Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8554/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Rossella Tammone,
e
, C.F. nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Stefania Nardacchione e Federica
Alì;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 10.3.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 25.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
1
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
Per_
- i coniugi – dalla cui unione sono nati i figli e , rispettivamente il 3.2.2006 e il Per_2
3.4.2010 – hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 22.4.2001 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore
, e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, Per_2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2 2. Il figlio minore viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori , con Per_2
collocazione anagrafica e abitativa prevalente presso la ex casa coniugale in Genova (GE) via
IU De NZ 103/4, di proprietà della sig.ra che ha acquistato il 50 % CP_1
dell'immobile di proprietà del sig. con atto a Rogito del Notaio in Pt_1 Persona_3
data 18 settembre 2024.
3. I genitori provvederanno all' educazione dei figli attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse degli stessi .
4. Il padre frequenterà i figli con continuità e costanza partecipando alle iniziative che li Per_ riguardano . Poiché è maggiorenne e ha già compiuto gli anni quattordici, benchè Per_2
minorenne potrà anche lui accordarsi direttamente con il papà per le visite padre-figlio.
5. I coniugi assumeranno adeguati e tempestivi accordi con riferimento alle ferie estive ed invernali , sin da ora pattuendo il principio dell' alternanza . Nei mesi estivi : 15 giorni di ferie con ciascun genitore , anche non continuativi da concordarsi entro il precedente 31 di maggio. Laddove non comunicato nei termini e non concordato , viene data la precedenza al genitore che per primo avrà comunicato espressamente all' altro il periodo di vacanza con i figli.
6. I coniugi si comunicheranno le vacanze con i figli. Eventuali viaggi con il figlio minore Per_2
esterni alla UE dovranno essere concordati tra i genitori.
7. Ogni genitore si farà carico , senza diritto di ripetizione di tutte le spese relative ai figli durante il proprio periodo di vacanza.
8. Il sig. corrisponderà come del resto sta già corrispondendo, alla sig.ra a Pt_1 CP_1
titolo di concorso al mantenimento dei figli , un assegno mensile di Euro 600 ( euro 300 per ciascun figlio ) da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario entro il 20 di ogni mese per 12 mesi , oltre il 50% delle spese straordinarie , come individuato dal verbale di riunione datato
15.09.24 del Tribunale di Genova Sez. Famiglia
9. Per le modalità di perfezionamento del preventivo accordo , laddove previsto , si richiama per relazionem quanto stabilito dal CNF nelle linee guida per il mantenimento dei figli del
29.11.17; il preventivo accordo verrà documentato mediante scambio di sms , e-mail o forme equipollenti , da cui si possa evincere il raggiungimento dello stesso , non valendo in ogni caso per le parti il silenzio assenso . Le spese straordinarie andranno assolte direttamente o
3 mediante anticipazione dell' importo dovuto;
in caso di anticipazioni , il rimborso delle spese in favore del genitore dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta corredata da comprovanti giustificativi di spesa.
10. L' assegno per i figli è soggetto a rivalutazione Istat annuale: la prima rivalutazione avrà luogo a decorrere dall' anno successivo al mese corrispondente alla data del provvedimento di omologazione del Tribunale di Genova e così per le annualità successive .
11. I figli saranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50 % , così sarà suddiviso l'
Assegno Unico al 50% come per legge.
12. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla avere a pretendere reciprocamente l' uno dall' altro.
Al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della separazione anche alla luce degli equilibri economici, patrimoniali e reddituali instauratisi alla sottoscrizione del presente ricorso i coniugi precisano e concordano quanto segue:
A) La casa coniugale prima di proprietà al 50% tra i coniugi sita in Genova Via IU De
NZ 103/4 , viene assegnata alla moglie , alla quale il marito ha ceduto Controparte_1
la propria quota di un mezzo unitamente alla quota del box pertinenziale l'immobile e della cantina con atto di compravendita del il giorno 18 settembre 2024 nanti il Notaio
[...]
(cfr prod n. 3 - 4). La somma pattuita per il trasferimento delle quote degli Per_3
immobili sopra indicati è pari ad € 40.000,00 (quarantamila/00) che è stata corrisposta mediante assegno circolare consegnato al momento dell'atto notarile.
La moglie ha estinto il mutuo acceso per l' acquisto della casa coniugale mandando esente il marito da qualsivoglia richiesta da parte della banca mutuante.
B) Detti immobili sono censiti a Catasto NO (Agenzia del Territorio) del Comune di
Genova con i seguenti dati catastali: appartamento distinto con il numero 4 interno 4 facente parte del caseggiato segnato con il civico 103/4 della Via IU De NZ , iscritto presso l'Agenzia del Territorio del Comune di Genova con i seguenti dati catastali: Sezione Urbana Q
Foglio STA/21 , LE 79 , Sub.13, Zona Cens. 5 , cat. A/3 , classe 3 , vani 5 , RC €
387,34; il box contraddistinto con il numero interno 35 , facente parte del caseggiato distinto con il civico 113 di Via Via IU De NZ , iscritto presso l'Agenzia del Territorio del
Comune di Genova con i seguenti dati catastali: Sez. Urbana Q, Foglio STA/21 , LE
4 1717 , Sub 36, Zona Cens 5, cat. C/6, classe 6, superficie catastale mq. 19 R.C. € 178,59 ( da rivalutare del 5% i base alla legge finanziaria 1997); la cantina contraddistinta con il numero interno 4 , facente parte del caseggiato distinto con il civico 103 di Via Via IU De NZ , iscritto presso l'Agenzia del Territorio del Comune di Genova con i seguenti dati catastali: Sez.
Urbana Q, Foglio STA/21 , LE 79 , Sub 14,Zona Cens 5 cat. C/2, classe 3, superficie catastale mq. 7 R.C. € 25,31
Le parti precisano che il sopra descritto accordo patrimoniale, è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione consensuale della separazione. Sicchè le parti richiedono fin da ora di potersi avvalere dell' esenzione di cui all' art 19 L.74/87.
Le spese del trasferimento degli Immobile sono state sostenute dalla sig. ra , Controparte_1
quest' ultima si farà carico, di eventuali future imposte e/o sanzioni e/o altri pagamenti .
C) L'autovettura tg FA603XT già intestata alla sig. ra acquistata in costanza di CP_1
matrimonio rimane assegnata alla stessa , che si occuperà in via esclusiva della manutenzione ordinaria, straordinaria , del pagamento del bollo e dell' assicurazione
D) Il conto corrente n. 100000000777 presso Banca Intesa San Paolo in Genova su cui passa la rata del mutuo , è stato estinto (7).
E) I coniugi con l' adempimento di quanto sopra pattuito, si danno atto di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e di altra natura e pertanto dichiarano che nulla hanno a pretendere l' uno dall' altro.
F)I coniugi si autorizzano reciprocamente al rinnovo e/o al rilascio dei rispettivi passaporti o documenti equipollenti ed altresì autorizzano il rilascio del passaporto a favore del figlio minore . Per_2
G) Le spese legali del presente giudizio si intendono compensate fra le parti”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 62, parte II, serie A, anno 2001), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 14.3.2025.
5 Il giudice estensore dott. Matteo Gatti
Il presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro
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