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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 04/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 283/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefania Fasano e Parte_1
Angela Maria Fasano
- ricorrente -
CONTRO
– Controparte_1 [...]
Controparte_2
, rappresentato e
[...]
difeso dal dott. Alfonso Casalicchio ai sensi dell'art 417 bis c.p.c
- resistente -
e contro
[...]
[...]
RT
[...]
-contumace-
OGGETTO: indennità professionale forestali;
risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
***
A seguito dell'udienza del 29.1.2025 sostituita con note scritte, ex art. 127 ter
c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente SENTENZA
Con ricorso depositato il 28.2.2023, - premesso di aver prestato Parte_1
attività lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni indicate in epigrafe a partire dagli anni '80 sulla base di molteplici e reiterati contratti a tempo determinato - ha dedotto la violazione della direttiva UE n. 1999/70 e del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, per avere le amministrazioni convenute negato il riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo regionale del
27.04.2001, nonché il diritto al riconoscimento degli scatti biennali di anzianità di cui agli artt. 39 e 41 del CCNL lavoratori forestali.
Ha evidenziato altresì che l'apposizione del termine non era mai stata supportata da ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo e che i rinnovi contrattuali si ponevano in contrasto con la clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva UE n. 1999/70. Ha quindi dedotto di avere diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.lgs. n.165/2001.
Sulla base di tali premesse ha formulato le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare che l'amministrazione convenuta ha, in violazione della Direttiva UE
1999/70 e del principio di non discriminazione comunitario, negato il diritto al riconoscimento della indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di servizio per ogni anno maturato e sino ad un massimo di
16 anni come recita l'articolo 11 dell'accordo regionale del 27/04/2001 per gli anni pregressi, e conseguentemente condannare le amministrazioni resistenti al pagamento in favore del ricorrente delle relative differenze retributive maturate, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo.
2. Accertare e dichiarare che l'amministrazione convenuta ha, in violazione della Direttiva UE 1999/70 e del principio di non discriminazione comunitario, negato il diritto al riconoscimento degli scatti biennali di anzianità così dagli art. 39 e 41 del CCNL ALLEGATO vigente per i dipendenti a tempo determinato, entro i limiti della prescrizione quinquennale e quindi riconoscere tale diritto anche per l'avvenire, anche in relazione alle risultanze contabili della
Pag. 2 di 17 CTU richiesta.
3. Riconoscere e dichiarare per il ricorrente, a titolo risarcitorio, il diritto alla liquidazione di una indennità compresa fra 2,5 e 12 mensilità della retribuzione quale danno presunto derivante dalla mancata applicazione di una misura sanzionatoria, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario determinato tra un minimo ed un massimo così come stabilito dalla
Corte della Cassazione Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5072”.
Si è costituito tempestivamente in giudizio
[...]
Controparte_4
(d'ora in avanti solo ), eccependo in
[...] Controparte_5
via preliminare: il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ai periodi lavorativi dove il ricorrente era alle dipendenze di diverso Assessorato;
l'inammissibilità del ricorso per maturata decadenza della dei contratti a termine asseritamente illegittimi ai sensi dell'art. 32 della Legge. N 183/2010. In via preliminare di merito, ha eccepito la prescrizione delle differenze retributive maturate nei cinque anni antecedenti la data di notifica del ricorso;
nel merito, ha chiesto rigettarsi il ricorso perché infondato.
RT
(d'ora
[...] in avanti solo ) non si è costituito in giudizio. RT
La causa, senza attività istruttoria, è stata decisa in seguito al deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è parzialmente fondato.
*
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di
[...]
RT
non costituitosi in giudizio, sebbene raggiunto da
[...]
regolare notifica.
Pag. 3 di 17 Con l'odierno ricorso, parte ricorrente chiede per prima cosa il riconoscimento - in virtù del principio di non discriminazione comunitaria di cui alla Direttiva n.
1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato - dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27.01.2001.
Al riguardo, va preliminarmente rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 32 L.
183/2010 sollevata da . Controparte_5
Ed invero, l'art. 32 comma 3 lett. d), della l. n. 183/2010 (norma abrogata dall'art. 1 comma 11 L. 92/2012) aveva esteso l'applicabilità dei termini di decadenza previsti dall'articolo 6 della legge numero 604/1966 per l'impugnazione dei licenziamenti “all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1,2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001 numero 368 successive modificazioni con termine decorrente dalla scadenza del medesimo”.
L'art. 28 del decreto legislativo 81 del 2015 avente contenuto pressoché analogo al sopracitato l'articolo 32, stabilisce invece che l'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966 numero 604 entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto”.
Ciò premesso, la fattispecie decadenziale invocata non trova applicazione con riguardo alla pretesa retributiva azionata, atteso che questa non si fonda sulla nullità del termine apposto ai contratti, ma sulla diretta applicazione della disciplina euro - unitaria sopra richiamata. In altri termini, con riguardo alla specifica pretesa di tipo retributivo, non viene in rilievo un'azione di nullità del termine apposto ai contratti, soggetta a termine decadenziale.
Va esclusa ogni applicazione estensiva - analogica dell'art. 32 sopra citato trattandosi di norma di stretta interpretazione (cfr. ex multis Cass. 30490/2021).
Passando al merito, la domanda volta al riconoscimento della indennità professionale ex art. 11 CCNL va accolta nei termini che seguono, sulla base delle ragioni giuridiche esplicitate dalla Corte di Appello di Palermo in fattispecie sovrapponibili alla odierna (cfr. ex multis: Corte d'Appello Palermo n. 37/2025,
701/2024, 685/2024, 692/2024), che qui vengono richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Pag. 4 di 17 La locale Corte di Appello ha in particolare affermato che “l'accordo quadro CES,
UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE
'stabilisce i principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato, riconoscendo che la loro applicazione dettagliata deve tener conto delle realtà specifiche delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali” e “indica la volontà delle parti sociali di stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e un uso dei contratti di lavoro a tempo determinato accettabile sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori” (v. preambolo); sicché, gli obiettivi dell'accordo sono quelli di “migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione” e di “creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato” (clausola 1), trovando esso applicazione nei confronti dei “lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro” (clausola
2), ove “il termine «lavoratore a tempo determinato» indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico” e, specificatamente, “il termine «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento
e addetto a lavoro/ occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze” (clausola 3).
