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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/10/2025, n. 3953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3953 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 8849/2025 RG
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Renato Capoluongo;
Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente in persona del legale rapp.te p.t.; CP_2
resistente contumace
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_3 difeso dall'avv. Stanislao Caporaso;
resistente Conclusioni: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorrente si opponeva alla intimazione di pagamento n. 02820259007030588000 notificata in data 23.05.2025, nella misura in cui è diretta anche alla riscossione dei crediti contributivi portati dalle seguenti cartelle di pagamento:
1. cartella di pagamento n. 02820060011812967000 notificata il 20/09/2006 secondo quanto emergente dalla suddetta intimazione;
2. cartella di pagamento n. 02820110020038425000 notificata il 14/02/2011 secondo quanto emergente dalla suddetta intimazione;
e dai seguenti avvisi di addebito:
1. Avviso di addebito n. 32820140008147604000 notificato il 13/02/2015 secondo quanto emergente dalla suddetta intimazione;
2. Avviso di addebito n. 32820150003144684000 notificato il 05/11/2015 secondo quanto emergente dalla suddetta intimazione;
3. Avviso di addebito n. 32820160002088313000 notificato il 11/05/2016 secondo quanto emergente dalla suddetta intimazione;
4. Avviso di addebito n. 32820160006213263000 notificato il 22/11/2016 secondo quanto emergente dalla suddetta intimazione;
5. Avviso di addebito n. 32820170003045683000 notificato il 03/10/2017 secondo quanto emergente dalla suddetta intimazione;
Deduceva che era maturata la prescrizione dei crediti contributivi portati dai suddetti avvisi di addebito. Si costituivano l' e l'agente della riscossione chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1 Deve preliminarmente accertarsi la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente a fronte dell'intimazione notificata. La Corte di legittimità, con riferimento all'interesse ad agire in materia di contestazioni contenenti l'affermazione dell'inadempimento di una obbligazione contributiva provenienti da soggetti qualificati, afferma infatti che “Ove l'incertezza sulla situazione giuridica nasca dalla contestazione del diritto da parte di un terzo, o dalla affermazione di un obbligo giuridico, l'interesse all'accertamento giudiziale della propria posizione soggettiva è concreto ed attuale quando la contestazione, per il soggetto da cui proviene, e per le modalità con cui è espressa, è tale da mettere in forse il diritto nei rapporti con gli altri o dal costituire seria minaccia di azione per l'adempimento del preteso obbligo. Non vi è dubbio che il pagamento dei contributi dovuti costituisce una obbligazione giuridica;
che l'ente previdenziale è un soggetto qualificato a contestare l'inadempimento di tale obbligazione;
che esso, essendo soggetto al principio di legalità, non può astenersi dal perseguire l'inadempiente con i mezzi predisposti dall'ordinamento, e cioè con ordinanza ingiunzione o decreto ingiuntivo di pagamento” (cfr. Cassazione civile sez. lav. n. 5366 del 2005).
Si rivela assorbente, ai fini della decisione, la questione attinente alla prescrizione dei crediti portati dagli anzidetti titoli di credito. La Corte di Legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 17214 del 19/08/2016) afferma infatti: “Questa Corte ha affermato in più pronunce che il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002).”
Deve seguirsi nella fattispecie in esame il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_1 previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010)” (cfr. sentenza Cassazione civile, Sez. Un., n. 23397 del 2016).
Nella fattispecie in esame l' non ha fornito la prova di aver notificato i suddetti avvisi di CP_1 addebito.
