Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/06/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2251 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. ROCCA TERESA
parte ricorrente
CONTRO
CP_1 con l'Avv. ARLOTTA MIRELLA;
Parte resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Con l'atto introduttivo del giudizio del 27.6.2019, la parte ricorrente affermava di avere ricevuto in richiesta di restituzione, datata 7.3.2017, di quanto percepito a titolo di NASPI per il periodo 13.4.2014/11.11.2014, per contestuale iscrizione quale libero professionista ad Inarcassa;
quindi, previa proposizione del ricorso amministrativo, presentato in data 6.4.2017, evaso dall' CP_1 con provvedimento di rigetto il successivo 16.5.2019, adiva l'intestato Tribunale eccependo l'illegittimità della richiesta di indebito per irripetibilità delle somme percepite in buona fede, ricorrendone al momento della richiesta amministrativa e della erogazione tutti i presupposti di legge;
eccepiva, inoltre, il difetto di motivazione del provvedimento amministrativo opposto e l'indeterminatezza delle somme richieste in restituzione. Concludeva, quindi, invocando la illegittimità della richiesta CP_1 .
Costituitasi la parte resistente CP 1, eccepiva, il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente dell'esistenza dei presupposti di legge per l'erogazione della prestazione richiesta in restituzione;
nel merito ribadiva la fondatezza della pretesa restituzione, stante la decadenza dal diritto a percepire la Naspi per mancata comunicazione obbligatoria dell'avvio di altra attività lavorativa e domandava il rigetto di tutte le domande promosse.
La controversia veniva istruita mediante acquisizione di documenti.
§§§§§
1.Il presente giudizio è teso all'accertamento dell'insussistenza dell'indebito e conseguentemente all'accertamento del diritto a trattenere quanto percepito a titolo di Naspi per il periodo 13.4.2014/11.11.2014.
Invero, l'ente previdenziale nella memoria difensiva non ha disconosciuto il rapporto di lavoro né gli altri presupposti costitutivi della prestazione ma ha eccepito solo ed esclusivamente la fondatezza della propria pretesa restitutoria in ragione della mancata comunicazione - da parte del ricorrente- dell'avvio di nuova attività lavorativa e dei relativi redditi previsti o prodotti, ovverosia ha eccepito la decadenza di cui agli artt. 10 ed 11 d.lgs. 22/2015. Le norme citate, infatti, stabiliscono che in caso di avvio di attività di lavoro autonomo durante la fruizione del trattamento di disoccupazione è onere del lavoratore, a pena di decadenza, di comunicare all' CP_1 l'avvio di tale nuova attività entro un mese dal suo inizio ovvero, in caso di attività preesistente, entro un mese dalla domanda amministrativa (art. 10 "Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASPI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l'CP_1 entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La
NASPI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all' CP_1 un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASPI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale” e art. 11 “Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASPI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASPI."). Orbene, per come emerge dalla documentazione allegata anche al ricorso (si veda estratto contributivo, cassetto previdenziale, certificato attribuzione P.I.) risulta che parte ricorrente ha proceduto a nuova iscrizione ad Inarcassa e apertura della partita iva il 16.4.2014, mentre non vi è prova agli atti dell'osservanza dell'onere di comunicazione imposto dall'art. 10 d.lgs. 22/2015
a pena di decadenza ex art. 11 d.lgs. cit. Inoltre, l'CP_1 documenta altresì che il ricorrente risultare ricoprire la carica di responsabile tecnico della Società C.I.E.
Costruzioni ed Impianti Europa srl dall'anno 2008 e fino a quando la società è stata cancellata dal registro delle imprese della CCIAA di Roma (6.11.2014), per poi riassumere la medesima carica, anche nella società CIB Costruzioni
Internazionali Basilicata srl, con la quale la suddetta società continua la propria attività senza soluzione di continuità, iscrivendosi presso la CCIAA della
Basilicata con diversa denominazione (cfr. visure camerali allegate al fascicolo di parte resistente).
Pertanto, dagli atti emerge non solo l'avvio di nuova attività a partire dal
16.4.2014, ma altresì la preesistenza di attività autonoma anche al momento della proposizione della domanda amministrativa di concessione della Naspi, senza che il ricorrente abbia mai proceduto a fare alcuna comunicazione di cui al succitato art. 10 all' cP_1 .
La più recente giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sulla compatibilità tra Naspi e lavoro autonomo, anche con particolare riferimento della ricorrenza della decadenza per legge non solo in occasione dell'avvio di "nuova attività" di lavoro autonomo, ma anche nell'ipotesi di attività già in essere ed intraprese prima della domanda di Naspi, concludendo che, ai fini della suddetta decadenza, rilevi il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa: Questa Corte, seppur con riferimento all'art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015 ha affermato che "dal tenore testuale del citato art. 10 risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza non
è necessariamente una "nuova attività" successiva all'inizio del periodo di percezione della Naspi. La norma infatti fa più generico riferimento al fatto che si "intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale" durante il periodo di godimento della Naspi, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa. Non vi è dunque alcuna applicazione analogica di una norma eccezionale, contro il divieto dell'art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, nell'intendere, come fa il motivo di ricorso, che l'obbligo di comunicazione riguardi anche 4 l'attività lavorativa già intrapresa prima della domanda di Naspi.
Si tratta piuttosto di una esegesi dell'art. 10, co. 1 che rimane all'interno del perimetro testuale normativo, anziché esorbitare da esso e riferirsi a fattispecie diverse ma connotate da "eadem ratio". Del resto, che l'art. 10, co. 1 riguardi pure l'attività di lavoro autonomo iniziata prima della domanda di Naspi e che in tal caso il termine di un mese decorra dalla data di presentazione della domanda di Naspi, è conclusione avvalorata da un'interpretazione sistematica dell'art. 10, co. 1 alla luce del precedente art. 9, co. 3 D.Lgs. n. 22/15. Esso ha riguardo al caso di rapporto di lavoro parziale preesistente alla domanda di Naspi, e richiede la comunicazione del reddito ritraibile dal rapporto di lavoro part-time, entro il termine di 30 giorni decorrente in questo caso dalla domanda di prestazione"
(per tutte, Cass. Sez. Lav. 09/01/2024 n. 846).
4. Tale affermazione, seppure riferita come detto alla fattispecie regolata dall'art. 10 del D.Lgs. n.22/2015, ben si attaglia anche al caso oggi all'esame del Collegio trattandosi di fattispecie astratte tra loro sostanzialmente sovrapponibili avuto riguardo ai fatti dai quali deriva la decadenza dal trattamento: la mancata comunicazione di una attività
di lavoro (a tempo parziale, nel caso in esame) già intrapresa prima della proposizione della domanda per la NASPI.
5. Quanto all'affermazione della Corte di merito che ritiene che la comunicazione dei redditi oltre al termine previsto dall'art.9 comma 3 D.Lgs. 22/2015 non dia luogo a decadenza dalla prestazione, va qui ribadito quanto già affermato da questa Corte con riguardo al caso dell'assicurato che abbia omesso di comunicare all' CP_1, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione, il contemporaneo svolgimento di attività di lavoro autonomo (Cass. 18/08/2024
n.22924 con riferimento alla della previsione dell'art. 11, comma 1, lett. c),
D.Lgs. n. 22/2015). Si è sottolineato che "un'interpretazione del combinato disposto dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 11, comma 1, lett. c), cit., che, tenendo conto dell'intenzione del legislatore", di cui all'art. 12 prel. c.c., si limita ad estendere la regula juris della decadenza ad una fattispecie da 5 reputarsi implicitamente considerata dalla norma, che nella specie - com'è d'uso dire con antica espressione - minus dixit quam voluit (così già Cass. n. 11543 del 2024);
e trattandosi pertanto non già d'interpretazione analogica, bensì estensiva, essa deve reputarsi possibile anche in relazione a norme eccezionali, come sicuramente sono quelle dettate in tema di decadenza (cfr. in tal senso Cass.
S.U. n. 1919 del 1990 e, più di recente, Cass. S.U. n. 11930 del 2010)".
6. In buona sostanza, in base al combinato disposto degli artt. 9 comma 3 e 11 lettera b) D.Lgs. 22/2015, ad impedire la decadenza ex art. 2966 cod. civ. è sì la
-
comunicazione del reddito annuo previsto ma a condizione che avvenga "entro trenta giorni dalla domanda di prestazione", come prevede la lettera dell'art. 9 comma 3 cit.
7. Si tratta di interpretazione del tutto coerente con la natura stessa della decadenza prevista dalle norme richiamate, la quale mira a rimuovere l'incertezza circa la compatibilità della prestazione NASPI con lo concomitante attività lavorativa in un tempo svolgimento di una
ragionevolmente breve, pari a trenta giorni dalla domanda della prestazione"
(Cass. 374/2025 ed anche ordinanza 846/2024).
Per tali ragioni, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese di lite sono irripetibili essendo stata depositata dichiarazione di esonero sottoscritta dalla parte personalmente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 15/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO