Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/03/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3792/2018
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
3792/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. DORONZO DOMENICO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 24.05.2018 parte ricorrente impugnava l'atto di precetto per una somma di € 100.410,11 relativa al decreto ingiuntivo del
Tribunale di Trani n. 68/2017 del 18.04.2017.
Si costituiva in giudizio la parte resistente eccependo la manifesta infondatezza della domanda esperita avverso un titolo giudiziale definitivo in quanto non tempestivamente opposto.
Rilevata l'impossibilità di una composizione bonaria, acquisita la documentazione, all'esito della trattazione scritta la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è parzialmente fondato.
3) In termini generali deve premettersi che la parte cui sia stato notificato il precetto (art. 480 C.p.c.) dispone di due tipi di difesa: l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617, comma 1, C.p.c.) e l'opposizione all'esecuzione (art. 615,
1
Nel caso di specie trattasi di opposizione all'esecuzione in quanto parte ricorrente contesta il diritto di parte resistente a procedere ad esecuzione forzata oltre i limiti della propria quota di socio accomandante e nei limiti della pignorabilità della pensione in godimento.
Si consideri che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (cfr. Cass. 3277/2015).
In caso, dunque, di opposizione all'esecuzione promossa in base a decreto ingiuntivo la sede di accertamento del diritto per cui si procede è esclusivamente il relativo procedimento disciplinato dall'art. 633 c.p.c. e quindi o il giudizio di opposizione o lo stesso decreto ingiuntivo in caso di mancata opposizione.
4) Nel caso di specie il decreto ingiuntivo n. 68/2017 del 18.04.2017 veniva notificato alla parte ricorrente l'08.06.2017 e non veniva opposto.
Tale decreto riguarda il TFR pagato ai lavoratori della “ Parte_2
dall' in qualità di gestore del fondo di garanzia ed a
[...] CP_1 seguito di surroga legale ex art. 2 della l. 297/82 e pari alla somma di €
99.944,36 oltre € 1.000 a titolo di spese legali.
Tale D.I. non veniva opposto acquisendo l'efficacia di giudicato sul relativo rapporto.
La mancata opposizione ex art. 645 o 650 c.p.c. determina, infatti, un definitivo accertamento del diritto sostanziale oggetto del decreto ingiuntivo alla stessa stregua delle conseguenze che l'ordinamento riconduce alla mancata contestazione dei fatti costitutivi di una pretesa in giudizio (ex art. 2 115 c.p.c.) o alla mancata o tardiva eccezione di prescrizione di un diritto (ex art. 2938 c.c. e art. 416, comma 2 c.p.c.).
Il diritto accertato e coperto da giudicato riguarda un credito dell' posto a CP_1 carico della società e dei soci “in solido”. La solidarietà dell'obbligazione doveva essere impugnata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo non potendo essere contestata per la prima volta in sede di opposizione all'esecuzione attenendo al contenuto del diritto coperto da giudicato.
Il D.I. 68/2017, infatti, condannava sia la società in accomandita semplice che i soci liquidatori. L'aggiunta della condanna dei soci deriva espressamente da un procedimento di correzione per errore materiale che esclude ogni dubbio sulla natura solidale della condanna. Invero nel ricorso monitorio l' CP_1 chiedeva espressamente anche la condanna “in solido” del socio accomandatario e del socio accomandante, odierna parte ricorrente.
La limitazione della responsabilità patrimoniale del socio accomandante doveva, dunque, essere opposta all' in sede di opposizione ex art. 645 CP_1
c.p.c.
La mancata opposizione rende coperta da giudicato la natura solidale della condanna superando la limitazione della responsabilità patrimoniale del socio accomandante opponibile, a questo punto, solo nei rapporti interni tra debitori solidali, con il socio accomandatario.
Il motivo relativo, dunque, alla limitazione del credito entro la quota del socio accomandante risulta infondato
5) Risulta fondato, invece, il motivo relativo al limite di impignorabilità della pensione in godimento e l'eccessività delle trattenute effettuate dall' . CP_1
Ed invero l'art. 545 c.p.c., come modificato dal D.L. 83/2015, disponeva che
“Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
L'art. 69 della l. 153/1996, invocato dall' , secondo il quale sarebbe CP_1 pignorabile l'intero quinto fatto salvo solo l'importo del trattamento minimo, 3 non risulta applicabile al caso di specie non solo per la sopravvenuta norma citata, ma anche perché la norma in questione si applica solo ai “debiti verso
l' derivanti da indebite prestazioni [...] ovvero da omissioni contributive” CP_1 mentre oggetto del giudizio è il TFR pagato ai lavoratori dal Fondo di Garanzia.
La trattenuta operabile sulla pensione della parte ricorrente deve essere, dunque, quella prevista dall'art. 545 c.p.c. fino alla novella della medesima disposizione intervenuta con il D.L. 115/2022, entrato in vigore il 09.08.2022, che ha fissato quale soglia di impignorabilità il limite di € 1.000,00 (“Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”).
Le trattenute effettuate in eccesso delle suddette soglie devono, dunque, essere restituite.
6) Alla luce del più che parziale rigetto della domanda sussistono gravi ragioni per procedere ad una compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) accoglie il ricorso nei limiti della motivazione e, per l'effetto, limita il recupero del credito oggetto di precetto tramite trattenute sulla pensione in godimento entro la soglia prevista dall'art. 545 c.p.c. di volta in volta vigente;
b) condanna l' alla restituzione in favore della parte ricorrente della CP_1 differenza tra le trattenute effettuate sulla pensione e le soglie previste dall'art. 545 c.p.c. di volta in volta vigente;
c) rigetta per il resto il ricorso;
d) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Trani, 26/03/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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