Segnatamente, la clausola 4 del predetto accordo, la cui violazione è oggetto di accertamento nel presente giudizio, nell'affermare il principio di non discriminazione, dispone che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (comma 1) e che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia
Pag. 5 di 17 per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (comma 4).
Tale clausola è stata oggetto di diverse pronunce interpretative della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che è approdata alle seguenti statuizioni: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro
Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4 (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi) (ricostruzione operata da Cass. Sez. L., ordinanza n. 9491 del
22/05/2020).
Il principio è stato recepito nel nostro ordinamento, in attuazione della Direttiva, dal d.lgs. 368/2001, modificato con L. 247/2007 e, da ultimo, è stato codificato nell'art. 25 d.lgs. 81/2015 (“Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli
Pag. 6 di 17 inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato”).
Dunque, integrano violazione del principio di non discriminazione, disparità nelle condizioni di impiego (tali essendo anche quelle retributive e di anzianità) tra lavoratori comparabili (secondo la clausola 3 dell'accordo quadro recepita dall'art. 25 del d.lgs. 81/2015) quando difettino ragioni oggettive giustificatrici della differenziazione del trattamento (per tali intendendosi, secondo la CGUE, elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate).
Tanto premesso, la questione devoluta attiene alla conformità alla clausola 4 citata delle disposizioni del Contratto integrativo regionale di settore (per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria – Sistema agro- forestale-ambientale rurale) nella parte in cui sanciscono la corresponsione di una indennità professionale mensile limitatamente ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
Tale fonte negoziale stabiliva, all'art. 11 del CIRL del 27 aprile 2001, che la retribuzione degli operai forestali a tempo indeterminato (OTI) dovesse contemplare anche la “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni” (lett. c); non altrettanto era previsto gli operai a tempo determinato (OTD) la cui retribuzione era priva proprio di tale voce.
Il successivo CIRL del 31 ottobre 2017, ricalcando la disposizione precedente, dispone che “Ai lavoratori L.T.I. spetta un'indennità professionale, pari a 4 euro mensili, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente LT.I., fino ad un massimo di 16 anni”.
Quanto al trattamento economico, l'art. 52 CCNL prevede per gli operai a tempo indeterminato il minimo contrattuale nazionale conglobato (lett. a) e il salario integrativo regionale (lett. b).
Pag. 7 di 17 Per gli operai a tempo determinato sono previste le medesime voci retributive ma
è ovvio che il “salario integrativo regionale” è quello determinato in base all'art.11 CIRL sopra riportato, dunque, privo della indennità professionale; è anche previsto per gli OTD il cd. “terzo elemento” che però, per espressa previsione della fonte negoziale, costituisce il corrispettivo di altri istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato [“pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (ferie, 13° mensilità, 14a mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali (…), riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e su quello integrativo”].
Ciò detto, giova chiarire che i Contratti collettivi nazionali di settore (2006-2009 e
2010- 2012), nella sezione dedicata “Parte Operai”, dispongono che “Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato ed operai a tempo indeterminato”, ove “Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto” mentre “Sono operai a tempo indeterminato: a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo ed avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a
181giornate lavorative” (art. 46).
Il CCNL, poi, classifica gli operai in cinque livelli professionali (art. 49, che include: 5° livello/Specializzati super/Parametro 123; 4° livello/Operai specializzati/Parametro 116; 3° livello/Operai qualificati super/Parametro 111; 2° livello/Operai qualificati/Parametro 108; 1° livello/Operai comuni/Parametro
100), ciascuno corredato da un elenco esemplificativo di mansioni che, in assenza di diversa specificazione, deve ritenersi elencazione descrittiva riferibile sia ai lavoratori a tempo determinato sia a quelli a tempo indeterminato appartenenti al medesimo livello professionale.
Pag. 8 di 17 Anche le fonti primarie non offrono elementi di differenziazione della natura e del contenuto della prestazione lavorativa tra OTI e OTD.
In particolare, la L.R. n. 16 del 16 aprile 1996, così come modificata dall'art. 33 della L.R. n. 14 del 14 aprile 2006, dispone: “Nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla previsione e prevenzione del rischio di incendi, avvalendosi in via prioritaria del dipartimento regionale delle foreste, esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione”; tale attività “è diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, delle aree protette o ricadenti nelle aree siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS nonché a garantire la sicurezza delle persone”
(art. 33).
Aggiunge poi: “Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti” (art. 45 bis) e specifica che, proprio per perseguire le predette finalità di legge, è istituito “l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro”
(art. 45 ter) a mezzo del quale “l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia occupazionale” (art. 56) di centouno o centocinquantuno giornate annue ai fini previdenziali (art. 46 co. 2).
Con la L.R. n. 5 del 28 gennaio 2014, al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, è stato disposto che i lavoratori forestali sono alle dipendenze di un unico ramo
Pag. 9 di 17 dell'Amministrazione regionale e inseriti in un'unica graduatoria distrettuale (art. 12 l.r. 5/2014).
Sulla base della disciplina sopra ricostruita, deve pertanto concludersi che OTI e
OTD nel settore forestale siano lavoratori comparabili (così come intesi dalle clausole 3 e 4 dell'accordo quadro), poiché impegnati nello svolgimento delle stesse attività e mansioni connesse al medesimo livello di appartenenza e, altresì, perché ricondotti sotto una disciplina legislativa e contrattual-collettiva unitaria e riuniti in un'unica graduatoria distrettuale, tale da considerare entrambi parimenti inseriti nell'organizzazione dell'Amministrazione regionale per il perseguimento dell'interesse comune di protezione del patrimonio forestale pubblico e privato.
[…] La stagionalità dell'impiego non è poi ragione oggettiva giustificatrice ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro.
Innanzi tutto, […], non è ravvisabile, nell'attività prestata dagli OTD, l'asserita natura “eccezionale e provvisoria” legata a “singoli interventi d'urgenza”, tenuto conto che “gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno.
In relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico, la data di avviamento al lavoro potrà, anche limitatamente a determinati territori, essere variata fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate annuale (ndr cd. garanzia occupazionale)” (art. 56 l.r.16/1996 ss.mm.ii.); tali “avviamenti programmati” rientrano in un'ampia attività di pianificazione per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi (con apposito piano adottato ex art. 34 l.r. 16/1996 ss.mm.ii.), che presuppone attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi tramite pianificazione territoriale urbanistica (art. 34-bis l.r. 16/1996 ss.mm.ii.).
Sicché, deve ritenersi che l'esigenza di assumere lavoratori, […], non scaturisca da “singoli interventi d'urgenza”, ma piuttosto da un'esigenza costante, reiterata e finanche programmata di tutela del patrimonio boschivo regionale, bene giuridico stabilmente tutelato dall'amministrazione regionale, che rende gli OTD parte
Pag. 10 di 17 integrante della struttura organizzativo-amministrativa regionale e che connota il loro rapporto di lavoro dei caratteri della subordinazione.
Pertanto, ritenere la stagionalità causa oggettiva giustificatrice della differenza di trattamento economico, equivarrebbe a porre a fondamento della disparità proprio la natura a termine del contratto che è esattamente ciò che la normativa eurounitaria sopra richiamata vieta, dacché non possono essere previsti trattamenti meno favorevoli per i lavoratori a tempo determinato “per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato”.
In sostanza, se fosse la durata del rapporto (a tempo determinato) a giustificare la diversità di trattamento la violazione del principio di discriminazione sarebbe in re ipsa, perché sarebbe proprio la limitazione di durata del rapporto a termine a porsi quale ragione ex se preclusiva dell'accesso alla voce retributiva controversa.
Sotto altro profilo va sottolineato che l'argomentazione […] circa la maggiore professionalità degli OTI, quale giustificazione della corresponsione dell'indennità professionale mensile, non è suffragata da nessun elemento di prova mentre le fonti normative e negoziali sopra riportate restituiscono una situazione di omogeneità e sovrapponibilità delle mansioni espletate da OTI e OTD appartenenti allo stesso livello professionale.
In ogni caso l'indennità professionale mensile di cui al CIRL non è connessa all'anzianità di servizio né ad una verifica dell'effettivo incremento dell'esperienza professionale maturata, ma è correlata alla “anzianità di inserimento nelle fasce OTI per ogni anno maturato” (CIRL 2001) o, in altre parole, “per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente L.T.I.” (CIRL 2018), fino ad un massimo di 16 anni.
Sicché, il parametro di riferimento per la corresponsione dell'indennità è dettato dal periodo di inserimento nella fascia, ossia quello di permanenza nel contingente di appartenenza (comune ai lavoratori a termine e a quelli a tempo indeterminato); criterio che è oggettivamente applicabile anche agli operatori forestali a tempo determinato per ogni anno di inserimento nelle relative fasce occupazionali ovviamente per gli anni e i mesi effettivamente lavorati in esecuzione del rapporto di lavoro a termine.
Parimenti infondata è la argomentazione che ravvisa una ragione oggettiva giustificatrice della disparità di trattamento retributivo nelle ragioni politico-
Pag. 11 di 17 sociali che connotano detti rapporti lavorativi. Con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità – anche quando caratterizzati da esigenze politico-sociali-occupazionali – la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato
(come nel caso di specie) e il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione (Cass. n. 25673/ 2017). Il principio è valido anche nella fattispecie in esame. Per come già osservato, gli operai forestali a tempo determinato sono stabilmente ed effettivamente inseriti nell'organizzazione pubblicistica, in quanto adibiti, unitamente a quelli a tempo indeterminato, al servizio di protezione del patrimonio forestale, con svolgimento sistematico e continuativo di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione (art. 33 l.r. 16/1996 ss.mm.ii.), consistente nell'espletamento di attività sistemazione e manutenzione idraulicoforestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti (art. 25- bis l.r. 16/1996 ss.mm.ii. e art. 12 co. 5 l.r. 5/2014). Talché, la diversità di trattamento economico non può trovare giustificazione nelle finalità politico- sociali che indubbiamente connotano il rapporto […].
Sulla base di tali condivisibili argomentazioni, non è dato riscontrare alcuna
“ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 agli operai a tempo determinato (c.d. O.T.D.), quali il ricorrente, atteso che l'attività svolta da questi ultimi è certamente comparabile a quella prestata dagli operai a tempo indeterminato (c.d. O.T.I.) utilizzati dalla stessa amministrazione forestale, non essendo stata prospettata alcuna differenza qualitativa tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione regionale.
Pag. 12 di 17 Deve quindi ritenersi che il suddetto art. 11 - nella parte in cui limita l'erogazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato – stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine e dunque, in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato;
sul punto, va altresì precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli O.T.I. dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza, e pertanto, l'indennità mensile di va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di
16 anni.
Deve tuttavia tenersi conto della eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da (cfr. pag. 19 memoria difensiva). Controparte_5
Le pretese creditorie nascenti dai rapporti di lavoro subordinato sono infatti assoggettate al termine prescrizionale breve previsto dall'art. 2948 c.c.
Per quanto attiene alla decorrenza del suddetto termine, va richiamato il recente pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui (cfr. sentenza n. 36197/2023): “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”.
Da ciò consegue che la prescrizione dei crediti di natura retributiva oggetto di causa va calcolata a partire dalla data di maturazione degli stessi e pertanto,
Pag. 13 di 17 considerando che il primo atto interruttivo è costituito dalla notifica, in data
15.3.2023, del ricorso introduttivo e che il termine prescrizionale è di cinque anni, devono ritenersi ancora esigibili solo i crediti retributivi maturati a partire dal
15.3.2018, ritenendosi prescritti quelli antecedenti a tale periodo.
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Va, invece, respinta la domanda attorea volta all'accertamento del diritto alla percezione degli scatti biennali di anzianità secondo i parametri stabiliti dagli art. 39 e 41 del CCNL vigente atteso che tali disposizioni prevedono l'attribuzione di benefici economici solo per i dipendenti appartenenti alla carriera impiegatizia e non anche per gli operai.
Non si ravvisa pertanto alcuna discriminazione lesiva del principio enunciato dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla dir. 1999/70 in quanto, nella specie, non viene in considerazione un differente trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato ma un differente trattamento economico tra qualifiche contrattuali e posizioni lavorative differenti, ossia tra gli operai, cui appartiene il ricorrente, e gli impiegati.
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Parimenti infondata è la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per l'abuso utilizzo del contratto a termine.
Come già affermato da questo Tribunale (cfr. sent. 293/2023), la prospettazione difensiva non tiene conto delle peculiarità caratterizzanti il rapporto di lavoro oggetto di causa, in specie la stagionalità dello stesso, in cui la temporaneità della prestazione lavorativa è connaturata al tipo contrattuale e ne informa la causa. In particolare: “è nella natura del rapporto stagionale la sua reiterazione, e dunque la deroga anche in ambito strettamente privatistico alla disciplina limitativa del contratto a tempo determinato, atteso che la ratio del risarcimento previsto sia in ambito privatistico che in ambito pubblicistico (c. 36
c. 5 d.-lgs. 165/2001) è quella di sanzionare la condotta datoriale che piuttosto che strutturarsi in modo da programmare e pianificare i propri bisogni organizzativi e di organico, laddove permanenti e costanti, faccia ricorso, […], a tipologia negoziale a termine in assenza di ragioni obiettive. Ma laddove come nel caso a mano è la legge che “norma” l'esigenza di assumere in considerazione
Pag. 14 di 17 di esigenze stagionali, correlate alle attività da effettuare "in campo" (lavoro agricoli, campagne annuale antincendio), il fatto di garantire la "chiamata" dalle apposite graduatorie prevedendo anche l'acquisizione di una posizione di priorità di avviamento in ragione della graduatoria di appartenenza (zero, cinquantunisti – ora settantottisti – centunisti, centocinquantunisti) oltre che il diritto all'indennità di disoccupazione agricola, non può infine determinare una
"responsabilità" datoriale per avere abusato dello strumento negoziale del contratto a termine, nel caso a mano invece sicuramente lecito, per esplicita previsione normativa, per peculiarità del rapporto e dell'ambito. Una diversa interpretazione condurrebbe al paradossale risultato secondo il quale dovrebbe
l'Amministrazione astenersi dal “chiamare” lo stesso lavoratore al maturare del complessivo limite dei 36 mesi, laddove invece il sistema delle graduatorie con garanzia occupazionale è strutturata proprio per assicurare la crescente prospettiva lavorativa dell'operaio forestale adibito a lavori agricoli stagionali.
Non può peraltro non rilevarsi, in un'ottica sistematica, che ancora dopo la reintroduzione delle causali per i contratti a termine, da parte del Decreto
Dignità, legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L. n. 87/2018
(art.19), le parti sociali sono intervenute per trovare spazi entro cui potere individuare le “attività stagionali”, per le quali si possono costituire rapporti a termine senza l'apposizione di alcuna condizione, al fine di limitare le criticità delle causali apponibili al “normale” contratto a tempo determinato. Ciò a riprova del fatto che vanno assoggettate ad una disciplina loro propria gli ambiti in cui vanno ricondotte le attività a carattere stagionale (la cui individuazione è stata rimessa dal d. lgs. n. 81/2015 ai contratti collettivi anche aziendali, oltre che all'emanazione di un DM); laddove già con il D.P.R. n. 525/1963 si prevedevano le attività non caratterizzate da esigenze permanenti ed ordinarie del datore di lavoro, seppure ripetute e ricorrenti.” (Corte di Appello Catania sent.
679/2022; Trib. Palermo sent. 416/2023 e 976/2023).
In conclusione, va accertato il diritto di a percepire, nei limiti Parte_1 della prescrizione maturata, l'indennità professionale legata all'anzianità di servizio di cui all'art. 11 dell'accordo del 27 aprile 2001 e per l'effetto va condannato a corrispondere Controparte_2
Pag. 15 di 17 al ricorrente le relative differenze maturate dal 15.3.2018 in poi, dal momento che dalle buste paga allegate e dalla scheda anagrafico-professionale , il Pt_2
ricorrente, nel suddetto periodo ha prestato attività di lavoro alle dipendenze della detta amministrazione (cfr. doc. 7 e 9, ricorso) e pertanto è il detto
Assessorato che deve ritenersi soggetto titolare della obbligazione debitoria dedotta in giudizio.
Non può per l'effetto essere accolta la domanda di condanna spiegata nei confronti di in quanto dalla RT
documentazione allegata difetta la prova di attività di lavoro prestata nei confronti della detta amministrazione e pertanto non vi è prova della titolarità dell'obbligazione debitoria dedotta in giudizio in capo al suddetto Ente.
Trattandosi di crediti da lavoro nei confronti di amministrazioni pubbliche spettano altresì al ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio dunque all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 412/1991 e 22 comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive.
Tenuto conto della parziale soccombenza del ricorrente, ricorrono i presupposti per compensare per 2/3 le spese di lite tra le parti. Le spese pertanto vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M 55/2014, e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite (indeterminabile) della bassa complessità della controversia, applicando i valori minimi.
Nulla sulle spese nei confronti di RT
rimasto contumace.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione,
Pag. 16 di 17 preliminarmente dichiara la contumacia di
[...]
RT
;
[...]
nel merito, in parziale accoglimento del ricorso: dichiara il diritto di a percepire nei limiti della prescrizione Parte_1 maturata, l'indennità professionale legata all'anzianità di servizio di cui all'art. 11 dell'accordo del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna
[...]
Controparte_2
a corrispondere a parte ricorrente, a tale titolo, le
[...]
differenze retributive maturate dal 15 marzo 2018 e sino alla proposizione della domanda, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al saldo;
rigetta, per il resto;
dichiara la compensazione nella misura di per 2/3 delle spese di lite che liquida per l'intero in € 4.629,00 e, per l'effetto, condanna
[...]
Controparte_2
alla rifusione delle spese pari a € 1.543,00, oltre
[...]
rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, se dovute;
nulla sulle spese con RT
.
[...]
