitrario e mai convenuto, affermava di aver sospeso il pagamento al fine di rideterminarne il prezzo col venditore, proponendo il pagamento della merce acquistata al prezzo corrente di mercato, ovvero a 0,40 centesimi al pezzo. La ha, quindi, invocato la nullità, l'infondatezza e la Parte_1 insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità previsti dall' art. 633 del decreto ingiuntivo emesso. In particolare, l'opponente ha contestato le somme ingiunte e la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo in quanto emesso in favore di soggetto non titolare del diritto di credito, essendo Controparte_2 stato il ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla " ". Controparte_1
Ha eccepito, inoltre, l'inidoneità della prova dell'esistenza del credito, che affermava consistere nella sola fattura n. 30/2021 e l'improcedibilità dall'azione per mancato espletamento del procedimento di negoziazione assistita ex D.L. 132/14. Nel costituirsi in giudizio l'opposta ha contestato tutto Controparte_1 quanto asserito, eccepito e richiesto nell'atto di citazione in opposizione perché infondato in fatto ed in diritto ritenendo improponibili, inammissibili e temerarie le eccezioni e le domande formulate in relazione al rito ed al merito. Ha concluso, quindi per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Va preliminarmente superata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto sollevata dall'apponente per essere il decreto stato emesso in favore di un soggetto non titolare del diritto di credito. Invero, sebbene il ricorso per Decreto Ingiuntivo sia stato proposto dalla società " " e il provvedimento monitorio emesso in favore del suo Controparte_1 legale rappresentante tuttavia, in virtù del rapporto Controparte_2 di immedesimazione organica che lega l'amministratore di una società a responsabilità limitata (forma giuridica che, in base alla documentazione in atti, riveste la società ) e la società stessa, rende valido ed efficace Controparte_1 il provvedimento emesso. Del resto, anche in ragione del principio del raggiungimento dello scopo deve ritenersi che dall'esame complessivo degli atti notificato alla società opponente (ricorso e decreto ingiuntivo) fosse chiaro il soggetto nei confronti del quale l'odierna opponente sia stata condannata al pagamento della somma ingiunta, anche in ragione della non contestata esistenza del rapporto commerciale intercorso tra la e (cfr. sul punto Cass. n. Parte_1 Controparte_1
19473/2023 del 10 luglio 2023 che in tema di appello ritiene validi gli atti quando dal complesso tenore degli stessi è inequivoca l'indicazione del destinatario). Per le ragioni esposte la preliminare eccezione va superata.
2.1. Sempre in limine va respinta l'eccezione, sollevata sempre da parte opponente, di improcedibilità per il mancato preliminare esperimento del procedimento di negoziazione assistita, poiché l'art. 3, co. III, lett. a) l. 132/2014 espressamente sottrae i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo a tale obbligo.
3. Passando, quindi, all'esame del merito della domanda di condanna alla pagamento delle somme essa è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito chiariti. In punto di diritto è noto che in base alla costante opinione della giurisprudenza di legittimità, fatta propria dal giudicante, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Secondo la granitica giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (ex multis Cass. n. 826 del 20/01/2015; Cass. n. 15659 del 15/07/2011; Cass. n. 13533 del 2001).
3.1. Partendo da tali premesse, e considerato che tale fondamentale regola in materia di onere probatorio trova certamente applicazione anche alla tipologia di giudizio azionato in tal sede (opposizione a decreto ingiuntivo) nella quale l'opposta assume la veste di attrice in senso sostanziale, ad avviso del giudicante, laddove l'opposta ha provato l'esistenza del rapporto, l'opponente non ha contestato né la propria carenza di legittimazione passVA, né tantomeno l'inadempimento della propria obbligazione. Sul punto va, invero, sottolineato che la non ha disconosciuto Parte_1 il rapporto contrattuale intercorso con l'opposta e non ha negato la ricezione delle merce avvenuta;
anzi, va ricordato che agli atti risulta una distinta di pagamento dell'opponente dalla quale si evince chiaramente l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti del presente giudizio. La contestazione concerne, piuttosto, il prezzo di acquisto degli ortaggi, non ritenuto congruo dalla in considerazione dell'andamento dei Parte_1 prezzi di mercato al momento della transazione. In particolare, laddove parte opposta insiste per l'applicazione del prezzo di euro 1,15 a pezzo, parte opponente asserisce che il prezzo pattuito fosse quello di mercato, e quindi inferiore a quello richiesto da parte opposta. Su punto va chiarito che ai sensi dell'art. 1474 c.c. “se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore”. In base, poi, agli insegnamenti della Suprema Corte “la preferenza accordata dall'art. 1474, primo comma, cod. civ., in caso di mancata indicazione espressa del prezzo della cosa venduta, al criterio di determinazione consistente nel prezzo correntemente praticato dal venditore, è ammissibile solo con riguardo alle cose generiche e non anche a quelle specifiche, le quali, per la loro peculiare individualità, non sono suscettibili di prezzi uniformi, tali da poter fornire un sicuro parametro di riferimento” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25804 del 18/11/2013). Orbene, nella specie, ci si trova al cospetto di un contratto di compravendita, concluso oralmente, avente ad oggetto una partita di “ ”, vale a dire Parte_3 proprio cose individuate solo nel genere: circostanza che, ad avviso del tribunale, consente l'applicazione della richiamata norma. Ora, tenuto conto del fatto che l'onere di dimostrare che il prezzo normalmente praticato dal venditore fosse diverso da quello richiesto dall'opposto con la fattura in contestazione incombeva proprio sull'opponente, ritiene il giudicante che tale onere probatorio sia stato assolto dalla attraverso la Parte_1 produzione in atti della fattura n. 28 del 2021, che quantificava il prezzo del singolo carciofo in euro 0,90 e non in euro 1,15 richiesti dalla CP_1 con i decreto ingiuntivo de quo.
[...]
Ne discende che il prezzo applicabile alla partita di ortaggi in parola deve ritersi essere quello (correntemente praticato dal venditore) di euro 0,90 al pezzo che, moltiplicato per il numero dei pezzi acquistati indicato nella fattura n. 30/21 (pari a n. 25200 pezzi) dà un totale di euro 22.680,00: somma al cui pagamento l'opponente va condannata. Per le ragioni esposte, l'opposizione va accolta e - in considerazione della natura di domanda di merito sul diritto di credito azionato, propria del ricorso per ingiunzione - il decreto ingiuntivo deve essere, quindi, revocato e sostituito dalla condanna della società opponente al pagamento in favore della CP_1
nei limiti del diritto accertato, della somma di euro 22.680,00 oltre
[...] interessi ex art. 5 d.lgs.231/2002 dal 21.11.2022. 3. Le spese di lite, vanno compensate per un terzo ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., atteso il parziale accoglimento della domanda e dell'opposizione, seguendo per il resto il regime della soccombenza dell'opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della controversia, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttVA, euro 777,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00. Il tutto ridotto di un terzo), da distrarre in favore dell'avvocato Michele Cuozzo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitVAmente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1726/2022 del 23.12.2022; Par B. accoglie la domanda e condanna l'opponente in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della CP_1
in persona del legale rapp.te p.t., della somma di euro 22.680,00
[...] oltre interessi ex art. 5 d.lgs.231/2002 dal 21.11.2022; C. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento in favore della , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., delle spese di lite che liquida in euro 3.384,66 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Michele Cuozzo dichiaratosi antistatario. Così deciso in Torre Annunziata il 31 marzo 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo