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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/11/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Graziella Parisi Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 600/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Ciro Santonicola e Aldo Esposito, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del pro-tempre, CP_2 [...]
Controparte_3
in persona dei rispettivi legali
[...]
rappresentanti pro-tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
Appellato
OGGETTO: appello - spese processuali – carta docente.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 300/2023 del 27.01.2023, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, in accoglimento del ricorso proposto da , Parte_1
accertava il diritto della ricorrente di fruire della c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art.1, comma 121, della L. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condannava il Controparte_1
(già ) ad
[...] Controparte_4
attribuire alla docente la carte elettronica per un valore complessivo di €
2.500,000, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Il primo giudice, richiamati ex art.118 disp. att. c.p.c. i precedenti del medesimo ufficio, osservava che la natura del lavoro svolto dalla docente a tempo determinato era del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo e che pertanto, data l'incompatibilità delle norme interne con la clausola 4 dell'accordo quadro europeo allegato alla Direttiva 99/70, accertata dalla Corte di Giustizia Europea con l'ordinanza del 18 maggio 2022 (sesta sezione CGUE, causa C-450/2021), andava disapplicata la normativa interna (art.1, commi 121 e ss. l.107/2015 e successivi decreti attuativi) nella parte in cui precludeva al docente a tempo determinato, che versava in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente.
Compensava, però, le spese del giudizio, tenuto conto della complessità e novità delle questioni poste in ricorso, nonché del dato normativo interno di segno contrario, del contrasto giurisprudenziale in materia e del recente e dirimente intervento della Corte di Giustizia europea.
Avverso la citata sentenza proponeva appello Parte_1
limitatamente alla statuizione relativa alle spese, con ricorso depositato il 18 luglio 2023; il resisteva al gravame. CP_1 La causa era posta in decisione all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appellante censura esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese processuali, per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando l'illogicità della motivazione in ordine alla disposta compensazione delle spese stesse, alla luce del consolidato orientamento formatosi prima dell'iscrizione del ricorso, espresso dalle pronunce della Corte di Giustizia europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/2021), dal Consiglio di Stato (sentenza n.1842 del 18.03.2022) e dalla conforme giurisprudenza del lavoro.
Eccepisce che, contrariamente a quanto affermato dal giudice, la questione oggetto di causa non era nuova, e che non sussistevano le ulteriori ipotesi tassativamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.ai fini della compensazione delle spese del giudizio (oggettiva incertezza delle questioni, soccombenza reciproca e orientamenti giurisprudenziali contrastanti), ribadendo la sussistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Aggiunge di essere risultata pienamente vittoriosa in primo grado e che non era intervenuto alcun mutamento giurisprudenziale idoneo a giustificare la disposta compensazione delle spese processuali.
Evidenzia infatti che il ricorso del giudizio di primo grado è stato iscritto il
27.07.2022, quando era già intervenuta la pronuncia della Corte di Giustizia europea, emessa il 18 marzo 2022.
1.2. Contesta altresì la sentenza nella parte in cui dalla motivazione sembrerebbe che l'amministrazione ha negato il bonus ai docenti a tempo determinato aderendo alla normativa al tempo applicabile. Evidenzia al riguardo che il , a seguito dell'intervento della Corte di Giustizia europea, CP_1
avrebbe dovuto proporre al governo di adottare le misure necessarie per adeguare la legge nazionale alla direttiva europea (1999/70/CE) e a quanto disposto dalla
Corte di Giustizia europea, e avrebbe dovuto segnalare alla Commissione europea la questione, adottando, anche attraverso la contrattazione collettiva di settore, le misure necessarie al fine di garantire il rispetto delle direttive europee.
Chiede, pertanto, alla Corte di condannare gli appellati al pagamento delle spese di entrambi i gradi, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori della
. Pt_1
2. Gli appellati nella memoria difensiva eccepiscono che, per effetto di quanto riconosciuto in primo grado, si mette in atto una discriminazione “inversa” tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, in quanto per i primi il bonus c.d.
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” è fruibile soltanto su richiesta e spendibile sotto termine di decadenza, mentre per i secondi viene riconosciuto in modo retroattivo e non è sottoposto ad alcun termine di decadenza. Aggiungono che la domanda della docente relativa agli arretrati era carente di prova in quanto, a fronte della tardiva iniziativa della (nel Pt_1
luglio 2022), era “presumibile” che la stessa avesse rinunciato negli anni pregressi ad investire sulla propria formazione, essendo il bonus facoltativo. Deduce che la docente avrebbe dovuto provare o quantomeno asserire che avrebbe colto la chance formativa qualora le fosse stata offerta.
Ribadiscono infine l'assenza di responsabilità degli enti nel non aver erogato il beneficio in questione e chiedono il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. L'appello è fondato.
3.1. Per pacifico orientamento della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., come risultante dalle modifiche apportate dal d.l. n.132 del 2014 e dalla sentenza n.77 del 2018 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta dal giudice, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, soltanto nella eventualità di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dalla stessa norma (cfr., ex multis, Cass.4696/2019; Cass. 13706/2020;
1373/2021).
