Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/02/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 7749/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7749/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 18 febbraio 2025, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
TRA
, nata a [...] dè EN (Sa) il 26.07.1971, C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Ermanno De Nicola
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Di Domenico;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 18.02.2025, sentite le parti, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni congiunte, la causa era riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.10.2024 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con nel Comune di Vietri sul Mare (Sa) in data 22.07.2003 e che dalla CP_1 loro unione era nato (06.08.2003). Per_1
1
In particolare, la ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il
Tribunale di Salerno con sentenza n. 2103/2013 del 15.07.2013 aveva dichiarato la loro separazione personale.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione, prevedendo che il resistente corrispondesse un assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura di euro
300,00 e un assegno divorzile in favore della stessa di euro 150,00.
Con propria memoria in data 11.02.2025 anche il resistente, si costituiva in giudizio, CP_1 aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla memoria difensiva che prevedevano, tra l'altro, il versamento mensile direttamente al figlio di € 350,00 e nulla per l'assegno divorzile in favore della coniuge.
2. All'udienza del 18.02.2025, inerente al presente giudizio di divorzio, le parti manifestavano la loro volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “io Parte_1 rinuncio all'assegno divorzile richiesto ed io mi impegno a corrispondere CP_1 direttamente nelle mani di mio figlio la somma di € 350,00 mensili a titolo di mantenimento, Per_1
oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, contribuendo ciascuno dei genitori al pagamento del 50% delle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio”.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative e rispondenti alle esigenze della prole.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
2 R.G. 7749/2024
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio, così provvede:
A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 22.07.2003 in Vietri sul Mare (Sa) tra
, nata a [...] dè EN (Sa) il 26.07.1971, C.F.: Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
trascritto nel Registro Atti Matrimonio del Comune di Vietri sul Mare (Sa) al n. 4, parte I, anno 2003, alle condizioni indicate in motivazione;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vietri sul Mare (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18.02.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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