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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/09/2025, n. 4108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4108 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6879 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice Dott. Carlo Azzolini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6879/2025 promossa da
Parte_1
Con l'avv. SIMONA LOPEZ e l'avv. GIANLUCA MORELLO
ATTORE in contraddittorio con
presso il Tribunale di Venezia Controparte_1
Avente ad oggetto: Mutamento di sesso
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale d'udienza del 10/06/2025, per l'attrice: “Accertare la sussistenza delle condizioni per la rettifica dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile e per l'effetto Disporre la rettifica dell'atto di nascita, degli atti dello stato civile ed ogni altro atto o documento relativo alla ricorrente, con conseguente modifica ed attribuzione alla stessa del nome e del Parte_2 genere maschile. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia di aggiornare i registri di stato civile e tutti gli atti ufficiali in conformità con la nuova identità di genere e provvedendo alla rettificazione del sesso e del nome. Accertare il diritto di parte ricorrente ad
1 ottenere l'attribuzione di sesso maschile e, per l'effetto, autorizzare la medesima ad effettuare tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la parte attrice in epigrafe, premesso di essere nata il [...] in [...] n 576, parte 1, serie A, anno 2001 - Comune di Venezia) (doc. 7), di essere di stato civile libero e di non aver prole, ha dedotto di percepirsi e identificarsi al maschile e di avere da anni piena consapevolezza della propria identità; la medesima ha riferito inoltre di aver effettuato il coming out in famiglia e con le persone a lei più vicine, che ne hanno pienamente accettato il genere di effettiva appartenenza.
L'odierna ricorrente si è rivolta al centro specialistico ONIG di Padova per intraprendere un percorso di valutazione psicodiagnostica, con conferma della diagnosi di disforia di genere nel luglio-settembre 2023 (doc 1 e doc 2).
Ha dato, quindi, avvio alla fase del Real Life Experience prevista anche dal protocollo internazionale WPATH (World Professional Association for Transgender Health), e nel gennaio 2024 – in seguito a valutazione psicologica favorevole e sotto il controllo del medico endocrinologo dott. prof. Dott. – ha avuto accesso al Persona_1
T.O.S. (la Terapia Ormonale Sostitutiva), con conseguente modificazione dei tratti fenotipici da femminili a maschili (doc. 4).
Infine, con referto endocrinologico del 21/01/2025, il prof. Dott. Persona_1
ha attestato che “Le sue caratteristiche fisiche sono compatibili con il genere maschile, ed i valori ormonali rientrano nel range maschile. Pertanto non troviamo controindicazioni alla rettifica dei dati anagrafici e delle eventuali chirurgie affermative che rientrano nelle sue aspettative” (doc. 4)
e, nella medesima data, il Centro di riferimento Regionale per l'incongruenza di genere (AOU Padova) ha rilasciato il Passepartout (doc. 5).
2 Parte attrice ha quindi affermato che l'inizio della terapia ormonale sostitutiva ha contribuito a confermare in la consapevolezza della propria identità Parte_1
maschile e la positività del percorso transizionale, quale strumento di equilibrio emotivo e psicofisico;
inoltre, che la transizione dal genere femminile a quello maschile è oramai divenuta irreversibile dal punto di vista psicologico e delle fattezze esterne;
che, al contempo, ha affrontato con esiti positivi la sua “prova di vita reale”, senza incorrere in ripensamenti ed anzi amplificando il proprio desiderio di rendere “reale” l'identità di genere maschile, avendo raggiunto una pacifica integrazione sociale come sig. ; conseguentemente, ha Parte_2
chiesto la rettifica anagrafica del proprio nome e l'autorizzazione all'eventuale riassegnazione chirurgica di sesso.
Al termine dell'istruttoria, espletata mediante produzioni documentali e libero interrogatorio dell'attrice, che all'udienza del 10 giugno 2025 ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso senza necessità di scritti conclusionali, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il P. M. è stato ritualmente evocato in giudizio, ma non ha spiegato intervento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita integrale accoglimento.
All'udienza del 10/06/2025 parte attrice si è presentata con sembianze maschili e tono di voce maschili, ha confermato le circostanze sopra indicate e ha evidenziato di vivere la propria vita sociale come uomo, tale considerato anche nell'ambiente lavorativo, familiare, e dagli amici.
Da un punto di vista fisiologico, ha riferito di seguire regolarmente la cura ormonale.
In diritto merita ricordare che l'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164
(Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso) prevede che “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una
3 persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
La disposizione in esame costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU).
Come rilevato già dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 161 del 1985, la legge n. 164 del 1982 accoglie “un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti [...] La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”.
Tale portata generale e fortemente innovativa dell'intervento legislativo in esame emerge anche dalla formulazione letterale dell'art. 1, il quale stabilisce i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso, individuandoli nelle “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”.
Viene, quindi, lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle.
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il
4 proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comporta-mentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Invero, recenti pronunce della Corte di cassazione e della Corte Costituzionale hanno chiarito che l'intervento chirurgico volto alla modificazione dei caratteri sessuali primari dell'individuo non è da ritenersi prodromico, e dunque necessario, rispetto alla modificazione degli atti anagrafici.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138/2015, ha confermato che, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, nonché del successivo articolo 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo.
Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona.
Ancora più recentemente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221/2015 ha ribadito che “il ricorso alla modificazione dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in
5 funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza tra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il tratta- mento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Perciò, ai fini della rettificazione dell'attribuzione del sesso, l'intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali è reso necessario dal solo fine di assicurare alla persona stabile equilibrio psicofisico, stante l'atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali determinanti il sesso anatomico, in contrasto con l'identità sessuale espressa dalla persona.
Nel caso di specie, la ricorrente - che è stata valutata come portatrice di disforia di genere non secondaria ad altra psicopatologia - si è sottoposto, sotto rigoroso controllo medico, a trattamento ormonale sostitutivo, che ha avuto ottima efficacia.
Peraltro, all'udienza la parte ha dimostrato sembianze, voce e modi maschili ed è apparsa consapevole e credibile, confermando di voler realizzare la sua identità virile;
quest'ultima, sul piano sociale, appare peraltro già affermata e vissuta.
Vanno pertanto accolte sia la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni atto dello stato civile sia quella di autorizzazione all'eventuale adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali ove l'interessato liberamente si determini a procedere (anche) in tal senso.
In ogni caso, va accolta la domanda di variazione del prenome.
Ed invero, pur in assenza di una apposita previsione normativa nel corpus della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia
6 ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nella individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che all'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da considerazioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'unico atto di stato civile elementi che possano dar luogo ad un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente femminile (nel nostro caso in un soggetto di sesso maschile. Per_2
La rettificazione dell'atto di stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria allo spirito della legge del 1982.
Un argomento letterale a conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione, nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legata alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, che tutti i nuovi dati debbano essere disposti dal
Giudice che procede.
In definitiva, deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo Parte_1
sesso, ma anche il nuovo prenome, indicato in “ELI LUCA”, con le conseguenti variazioni.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, in difetto di opposizione.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
- attribuisce a , nata il [...] a [...], il sesso Parte_1
maschile ed il nome di;
Parte_2
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia (VE) di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento / la correzione / la sostituzione dell'atto di nascita, iscritto al n. 576, parte 1, serie A, anno 2001 - Comune di Venezia (VE), nel senso che laddove è indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto e inteso
“sesso maschile” e che laddove è indicato il prenome di “ ” sia rettificato, Pt_1
letto e inteso il prenome di “ ” ed il nome sia perciò rettificato, letto e Pt_2
inteso in ” ; Parte_2
- dispone che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia assegnato il prenome ” ed il nome completo sia pertanto Pt_1 Parte_2
”;
[...]
- per l'effetto, dispone che i competenti Uffici del Comune di nascita e di residenza,
Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da femminile a maschile e del nominativo onde consentire Pt_2
rettificazione/adeguamento /correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio;
- autorizza parte attrice ad effettuare tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo;
nulla per le spese legali.
