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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14870 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa OR NT ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 15433 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies 3 comma c.p.c. all'udienza del 23.10.2025, e vertente
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Paolo Maldera ed elettivamente domiciliato alla Via Orazio n. 3;
-ATTORE -
E
CP 1 in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Rita Di
Meo ed elettivamente domiciliato in CP 1 via del Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale;
Parte 2 in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in CP 1 Via Arnaldo Cervesato n. 21 presso lo studio dell'avv. Beissan
Al Qaryouti che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. a cartella esattoriale;
CONCLUSIONI: Come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 - Con ricorso ritualmente depositato, qualificato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. Parte 3
ha proposto opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, ex art. 615, comma 1 c.p.c. alla cartella
,con la esattoriale n. n. 097202302255625315000, emessa dall' Parte 2
quale le è stato intimato il pagamento, nei termini di legge, della somma di euro 44.234,33 sulla base di sanzione amministrativa iscritta a ruolo da CP 1
A sostegno della domanda ha eccepito: il difetto del titolo esecutivo Determinazione Dirigenziale n. ha iscritto a ruolo le somme, in quanto annullata96190014340 sulla base del quale CP_1
dal Tribunale di Roma sez. II con sentenza n. 4873/2021, nel procedimento n R.G. 75241/2019.
chiedendo la dichiarazione della cessata materia del contendere conSi è costituita CP 1
compensazione delle spese di lite rilevando il discarico delle somme iscritte a ruolo, come da nota prot. 48622/2025; Si è costituita l' Parte_2 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni sull'annullamento della Determinazione dirigenziale posta a fondamento della cartella, attività dell'ente l'ente impositore che ha provveduto all'iscrizione a ruolo delle somme pretese.
1- In via preliminare deve essere dichiarata la cessata materia del contendere delle somme iscritte a ruolo, per effetto del discarico operato da CP 1
In applicazione del principio consolidato della giurisprudenza secondo cui tale pronuncia costituisce una fattispecie della prassi giurisprudenziale applicabile ad una situazione che elimini
completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno la necessità di una decisione sulla domanda nel merito (tra le tante, cfr. Cass., 1 giugno 2004,
n. 10478; Cass., ss uu, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass.
sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. 15 maggio 1997, n. 4283; Cass., 28 gennaio 1995, n. 1047).
Nel caso in esame, il credito è stato iscritte a ruolo dall'Amministrazione sulla base di un titolo annullato con sentenza come depositata in atti.
L'intervenuto annullamento del titolo esecutivo, sotteso alla cartella esattoriale, ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti sul credito vantato dall'Amministrazione e, di
conseguenza, la necessità di una pronuncia giudiziale. Ciò non preclude la decisione sulle spese di lite, come richiesta dall'attore, che deve avvenire,
secondo la regola della "soccombenza virtuale”. Ai fini della liquidazione delle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale, ciò che rileva è la “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (Cass.
N. 24234/2016).
Nella fattispecie in esame, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c., proposta dall'attore ha interessato la debenza delle somme richieste con la cartella esattoriale, per effetto dell'annullamento della D.D.I. n. 96190014340 con sentenza n. 4873/2021, nel procedimento n R.G.
75241/2019.
L'opposizione all'esecuzione è, infatti, il rimedio processuale da adottare quando l'opponente contesta l'illegittimità della iscrizione al ruolo per carenza di titolo valido all'iscrizione a ruolo o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Con riferimento alle spese di lite, non può disporsi la compensazione, come richiesto da [...]
CP 1 , dal momento che l'importo sanzionatorio è stato iscritto con ruolo reso esecutivo il
11.12.2023 con n. 2023/017419 successivamente all'annullamento del titolo con sentenza resa il
18.03.2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza di CP 1 e si liquidano come da dispositivo ex DM
55/14 nei valori minimi tenuto conto della vicenda, del valore della controversia delle difese delle parti, mentre devono essere compensate con l' Parte 2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara la cessata materia del contendere;
Condanna CP 1 alle spese di lite in favore del procuratore antistatario che liquida in euro 168,00 per spese ed euro 2.760,00 per compensi oltre accessori come per legge;
Compensa le spese con l' Parte 2
Così deciso in Roma, il 24.10.2025
IL GIUDICE
OR NT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa OR NT ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 15433 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies 3 comma c.p.c. all'udienza del 23.10.2025, e vertente
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Paolo Maldera ed elettivamente domiciliato alla Via Orazio n. 3;
-ATTORE -
E
CP 1 in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Rita Di
Meo ed elettivamente domiciliato in CP 1 via del Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale;
Parte 2 in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in CP 1 Via Arnaldo Cervesato n. 21 presso lo studio dell'avv. Beissan
Al Qaryouti che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. a cartella esattoriale;
CONCLUSIONI: Come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 - Con ricorso ritualmente depositato, qualificato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. Parte 3
ha proposto opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, ex art. 615, comma 1 c.p.c. alla cartella
,con la esattoriale n. n. 097202302255625315000, emessa dall' Parte 2
quale le è stato intimato il pagamento, nei termini di legge, della somma di euro 44.234,33 sulla base di sanzione amministrativa iscritta a ruolo da CP 1
A sostegno della domanda ha eccepito: il difetto del titolo esecutivo Determinazione Dirigenziale n. ha iscritto a ruolo le somme, in quanto annullata96190014340 sulla base del quale CP_1
dal Tribunale di Roma sez. II con sentenza n. 4873/2021, nel procedimento n R.G. 75241/2019.
chiedendo la dichiarazione della cessata materia del contendere conSi è costituita CP 1
compensazione delle spese di lite rilevando il discarico delle somme iscritte a ruolo, come da nota prot. 48622/2025; Si è costituita l' Parte_2 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni sull'annullamento della Determinazione dirigenziale posta a fondamento della cartella, attività dell'ente l'ente impositore che ha provveduto all'iscrizione a ruolo delle somme pretese.
1- In via preliminare deve essere dichiarata la cessata materia del contendere delle somme iscritte a ruolo, per effetto del discarico operato da CP 1
In applicazione del principio consolidato della giurisprudenza secondo cui tale pronuncia costituisce una fattispecie della prassi giurisprudenziale applicabile ad una situazione che elimini
completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno la necessità di una decisione sulla domanda nel merito (tra le tante, cfr. Cass., 1 giugno 2004,
n. 10478; Cass., ss uu, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass.
sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. 15 maggio 1997, n. 4283; Cass., 28 gennaio 1995, n. 1047).
Nel caso in esame, il credito è stato iscritte a ruolo dall'Amministrazione sulla base di un titolo annullato con sentenza come depositata in atti.
L'intervenuto annullamento del titolo esecutivo, sotteso alla cartella esattoriale, ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti sul credito vantato dall'Amministrazione e, di
conseguenza, la necessità di una pronuncia giudiziale. Ciò non preclude la decisione sulle spese di lite, come richiesta dall'attore, che deve avvenire,
secondo la regola della "soccombenza virtuale”. Ai fini della liquidazione delle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale, ciò che rileva è la “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (Cass.
N. 24234/2016).
Nella fattispecie in esame, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c., proposta dall'attore ha interessato la debenza delle somme richieste con la cartella esattoriale, per effetto dell'annullamento della D.D.I. n. 96190014340 con sentenza n. 4873/2021, nel procedimento n R.G.
75241/2019.
L'opposizione all'esecuzione è, infatti, il rimedio processuale da adottare quando l'opponente contesta l'illegittimità della iscrizione al ruolo per carenza di titolo valido all'iscrizione a ruolo o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Con riferimento alle spese di lite, non può disporsi la compensazione, come richiesto da [...]
CP 1 , dal momento che l'importo sanzionatorio è stato iscritto con ruolo reso esecutivo il
11.12.2023 con n. 2023/017419 successivamente all'annullamento del titolo con sentenza resa il
18.03.2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza di CP 1 e si liquidano come da dispositivo ex DM
55/14 nei valori minimi tenuto conto della vicenda, del valore della controversia delle difese delle parti, mentre devono essere compensate con l' Parte 2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara la cessata materia del contendere;
Condanna CP 1 alle spese di lite in favore del procuratore antistatario che liquida in euro 168,00 per spese ed euro 2.760,00 per compensi oltre accessori come per legge;
Compensa le spese con l' Parte 2
Così deciso in Roma, il 24.10.2025
IL GIUDICE
OR NT