Così deciso in Sciacca, il 4.3.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefania Fasano e Parte_1
Angela Maria Fasano
- ricorrente -
CONTRO
– Controparte_1 [...]
Controparte_2
, rappresentato e
[...]
difeso dal dott. Alfonso Casalicchio ai sensi dell'art 417 bis c.p.c
- resistente -
e contro
[...]
[...]
RT
[...]
-contumace-
OGGETTO: indennità professionale forestali;
risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
***
A seguito dell'udienza del 29.1.2025 sostituita con note scritte, ex art. 127 ter
c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente SENTENZA
Con ricorso depositato il 28.2.2023, - premesso di aver prestato Parte_1
attività lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni indicate in epigrafe a partire dagli anni '80 sulla base di molteplici e reiterati contratti a tempo determinato - ha dedotto la violazione della direttiva UE n. 1999/70 e del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, per avere le amministrazioni convenute negato il riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo regionale del
27.04.2001, nonché il diritto al riconoscimento degli scatti biennali di anzianità di cui agli artt. 39 e 41 del CCNL lavoratori forestali.
Ha evidenziato altresì che l'apposizione del termine non era mai stata supportata da ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo e che i rinnovi contrattuali si ponevano in contrasto con la clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva UE n. 1999/70. Ha quindi dedotto di avere diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.lgs. n.165/2001.
Sulla base di tali premesse ha formulato le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare che l'amministrazione convenuta ha, in violazione della Direttiva UE
1999/70 e del principio di non discriminazione comunitario, negato il diritto al riconoscimento della indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di servizio per ogni anno maturato e sino ad un massimo di
16 anni come recita l'articolo 11 dell'accordo regionale del 27/04/2001 per gli anni pregressi, e conseguentemente condannare le amministrazioni resistenti al pagamento in favore del ricorrente delle relative differenze retributive maturate, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo.
2. Accertare e dichiarare che l'amministrazione convenuta ha, in violazione della Direttiva UE 1999/70 e del principio di non discriminazione comunitario, negato il diritto al riconoscimento degli scatti biennali di anzianità così dagli art. 39 e 41 del CCNL ALLEGATO vigente per i dipendenti a tempo determinato, entro i limiti della prescrizione quinquennale e quindi riconoscere tale diritto anche per l'avvenire, anche in relazione alle risultanze contabili della
Pag. 2 di 17 CTU richiesta.
3. Riconoscere e dichiarare per il ricorrente, a titolo risarcitorio, il diritto alla liquidazione di una indennità compresa fra 2,5 e 12 mensilità della retribuzione quale danno presunto derivante dalla mancata applicazione di una misura sanzionatoria, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario determinato tra un minimo ed un massimo così come stabilito dalla
Corte della Cassazione Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5072”.
Si è costituito tempestivamente in giudizio
[...]
Controparte_4
(d'ora in avanti solo ), eccependo in
[...] Controparte_5
via preliminare: il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ai periodi lavorativi dove il ricorrente era alle dipendenze di diverso Assessorato;
l'inammissibilità del ricorso per maturata decadenza della dei contratti a termine asseritamente illegittimi ai sensi dell'art. 32 della Legge. N 183/2010. In via preliminare di merito, ha eccepito la prescrizione delle differenze retributive maturate nei cinque anni antecedenti la data di notifica del ricorso;
nel merito, ha chiesto rigettarsi il ricorso perché infondato.
RT
(d'ora
[...] in avanti solo ) non si è costituito in giudizio. RT
La causa, senza attività istruttoria, è stata decisa in seguito al deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è parzialmente fondato.
*
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di
[...]
RT
non costituitosi in giudizio, sebbene raggiunto da
[...]
regolare notifica.
Pag. 3 di 17 Con l'odierno ricorso, parte ricorrente chiede per prima cosa il riconoscimento - in virtù del principio di non discriminazione comunitaria di cui alla Direttiva n.
1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato - dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27.01.2001.
Al riguardo, va preliminarmente rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 32 L.
183/2010 sollevata da . Controparte_5
Ed invero, l'art. 32 comma 3 lett. d), della l. n. 183/2010 (norma abrogata dall'art. 1 comma 11 L. 92/2012) aveva esteso l'applicabilità dei termini di decadenza previsti dall'articolo 6 della legge numero 604/1966 per l'impugnazione dei licenziamenti “all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1,2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001 numero 368 successive modificazioni con termine decorrente dalla scadenza del medesimo”.
L'art. 28 del decreto legislativo 81 del 2015 avente contenuto pressoché analogo al sopracitato l'articolo 32, stabilisce invece che l'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966 numero 604 entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto”.
Ciò premesso, la fattispecie decadenziale invocata non trova applicazione con riguardo alla pretesa retributiva azionata, atteso che questa non si fonda sulla nullità del termine apposto ai contratti, ma sulla diretta applicazione della disciplina euro - unitaria sopra richiamata. In altri termini, con riguardo alla specifica pretesa di tipo retributivo, non viene in rilievo un'azione di nullità del termine apposto ai contratti, soggetta a termine decadenziale.
Va esclusa ogni applicazione estensiva - analogica dell'art. 32 sopra citato trattandosi di norma di stretta interpretazione (cfr. ex multis Cass. 30490/2021).
Passando al merito, la domanda volta al riconoscimento della indennità professionale ex art. 11 CCNL va accolta nei termini che seguono, sulla base delle ragioni giuridiche esplicitate dalla Corte di Appello di Palermo in fattispecie sovrapponibili alla odierna (cfr. ex multis: Corte d'Appello Palermo n. 37/2025,
701/2024, 685/2024, 692/2024), che qui vengono richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Pag. 4 di 17 La locale Corte di Appello ha in particolare affermato che “l'accordo quadro CES,
UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE
'stabilisce i principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato, riconoscendo che la loro applicazione dettagliata deve tener conto delle realtà specifiche delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali” e “indica la volontà delle parti sociali di stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e un uso dei contratti di lavoro a tempo determinato accettabile sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori” (v. preambolo); sicché, gli obiettivi dell'accordo sono quelli di “migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione” e di “creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato” (clausola 1), trovando esso applicazione nei confronti dei “lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro” (clausola
2), ove “il termine «lavoratore a tempo determinato» indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico” e, specificatamente, “il termine «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento
e addetto a lavoro/ occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze” (clausola 3).
