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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 04/02/2026, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1648/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica: CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3634/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ama Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401526354 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 310/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 impugna l'avviso di accertamento n. 112401526354, notificato il 08.11.24, con il quale
Roma Capitale chiede il pagamento di € 1.914,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento della TARI
e TEFA per gli anni dal 2018 al 2022 relativamente alla utenza in Indirizzo_1, distinta in catasto al foglio dati catastali.
Come unico motivo di impugnazione la ricorrente eccepisce l'infondatezza della pretesa tributaria sostenendo di aver regolarmente pagato quanto dovuto.
Ama s.p.a. si costituisce in giudizio ed eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in quanto Roma Capitale, titolare della tariffa rifiuti, con le delibere della Giunta Capitolina n. 42/2018 e n. 103/2018, nonché della Convenzione per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della Ta. Ri. del 30/07/2018, decideva di assumere dal primo aprile 2018 la gestione diretta delle attività di accertamento e riscossione della Ta.Ri., ivi compresa quella della difesa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Occorre premettere innanzitutto come parte ricorrente, pur intestando il ricorso ad Resistente_1 come parte resisten ne abbia notificato una copia all'indirizzo Email_3, sito istituzionale dell'Ente impositore.
La circostanza rende il contraddittorio regolarmente ed integralmente instaurato tra le parti senza necessità di chiamare in causa Roma Capitale.
Premesso ciò, nel merito, il ricorso merita accoglimento in quanto la contribuente ha fornito in giudizio la prova del pagamento di quanto dovuto.
Per i motivi esposti l'avviso di accertamento va annullato.
Sussistono comunque fondate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio considerato che Ama S.p.a. è carente di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 14.01.2026
Il Giudice monocratico
ER EN
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica: CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3634/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ama Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401526354 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 310/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 impugna l'avviso di accertamento n. 112401526354, notificato il 08.11.24, con il quale
Roma Capitale chiede il pagamento di € 1.914,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento della TARI
e TEFA per gli anni dal 2018 al 2022 relativamente alla utenza in Indirizzo_1, distinta in catasto al foglio dati catastali.
Come unico motivo di impugnazione la ricorrente eccepisce l'infondatezza della pretesa tributaria sostenendo di aver regolarmente pagato quanto dovuto.
Ama s.p.a. si costituisce in giudizio ed eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in quanto Roma Capitale, titolare della tariffa rifiuti, con le delibere della Giunta Capitolina n. 42/2018 e n. 103/2018, nonché della Convenzione per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della Ta. Ri. del 30/07/2018, decideva di assumere dal primo aprile 2018 la gestione diretta delle attività di accertamento e riscossione della Ta.Ri., ivi compresa quella della difesa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Occorre premettere innanzitutto come parte ricorrente, pur intestando il ricorso ad Resistente_1 come parte resisten ne abbia notificato una copia all'indirizzo Email_3, sito istituzionale dell'Ente impositore.
La circostanza rende il contraddittorio regolarmente ed integralmente instaurato tra le parti senza necessità di chiamare in causa Roma Capitale.
Premesso ciò, nel merito, il ricorso merita accoglimento in quanto la contribuente ha fornito in giudizio la prova del pagamento di quanto dovuto.
Per i motivi esposti l'avviso di accertamento va annullato.
Sussistono comunque fondate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio considerato che Ama S.p.a. è carente di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 14.01.2026
Il Giudice monocratico
ER EN