Nel caso in esame, da un lato il è risultato totalmente soccombente CP_1
nel primo grado di giudizio, dall'altro la questione oggetto di causa, come correttamente rilevato dall'appellante, al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado (27.7.2022) vedeva già intervenute le decisioni del Consiglio di
Stato (sentenza 16 marzo 2022, n. 1842) e della Corte di Giustizia Europea (C-
450/21), favorevoli alla corresponsione della Carta Docente di cui alla legge n.
107 del 2015, art. 1, comma 121, ai docenti non di ruolo.
Sicché, non può certo affermarsi trattarsi di una ipotesi di assoluta novità della questione trattata.
Quanto alla portata innegabilmente chiarificatrice della sentenza n. 29961 del
27.10.2023, occorre precisare che con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., il Tribunale di Taranto chiedeva che fossero fissati i principi di diritto relativamente ai seguenti profili: se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il D.P.C.M. 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
Con la pronuncia in parola, quindi, i giudici di legittimità hanno sostanzialmente avallato quanto già ritenuto da diversi giudici di merito, anche per effetto delle pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia, circa la illegittima e discriminatoria esclusione dei docenti precari dal novero dei soggetti destinatari del beneficio di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015 ed enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla CP_1
L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto
e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per
l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
3.2. Le difese svolte dal nel presente grado e volte a contestare la CP_1
decisione nel merito, avrebbero dovuto essere affidate a un appello quantomeno incidentale della sentenza, non proposto, con conseguente definitività di ogni statuizione diversa da quella sulle spese processuali.
3.3. Dalle superiori premesse consegue che la sentenza deve essere riformata unicamente nel capo relativo alla compensazione delle spese di lite e che, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., il va CP_1
condannato a rifondare le spese del primo grado di giudizio, disponendo la distrazione in favore del difensore che h reso la prescritta dichiarazione.
3.4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo il valore del devolutum in appello, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (aggiornati al DM 147/2022), con distrazione in favore degli avv.ti Ciro Santonicola e Aldo Esposito che hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, condanna il a pagare le spese Controparte_1
processuali del primo grado che liquida in € 1.314,00 oltre rimborso spese generali, cpa e IVA disponendo la distrazione in favore del difensore, condanna il a pagare le spese processuali Controparte_1
del presente grado che liquida in € 1.458,00, oltre rimborso spese generali, cpa e
IVA disponendo la distrazione in favore del difensore
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Graziella Parisi Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 600/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Ciro Santonicola e Aldo Esposito, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del pro-tempre, CP_2 [...]
Controparte_3
in persona dei rispettivi legali
[...]
rappresentanti pro-tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
Appellato
OGGETTO: appello - spese processuali – carta docente.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 300/2023 del 27.01.2023, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, in accoglimento del ricorso proposto da , Parte_1
accertava il diritto della ricorrente di fruire della c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art.1, comma 121, della L. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condannava il Controparte_1
(già ) ad
[...] Controparte_4
attribuire alla docente la carte elettronica per un valore complessivo di €
2.500,000, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Il primo giudice, richiamati ex art.118 disp. att. c.p.c. i precedenti del medesimo ufficio, osservava che la natura del lavoro svolto dalla docente a tempo determinato era del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo e che pertanto, data l'incompatibilità delle norme interne con la clausola 4 dell'accordo quadro europeo allegato alla Direttiva 99/70, accertata dalla Corte di Giustizia Europea con l'ordinanza del 18 maggio 2022 (sesta sezione CGUE, causa C-450/2021), andava disapplicata la normativa interna (art.1, commi 121 e ss. l.107/2015 e successivi decreti attuativi) nella parte in cui precludeva al docente a tempo determinato, che versava in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente.
Compensava, però, le spese del giudizio, tenuto conto della complessità e novità delle questioni poste in ricorso, nonché del dato normativo interno di segno contrario, del contrasto giurisprudenziale in materia e del recente e dirimente intervento della Corte di Giustizia europea.
Avverso la citata sentenza proponeva appello Parte_1
limitatamente alla statuizione relativa alle spese, con ricorso depositato il 18 luglio 2023; il resisteva al gravame. CP_1 La causa era posta in decisione all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appellante censura esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese processuali, per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando l'illogicità della motivazione in ordine alla disposta compensazione delle spese stesse, alla luce del consolidato orientamento formatosi prima dell'iscrizione del ricorso, espresso dalle pronunce della Corte di Giustizia europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/2021), dal Consiglio di Stato (sentenza n.1842 del 18.03.2022) e dalla conforme giurisprudenza del lavoro.
Eccepisce che, contrariamente a quanto affermato dal giudice, la questione oggetto di causa non era nuova, e che non sussistevano le ulteriori ipotesi tassativamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.ai fini della compensazione delle spese del giudizio (oggettiva incertezza delle questioni, soccombenza reciproca e orientamenti giurisprudenziali contrastanti), ribadendo la sussistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Aggiunge di essere risultata pienamente vittoriosa in primo grado e che non era intervenuto alcun mutamento giurisprudenziale idoneo a giustificare la disposta compensazione delle spese processuali.