Segnatamente, la clausola 4 del predetto accordo, la cui violazione è oggetto di accertamento nel presente giudizio, nell'affermare il principio di non discriminazione, dispone che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (comma 1) e che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia
Pag. 5 di 17 per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (comma 4).
Tale clausola è stata oggetto di diverse pronunce interpretative della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che è approdata alle seguenti statuizioni: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro
Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4 (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi) (ricostruzione operata da Cass. Sez. L., ordinanza n. 9491 del
22/05/2020).
Il principio è stato recepito nel nostro ordinamento, in attuazione della Direttiva, dal d.lgs. 368/2001, modificato con L. 247/2007 e, da ultimo, è stato codificato nell'art. 25 d.lgs. 81/2015 (“Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli
Pag. 6 di 17 inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato”).
Dunque, integrano violazione del principio di non discriminazione, disparità nelle condizioni di impiego (tali essendo anche quelle retributive e di anzianità) tra lavoratori comparabili (secondo la clausola 3 dell'accordo quadro recepita dall'art. 25 del d.lgs. 81/2015) quando difettino ragioni oggettive giustificatrici della differenziazione del trattamento (per tali intendendosi, secondo la CGUE, elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate).
Tanto premesso, la questione devoluta attiene alla conformità alla clausola 4 citata delle disposizioni del Contratto integrativo regionale di settore (per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria – Sistema agro- forestale-ambientale rurale) nella parte in cui sanciscono la corresponsione di una indennità professionale mensile limitatamente ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
Tale fonte negoziale stabiliva, all'art. 11 del CIRL del 27 aprile 2001, che la retribuzione degli operai forestali a tempo indeterminato (OTI) dovesse contemplare anche la “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni” (lett. c); non altrettanto era previsto gli operai a tempo determinato (OTD) la cui retribuzione era priva proprio di tale voce.
Il successivo CIRL del 31 ottobre 2017, ricalcando la disposizione precedente, dispone che “Ai lavoratori L.T.I. spetta un'indennità professionale, pari a 4 euro mensili, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente LT.I., fino ad un massimo di 16 anni”.
Quanto al trattamento economico, l'art. 52 CCNL prevede per gli operai a tempo indeterminato il minimo contrattuale nazionale conglobato (lett. a) e il salario integrativo regionale (lett. b).
Pag. 7 di 17 Per gli operai a tempo determinato sono previste le medesime voci retributive ma
è ovvio che il “salario integrativo regionale” è quello determinato in base all'art.11 CIRL sopra riportato, dunque, privo della indennità professionale; è anche previsto per gli OTD il cd. “terzo elemento” che però, per espressa previsione della fonte negoziale, costituisce il corrispettivo di altri istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato [“pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (ferie, 13° mensilità, 14a mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali (…), riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e su quello integrativo”].
Ciò detto, giova chiarire che i Contratti collettivi nazionali di settore (2006-2009 e
2010- 2012), nella sezione dedicata “Parte Operai”, dispongono che “Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato ed operai a tempo indeterminato”, ove “Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto” mentre “Sono operai a tempo indeterminato: a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo ed avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a
181giornate lavorative” (art. 46).
Il CCNL, poi, classifica gli operai in cinque livelli professionali (art. 49, che include: 5° livello/Specializzati super/Parametro 123; 4° livello/Operai specializzati/Parametro 116; 3° livello/Operai qualificati super/Parametro 111; 2° livello/Operai qualificati/Parametro 108; 1° livello/Operai comuni/Parametro
100), ciascuno corredato da un elenco esemplificativo di mansioni che, in assenza di diversa specificazione, deve ritenersi elencazione descrittiva riferibile sia ai lavoratori a tempo determinato sia a quelli a tempo indeterminato appartenenti al medesimo livello professionale.
Pag. 8 di 17 Anche le fonti primarie non offrono elementi di differenziazione della natura e del contenuto della prestazione lavorativa tra OTI e OTD.
In particolare, la L.R. n. 16 del 16 aprile 1996, così come modificata dall'art. 33 della L.R. n. 14 del 14 aprile 2006, dispone: “Nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla previsione e prevenzione del rischio di incendi, avvalendosi in via prioritaria del dipartimento regionale delle foreste, esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione”; tale attività “è diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, delle aree protette o ricadenti nelle aree siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS nonché a garantire la sicurezza delle persone”
(art. 33).
Aggiunge poi: “Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti” (art. 45 bis) e specifica che, proprio per perseguire le predette finalità di legge, è istituito “l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro”
(art. 45 ter) a mezzo del quale “l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia occupazionale” (art. 56) di centouno o centocinquantuno giornate annue ai fini previdenziali (art. 46 co. 2).
Con la L.R. n. 5 del 28 gennaio 2014, al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, è stato disposto che i lavoratori forestali sono alle dipendenze di un unico ramo
Pag. 9 di 17 dell'Amministrazione regionale e inseriti in un'unica graduatoria distrettuale (art. 12 l.r. 5/2014).
Sulla base della disciplina sopra ricostruita, deve pertanto concludersi che OTI e
OTD nel settore forestale siano lavoratori comparabili (così come intesi dalle clausole 3 e 4 dell'accordo quadro), poiché impegnati nello svolgimento delle stesse attività e mansioni connesse al medesimo livello di appartenenza e, altresì, perché ricondotti sotto una disciplina legislativa e contrattual-collettiva unitaria e riuniti in un'unica graduatoria distrettuale, tale da considerare entrambi parimenti inseriti nell'organizzazione dell'Amministrazione regionale per il perseguimento dell'interesse comune di protezione del patrimonio forestale pubblico e privato.
[…] La stagionalità dell'impiego non è poi ragione oggettiva giustificatrice ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro.
Innanzi tutto, […], non è ravvisabile, nell'attività prestata dagli OTD, l'asserita natura “eccezionale e provvisoria” legata a “singoli interventi d'urgenza”, tenuto conto che “gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno.
In relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico, la data di avviamento al lavoro potrà, anche limitatamente a determinati territori, essere variata fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate annuale (ndr cd. garanzia occupazionale)” (art. 56 l.r.16/1996 ss.mm.ii.); tali “avviamenti programmati” rientrano in un'ampia attività di pianificazione per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi (con apposito piano adottato ex art. 34 l.r. 16/1996 ss.mm.ii.), che presuppone attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi tramite pianificazione territoriale urbanistica (art. 34-bis l.r. 16/1996 ss.mm.ii.).
Sicché, deve ritenersi che l'esigenza di assumere lavoratori, […], non scaturisca da “singoli interventi d'urgenza”, ma piuttosto da un'esigenza costante, reiterata e finanche programmata di tutela del patrimonio boschivo regionale, bene giuridico stabilmente tutelato dall'amministrazione regionale, che rende gli OTD parte
Pag. 10 di 17 integrante della struttura organizzativo-amministrativa regionale e che connota il loro rapporto di lavoro dei caratteri della subordinazione.
Pertanto, ritenere la stagionalità causa oggettiva giustificatrice della differenza di trattamento economico, equivarrebbe a porre a fondamento della disparità proprio la natura a termine del contratto che è esattamente ciò che la normativa eurounitaria sopra richiamata vieta, dacché non possono essere previsti trattamenti meno favorevoli per i lavoratori a tempo determinato “per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato”.
In sostanza, se fosse la durata del rapporto (a tempo determinato) a giustificare la diversità di trattamento la violazione del principio di discriminazione sarebbe in re ipsa, perché sarebbe proprio la limitazione di durata del rapporto a termine a porsi quale ragione ex se preclusiva dell'accesso alla voce retributiva controversa.
Sotto altro profilo va sottolineato che l'argomentazione […] circa la maggiore professionalità degli OTI, quale giustificazione della corresponsione dell'indennità professionale mensile, non è suffragata da nessun elemento di prova mentre le fonti normative e negoziali sopra riportate restituiscono una situazione di omogeneità e sovrapponibilità delle mansioni espletate da OTI e OTD appartenenti allo stesso livello professionale.
In ogni caso l'indennità professionale mensile di cui al CIRL non è connessa all'anzianità di servizio né ad una verifica dell'effettivo incremento dell'esperienza professionale maturata, ma è correlata alla “anzianità di inserimento nelle fasce OTI per ogni anno maturato” (CIRL 2001) o, in altre parole, “per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente L.T.I.” (CIRL 2018), fino ad un massimo di 16 anni.
Sicché, il parametro di riferimento per la corresponsione dell'indennità è dettato dal periodo di inserimento nella fascia, ossia quello di permanenza nel contingente di appartenenza (comune ai lavoratori a termine e a quelli a tempo indeterminato); criterio che è oggettivamente applicabile anche agli operatori forestali a tempo determinato per ogni anno di inserimento nelle relative fasce occupazionali ovviamente per gli anni e i mesi effettivamente lavorati in esecuzione del rapporto di lavoro a termine.
Parimenti infondata è la argomentazione che ravvisa una ragione oggettiva giustificatrice della disparità di trattamento retributivo nelle ragioni politico-
Pag. 11 di 17 sociali che connotano detti rapporti lavorativi. Con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità – anche quando caratterizzati da esigenze politico-sociali-occupazionali – la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato
(come nel caso di specie) e il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione (Cass. n. 25673/ 2017). Il principio è valido anche nella fattispecie in esame. Per come già osservato, gli operai forestali a tempo determinato sono stabilmente ed effettivamente inseriti nell'organizzazione pubblicistica, in quanto adibiti, unitamente a quelli a tempo indeterminato, al servizio di protezione del patrimonio forestale, con svolgimento sistematico e continuativo di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione (art. 33 l.r. 16/1996 ss.mm.ii.), consistente nell'espletamento di attività sistemazione e manutenzione idraulicoforestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti (art. 25- bis l.r. 16/1996 ss.mm.ii. e art. 12 co. 5 l.r. 5/2014). Talché, la diversità di trattamento economico non può trovare giustificazione nelle finalità politico- sociali che indubbiamente connotano il rapporto […].
Sulla base di tali condivisibili argomentazioni, non è dato riscontrare alcuna
“ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 agli operai a tempo determinato (c.d. O.T.D.), quali il ricorrente, atteso che l'attività svolta da questi ultimi è certamente comparabile a quella prestata dagli operai a tempo indeterminato (c.d. O.T.I.) utilizzati dalla stessa amministrazione forestale, non essendo stata prospettata alcuna differenza qualitativa tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione regionale.
Pag. 12 di 17 Deve quindi ritenersi che il suddetto art. 11 - nella parte in cui limita l'erogazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato – stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine e dunque, in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato;
sul punto, va altresì precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli O.T.I. dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza, e pertanto, l'indennità mensile di va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di
16 anni.
Deve tuttavia tenersi conto della eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da (cfr. pag. 19 memoria difensiva). Controparte_5
Le pretese creditorie nascenti dai rapporti di lavoro subordinato sono infatti assoggettate al termine prescrizionale breve previsto dall'art. 2948 c.c.
Per quanto attiene alla decorrenza del suddetto termine, va richiamato il recente pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui (cfr. sentenza n. 36197/2023): “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”.
Da ciò consegue che la prescrizione dei crediti di natura retributiva oggetto di causa va calcolata a partire dalla data di maturazione degli stessi e pertanto,
Pag. 13 di 17 considerando che il primo atto interruttivo è costituito dalla notifica, in data
15.3.2023, del ricorso introduttivo e che il termine prescrizionale è di cinque anni, devono ritenersi ancora esigibili solo i crediti retributivi maturati a partire dal
15.3.2018, ritenendosi prescritti quelli antecedenti a tale periodo.
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Va, invece, respinta la domanda attorea volta all'accertamento del diritto alla percezione degli scatti biennali di anzianità secondo i parametri stabiliti dagli art. 39 e 41 del CCNL vigente atteso che tali disposizioni prevedono l'attribuzione di benefici economici solo per i dipendenti appartenenti alla carriera impiegatizia e non anche per gli operai.
