Sentenza 25 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 25/08/2021, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/08/2021
N. 01031/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00442/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 442 del 2021, proposto da
IR RC PE, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Giuseppe Fabbiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Lima n. 20;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, Piazza S. RC, 63;
per l'annullamento
del silenzio illegittimamente serbato dall'Università degli Studi di Verona a seguito della presentazione dell'istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo presso la facoltà di Medicina e Chirurgia avanzata a mezzo PEC dal ricorrente, per il tramite dei suoi difensori di fiducia, recapitata dall'Ateneo resistente il giorno 10 agosto 2020, avente ad oggetto “ Istanza di immatricolazione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia ”, a seguito del preventivo riconoscimento della carriera universitaria del sig. IR RC PE ai fini dell'immatricolazione ad un anno successivo al primo presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Verona;
e per l’accertamento
dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di uno specifico provvedimento espresso di immatricolazione ad anno successivo al primo, data la sussistenza dei presupposti;
e per la disposizione
dell'immatricolazione del sig. PE ad anno successivo al primo al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Verona all'a.a. 2020/2021 e/o 2021/2022, data la sussistenza di tutti i presupposti ex lege ;
nonche' per la contestuale nomina del Commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione, eventualmente soccombente, in caso di mancata ottemperanza da parte delle P.A. resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza.
e per l'annullamento nel merito
- ove occorra e per quanto di ragione, dello Statuto dell'Università degli Studi di Verona nella parte in cui afferma all'art. 11 - Codice Etico “ 1. L'Università si dota di un Codice Etico della comunità universitaria formata dal personale docente, dal personale tecnico amministrativo e dagli studenti dell'Ateneo. 2. Il Codice Etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Ateneo e detta le regole di condotta nell'ambito della comunità ” per aver omesso illegittimamente ogni riscontro alla richiesta di immatricolazione avanzata dal ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Verona adottato con D.R. 1569/2017 del 28 settembre 2017, nella parte in cui afferma che all'art. 34 comma 3 - Trasferimenti di Ateneo, passaggi ad altri corsi di studio e riconoscimento di crediti formativi universitari “ Il Consiglio del Collegio Didattico provvede con propria delibera al riconoscimento dei CFU acquisiti in altro corso dell'Università, o in altro corso di un altro Ateneo, secondo le regole contenute nei Regolamenti didattici dei corsi di studio ” per non aver valutato la richiesta di immatricolazione avanzata dal sig. PE;
- ove occorra del Regolamento Didattico di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia “ descrizione del percorso di formazione Regolamento Didattico del Corso di studio anno accademico 2020/2021 ” e successive modifiche, o in ogni caso quello attualmente vigente, con riguardo all'art. 26 comma 3 “ Passaggio / trasferimento da altro corso di studio - L'ammissione ad anni successivi al primo è subordinata al numero di posti resisi vacanti nei singoli anni di corso. Si rimanda agli appositi avvisi pubblicati sul sito internet di Ateneo ”, nonché all'art. 27 commi 1 e 2 “ Riconoscimento carriera pregressa - È la valutazione del percorso di studio pregresso di uno Studente, ai fini di un passaggio, di un trasferimento in entrata o di una rinuncia agli studi, tramite il riconoscimento parziale o totale dei CFU precedentemente acquisiti, a seconda della corrispondenza tra i due percorsi formativi e tenendo conto della data di acquisizione dei CFU. Tale riconoscimento viene effettuato dalla “Commissione Pratiche Studenti” una volta avvenuta l'iscrizione presso l'Ateneo di Verona ”, per aver omesso ogni valutazione rispetto alla richiesta di trasferimento/immatricolazione ad anno successivo al primo in Medicina nei confronti del sig. PE;
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2020/2021, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it , il 29 settembre 2020, ove interpretata nel senso che, anche per studenti da ammettere ad anni successivi al primo, non occorra la verifica della mera idoneità ma, ancora una volta, la collocazione in posizione utile;
- del D.M. del 16 giugno 2020 n. 218 con i relativi allegati, “ Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2020/2021 ”;
- ove occorra del Decreto Ministeriale n. 243 del 30 giugno 2020 recante la definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) A.A. 2020/2021.
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, conosciuti e disconosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Università e Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 il dott. Stefano Mielli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente espone di essersi immatricolato al terzo anno fuori corso del corso di laurea in Tecniche di Fisiopatologie Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico Fisiopatologia Cardiocircolatoria) presso l’Università degli Studi di Chieti sostenendo un numero di esami tali da raggiungere un totale di 122 CFU (crediti formativi universitari).
Con PEC del 10 agosto 2020 il ricorrente ha presentato all’Università degli Studi di Verona istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo presso la facoltà di Medicina e Chirurgia.
Con il ricorso in esame, a fronte dell’inerzia dell’amministrazione, il ricorrente agisce avverso il silenzio ai sensi degli articoli 31 e 117 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere con un atto espresso. Nell’epigrafe del ricorso viene altresì chiesto l’annullamento, ove occorra, di una serie di atti dell’Ateneo (di alcune norme dello Statuto, del Regolamento didattico di Ateneo, del Regolamento didattico del corso di laurea in Medicina) e di atti statali (della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al corso di laurea in Medicina, del decreto ministeriale 16 giugno 2020, n. 218 che definisce modalità e contenuti delle prove di ammissione e del decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 243, che definisce i posti disponibili per l’accesso al corso di laurea).
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del mancato riscontro all’istanza, richiamando l’evoluzione giurisprudenziale che ha riconosciuto la possibilità di iscrizione ad anni successivo al primo alla Facoltà di Medicina.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Verona eccependo l’incompetenza territoriale del T.A.R. Veneto in quanto, essendo impugnati anche atti presupposti emanati da Autorità statali aventi efficacia sul territorio nazionale, la competenza territoriale deve ritenersi del T.A.R. Lazio, Roma e chiedendo altresì la reiezione nel merito del ricorso.
Alla camera di consiglio del 14 luglio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
L’eccezione di incompetenza territoriale non è fondata, perché ad una attenta lettura del ricorso risulta che gli atti statali sono solo menzionati nell’epigrafe tra quelli oggetto di impugnazione con la formula “ ove occorra ”, ma avverso gli stessi non viene in concreto articolata alcuna specifica censura. Neppure nelle conclusioni è chiesto l’annullamento di tali atti. L’esposizione del ricorso è tutta rivolta a dimostrare l’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione.
Deve pertanto essere riconosciuta la competenza territoriale del T.A.R. adito in quanto nel processo amministrativo l’individuazione degli atti impugnati è operata non con riferimento all’epigrafe ( ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2016, n. n. 4207) ma desumendo l’effettiva volontà del ricorrente dal contesto del ricorso, dall’esposizione di fatti e dal complesso delle circostanze dedotte (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 marzo 1991, n. 325).
In casi analoghi (anche per l’oggetto della controversia) la giurisprudenza si è orientata per riconoscere la competenza del T.A.R. periferico (cfr. le ordinanze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 maggio 2018, n. 3020 e del T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 31 gennaio 2018, ordinanza n. 23).
L’eccezione di incompetenza territoriale è pertanto infondata.
Circa il merito della pretesa illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, l’Università degli Studi di Verona nelle difese sostiene che non sarebbe configurabile un obbligo di provvedere perché alla data in cui il ricorrente ha presentato la domanda erano già stati pubblicati gli avvisi con i quali si attesta l’assenza di posti disponibili per trasferimenti ad anni successivi al primo.
Nella relazione depositata in giudizio l’Università rileva inoltre che l’istanza di iscrizione deve comunque considerarsi non ammissibile perché il D.M. 16 giugno 2020, n. 218, al punto 13, afferma che “ i candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi ” con i quali deve periodicamente essere resa nota la disponibilità o meno di posti.
Nella relazione l’Università rileva ancora che osterebbe all’accoglimento dell’istanza di immatricolazione la circostanza che in base al punto 12 del medesimo decreto ministeriale in caso di posti disponibili avrebbero la precedenza gli studenti in posizione utile a seguito dello scorrimento delle graduatorie di precedenti programmazioni. Richiama inoltre l’art. 2, punto 5, delle Linee Guida dell’Ateneo sul riconoscimento della carriera pregressa per l’iscrizione alla Facoltà di Medicina, ai sensi del quale non possono essere riconosciuti esami superati nei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, come quello svolto dal ricorrente, ad esclusione di Inglese medico-scientifico.
Nel merito la domanda avverso il silenzio è fondata.
Su un piano formale va osservato che l’Amministrazione era tenuta a rispondere all’istanza perché astrattamente è sempre obbligata ad offrire una risposta alle richieste proposte dai privati laddove ne sussistano i presupposti e non sia espressamente escluso un obbligo di provvedere.
L’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone non solo che “ ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza […] le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso ”, ma anche che, ove pure le amministrazioni ravvisino “ la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, […] concludono il procedimento con un provvedimento espresso […] ”.
Pertanto, in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, non può dubitarsi che, in regime di trasparenza e partecipazione, il relativo obbligo sussiste ogni qualvolta venga in rilievo il dovere di correttezza e buona amministrazione (art. 97 Cost.), in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad una esplicita pronuncia (cfr. ex pluribus Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 luglio 2015, n. 3306) e, comunque, all'autorità non sia affidata una mera facoltà, il cui esercizio sarebbe per definizione libero, ma una potestà, cioè l'esercizio obbligatorio di un potere in funzione della cura dell'interesse pubblico.
Un’eventuale, ritenuta, inammissibilità della domanda non esclude pertanto - non trattandosi di richiesta palesemente abnorme - l’obbligo di pronuncia espressa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 508).
L’impugnazione degli atti indicati nell’epigrafe del ricorso deve invece essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 40, comma 2, cod. proc. amm., per la mancata proposizione di puntuali censure in violazione del principio di specificità dei motivi.
In definitiva la domanda contra silentium deve essere accolta limitatamente all’obbligo di concludere il procedimento instaurato dal ricorrente con riferimento all’istanza di iscrizione universitaria non esaminata dall’Ateneo, cui dovrà provvedersi nel termine di trenta giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Non può invece farsi luogo all’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale in ragione delle necessarie attività istruttorie e procedimentali di competenza dell’Università rispetto all’istanza presentata.
Le peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile relativamente all’impugnazione degli atti indicati nell’epigrafe, lo accoglie con riguardo alla domanda proposta avverso il silenzio e, per l’effetto, dispone che l’Università degli Studi di Verona dia riscontro all’istanza presentata dal ricorrente con un provvedimento espresso, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO