TRIB
Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 6754/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 20/11/2024,
da con il patrocinio dell'avv. ALFANO ALESSANDRO , e Parte_1
con il patrocinio dell'avv. GUIDI FEDERICA Controparte_1
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso. I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza del
10.01.2025, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
08.01.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso,
dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 6754/2024:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (CF: Parte_1
n. a CONEGLIANO (TV) il 25/06/1978 e C.F._1 CP_1
(CF: ) n. a VARESE (VA) il 08/07/1970, che hanno
[...] C.F._2
contratto matrimonio il 11.10.2014 a CASTRONNO (VA), atto trascritto al n. 7, parte I, anno 2014, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La dimora coniugale di proprietà della signora unitamente Pt_1
ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla stessa;
3) Il figlio viene affidato in maniera condivisa ad entrambi Per_1
i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. I genitori assumeranno congiuntamente le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dello stesso,
eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore collocatario, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni. 4) Quanto ai turni di collocamento di nelle settimane in Per_1
cui il padre avrà il turno lavorativo dalle 14.00 alle 22.00, egli preleverà il figlio da scuola alle ore 13.00 e lo porterà a casa della madre per poi, una volta che la madre è arrivata, recarsi al lavoro. Nelle settimane così articolate il padre potrà tenere il figlio con sé anche il sabato mattina. Nelle settimane in cui il padre avrà il turno lavorativo dalle 06.00 alle 14.00, lo stesso potrà altresì accompagnare nel pomeriggio il figlio nei vari impegni ludico sportivi, i cui orari sono in corso di definizione. Quanto
ai fine settimana alternati di competenza paterna, che coincideranno con le settimane in cui il padre termina il lavoro alle 14.00, il padre ritirerà il figlio presso la madre intorno alle 14:30 del venerdì e lo terrà con sé fino alla domenica, quando lo riporterà
alla madre per le 19.30. Viene comunque lasciata la libera determinazione delle parti nella gestione del collocamento condiviso che potrà comportare naturali variazioni nella gestione del collocamento appena descritta, sempre compatibilmente con le condizioni di salute di tutti e gli impegni scolastici e ricreativi di . Per_1
5) Fatti salvi i diversi accordi tra i genitori, per quanto concerne le festività vige il criterio dell'alternanza, secondo le seguenti modalità:
- durante le vacanze Natalizie starà, ad anni alterni e per una settimana – dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio
– con il padre e con la madre, con facoltà per il genitore con cui non passerà il giorno di Natale di trascorrere con il figlio Per_1
mezza giornata il giorno di Santo Stefano o della Vigilia di Natale;
- durante il periodo Pasquale starà con ciascun genitore ad anni alterni dal giovedì fino alla domenica del giorno di Pasqua o dal
Lunedì dell'Angelo fino al giorno del rientro a scuola;
- le vacanze di Carnevale saranno alternate di anno in anno tra i genitori, come lo saranno eventuali altre vacanze e/o ponti festivi e in ogni caso potranno essere regolati di comune accordo tra i genitori;
- le vacanze estive verranno trascorse con ciascun genitore per due settimane anche non consecutive le cui date verranno concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare la meta di destinazione al fine di una reperibilità in caso di urgenza;
6) Le parti prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio loro e del loro figlio.
7) Il signor corrisponderà alla signora a titolo CP_1 Pt_1
di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di € 500,00 importo che verrà versato a mezzo bonifico bancario nel conto intestato alla signora entro il giorno 15 Pt_1
di ogni mese, annualmente da rivalutarsi a far data dal giorno dell'anno successivo all'intervenuta separazione;
8) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore verranno suddivise tra i genitori al 50%. I coniugi si atterranno,
in argomento, al Protocollo adottato dal Tribunale di Treviso per tutto quanto qui non diversamente stabilito. Il pagamento della propria quota delle spese straordinarie verrà corrisposto al genitore che le ha anticipate, entro il termine di quindici giorni dalla esibizione delle “pezze giustificative” (ricevute, scontrini,
fatture, ecc.), a mezzo sms, email, fax, pec, WhatsApp, ecc., che andranno altresì consegnate in copia su semplice richiesta. Tutte le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate fra i coniugi, ad eccezione delle spese mediche urgenti e non programmate o programmabili. In mancanza di accordo rimarranno a carico del genitore che le ha sostenute.
9) Le parti stabiliscono che le detrazioni Irpef e le deduzioni per oneri e spese sostenute nell'interesse del figlio verrà beneficiata dalle parti nella misura del 50% cadauno, come per legge.
10) Le parti concordano che la signora percepirà in via Pt_1
esclusiva ed integrale l'assegno unico universale per i figli, ad oggi pari a circa 54,00 euro complessivi, o altri contributi pubblici comunque denominati;
la stessa si occuperà pertanto di ogni adempimento connesso presso gli organi competenti.
11) La signora accantonerà 50,00 (cinquanta/00) euro al mese Pt_1
per le esigenze future di e i genitori sceglieranno di Per_1
comune accordo lo strumento finanziario più opportuno per detto accantonamento.
12) Anche in ragione di come si è svolta la vita matrimoniale, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni rapporto patrimoniale sorto in costanza di matrimonio e di essere economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente a qualsivoglia contributo al proprio mantenimento da parte dell'altro coniuge.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di CASTRONNO (VA)
di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 14/01/2025. Il presidente
Dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi