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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/11/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 936/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 936/2025 promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. INGRID BONAVIRI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Corso Italia, n. 275; PARTE RICORRENTE CONTRO
, nato ad [...] il [...], cittadino spagnolo, e Controparte_1 residente in [...]de Portmany (Isole Baleari-Spagna); PARTE RESISTENTE - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo, ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“La sig.ra ut supra rappresentata e difesa, chiede all'Ill.mo Giudice relatore, inaudita Parte_1 altera parte, l'emanazione di un decreto immediatamente esecutivo anticipatorio del diritto di visita del padre, con incarico ai Servizi Sociali di Arezzo, affinché predispongano un calendario di viste protette con cadenza settimanale, con la necessaria presenza dell'educatore e della madre.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c., depositato in data 29.04.2025, la ricorrente ha Parte_1 chiesto l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c. nei confronti del resistente al fine di tutelare la loro figlia minore Controparte_1 Persona_1
nata il [...].
[...] In particolare, la ricorrente ha chiesto che, in via indifferibile ed urgente, venisse conferito mandato al Servizio Sociale presso il Comune di Arezzo con l'incarico di organizzare incontri protetti tra il Per_ padre e la figlia Per_ A sostegno delle sue istanze, ha rappresentato che dopo due mesi dalla nascita di si sarebbe allontanata dall'abitazione familiare a causa del comportamento violento e abusante del resistente, per il quale, con sentenza penale emessa il 21.11.2023 dal Tribunale di Eivissa, veniva condannato ad una pena detentiva e al divieto di avvicinamento nei confronti della ricorrente. Contestualmente, quest'ultima adiva il Tribunale di Eivissa anche in sede civile al fine di ottenere l'affidamento esclusivo della minore, stante il comportamento violento del resistente e l'uso di sostanze stupefacenti ad opera dello stesso. Per_ Ottenuto, in via provvisoria, l'affidamento esclusivo di decideva di trasferirsi in Italia, ad Arezzo, presso l'abitazione della madre, sia per paura dell'ex compagno, sia per la scadenza del contratto di locazione e della difficoltà nel reperire un altro appartamento dove risiedere con la figlia. Ha specificato che il resistente non avrebbe mai contribuito in alcun modo al sostentamento della minore e non avrebbe mai versato quanto statuito provvisoriamente dal Tribunale di Eivissa. Alla vigilia dello scadere del termine del divieto di avvicinamento, in data 22.03.2025, il resistente si sarebbe recato presso l'abitazione della madre della ricorrente pretendendo di vedere la figlia e costringendo la ricorrente a chiamare le Forze dell'Ordine. Per paura di reazioni violente del resistente e per mettere fine alla persecuzione, la ricorrente lo avrebbe incontrato al Peter Pan di Arezzo, accompagnata dalla madre. Nonostante ciò, il resistente continuerebbe a perseguitarla e a offenderla e minacciarla durante gli incontri con la minore. All'udienza del 05.06.2025, verificata la regolarità della notifica al resistente, è stata dichiarata la contumacia di e, ritenuto necessario provvedere in via indifferibile ed urgente, Controparte_1
è stato conferito al Servizio Sociale presso il Comune di Arezzo l'incarico di organizzare incontri protetti tra il padre e la figlia minore nata il [...], secondo i tempi e le Persona_1 modalità ritenute più opportune. Su istanza della ricorrente del 24.09.2025 veniva adottato, inaudita altera parte, ordine di protezione nei confronti del resistente poi confermato all'esito dell'udienza del 7.10.2025 per la durata di un anno. All'udienza del 09.10.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale, previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
*** Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue. Si ritiene necessario confermare quanto statuito con decreto del 05.06.2025 e, pertanto, la domanda di parte ricorrente deve essere integralmente accolta. Innanzitutto, dalle allegazioni di parte ricorrente e dalla relazione dei Servizi Sociali incaricati, si rileva in modo inequivocabile la situazione di grave e attuale pregiudizio dell'integrità psico – fisica della ricorrente e delle condotte violente e persecutorie poste in essere dal resistente nei confronti di quest'ultima utilizzando come esimente la volontà di vedere la minore. Inoltre, preso atto del continuo rifiuto del resistente all'intervento dei Servizi Sociali incaricati per Per_ l'organizzazione degli incontri con la figlia, è presumibile pensare che la volontà di vedere venga utilizzata da quest'ultimo unicamente come escamotage al fine di continuare impudentemente a porre in essere condotte aggressive nonché violente nei confronti dell'ex compagna. Ed ancora, si ritiene che l'aggressività del resistente nei confronti di possa creare un Parte_1 pregiudizio imminente ed irreparabile anche alla minore o, addirittura, nella peggiore delle ipotesi, Per_ possa sfociare nel pericolo che la piccola venga riportata dal padre in Spagna, senza il consenso della madre. Per tutte queste ragioni, appare necessario confermare l'incarico al Servizio Sociale presso il Comune di Arezzo di organizzare incontri protetti tra il padre, e la figlia minore Controparte_1 [...]
nata il [...], secondo i tempi e le modalità ritenute più opportune. Persona_1 Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura della causa e l'esito della stessa, considerata la contumacia della parte resistente, questo Collegio ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) conferma integralmente l'ordinanza a verbale emessa in data 05.06.2025 e, per l'effetto, l'incarico al Servizio Sociale presso il Comune di Arezzo di organizzare incontri protetti tra il padre,
[...]
e la figlia minore nata il [...], secondo i tempi e le Controparte_1 Persona_1 modalità ritenute più opportune;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il Presidente est. Dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 936/2025 promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. INGRID BONAVIRI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Corso Italia, n. 275; PARTE RICORRENTE CONTRO
, nato ad [...] il [...], cittadino spagnolo, e Controparte_1 residente in [...]de Portmany (Isole Baleari-Spagna); PARTE RESISTENTE - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo, ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“La sig.ra ut supra rappresentata e difesa, chiede all'Ill.mo Giudice relatore, inaudita Parte_1 altera parte, l'emanazione di un decreto immediatamente esecutivo anticipatorio del diritto di visita del padre, con incarico ai Servizi Sociali di Arezzo, affinché predispongano un calendario di viste protette con cadenza settimanale, con la necessaria presenza dell'educatore e della madre.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c., depositato in data 29.04.2025, la ricorrente ha Parte_1 chiesto l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c. nei confronti del resistente al fine di tutelare la loro figlia minore Controparte_1 Persona_1
nata il [...].
[...] In particolare, la ricorrente ha chiesto che, in via indifferibile ed urgente, venisse conferito mandato al Servizio Sociale presso il Comune di Arezzo con l'incarico di organizzare incontri protetti tra il Per_ padre e la figlia Per_ A sostegno delle sue istanze, ha rappresentato che dopo due mesi dalla nascita di si sarebbe allontanata dall'abitazione familiare a causa del comportamento violento e abusante del resistente, per il quale, con sentenza penale emessa il 21.11.2023 dal Tribunale di Eivissa, veniva condannato ad una pena detentiva e al divieto di avvicinamento nei confronti della ricorrente. Contestualmente, quest'ultima adiva il Tribunale di Eivissa anche in sede civile al fine di ottenere l'affidamento esclusivo della minore, stante il comportamento violento del resistente e l'uso di sostanze stupefacenti ad opera dello stesso. Per_ Ottenuto, in via provvisoria, l'affidamento esclusivo di decideva di trasferirsi in Italia, ad Arezzo, presso l'abitazione della madre, sia per paura dell'ex compagno, sia per la scadenza del contratto di locazione e della difficoltà nel reperire un altro appartamento dove risiedere con la figlia. Ha specificato che il resistente non avrebbe mai contribuito in alcun modo al sostentamento della minore e non avrebbe mai versato quanto statuito provvisoriamente dal Tribunale di Eivissa. Alla vigilia dello scadere del termine del divieto di avvicinamento, in data 22.03.2025, il resistente si sarebbe recato presso l'abitazione della madre della ricorrente pretendendo di vedere la figlia e costringendo la ricorrente a chiamare le Forze dell'Ordine. Per paura di reazioni violente del resistente e per mettere fine alla persecuzione, la ricorrente lo avrebbe incontrato al Peter Pan di Arezzo, accompagnata dalla madre. Nonostante ciò, il resistente continuerebbe a perseguitarla e a offenderla e minacciarla durante gli incontri con la minore. All'udienza del 05.06.2025, verificata la regolarità della notifica al resistente, è stata dichiarata la contumacia di e, ritenuto necessario provvedere in via indifferibile ed urgente, Controparte_1
è stato conferito al Servizio Sociale presso il Comune di Arezzo l'incarico di organizzare incontri protetti tra il padre e la figlia minore nata il [...], secondo i tempi e le Persona_1 modalità ritenute più opportune. Su istanza della ricorrente del 24.09.2025 veniva adottato, inaudita altera parte, ordine di protezione nei confronti del resistente poi confermato all'esito dell'udienza del 7.10.2025 per la durata di un anno. All'udienza del 09.10.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale, previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
*** Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue. Si ritiene necessario confermare quanto statuito con decreto del 05.06.2025 e, pertanto, la domanda di parte ricorrente deve essere integralmente accolta. Innanzitutto, dalle allegazioni di parte ricorrente e dalla relazione dei Servizi Sociali incaricati, si rileva in modo inequivocabile la situazione di grave e attuale pregiudizio dell'integrità psico – fisica della ricorrente e delle condotte violente e persecutorie poste in essere dal resistente nei confronti di quest'ultima utilizzando come esimente la volontà di vedere la minore. Inoltre, preso atto del continuo rifiuto del resistente all'intervento dei Servizi Sociali incaricati per Per_ l'organizzazione degli incontri con la figlia, è presumibile pensare che la volontà di vedere venga utilizzata da quest'ultimo unicamente come escamotage al fine di continuare impudentemente a porre in essere condotte aggressive nonché violente nei confronti dell'ex compagna. Ed ancora, si ritiene che l'aggressività del resistente nei confronti di possa creare un Parte_1 pregiudizio imminente ed irreparabile anche alla minore o, addirittura, nella peggiore delle ipotesi, Per_ possa sfociare nel pericolo che la piccola venga riportata dal padre in Spagna, senza il consenso della madre. Per tutte queste ragioni, appare necessario confermare l'incarico al Servizio Sociale presso il Comune di Arezzo di organizzare incontri protetti tra il padre, e la figlia minore Controparte_1 [...]
nata il [...], secondo i tempi e le modalità ritenute più opportune. Persona_1 Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura della causa e l'esito della stessa, considerata la contumacia della parte resistente, questo Collegio ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) conferma integralmente l'ordinanza a verbale emessa in data 05.06.2025 e, per l'effetto, l'incarico al Servizio Sociale presso il Comune di Arezzo di organizzare incontri protetti tra il padre,
[...]
e la figlia minore nata il [...], secondo i tempi e le Controparte_1 Persona_1 modalità ritenute più opportune;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il Presidente est. Dott.ssa Lucia Faltoni