Evidenzia infatti che il ricorso del giudizio di primo grado è stato iscritto il
27.07.2022, quando era già intervenuta la pronuncia della Corte di Giustizia europea, emessa il 18 marzo 2022.
1.2. Contesta altresì la sentenza nella parte in cui dalla motivazione sembrerebbe che l'amministrazione ha negato il bonus ai docenti a tempo determinato aderendo alla normativa al tempo applicabile. Evidenzia al riguardo che il , a seguito dell'intervento della Corte di Giustizia europea, CP_1
avrebbe dovuto proporre al governo di adottare le misure necessarie per adeguare la legge nazionale alla direttiva europea (1999/70/CE) e a quanto disposto dalla
Corte di Giustizia europea, e avrebbe dovuto segnalare alla Commissione europea la questione, adottando, anche attraverso la contrattazione collettiva di settore, le misure necessarie al fine di garantire il rispetto delle direttive europee.
Chiede, pertanto, alla Corte di condannare gli appellati al pagamento delle spese di entrambi i gradi, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori della
. Pt_1
2. Gli appellati nella memoria difensiva eccepiscono che, per effetto di quanto riconosciuto in primo grado, si mette in atto una discriminazione “inversa” tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, in quanto per i primi il bonus c.d.
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” è fruibile soltanto su richiesta e spendibile sotto termine di decadenza, mentre per i secondi viene riconosciuto in modo retroattivo e non è sottoposto ad alcun termine di decadenza. Aggiungono che la domanda della docente relativa agli arretrati era carente di prova in quanto, a fronte della tardiva iniziativa della (nel Pt_1
luglio 2022), era “presumibile” che la stessa avesse rinunciato negli anni pregressi ad investire sulla propria formazione, essendo il bonus facoltativo. Deduce che la docente avrebbe dovuto provare o quantomeno asserire che avrebbe colto la chance formativa qualora le fosse stata offerta.
Ribadiscono infine l'assenza di responsabilità degli enti nel non aver erogato il beneficio in questione e chiedono il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. L'appello è fondato.
3.1. Per pacifico orientamento della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., come risultante dalle modifiche apportate dal d.l. n.132 del 2014 e dalla sentenza n.77 del 2018 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta dal giudice, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, soltanto nella eventualità di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dalla stessa norma (cfr., ex multis, Cass.4696/2019; Cass. 13706/2020;
1373/2021).
Nel caso in esame, da un lato il è risultato totalmente soccombente CP_1
nel primo grado di giudizio, dall'altro la questione oggetto di causa, come correttamente rilevato dall'appellante, al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado (27.7.2022) vedeva già intervenute le decisioni del Consiglio di
Stato (sentenza 16 marzo 2022, n. 1842) e della Corte di Giustizia Europea (C-
450/21), favorevoli alla corresponsione della Carta Docente di cui alla legge n.
107 del 2015, art. 1, comma 121, ai docenti non di ruolo.
Sicché, non può certo affermarsi trattarsi di una ipotesi di assoluta novità della questione trattata.
Quanto alla portata innegabilmente chiarificatrice della sentenza n. 29961 del
27.10.2023, occorre precisare che con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., il Tribunale di Taranto chiedeva che fossero fissati i principi di diritto relativamente ai seguenti profili: se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il D.P.C.M. 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
Con la pronuncia in parola, quindi, i giudici di legittimità hanno sostanzialmente avallato quanto già ritenuto da diversi giudici di merito, anche per effetto delle pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia, circa la illegittima e discriminatoria esclusione dei docenti precari dal novero dei soggetti destinatari del beneficio di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015 ed enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla CP_1
L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto
e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per
l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
3.2. Le difese svolte dal nel presente grado e volte a contestare la CP_1
decisione nel merito, avrebbero dovuto essere affidate a un appello quantomeno incidentale della sentenza, non proposto, con conseguente definitività di ogni statuizione diversa da quella sulle spese processuali.
3.3. Dalle superiori premesse consegue che la sentenza deve essere riformata unicamente nel capo relativo alla compensazione delle spese di lite e che, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., il va CP_1
condannato a rifondare le spese del primo grado di giudizio, disponendo la distrazione in favore del difensore che h reso la prescritta dichiarazione.
3.4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo il valore del devolutum in appello, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (aggiornati al DM 147/2022), con distrazione in favore degli avv.ti Ciro Santonicola e Aldo Esposito che hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, condanna il a pagare le spese Controparte_1
processuali del primo grado che liquida in € 1.314,00 oltre rimborso spese generali, cpa e IVA disponendo la distrazione in favore del difensore, condanna il a pagare le spese processuali Controparte_1
del presente grado che liquida in € 1.458,00, oltre rimborso spese generali, cpa e
IVA disponendo la distrazione in favore del difensore
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Graziella Parisi