Così deciso in data 23 luglio 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
8 dott.ssa Silvia Barison
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice Dott. Carlo Azzolini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6879/2025 promossa da
Parte_1
Con l'avv. SIMONA LOPEZ e l'avv. GIANLUCA MORELLO
ATTORE in contraddittorio con
presso il Tribunale di Venezia Controparte_1
Avente ad oggetto: Mutamento di sesso
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale d'udienza del 10/06/2025, per l'attrice: “Accertare la sussistenza delle condizioni per la rettifica dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile e per l'effetto Disporre la rettifica dell'atto di nascita, degli atti dello stato civile ed ogni altro atto o documento relativo alla ricorrente, con conseguente modifica ed attribuzione alla stessa del nome e del Parte_2 genere maschile. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia di aggiornare i registri di stato civile e tutti gli atti ufficiali in conformità con la nuova identità di genere e provvedendo alla rettificazione del sesso e del nome. Accertare il diritto di parte ricorrente ad
1 ottenere l'attribuzione di sesso maschile e, per l'effetto, autorizzare la medesima ad effettuare tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la parte attrice in epigrafe, premesso di essere nata il [...] in [...] n 576, parte 1, serie A, anno 2001 - Comune di Venezia) (doc. 7), di essere di stato civile libero e di non aver prole, ha dedotto di percepirsi e identificarsi al maschile e di avere da anni piena consapevolezza della propria identità; la medesima ha riferito inoltre di aver effettuato il coming out in famiglia e con le persone a lei più vicine, che ne hanno pienamente accettato il genere di effettiva appartenenza.
L'odierna ricorrente si è rivolta al centro specialistico ONIG di Padova per intraprendere un percorso di valutazione psicodiagnostica, con conferma della diagnosi di disforia di genere nel luglio-settembre 2023 (doc 1 e doc 2).
Ha dato, quindi, avvio alla fase del Real Life Experience prevista anche dal protocollo internazionale WPATH (World Professional Association for Transgender Health), e nel gennaio 2024 – in seguito a valutazione psicologica favorevole e sotto il controllo del medico endocrinologo dott. prof. Dott. – ha avuto accesso al Persona_1
T.O.S. (la Terapia Ormonale Sostitutiva), con conseguente modificazione dei tratti fenotipici da femminili a maschili (doc. 4).
Infine, con referto endocrinologico del 21/01/2025, il prof. Dott. Persona_1
ha attestato che “Le sue caratteristiche fisiche sono compatibili con il genere maschile, ed i valori ormonali rientrano nel range maschile. Pertanto non troviamo controindicazioni alla rettifica dei dati anagrafici e delle eventuali chirurgie affermative che rientrano nelle sue aspettative” (doc. 4)
e, nella medesima data, il Centro di riferimento Regionale per l'incongruenza di genere (AOU Padova) ha rilasciato il Passepartout (doc. 5).
2 Parte attrice ha quindi affermato che l'inizio della terapia ormonale sostitutiva ha contribuito a confermare in la consapevolezza della propria identità Parte_1
maschile e la positività del percorso transizionale, quale strumento di equilibrio emotivo e psicofisico;
inoltre, che la transizione dal genere femminile a quello maschile è oramai divenuta irreversibile dal punto di vista psicologico e delle fattezze esterne;
che, al contempo, ha affrontato con esiti positivi la sua “prova di vita reale”, senza incorrere in ripensamenti ed anzi amplificando il proprio desiderio di rendere “reale” l'identità di genere maschile, avendo raggiunto una pacifica integrazione sociale come sig. ; conseguentemente, ha Parte_2
chiesto la rettifica anagrafica del proprio nome e l'autorizzazione all'eventuale riassegnazione chirurgica di sesso.
Al termine dell'istruttoria, espletata mediante produzioni documentali e libero interrogatorio dell'attrice, che all'udienza del 10 giugno 2025 ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso senza necessità di scritti conclusionali, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il P. M. è stato ritualmente evocato in giudizio, ma non ha spiegato intervento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita integrale accoglimento.
All'udienza del 10/06/2025 parte attrice si è presentata con sembianze maschili e tono di voce maschili, ha confermato le circostanze sopra indicate e ha evidenziato di vivere la propria vita sociale come uomo, tale considerato anche nell'ambiente lavorativo, familiare, e dagli amici.
Da un punto di vista fisiologico, ha riferito di seguire regolarmente la cura ormonale.
In diritto merita ricordare che l'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164
(Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso) prevede che “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una
3 persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
La disposizione in esame costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU).
Come rilevato già dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 161 del 1985, la legge n. 164 del 1982 accoglie “un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti [...] La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”.
Tale portata generale e fortemente innovativa dell'intervento legislativo in esame emerge anche dalla formulazione letterale dell'art. 1, il quale stabilisce i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso, individuandoli nelle “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”.
Viene, quindi, lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle.
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il
4 proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comporta-mentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Invero, recenti pronunce della Corte di cassazione e della Corte Costituzionale hanno chiarito che l'intervento chirurgico volto alla modificazione dei caratteri sessuali primari dell'individuo non è da ritenersi prodromico, e dunque necessario, rispetto alla modificazione degli atti anagrafici.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138/2015, ha confermato che, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, nonché del successivo articolo 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo.
Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona.
Ancora più recentemente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221/2015 ha ribadito che “il ricorso alla modificazione dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in
5 funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza tra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il tratta- mento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Perciò, ai fini della rettificazione dell'attribuzione del sesso, l'intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali è reso necessario dal solo fine di assicurare alla persona stabile equilibrio psicofisico, stante l'atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali determinanti il sesso anatomico, in contrasto con l'identità sessuale espressa dalla persona.
Nel caso di specie, la ricorrente - che è stata valutata come portatrice di disforia di genere non secondaria ad altra psicopatologia - si è sottoposto, sotto rigoroso controllo medico, a trattamento ormonale sostitutivo, che ha avuto ottima efficacia.
Peraltro, all'udienza la parte ha dimostrato sembianze, voce e modi maschili ed è apparsa consapevole e credibile, confermando di voler realizzare la sua identità virile;
quest'ultima, sul piano sociale, appare peraltro già affermata e vissuta.
Vanno pertanto accolte sia la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni atto dello stato civile sia quella di autorizzazione all'eventuale adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali ove l'interessato liberamente si determini a procedere (anche) in tal senso.
In ogni caso, va accolta la domanda di variazione del prenome.
Ed invero, pur in assenza di una apposita previsione normativa nel corpus della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia
6 ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nella individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che all'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da considerazioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'unico atto di stato civile elementi che possano dar luogo ad un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente femminile (nel nostro caso in un soggetto di sesso maschile. Per_2
La rettificazione dell'atto di stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria allo spirito della legge del 1982.
Un argomento letterale a conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione, nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legata alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, che tutti i nuovi dati debbano essere disposti dal
Giudice che procede.
In definitiva, deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo Parte_1
sesso, ma anche il nuovo prenome, indicato in “ELI LUCA”, con le conseguenti variazioni.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, in difetto di opposizione.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
- attribuisce a , nata il [...] a [...], il sesso Parte_1
maschile ed il nome di;
Parte_2
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia (VE) di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento / la correzione / la sostituzione dell'atto di nascita, iscritto al n. 576, parte 1, serie A, anno 2001 - Comune di Venezia (VE), nel senso che laddove è indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto e inteso
“sesso maschile” e che laddove è indicato il prenome di “ ” sia rettificato, Pt_1
letto e inteso il prenome di “ ” ed il nome sia perciò rettificato, letto e Pt_2
inteso in ” ; Parte_2
- dispone che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia assegnato il prenome ” ed il nome completo sia pertanto Pt_1 Parte_2
”;
[...]
- per l'effetto, dispone che i competenti Uffici del Comune di nascita e di residenza,
Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da femminile a maschile e del nominativo onde consentire Pt_2
rettificazione/adeguamento /correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio;
- autorizza parte attrice ad effettuare tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo;
nulla per le spese legali.
Così deciso in data 23 luglio 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
8 dott.ssa Silvia Barison
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