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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 13949/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
09/12/2024 da:
(C.F. ), nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. PREMUROSO ANNALISA, presso il cui studio sito in Milano, Viale
Regina Margherita n. 41 è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nata il [...] in [...], Controparte_1 C.F._2
assistita e difesa dell'avv. LACAVA FRANCESCA CHIARA, presso il cui studio sito in VIA
PODGORA, 14 20122 MILANO è elettivamente domiciliata;
con i seguenti figli: nato il [...] Persona_1
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 22.12.2024
Pagina 1 FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 06/12/2024, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla disposizione n.2) della sentenza n.1063/2022 del Tribunale di Milano, confermata dalla disposizione n. V dalla sentenza n. 2597/2023 della Corte d'Appello di Milano;
in particolare, dando atto che il figlio era divenuto dal mese di dicembre 2024 indipendente ed autonomo Persona_1 economicamente, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1) revocare e annullare la disposizione n. 2) della sentenza di divorzio n. 1063/2022 emessa dall'intestato Tribunale di Milano e confermata dalla sentenza n. 2597/2023 emessa dalla Corte
d'Appello di Milano alla disposizione sub V) e per l'effetto:
2) revocare a far data dal mese di dicembre 2024 l'assegno di € 400,00 a titolo di concorso al mantenimento di posto a carico del padre con versamento diretto Persona_1 Parte_1 alla madre sig.ra e, Controparte_1
3) revocare il contributo pari al 70% per spese extra assegno di cui alle linee guida approvate dal
Tribunale di Milano dal mese di dicembre 2024 posto a carico del padre Parte_1
4) Ferme le restanti pattuizioni
5) Spese legali compensate”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Controparte_1 modifica delle condizioni di cui alla sentenza n.1063/2022 del Tribunale di Milano, confermata sentenza n. 2597/2023 della Corte d'Appello di Milano:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
Pagina 2 2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 29/01/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Anna Cattaneo
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
09/12/2024 da:
(C.F. ), nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. PREMUROSO ANNALISA, presso il cui studio sito in Milano, Viale
Regina Margherita n. 41 è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nata il [...] in [...], Controparte_1 C.F._2
assistita e difesa dell'avv. LACAVA FRANCESCA CHIARA, presso il cui studio sito in VIA
PODGORA, 14 20122 MILANO è elettivamente domiciliata;
con i seguenti figli: nato il [...] Persona_1
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 22.12.2024
Pagina 1 FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 06/12/2024, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla disposizione n.2) della sentenza n.1063/2022 del Tribunale di Milano, confermata dalla disposizione n. V dalla sentenza n. 2597/2023 della Corte d'Appello di Milano;
in particolare, dando atto che il figlio era divenuto dal mese di dicembre 2024 indipendente ed autonomo Persona_1 economicamente, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1) revocare e annullare la disposizione n. 2) della sentenza di divorzio n. 1063/2022 emessa dall'intestato Tribunale di Milano e confermata dalla sentenza n. 2597/2023 emessa dalla Corte
d'Appello di Milano alla disposizione sub V) e per l'effetto:
2) revocare a far data dal mese di dicembre 2024 l'assegno di € 400,00 a titolo di concorso al mantenimento di posto a carico del padre con versamento diretto Persona_1 Parte_1 alla madre sig.ra e, Controparte_1
3) revocare il contributo pari al 70% per spese extra assegno di cui alle linee guida approvate dal
Tribunale di Milano dal mese di dicembre 2024 posto a carico del padre Parte_1
4) Ferme le restanti pattuizioni
5) Spese legali compensate”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Controparte_1 modifica delle condizioni di cui alla sentenza n.1063/2022 del Tribunale di Milano, confermata sentenza n. 2597/2023 della Corte d'Appello di Milano:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
Pagina 2 2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 29/01/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Anna Cattaneo
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