2 Inoltre l'agente della riscossione, pur avendo fornito la prova della notificazione della cartella di pagamento 02820060011812967000 il 25/09/2006 e della notificazione della cartella di pagamento 02820110020038425000 il 14/02/2011, ha allegato in merito alla notificazione degli atti interruttivi della prescrizione quinquennale dei crediti contributivi che “precedentemente all'intimazione oggetto dell'odierna opposizione, l'Agente della Riscossione ha provveduto a notificare una serie di atti interruttivi regolarmente pervenuti al sig. e più Parte_1 precisamente: l'intimazione di pagamento n. 02820139003597492000, notificata in data 20.02.2013, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876201400000226000, notificata in data 05.08.2014, l'intimazione di pagamento n. 02820169010106128000, notificata in data 14.06.2016 ed il PPT n. 02884201600002192001, notificato in data 18.04.2016”. Emerge pertanto che dalla data della notificazione dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 02884201600002192001, notificato in data 18.04.2016, e dalla data dell'intimazione di pagamento n. 02820169010106128000, notificata in data 14.06.2016, fino alla data della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 02820259007030588000, notificata in data 23.05.2025, è maturata la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi portati dalle cartelle di pagamento n. 02820060011812967000 e 02820110020038425000 e dagli avvisi di addebito n. 32820140008147604000 e 32820150003144684000. Inoltre, non essendovi prova della notificazione degli avvisi di addebito n. 32820160002088313000, 32820160006213263000, 32820170003045683000, deve accertarsi che, quando è stata notificata al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 02820259007030588000 in data 23.05.2025, i crediti contributivi inerenti al 2015 portati dall'avviso di addebito n. 32820160002088313000, i crediti contributivi inerenti al 2015 portati dall'avviso di addebito n. 32820160006213263000 ed i crediti contributivi inerenti al 2016 portati dall'avviso di addebito n. 32820170003045683000 erano ormai prescritti.
Deve specificarsi che secondo l'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020, infatti, sono sospesi i termini prescrizionali dal 23.2.2020 al 30.6.2020. Allo stesso modo, in base all'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020 è prevista la sospensione dal 31.12.2020 al 30.6.2021. L'art. 68 d.l. 18/2020, invece, è una diversa disposizione che ha un ambito applicativo più limitato in quanto prevede la sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 non della prescrizione di qualsiasi termine di pagamento ma solo ed esclusivamente dei termini dei versamenti in scadenza in tale arco di tempo solo se indicati nella relativa cartella di pagamento od avviso di addebito. In questo caso, infatti, il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. In altre parole, la disposizione in esame si applica solo in presenza delle seguenti condizioni cumulative:
1. credito già cristallizzato in una cartella di pagamento od avviso di addebito;
2. termine di pagamento, indicato espressamente dalla cartella o dall'avviso, ricadente nell'arco di tempo compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021. La ratio della disposizione, quindi, è rappresentata dalla volontà del legislatore di lasciare un maggior margine di tempo al debitore che riceve per la prima volta la notifica dell'atto impositivo. In questo caso, infatti, vi è il differimento del termine di pagamento alla scadenza del mese successivo al periodo di sospensione. Le altre due disposizioni, invece, riguardano qualsiasi pretesa creditoria.
3 Nel caso in esame, in ragione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito opposti, non si applica l'art. 68 d.l. 18/2020 ma i due periodi di sospensione previsti dall'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020.
Pertanto deve dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per i crediti contributivi portati dalle cartelle di pagamento n. 02820060011812967000 e 02820110020038425000 e dagli avvisi di addebito n. 32820140008147604000, 32820150003144684000, 32820160002088313000, 32820160006213263000, 32820170003045683000, essendo i crediti contributivi prescritti. Deve dichiararsi l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 02820259007030588000 nella misura in cui è diretta alla riscossione dei crediti contributivi portati dalle suddette cartelle di pagamento e dai suddetti avvisi di addebito. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza e pertanto vanno poste a carico dei resistenti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per i crediti contributivi portati dalle cartelle di pagamento n. 02820060011812967000 e 02820110020038425000 e dagli avvisi di addebito n. 32820140008147604000, 32820150003144684000, 32820160002088313000, 32820160006213263000, 32820170003045683000, essendo i crediti contributivi prescritti;
- dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 02820259007030588000 nella misura in cui è diretta alla riscossione dei crediti contributivi portati dalle suddette cartelle di pagamento e dai suddetti avvisi di addebito;
- condanna i resistenti in solido al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in €4.097,90 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito. Si comunichi. Così deciso il 19.10.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
4
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 8849/2025 RG
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Renato Capoluongo;
Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente in persona del legale rapp.te p.t.; CP_2
resistente contumace
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_3 difeso dall'avv. Stanislao Caporaso;
resistente Conclusioni: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorrente si opponeva alla intimazione di pagamento n. 02820259007030588000 notificata in data 23.05.2025, nella misura in cui è diretta anche alla riscossione dei crediti contributivi portati dalle seguenti cartelle di pagamento:
1. cartella di pagamento n. 02820060011812967000 notificata il 20/09/2006 secondo quanto emergente dalla suddetta intimazione;
2. cartella di pagamento n. 02820110020038425000 notificata il 14/02/2011 secondo quanto emergente dalla suddetta intimazione;
e dai seguenti avvisi di addebito:
1. Avviso di addebito n. 32820140008147604000 notificato il 13/02/2015 secondo quanto emergente dalla suddetta intimazione;
2. Avviso di addebito n. 32820150003144684000 notificato il 05/11/2015 secondo quanto emergente dalla suddetta intimazione;
3. Avviso di addebito n. 32820160002088313000 notificato il 11/05/2016 secondo quanto emergente dalla suddetta intimazione;
4. Avviso di addebito n. 32820160006213263000 notificato il 22/11/2016 secondo quanto emergente dalla suddetta intimazione;
5. Avviso di addebito n. 32820170003045683000 notificato il 03/10/2017 secondo quanto emergente dalla suddetta intimazione;
Deduceva che era maturata la prescrizione dei crediti contributivi portati dai suddetti avvisi di addebito. Si costituivano l' e l'agente della riscossione chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1 Deve preliminarmente accertarsi la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente a fronte dell'intimazione notificata. La Corte di legittimità, con riferimento all'interesse ad agire in materia di contestazioni contenenti l'affermazione dell'inadempimento di una obbligazione contributiva provenienti da soggetti qualificati, afferma infatti che “Ove l'incertezza sulla situazione giuridica nasca dalla contestazione del diritto da parte di un terzo, o dalla affermazione di un obbligo giuridico, l'interesse all'accertamento giudiziale della propria posizione soggettiva è concreto ed attuale quando la contestazione, per il soggetto da cui proviene, e per le modalità con cui è espressa, è tale da mettere in forse il diritto nei rapporti con gli altri o dal costituire seria minaccia di azione per l'adempimento del preteso obbligo. Non vi è dubbio che il pagamento dei contributi dovuti costituisce una obbligazione giuridica;
che l'ente previdenziale è un soggetto qualificato a contestare l'inadempimento di tale obbligazione;
che esso, essendo soggetto al principio di legalità, non può astenersi dal perseguire l'inadempiente con i mezzi predisposti dall'ordinamento, e cioè con ordinanza ingiunzione o decreto ingiuntivo di pagamento” (cfr. Cassazione civile sez. lav. n. 5366 del 2005).
Si rivela assorbente, ai fini della decisione, la questione attinente alla prescrizione dei crediti portati dagli anzidetti titoli di credito. La Corte di Legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 17214 del 19/08/2016) afferma infatti: “Questa Corte ha affermato in più pronunce che il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002).”
Deve seguirsi nella fattispecie in esame il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_1 previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010)” (cfr. sentenza Cassazione civile, Sez. Un., n. 23397 del 2016).
Nella fattispecie in esame l' non ha fornito la prova di aver notificato i suddetti avvisi di CP_1 addebito.
