CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 3170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3170 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3170/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7851/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002148981090547939 BOLLO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 9/4/2025 e depositato il 24/4/2025, Ricorrente_1 ha impugnato contro il Resistente_1 SPA – ABACO S.p.A. e la Regione Campania
la comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo ex art 86 D.P.R. 602/1973 n.
20240002148981090547939 del 05.08.2024, con la quale gli veniva comunicata l'avvenuta iscrizione del fermo amministrativo da parte del R.T.I. Resistente_1 – ABACO in virtù del mancato pagamento di una tassa automobilistica in favore della Regione Campania per l'anno 2015.
Il ricorrente ha esposto che «Tale comunicazione sarebbe stata preceduta dalla notifica (presumibilmente avvenuta in data 23.03.2021) dell'ingiunzione di pagamento n. 534139167554, e della notifica di un preavviso di fermo avente n. 20220002084630870708252, avvenuta in data 02/01/2023, di cui la ricorrente disconosce categoricamente la notifica. La comunicazione di iscrizione del fermo è da considerarsi illegittima e, come tale, deve essere annullata per i seguenti MOTIVI».
1. Nullità della comunicazione per mancata notifica dell'intimazione di pagamento e per mancata notifica di qualsivoglia atto prodromico
2. Prescrizione del diritto
3. Violazione dello Statuto del Contribuente e nel merito degli avvisi di accertamento.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita la MUNICIPIA S.p.A., società mandataria del RTI “Municipia Spa-Abaco Spa” affidataria del servizio relativo alla gestione della riscossione coattiva dei tributi regionali gestiti direttamente dalla
Regione giusto contratto di affidamento del 04-04-2018, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
4. Municipia S.p.A. ha documentato la rituale notificazione del preavviso di fermo amministrativo, effettuata nel gennaio dell'anno 2023.
Il preavviso era fondato sull'ingiunzione di pagamento posta a base del fermo qui impugnato.
Nessuno dei motivi svolti dal ricorrente merita quindi l'accoglimento, dal momento che il fermo non è il primo atto posto a sua legale conoscenza, la prescrizione triennale non era decorsa allorché è stata effettuata la notifica del fermo, e quest'ultimo reca una motivazione più che adeguata, dal momento che esso richiama un atto già portato a legale conoscenza del Ricorrente_1.
6. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali alla resistente, liquidandole in 400,00 € per compensi e 60,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti, con distrazione in favore dell'avv.
Difensore_2.
Così deciso in Napoli, il 16/2/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7851/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002148981090547939 BOLLO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 9/4/2025 e depositato il 24/4/2025, Ricorrente_1 ha impugnato contro il Resistente_1 SPA – ABACO S.p.A. e la Regione Campania
la comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo ex art 86 D.P.R. 602/1973 n.
20240002148981090547939 del 05.08.2024, con la quale gli veniva comunicata l'avvenuta iscrizione del fermo amministrativo da parte del R.T.I. Resistente_1 – ABACO in virtù del mancato pagamento di una tassa automobilistica in favore della Regione Campania per l'anno 2015.
Il ricorrente ha esposto che «Tale comunicazione sarebbe stata preceduta dalla notifica (presumibilmente avvenuta in data 23.03.2021) dell'ingiunzione di pagamento n. 534139167554, e della notifica di un preavviso di fermo avente n. 20220002084630870708252, avvenuta in data 02/01/2023, di cui la ricorrente disconosce categoricamente la notifica. La comunicazione di iscrizione del fermo è da considerarsi illegittima e, come tale, deve essere annullata per i seguenti MOTIVI».
1. Nullità della comunicazione per mancata notifica dell'intimazione di pagamento e per mancata notifica di qualsivoglia atto prodromico
2. Prescrizione del diritto
3. Violazione dello Statuto del Contribuente e nel merito degli avvisi di accertamento.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita la MUNICIPIA S.p.A., società mandataria del RTI “Municipia Spa-Abaco Spa” affidataria del servizio relativo alla gestione della riscossione coattiva dei tributi regionali gestiti direttamente dalla
Regione giusto contratto di affidamento del 04-04-2018, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
4. Municipia S.p.A. ha documentato la rituale notificazione del preavviso di fermo amministrativo, effettuata nel gennaio dell'anno 2023.
Il preavviso era fondato sull'ingiunzione di pagamento posta a base del fermo qui impugnato.
Nessuno dei motivi svolti dal ricorrente merita quindi l'accoglimento, dal momento che il fermo non è il primo atto posto a sua legale conoscenza, la prescrizione triennale non era decorsa allorché è stata effettuata la notifica del fermo, e quest'ultimo reca una motivazione più che adeguata, dal momento che esso richiama un atto già portato a legale conoscenza del Ricorrente_1.
6. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali alla resistente, liquidandole in 400,00 € per compensi e 60,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti, con distrazione in favore dell'avv.
Difensore_2.
Così deciso in Napoli, il 16/2/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello