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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/04/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2042/2019 R.G.
T R I B U N A L E D I T E R A M O
S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Daniela
D'Adamo, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2042/2019 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Parte_1 C.F._1
Fanì e Gianluca De Cesaris
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Controparte_1 C.F._2
Di Serafino
CONVENUTO
e
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, con sede in Milano al Largo Tazio Nuvolari n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
Capuano
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- “voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del sig. in ordine alla causazione del sinistro in Controparte_1 premessa e, per l'effetto, condannarlo a risarcire integralmente tutti i danni subiti dall'attore, sia per danni patrimoniali per l'importo di € 18.000,00, sia per danno biologico per l'importo di € 33.720,00, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre Iva e Cap e sentenza provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 282 c.p.c.”.
Per il convenuto:
“Voglia:
In via preliminare:
- autorizzare la chiamata in causa ed in garanzia della in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari n. 1 (pec:
, polizza famiglia n. 40021712000065, con la quale il comparente Email_1
convenuto è assicurato e, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 269 c.p.c., differire la prima udienza di comparizione ad altra data, onde consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.;
Nel merito:
- Rigettare la domanda proposta perché inammissibile, non provata nonché illegittima ed infondata in fatto ed in diritto;
- Condannare il Sig. al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in Parte_1
via equitativa, per aver agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave;
In subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, ridurre il quantum risarcitorio e ricondurlo al giusto et equo, anche in considerazione del concorso colposo del creditore;
- In caso di accoglimento della domanda attorea, condannare la Compagnia assicuratrice
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Largo Controparte_2
Tazio Nuvolari n. 1 (pec: , polizza famiglia n. 40021712000065, al Email_1
risarcimento dei danni come liquidati, in forza del contratto assicurativo, tenendo indenne il Sig. da ogni spesa conseguente al presente giudizio, ivi comprese quelle del Controparte_1
sottoscritto avvocato;
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio”. Per la terza chiamata:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) in via principale, in accoglimento delle argomentazioni difensive svolte in narrativa, ritenuta la condotta imprudente tenuta nell'occorso dal causa esclusiva della produzione dell'evento Pt_1
dedotto in giudizio, rigettare integralmente la domanda attorea, in quanto del tutto infondata in fatto
e in diritto, con vittoria di lite e con condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa, per aver agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave;
2) in via subordinata, ritenuta la condotta imprudente tenuta dal quantomeno concausa Pt_1 della produzione dell'evento de quo, ridurre la pretesa risarcitoria attorea in rapporto all'accertando grado di colpa del medesimo, in applicazione del disposto di cui all'art. 1227, comma
1, c.c.; con ogni conseguente statuizione anche in ordine al carico delle spese di lite;
3) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, ridurre comunque la pretesa risarcitoria ex adverso svolta sulla scorta delle argomentazioni dianzi svolte in ordine al quantum debeatur e comunque nella misura che risulterà di giustizia all'esito di specifica C.T.U. medico-legale; con ogni conseguente statuizione anche in ordine al carico delle spese di lite”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
deducendo di essere stato aggredito in data 14.1.2017 dal cane di proprietà del CP_1 convenuto, all'interno del negozio per animali “Amici Felici Pet Shop”, sito in Roseto degli Abruzzi, in località Campo a Mare. Tale evenienza, più nello specifico, avrebbe causato all'attore una “ferita
L – C della piramide nasale”, refertata in sede di accesso al Pronto Soccorso del nosocomio di
Giulianova, da cui sarebbero derivati due distinti pregiudizi: un danno estetico dovuto alla permanenza di una cicatrice sulla piramide nasale di circa due centimetri;
un danno biologico nella specie di disturbi post-traumatici da stress. Ha chiesto, pertanto, il risarcimento di tali pregiudizi, quantificandoli complessivamente nell'importo pari ad € 51.720,00.
Con comparsa depositata in data 24.9.2019, si è costituito il convenuto Controparte_1
insistendo per il rigetto delle avverse domande in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto.
Preliminarmente, ha formulato istanza di differimento della prima udienza di comparizione, onde consentire la chiamata in causa della per essere da questa manlevata in Controparte_2
forza della polizza assicurativa n. 40021712000065 avente ad oggetto la copertura dei danni da animale di affezione.
Nel merito, ha contestato la ricostruzione della vicenda così come prospettata dall'attore, affermando che la condotta aggressiva del cane fosse dipesa in via esclusiva dal comportamento incauto dell'attore che si avvicinava repentinamente all'animale, afferrandolo per la mandibola al fine di verificare la relativa forma del cranio. Ha evidenziato che la condotta colposa del danneggiato integra gli estremi del caso fortuito, escludendo la propria invocata responsabilità ex art. 2052 c.c., avendo rappresentato la causa esclusiva dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 1227 secondo comma c.c.
In via subordinata, ha avversato la dedotta quantificazione dei pregiudizi lamentati, ritenendola eccessiva e sproporzionata, chiedendone la riduzione anche alla luce dell'incidenza del comportamento tenuto dallo stesso attore nella causazione dell'evento.
Successivamente, con comparsa depositata il 3.2.2020, si è costituita in giudizio anche la terza chiamata, associandosi alla difesa del convenuto e chiedendo il rigetto delle Controparte_2
domande attoree sulla scorta delle medesime considerazioni già riepilogate.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale e assunzione di testimoni.
I difensori hanno precisato le conclusioni all'udienza del 14.1.2025 e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
La domanda avanzata dalla parte attrice risulta infondata e merita il rigetto, per le ragioni di seguito esposte.
La presente controversia rientra nell'alveo della speciale ipotesi di responsabilità aquiliana disciplinata dall'art. 2052 c.c., afferente ai danni cagionati da animali, secondo cui “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
In punto di diritto, giova preliminarmente osservare che la responsabilità in commento configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, sostanzialmente fondata sul principio cuius comoda eius et incommoda, il cui presupposto risiede nell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra il fatto e l'evento provocato dall'animale. Il proprietario, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è pertanto responsabile in virtù della sola relazione di proprietà o di uso esistente con l'animale.
Tuttavia, il proprietario dell'animale può liberarsi dall'obbligo risarcitorio se prova la sussistenza del c.d. caso fortuito, ossia di un fattore esterno imprevedibile, eccezionale ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'evento lesivo e l'azione dell'animale, ben potendo entrare in gioco in tale valutazione, anche la condotta colposa del soggetto danneggiato. In sintesi, quindi, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto (Cass. Civ., Sentenza n. 17091/2014, in tal senso anche, Cass. Civ. Sentenza n. 25223/2015 e Cass. Civ. Sentenza n. 10402/2016).
Così delineati i tratti essenziali della forma di responsabilità invocata dall'attore e calando i richiamati principi al caso di specie, le domande attoree meritano di essere rigettate, essendo emersa all'esito della fase istruttoria la sussistenza del caso fortuito, corrispondente alla condotta colposa dello stesso danneggiato.
All'esito della evidenza probatoria, è emersa la causalità tra l'eventus damni e la condotta dell'animale, nonché l'aventus damni, ovvero l'elemento oggettivo della fattispecie illecita sufficiente a far scattare la presunzione di responsabilità di cui alla citata disciplina.
In particolare, la parte convenuta non ha contestato la dinamica del sinistro, tuttavia invocando l'esimente del caso fortuito. Al riguardo, si rileva come l'eventus damni risulta interamente ascrivibile al convenuto custode del cane, il quale ha omesso di adottare le misura necessarie ad evitare che l'animale sfuggisse al suo controllo.
Purtuttavia, dalle risultanze dell'istruttoria orale, è risultato dimostrato l'intervento di un fattore fortuito, esterno e non governabile dal custode dell'animale, idoneo ad escludere il nesso causale, che può agevolmente rintracciarsi nella condotta imprudente di parte attrice.
A tal proposito, occorre premettere che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte il caso fortuito è quel fattore esterno, estraneo alla sfera soggettiva del proprietario dell'animale, imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale che, intervenendo nel causazione del danno, interrompe il nesso di causalità tra la condotta dell'animale e l'evento lesivo (cfr., in tal senso Cass. Civ. n. 15895/2011); ne consegue che la rilevanza del fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo esclusivamente causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi (cfr. Cass. Civ. n. 7260/2013).
Ed ancora, sottolinea la giurisprudenza come il caso fortuito sia comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (Css. Civ. n. 25223/2015). Orbene, dall'attività istruttoria svolta risulta pienamente raggiunta, nel caso di specie, la prova del caso fortuito così per come descritto.
E' pacifico, per come ammesso anche dal convenuto, che, in data 14.1.2017, all'interno del negozio per animali “Amici Felici Pet Shop”, è stato aggredito dal cane di proprietà e in uso Parte_1
a causandogli un'escoriazione sulla piramide nasale. A detta dell'attore, Controparte_1
l'evento lesivo sarebbe dipeso dalla negligenza del convenuto nella corretta gestione dell'animale, avendo questi mancato di controllare i movimenti del cane, di fatto non impedendo l'aggressione. Al contrario, secondo il convenuto e la terza chiamata, la causa esclusiva e scatenante dell'evento sarebbe da rinvenire nel comportamento incauto del danneggiato, che si chinava repentinamente sul cane, prendendolo dalla mandibola per ispezionarne la conformazione del cranio.
Ebbene, l'intercorsa istruttoria orale ha permesso di ricostruire l'effettivo avvicendamento dell'evento, così come descritto dal convenuto e dalla compagnia assicurativa.
Dirimente risulta la deposizione testimoniale resa da la cui deposizione appare Testimone_1
particolarmente attendibile, attesa la sua diretta percezione dei fatti per essersi la stessa trovata all'interno del punto vendita nel momento in cui è avvenuto l'evento. Ebbene, la cennata testimone ha riferito espressamente quanto segue “il sig. si avvicinò al cane, si abbassò Parte_1 all'altezza del cane e prese la testa dell'animale, più precisamente dalle mandibole, con le mani muovendo la testa del cane come per valutarne la conformazione”, aggiungendo inoltre che “il cane fece uno scatto in avanti verso il sig. , come spaventato di fronte ad una persona Parte_1 che non conosceva e nel fare questo movimento lo graffiò al viso. Sul graffio si intravedeva un po' di sangue” (cfr. verbale di udienza del 17.2.2022).
Si rende opportuno evidenziare che le informazioni fornite dalla teste appaiono più Testimone_1
delle dichiarazioni contrastanti del teste il quale ha avvalorato la tesi prospettata Tes_2 dall'attore, tenuto conto che lo stesso non si trovava all'interno del negozio, avendo dichiarato di aver assistito alla vicenda dall'esterno. Sul punto, la teste ha avuto modo di precisare che Testimone_1
“dall'esterno del negozio, cioè dalla strada, non vi è visibilità all'interno in quanto sulla porta di ingresso in vetro e sulle altre vetrate erano incollati manifesti ed adesivi dei vari sponsor. Inoltre, a ridosso delle vetrate, all'interno del negozio, erano poggiati degli scaffali contenti prodotti vari per animali. Aggiungo, inoltre, che la porta di ingresso non è posta in modo perpendicolare rispetto alla sala d'aspetto del negozio” (cfr. verbale di udienza del 17.2.2022). Al contrario il teste Tes_2 ha affermato che “alle vetrine ed a quella di ingresso erano attaccati degli adesivi, ma comunque si riusciva a vederne all'interno” (cfr. verbale di udienza del 10.5.2022).
Sul punto, vale rilevare che, indipendentemente dall'effettiva visibilità dell'interno del locale commerciale dall'area antistante, è altamente verosimile che la teste abbia potuto Testimone_1 osservare meglio l'andamento dei fatti, avendo direttamente assistito agli stessi, ad una distanza di pochi metri e con piena visuale.