Non si ravvisa pertanto alcuna discriminazione lesiva del principio enunciato dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla dir. 1999/70 in quanto, nella specie, non viene in considerazione un differente trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato ma un differente trattamento economico tra qualifiche contrattuali e posizioni lavorative differenti, ossia tra gli operai, cui appartiene il ricorrente, e gli impiegati.
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Parimenti infondata è la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per l'abuso utilizzo del contratto a termine.
Come già affermato da questo Tribunale (cfr. sent. 293/2023), la prospettazione difensiva non tiene conto delle peculiarità caratterizzanti il rapporto di lavoro oggetto di causa, in specie la stagionalità dello stesso, in cui la temporaneità della prestazione lavorativa è connaturata al tipo contrattuale e ne informa la causa. In particolare: “è nella natura del rapporto stagionale la sua reiterazione, e dunque la deroga anche in ambito strettamente privatistico alla disciplina limitativa del contratto a tempo determinato, atteso che la ratio del risarcimento previsto sia in ambito privatistico che in ambito pubblicistico (c. 36
c. 5 d.-lgs. 165/2001) è quella di sanzionare la condotta datoriale che piuttosto che strutturarsi in modo da programmare e pianificare i propri bisogni organizzativi e di organico, laddove permanenti e costanti, faccia ricorso, […], a tipologia negoziale a termine in assenza di ragioni obiettive. Ma laddove come nel caso a mano è la legge che “norma” l'esigenza di assumere in considerazione
Pag. 14 di 17 di esigenze stagionali, correlate alle attività da effettuare "in campo" (lavoro agricoli, campagne annuale antincendio), il fatto di garantire la "chiamata" dalle apposite graduatorie prevedendo anche l'acquisizione di una posizione di priorità di avviamento in ragione della graduatoria di appartenenza (zero, cinquantunisti – ora settantottisti – centunisti, centocinquantunisti) oltre che il diritto all'indennità di disoccupazione agricola, non può infine determinare una
"responsabilità" datoriale per avere abusato dello strumento negoziale del contratto a termine, nel caso a mano invece sicuramente lecito, per esplicita previsione normativa, per peculiarità del rapporto e dell'ambito. Una diversa interpretazione condurrebbe al paradossale risultato secondo il quale dovrebbe
l'Amministrazione astenersi dal “chiamare” lo stesso lavoratore al maturare del complessivo limite dei 36 mesi, laddove invece il sistema delle graduatorie con garanzia occupazionale è strutturata proprio per assicurare la crescente prospettiva lavorativa dell'operaio forestale adibito a lavori agricoli stagionali.
Non può peraltro non rilevarsi, in un'ottica sistematica, che ancora dopo la reintroduzione delle causali per i contratti a termine, da parte del Decreto
Dignità, legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L. n. 87/2018
(art.19), le parti sociali sono intervenute per trovare spazi entro cui potere individuare le “attività stagionali”, per le quali si possono costituire rapporti a termine senza l'apposizione di alcuna condizione, al fine di limitare le criticità delle causali apponibili al “normale” contratto a tempo determinato. Ciò a riprova del fatto che vanno assoggettate ad una disciplina loro propria gli ambiti in cui vanno ricondotte le attività a carattere stagionale (la cui individuazione è stata rimessa dal d. lgs. n. 81/2015 ai contratti collettivi anche aziendali, oltre che all'emanazione di un DM); laddove già con il D.P.R. n. 525/1963 si prevedevano le attività non caratterizzate da esigenze permanenti ed ordinarie del datore di lavoro, seppure ripetute e ricorrenti.” (Corte di Appello Catania sent.
679/2022; Trib. Palermo sent. 416/2023 e 976/2023).
In conclusione, va accertato il diritto di a percepire, nei limiti Parte_1 della prescrizione maturata, l'indennità professionale legata all'anzianità di servizio di cui all'art. 11 dell'accordo del 27 aprile 2001 e per l'effetto va condannato a corrispondere Controparte_2
Pag. 15 di 17 al ricorrente le relative differenze maturate dal 15.3.2018 in poi, dal momento che dalle buste paga allegate e dalla scheda anagrafico-professionale , il Pt_2
ricorrente, nel suddetto periodo ha prestato attività di lavoro alle dipendenze della detta amministrazione (cfr. doc. 7 e 9, ricorso) e pertanto è il detto
Assessorato che deve ritenersi soggetto titolare della obbligazione debitoria dedotta in giudizio.
Non può per l'effetto essere accolta la domanda di condanna spiegata nei confronti di in quanto dalla RT
documentazione allegata difetta la prova di attività di lavoro prestata nei confronti della detta amministrazione e pertanto non vi è prova della titolarità dell'obbligazione debitoria dedotta in giudizio in capo al suddetto Ente.
Trattandosi di crediti da lavoro nei confronti di amministrazioni pubbliche spettano altresì al ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio dunque all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 412/1991 e 22 comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive.
Tenuto conto della parziale soccombenza del ricorrente, ricorrono i presupposti per compensare per 2/3 le spese di lite tra le parti. Le spese pertanto vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M 55/2014, e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite (indeterminabile) della bassa complessità della controversia, applicando i valori minimi.
Nulla sulle spese nei confronti di RT
rimasto contumace.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione,
Pag. 16 di 17 preliminarmente dichiara la contumacia di
[...]
RT
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[...]
nel merito, in parziale accoglimento del ricorso: dichiara il diritto di a percepire nei limiti della prescrizione Parte_1 maturata, l'indennità professionale legata all'anzianità di servizio di cui all'art. 11 dell'accordo del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna
[...]
Controparte_2
a corrispondere a parte ricorrente, a tale titolo, le
[...]
differenze retributive maturate dal 15 marzo 2018 e sino alla proposizione della domanda, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al saldo;
rigetta, per il resto;
dichiara la compensazione nella misura di per 2/3 delle spese di lite che liquida per l'intero in € 4.629,00 e, per l'effetto, condanna
[...]
Controparte_2
alla rifusione delle spese pari a € 1.543,00, oltre
[...]
rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, se dovute;
nulla sulle spese con RT
.
[...]
Così deciso in Sciacca, il 4.3.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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