2 Inoltre l'agente della riscossione, pur avendo fornito la prova della notificazione della cartella di pagamento 02820060011812967000 il 25/09/2006 e della notificazione della cartella di pagamento 02820110020038425000 il 14/02/2011, ha allegato in merito alla notificazione degli atti interruttivi della prescrizione quinquennale dei crediti contributivi che “precedentemente all'intimazione oggetto dell'odierna opposizione, l'Agente della Riscossione ha provveduto a notificare una serie di atti interruttivi regolarmente pervenuti al sig. e più Parte_1 precisamente: l'intimazione di pagamento n. 02820139003597492000, notificata in data 20.02.2013, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876201400000226000, notificata in data 05.08.2014, l'intimazione di pagamento n. 02820169010106128000, notificata in data 14.06.2016 ed il PPT n. 02884201600002192001, notificato in data 18.04.2016”. Emerge pertanto che dalla data della notificazione dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 02884201600002192001, notificato in data 18.04.2016, e dalla data dell'intimazione di pagamento n. 02820169010106128000, notificata in data 14.06.2016, fino alla data della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 02820259007030588000, notificata in data 23.05.2025, è maturata la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi portati dalle cartelle di pagamento n. 02820060011812967000 e 02820110020038425000 e dagli avvisi di addebito n. 32820140008147604000 e 32820150003144684000. Inoltre, non essendovi prova della notificazione degli avvisi di addebito n. 32820160002088313000, 32820160006213263000, 32820170003045683000, deve accertarsi che, quando è stata notificata al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 02820259007030588000 in data 23.05.2025, i crediti contributivi inerenti al 2015 portati dall'avviso di addebito n. 32820160002088313000, i crediti contributivi inerenti al 2015 portati dall'avviso di addebito n. 32820160006213263000 ed i crediti contributivi inerenti al 2016 portati dall'avviso di addebito n. 32820170003045683000 erano ormai prescritti.
Deve specificarsi che secondo l'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020, infatti, sono sospesi i termini prescrizionali dal 23.2.2020 al 30.6.2020. Allo stesso modo, in base all'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020 è prevista la sospensione dal 31.12.2020 al 30.6.2021. L'art. 68 d.l. 18/2020, invece, è una diversa disposizione che ha un ambito applicativo più limitato in quanto prevede la sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 non della prescrizione di qualsiasi termine di pagamento ma solo ed esclusivamente dei termini dei versamenti in scadenza in tale arco di tempo solo se indicati nella relativa cartella di pagamento od avviso di addebito. In questo caso, infatti, il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. In altre parole, la disposizione in esame si applica solo in presenza delle seguenti condizioni cumulative:
1. credito già cristallizzato in una cartella di pagamento od avviso di addebito;
2. termine di pagamento, indicato espressamente dalla cartella o dall'avviso, ricadente nell'arco di tempo compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021. La ratio della disposizione, quindi, è rappresentata dalla volontà del legislatore di lasciare un maggior margine di tempo al debitore che riceve per la prima volta la notifica dell'atto impositivo. In questo caso, infatti, vi è il differimento del termine di pagamento alla scadenza del mese successivo al periodo di sospensione. Le altre due disposizioni, invece, riguardano qualsiasi pretesa creditoria.
3 Nel caso in esame, in ragione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito opposti, non si applica l'art. 68 d.l. 18/2020 ma i due periodi di sospensione previsti dall'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020.
Pertanto deve dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per i crediti contributivi portati dalle cartelle di pagamento n. 02820060011812967000 e 02820110020038425000 e dagli avvisi di addebito n. 32820140008147604000, 32820150003144684000, 32820160002088313000, 32820160006213263000, 32820170003045683000, essendo i crediti contributivi prescritti. Deve dichiararsi l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 02820259007030588000 nella misura in cui è diretta alla riscossione dei crediti contributivi portati dalle suddette cartelle di pagamento e dai suddetti avvisi di addebito. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza e pertanto vanno poste a carico dei resistenti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per i crediti contributivi portati dalle cartelle di pagamento n. 02820060011812967000 e 02820110020038425000 e dagli avvisi di addebito n. 32820140008147604000, 32820150003144684000, 32820160002088313000, 32820160006213263000, 32820170003045683000, essendo i crediti contributivi prescritti;
- dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 02820259007030588000 nella misura in cui è diretta alla riscossione dei crediti contributivi portati dalle suddette cartelle di pagamento e dai suddetti avvisi di addebito;
- condanna i resistenti in solido al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in €4.097,90 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito. Si comunichi. Così deciso il 19.10.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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