Ne discende che può ritenersi pienamente provato il caso fortuito addotto dal convenuto e dalla terza chiamata, consistente nella condotta colposa posta in essere dall'attore, che equivale a causa esclusiva di causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 co 2 c.c. In particolare, il negligente e imprudente comportamento del sig. , essendo idoneo ad interrompere il nesso causale tra Parte_1
l'azione dell'animale e la verificazione del sinistro, esclude la responsabilità gravante sul convenuto ai sensi dell'art. 2052 c.c. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che il caso fortuito che esclude responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052
c.c., può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (cfr. ex pluribus ad. es. Cass. n. 12061.2000;
Cass. n. 7260.2013; Cass. n. 17091.2014; Cass. n. 10402.2016). Nel caso di specie, tali requisiti risultano sussistenti, potendo essere definita come del tutto abnorme e imprevedibile la condotta dell'attore sostanziatasi nell'improvviso ed improvvido avvicinamento all'animale, prendendolo per la mandibola per ispezionarne le dimensioni del cranio.
Si ribadisce che, del tutto irrilevanti risultano le considerazioni svolte dall'attore in merito al contegno, in tesi negligente, del convenuto. Come già sottolineato, la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. prescinde totalmente dal profilo della colpa del proprietario dell'animale ovvero del suo utilizzatore, essendo incentrata esclusivamente sul nesso causale tra la condotta dell'animale e la verificazione del danno -evento, che nel caso di specie è stato interrotto dal comportamento dello stesso attore, escludendo la paventata responsabilità del convenuto.
Non può nemmeno trovare accoglimento la richiesta di rimessione in istruttoria avanzata dall'attore negli scritti conclusivi in riferimento alla necessità di disporre CTU medico – legale, finalizzata alla quantificazione dei danni lamentati. In effetti, essendo emersa l'infondatezza della domanda attorea nell'an, risulta del tutto inutile l'accertamento del profilo attinente al quantum debeatur.
In definitiva, la domanda attorea merita il rigetto, in forza delle motivazioni finora esposte. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, vengono poste a carico della parte attrice e vengono liquidate come da dispositivo, seguendo i parametri minimi dello scaglione di riferimento delle tabelle allegate al DM 55/2014 e successive modifiche, stante la blanda complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- rigetta le domande attoree, per le ragioni espresse in narrativa;
- condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta e della terza chiamata, liquidate per ciascuna di esse nell'importo di € 3.809,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
Si comunichi.
Teramo, 14.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo
T R I B U N A L E D I T E R A M O
S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Daniela
D'Adamo, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2042/2019 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Parte_1 C.F._1
Fanì e Gianluca De Cesaris
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Controparte_1 C.F._2
Di Serafino
CONVENUTO
e
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, con sede in Milano al Largo Tazio Nuvolari n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
Capuano
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- “voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del sig. in ordine alla causazione del sinistro in Controparte_1 premessa e, per l'effetto, condannarlo a risarcire integralmente tutti i danni subiti dall'attore, sia per danni patrimoniali per l'importo di € 18.000,00, sia per danno biologico per l'importo di € 33.720,00, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre Iva e Cap e sentenza provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 282 c.p.c.”.
Per il convenuto:
“Voglia:
In via preliminare:
- autorizzare la chiamata in causa ed in garanzia della in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari n. 1 (pec:
, polizza famiglia n. 40021712000065, con la quale il comparente Email_1
convenuto è assicurato e, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 269 c.p.c., differire la prima udienza di comparizione ad altra data, onde consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.;
Nel merito:
- Rigettare la domanda proposta perché inammissibile, non provata nonché illegittima ed infondata in fatto ed in diritto;
- Condannare il Sig. al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in Parte_1
via equitativa, per aver agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave;
In subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, ridurre il quantum risarcitorio e ricondurlo al giusto et equo, anche in considerazione del concorso colposo del creditore;
- In caso di accoglimento della domanda attorea, condannare la Compagnia assicuratrice
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Largo Controparte_2
Tazio Nuvolari n. 1 (pec: , polizza famiglia n. 40021712000065, al Email_1
risarcimento dei danni come liquidati, in forza del contratto assicurativo, tenendo indenne il Sig. da ogni spesa conseguente al presente giudizio, ivi comprese quelle del Controparte_1
sottoscritto avvocato;
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio”. Per la terza chiamata:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) in via principale, in accoglimento delle argomentazioni difensive svolte in narrativa, ritenuta la condotta imprudente tenuta nell'occorso dal causa esclusiva della produzione dell'evento Pt_1
dedotto in giudizio, rigettare integralmente la domanda attorea, in quanto del tutto infondata in fatto
e in diritto, con vittoria di lite e con condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa, per aver agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave;
2) in via subordinata, ritenuta la condotta imprudente tenuta dal quantomeno concausa Pt_1 della produzione dell'evento de quo, ridurre la pretesa risarcitoria attorea in rapporto all'accertando grado di colpa del medesimo, in applicazione del disposto di cui all'art. 1227, comma
1, c.c.; con ogni conseguente statuizione anche in ordine al carico delle spese di lite;
3) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, ridurre comunque la pretesa risarcitoria ex adverso svolta sulla scorta delle argomentazioni dianzi svolte in ordine al quantum debeatur e comunque nella misura che risulterà di giustizia all'esito di specifica C.T.U. medico-legale; con ogni conseguente statuizione anche in ordine al carico delle spese di lite”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
deducendo di essere stato aggredito in data 14.1.2017 dal cane di proprietà del CP_1 convenuto, all'interno del negozio per animali “Amici Felici Pet Shop”, sito in Roseto degli Abruzzi, in località Campo a Mare. Tale evenienza, più nello specifico, avrebbe causato all'attore una “ferita
L – C della piramide nasale”, refertata in sede di accesso al Pronto Soccorso del nosocomio di
Giulianova, da cui sarebbero derivati due distinti pregiudizi: un danno estetico dovuto alla permanenza di una cicatrice sulla piramide nasale di circa due centimetri;
un danno biologico nella specie di disturbi post-traumatici da stress. Ha chiesto, pertanto, il risarcimento di tali pregiudizi, quantificandoli complessivamente nell'importo pari ad € 51.720,00.
Con comparsa depositata in data 24.9.2019, si è costituito il convenuto Controparte_1
insistendo per il rigetto delle avverse domande in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto.
Preliminarmente, ha formulato istanza di differimento della prima udienza di comparizione, onde consentire la chiamata in causa della per essere da questa manlevata in Controparte_2
forza della polizza assicurativa n. 40021712000065 avente ad oggetto la copertura dei danni da animale di affezione.
Nel merito, ha contestato la ricostruzione della vicenda così come prospettata dall'attore, affermando che la condotta aggressiva del cane fosse dipesa in via esclusiva dal comportamento incauto dell'attore che si avvicinava repentinamente all'animale, afferrandolo per la mandibola al fine di verificare la relativa forma del cranio. Ha evidenziato che la condotta colposa del danneggiato integra gli estremi del caso fortuito, escludendo la propria invocata responsabilità ex art. 2052 c.c., avendo rappresentato la causa esclusiva dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 1227 secondo comma c.c.
In via subordinata, ha avversato la dedotta quantificazione dei pregiudizi lamentati, ritenendola eccessiva e sproporzionata, chiedendone la riduzione anche alla luce dell'incidenza del comportamento tenuto dallo stesso attore nella causazione dell'evento.
Successivamente, con comparsa depositata il 3.2.2020, si è costituita in giudizio anche la terza chiamata, associandosi alla difesa del convenuto e chiedendo il rigetto delle Controparte_2
domande attoree sulla scorta delle medesime considerazioni già riepilogate.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale e assunzione di testimoni.
I difensori hanno precisato le conclusioni all'udienza del 14.1.2025 e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
La domanda avanzata dalla parte attrice risulta infondata e merita il rigetto, per le ragioni di seguito esposte.
La presente controversia rientra nell'alveo della speciale ipotesi di responsabilità aquiliana disciplinata dall'art. 2052 c.c., afferente ai danni cagionati da animali, secondo cui “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
In punto di diritto, giova preliminarmente osservare che la responsabilità in commento configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, sostanzialmente fondata sul principio cuius comoda eius et incommoda, il cui presupposto risiede nell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra il fatto e l'evento provocato dall'animale. Il proprietario, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è pertanto responsabile in virtù della sola relazione di proprietà o di uso esistente con l'animale.
Tuttavia, il proprietario dell'animale può liberarsi dall'obbligo risarcitorio se prova la sussistenza del c.d. caso fortuito, ossia di un fattore esterno imprevedibile, eccezionale ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'evento lesivo e l'azione dell'animale, ben potendo entrare in gioco in tale valutazione, anche la condotta colposa del soggetto danneggiato. In sintesi, quindi, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto (Cass. Civ., Sentenza n. 17091/2014, in tal senso anche, Cass. Civ. Sentenza n. 25223/2015 e Cass. Civ. Sentenza n. 10402/2016).
Così delineati i tratti essenziali della forma di responsabilità invocata dall'attore e calando i richiamati principi al caso di specie, le domande attoree meritano di essere rigettate, essendo emersa all'esito della fase istruttoria la sussistenza del caso fortuito, corrispondente alla condotta colposa dello stesso danneggiato.
All'esito della evidenza probatoria, è emersa la causalità tra l'eventus damni e la condotta dell'animale, nonché l'aventus damni, ovvero l'elemento oggettivo della fattispecie illecita sufficiente a far scattare la presunzione di responsabilità di cui alla citata disciplina.
In particolare, la parte convenuta non ha contestato la dinamica del sinistro, tuttavia invocando l'esimente del caso fortuito. Al riguardo, si rileva come l'eventus damni risulta interamente ascrivibile al convenuto custode del cane, il quale ha omesso di adottare le misura necessarie ad evitare che l'animale sfuggisse al suo controllo.
Purtuttavia, dalle risultanze dell'istruttoria orale, è risultato dimostrato l'intervento di un fattore fortuito, esterno e non governabile dal custode dell'animale, idoneo ad escludere il nesso causale, che può agevolmente rintracciarsi nella condotta imprudente di parte attrice.
A tal proposito, occorre premettere che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte il caso fortuito è quel fattore esterno, estraneo alla sfera soggettiva del proprietario dell'animale, imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale che, intervenendo nel causazione del danno, interrompe il nesso di causalità tra la condotta dell'animale e l'evento lesivo (cfr., in tal senso Cass. Civ. n. 15895/2011); ne consegue che la rilevanza del fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo esclusivamente causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi (cfr. Cass. Civ. n. 7260/2013).
Ed ancora, sottolinea la giurisprudenza come il caso fortuito sia comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (Css. Civ. n. 25223/2015). Orbene, dall'attività istruttoria svolta risulta pienamente raggiunta, nel caso di specie, la prova del caso fortuito così per come descritto.
E' pacifico, per come ammesso anche dal convenuto, che, in data 14.1.2017, all'interno del negozio per animali “Amici Felici Pet Shop”, è stato aggredito dal cane di proprietà e in uso Parte_1
a causandogli un'escoriazione sulla piramide nasale. A detta dell'attore, Controparte_1
l'evento lesivo sarebbe dipeso dalla negligenza del convenuto nella corretta gestione dell'animale, avendo questi mancato di controllare i movimenti del cane, di fatto non impedendo l'aggressione. Al contrario, secondo il convenuto e la terza chiamata, la causa esclusiva e scatenante dell'evento sarebbe da rinvenire nel comportamento incauto del danneggiato, che si chinava repentinamente sul cane, prendendolo dalla mandibola per ispezionarne la conformazione del cranio.
Ebbene, l'intercorsa istruttoria orale ha permesso di ricostruire l'effettivo avvicendamento dell'evento, così come descritto dal convenuto e dalla compagnia assicurativa.
Dirimente risulta la deposizione testimoniale resa da la cui deposizione appare Testimone_1
particolarmente attendibile, attesa la sua diretta percezione dei fatti per essersi la stessa trovata all'interno del punto vendita nel momento in cui è avvenuto l'evento. Ebbene, la cennata testimone ha riferito espressamente quanto segue “il sig. si avvicinò al cane, si abbassò Parte_1 all'altezza del cane e prese la testa dell'animale, più precisamente dalle mandibole, con le mani muovendo la testa del cane come per valutarne la conformazione”, aggiungendo inoltre che “il cane fece uno scatto in avanti verso il sig. , come spaventato di fronte ad una persona Parte_1 che non conosceva e nel fare questo movimento lo graffiò al viso. Sul graffio si intravedeva un po' di sangue” (cfr. verbale di udienza del 17.2.2022).
Si rende opportuno evidenziare che le informazioni fornite dalla teste appaiono più Testimone_1
delle dichiarazioni contrastanti del teste il quale ha avvalorato la tesi prospettata Tes_2 dall'attore, tenuto conto che lo stesso non si trovava all'interno del negozio, avendo dichiarato di aver assistito alla vicenda dall'esterno. Sul punto, la teste ha avuto modo di precisare che Testimone_1
“dall'esterno del negozio, cioè dalla strada, non vi è visibilità all'interno in quanto sulla porta di ingresso in vetro e sulle altre vetrate erano incollati manifesti ed adesivi dei vari sponsor. Inoltre, a ridosso delle vetrate, all'interno del negozio, erano poggiati degli scaffali contenti prodotti vari per animali. Aggiungo, inoltre, che la porta di ingresso non è posta in modo perpendicolare rispetto alla sala d'aspetto del negozio” (cfr. verbale di udienza del 17.2.2022). Al contrario il teste Tes_2 ha affermato che “alle vetrine ed a quella di ingresso erano attaccati degli adesivi, ma comunque si riusciva a vederne all'interno” (cfr. verbale di udienza del 10.5.2022).
Sul punto, vale rilevare che, indipendentemente dall'effettiva visibilità dell'interno del locale commerciale dall'area antistante, è altamente verosimile che la teste abbia potuto Testimone_1 osservare meglio l'andamento dei fatti, avendo direttamente assistito agli stessi, ad una distanza di pochi metri e con piena visuale.
Ne discende che può ritenersi pienamente provato il caso fortuito addotto dal convenuto e dalla terza chiamata, consistente nella condotta colposa posta in essere dall'attore, che equivale a causa esclusiva di causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 co 2 c.c. In particolare, il negligente e imprudente comportamento del sig. , essendo idoneo ad interrompere il nesso causale tra Parte_1
l'azione dell'animale e la verificazione del sinistro, esclude la responsabilità gravante sul convenuto ai sensi dell'art. 2052 c.c. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che il caso fortuito che esclude responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052
c.c., può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (cfr. ex pluribus ad. es. Cass. n. 12061.2000;
Cass. n. 7260.2013; Cass. n. 17091.2014; Cass. n. 10402.2016). Nel caso di specie, tali requisiti risultano sussistenti, potendo essere definita come del tutto abnorme e imprevedibile la condotta dell'attore sostanziatasi nell'improvviso ed improvvido avvicinamento all'animale, prendendolo per la mandibola per ispezionarne le dimensioni del cranio.
Si ribadisce che, del tutto irrilevanti risultano le considerazioni svolte dall'attore in merito al contegno, in tesi negligente, del convenuto. Come già sottolineato, la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. prescinde totalmente dal profilo della colpa del proprietario dell'animale ovvero del suo utilizzatore, essendo incentrata esclusivamente sul nesso causale tra la condotta dell'animale e la verificazione del danno -evento, che nel caso di specie è stato interrotto dal comportamento dello stesso attore, escludendo la paventata responsabilità del convenuto.
Non può nemmeno trovare accoglimento la richiesta di rimessione in istruttoria avanzata dall'attore negli scritti conclusivi in riferimento alla necessità di disporre CTU medico – legale, finalizzata alla quantificazione dei danni lamentati. In effetti, essendo emersa l'infondatezza della domanda attorea nell'an, risulta del tutto inutile l'accertamento del profilo attinente al quantum debeatur.
In definitiva, la domanda attorea merita il rigetto, in forza delle motivazioni finora esposte. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, vengono poste a carico della parte attrice e vengono liquidate come da dispositivo, seguendo i parametri minimi dello scaglione di riferimento delle tabelle allegate al DM 55/2014 e successive modifiche, stante la blanda complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- rigetta le domande attoree, per le ragioni espresse in narrativa;
- condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta e della terza chiamata, liquidate per ciascuna di esse nell'importo di € 3.809,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
Si comunichi.
Teramo, 14.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo