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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/02/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Francesco Rossini ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili di I° grado riunite, iscritte ai nn. 6667/11 e 2141/2012,
aventi ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c., vertenti
TRA
(R.F. n.35/2016), in persona Parte_1
del suo curatore p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Massimo Oliva ed elett.te dom.ta presso lo Studio del difensore in Salerno C.so Vittorio Emanuele
n.14;
ATTRICE
E
in persona del suo amministratore e legale Controparte_1
rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Antonio Russo e Giovanni
Bottazzoli ed elett.te dom.ta in Salerno, Corso V. Emanuele n.120, presso lo Studio dell'Avv. Russo;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 31.10.2024, sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite
1 concludevano come da verbale in atti e la causa era assunta in decisione,
previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con distinti atti di citazione, la evocava in giudizio la Parte_1
chiedendone la condanna, previa declaratoria di Controparte_1
responsabilità, al risarcimento di tutti i danni subiti dal centro sportivo denominato Be-f club, ubicato in Salerno, Viale A. Bandiera, condotto in locazione dalla stessa Parte_1
1.1. Deduceva che il centro aveva subito una serie di allagamenti verificatisi nella notte tra il 9 ed il 10 settembre 2010 ed il giorno 29 marzo
2011 (con riferimento all'atto di citazione del 23.06.2011) e in data 07
ottobre 2011 (con riferimento all'atto di citazione dell'8.03.2012).
1.2. Invocava la responsabilità della convenuta, in via principale ai CP_2
sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto tenuta alla gestione e manutenzione delle parti comuni del complesso immobiliare ove si trovava anche il proprio locale adibito a palestra;
nello specifico, imputava la causa degli allagamenti al mancato funzionamento dell'impianto di sollevamento fognante e delle relative pompe poste a servizio delle aree comuni.
1.3. Nel corso del processo la Curatela fallimentare si costituiva in luogo della società fallita rassegnando le seguenti conclusioni:
A) quanto al giudizio r.g. 6667/2011, condannare la Controparte_1
al pagamento della somme di € 94.886,98 così contraddistinta: €
[...]
24.956,98 quale somma scaturente dalla fattura n.27 del 2011 della ditta di costruzioni che aveva provveduto ad effettuare i lavori di CP_3
2 manutenzione presso i centro Be-f club in relazione ai danni causati dall'allagamento del 9-10 settembre 2010; € 59.930,00 quale somma per i lavori finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi in relazione ai danni causati dall'allagamento del 29 marzo 2011; € 10.000,00 quale somma scaturente dal fermo attività, dal mancato guadagno e dal danno all'immagine patiti dalla in relazione agli indicati sinistri- Parte_1
allagamenti; dichiarare che nulla era dovuto dall'attrice in merito al residuo di euro 13.564,00, non corrisposto alla convenuta per la gestione delle aree comuni.
B) Quanto al giudizio r.g. 2141/2012: condannare la Controparte_1
al pagamento al pagamento della somma di € 72.331,91, di cui euro
[...]
10.000 a titolo di danni non patrimoniali;
dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice in merito al residuo di euro 10.776,87, non corrisposto alla convenuta per la gestione delle aree comuni.
In via subordinata chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 81.322,98 (quanto al primo giudizio) ovvero della somma di euro 61.555,04 (quanto al giudizio riunito).
2. Con distinte comparse si costituiva la società Controparte_1
contestando la fondatezza della pretesa avanzata nei suoi confronti, per insussistenza del nesso di causalità tra i fenomeni lamentati dall'attrice e la condotta tenuta, nonché il quantum richiesto; evidenziava, altresì, che gli eventi metereologici a fondamento delle pretese risarcitorie si caratterizzavano per l'assoluta violenza ed eccezionalità.
Concludendo, quindi, per il rigetto delle domande attoree.
3 3. Disposta la riunione dei processi, acquisita documentazione prodotta dalle parti, escussi i testimoni ed espletata CTU, assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato a far data dall'11.09.2024, la causa viene ora in decisione sulle rassegnate conclusioni all'esito dei termini ex art. 190
c.p.c..
***
1. La domanda formulata dalla Curatela è fondata nei limiti che seguono.
1.1. Innanzitutto, ai fini della sussunzione della vicenda oggetto del presente giudizio nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 cod.civ.,
puntualmente evocata da parte attrice, deve ritenersi provato, perché
circostanza non contestata e da ritenersi pertanto pacifica, che la convenuta
è qualificabile quale gestore e custode delle parti comuni del complesso immobiliare ove è compreso anche il locale di parte attrice.
1.2. Le risultanze dell'istruttoria orale e l'esame dei documenti prodotti consentono poi di ritenere provato il fatto delle alluvioni che si sono verificate nell'immobile attoreo a far data dal 9-10 settembre 2010.
I testimoni attorei hanno confermato, rilasciando dichiarazioni coerenti e credibili, di aver personalmente constatato la presenza degli allagamenti.
Circostanze del resto emerse anche dall'audizione dei testi indicati da parte convenuta.
La prova dei fenomeni di allagamento emerge, altresì, con chiarezza sia dalla CTP a firma Ing. sia dalla relazione di intervento Persona_1
dei Vigili del Fuoco, in occasione dell'evento del 29.03.2011, senza dubbio il più eclatante e pregiudizievole.
4 1.3. Quanto, invece, alle cause dei predetti fenomeni, la compatibilità di una eziologia tra l'alluvionamento di acqua subito dall'immobile attoreo e l'inidoneità ed insufficienza degli interventi di gestione/manutenzione posti in essere dalla società convenuta è confortata dalle considerazioni tecniche sia del CTP che del CTU, come supportate dai riscontri nell'immediatezza dei fatti ad opera dei Vigili del Fuoco che, nel redigere il rapporto di intervento n.2182/1 del 29.03.2011 davano atto dell'anomalia elettrica delle pompe di sgottamento poste nella vasca di raccolta delle acque la cui manutenzione era affidata alla
[...]
CP_1
1.4. Ciò posto è noto che l'art. 2051 c.c., con inversione dell'onere della prova, impone al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito, restando irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dallo stesso in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane (cft. cass. civ.
sez. III, ord. 11.02.2022, n. 4588).
1.5. Nella specie, stante il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 cod.civ. di cui si è detto, la Curatela ha provato che l'immobile e l'attività di cattiva gestione in capo alla convenuta hanno rappresentato la condizione necessaria e sufficiente perché il fatto dannoso degli eventi alluvionali si verificasse: lo stato della cosa presentava un'obiettiva situazione di pericolosità da malfunzionamento, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno.
1.6. La società convenuta ha allegato il fortuito quale prova liberatoria che consente al custode di sottrarsi alla responsabilità presunta ex art. 2051
5 c.c., in ragione di un evento anomalo derivante dalle piogge insistenti che interessarono l'area in occasione degli eventi del marzo 2011
compromettendo la funzionalità degli impianti.
L'eccezione va disattesa.
Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi del fortuito solo quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi sulla base delle prove offerte dal custode con indagine orientata a dati scientifici – statistici, pluviometrici, di lungo periodo.
Per tali ragioni è all'evidenza irrilevante e non significativo il “Bollettino
di vigilanza meteorologica nazionale, emesso il 29.03.2011” prodotto dalla convenuta con le memorie istruttorie.
Parimenti va ribadito che l'impianto non funzionante in occasione delle piogge era deputato proprio ad impedire che si verificassero allagamenti in occasione di precipitazioni, per quanto intense.
E' emersa, dunque, l'inadeguatezza dell'impianto di sollevamento deputato all'allontanamento delle acque meteoriche, la cui gestione e manutenzione era pacificamente affidata alla società convenuta.
Su tale ultimo aspetto il Tribunale aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso per casi similari, secondo cui l'esimente del caso fortuito e quella della forza maggiore non possono comunque essere invocate in relazione ai danni provocati da piogge,
uragani, temporali e altre precipitazioni atmosferiche pur di particolare forza ed intensità, protrattasi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, se tali danni siano stati determinati dall'insufficienza del sistema di deflusso delle acque
6 meteoriche della strada (Cass. sent. n. 5877/2016 del 24.03.2016, Cass.
sent. n. 26545/2014).
2. Venendo alla concreta individuazione dei danni risarcibili, va premesso che sono tre gli allagamenti della palestra facente capo alla società attrice,
verificatisi in ragione dell'inadeguatezza dei sistemi di protezione di cui si
è dato conto: nello specifico, in data 9/10 settembre 2010, 29 marzo 2011
e 7 ottobre 2011.
2.1. Come detto, tutti e tre gli episodi di allagamento della palestra in oggetto sono stati confermati dai testimoni escussi, risultano corroborati dalla documentazione in atti, dalla CTP e dalla CTU;
del resto, non vi è
stata contestazione specifica circa la loro effettiva verificazione.
2.2. Risultando dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile certo, per le evidenze probatorie di cui si è dato conto, occorre procedere alla sua liquidazione da effettuarsi per ogni episodio, quale perdita subita ex art. 1223 c.c. (danno emergente): il riferimento, nella specie, vista la richiesta di risarcimento in forma specifica, è certamente agli esborsi monetari necessari in quanto derivanti dal danneggiamento dell'immobile.
Va chiarito, difatti, che la locuzione “perdita subita” include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso “…in quanto il vinculum iuris, nel
quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva
del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti
giuridici con diretta rilevanza economica di cui una persona è titolare”
(ex multis, Cass. 10.11.2010 n. 2286; Cass. 10.03.2016 n.4718; Cass.
27129/2021; Cass. Sez. III, ord. n. 5159 del 17.02.2023).
7 2.3. Ciò premesso, venendo al primo allagamento del 9-10 settembre 2010,
gli esiti dell'istruttoria hanno confermato i danni arrecati al locale adibito a palestra, tanto da renderne necessaria la chiusura per alcuni giorni.
Quale mero indizio a corredo può darsi conto della fattura n. 27/2011
rilasciata dalla ditta Malangone, emessa con specifica causale riferimento all'evento del settembre 2010, nonché del computo metrico estimativo che fa riferimento a “manutenzione straordinaria”.
Orbene, dalla lettura delle singole voci di intervento si evidenzia che le stesse fanno ampio riferimento ad una attività di ristrutturazione, che non può ritenersi, tuttavia, per intero riconducibile alle conseguenze dell'alluvione.
Ai fini della quantificazione degli effettivi danni causalmente riconducibili al fenomeno dell'allagamento, occorre tener conto della circostanza –
emersa dall'istruttoria orale – per cui la palestra ha ripreso a funzionare dopo pochi giorni e che, nella circostanza, a differenza del successivo allagamento del 2011, non si è ritenuto necessario far intervenire i Vigili
del Fuoco.
Valutati tutti i predetti elementi probatori, si stima equa una quantificazione del danno subito dall'attrice, in occasione dell'episodio del 2010, pari ad euro 5.000,00.
2.4. Quanto ai restanti due episodi del 29 marzo 2011 e del 7 ottobre 2011
va premesso che il nominato CTU, Ing. , ha dato atto che Persona_2
al momento delle operazioni peritali i luoghi di causa (i locali della palestra al piano interrato) risultavano essere in condizioni di ripristino estetico e funzionale. Lo stesso CTU, con motivazione congrua che si condivide in
8 quanto fondata sull'attenta disamina degli atti di causa, ha quindi precisato che dalla documentazione fotografica prodotta da parte attrice non sia possibile addivenire ad “una suddivisione dei report per eventi, che facciano comprendere in maniera chiara quanto occorso in ciascuno dei sinistri”.
Si aggiunga che la perizia di parte, redata in data 29.03.2011, si concentra esclusivamente sui danni riscontrati in occasione dei fenomeni verificatisi in pari data.
2.5. Ciò premesso, ai fini della quantificazione dei danni verificatisi in data
29.03.2011, si rimanda, in primo luogo, alle deposizioni testimoniali e al rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco effettuato in pari data.
Quale elemento oggettivo di quantificazione degli effettivi esborsi necessari per il ripristino del locale, si rimanda alla ctp a firma Ing.
, redatta a seguito di diretta presa visione dello stato dei Persona_1
luoghi nell'immediatezza, e al computo metrico dallo stesso redatto,
nonché alla documentazione fotografica che riporta il timbro del professionista e ben descrive lo stato dei luoghi a seguito dell'allagamento.
Sulla base di tale evidenza probatoria, complessivamente valutata, può
darsi luogo alla liquidazione dei danni, assumendo quale parametro di liquidazione per l'evento del marzo 2011 – certamente il più significativo dei tre in quanto è stato necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco
- gli esiti della CTU e della CTP.
Il CTU ha correttamente individuato gli interventi da eseguire per il ripristino dello stato dei luoghi così descrivendoli:
- rimozione del pavimento in materiale plastico nel la sala pilates;
9 - rimozione del pavimento in legno nelle sale Spinning, corsi e massaggi;
- rimozione di battiscopa;
- rimozione dei faretti led incassati al pavimento;
- pulitura delle superfici mediante uso di idropulitrice;
- spicconatura di intonaco a vivo di muro;
- costi di trasporto in discarica;
- fornitura e posa in opera di pavimento in parquet nella sala spinning,
corsi e massaggi;
- fornitura e posa in opera di pavimento in materiale plastico nella sala pilates;
- fornitura e posa in opera di faretti led incassati al pavimento;
- fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa;
- predisposizione di intonaco lungo le superfici ammalorate;
- finitura di intonaco con rasante;
- preparazione del fondo delle superfici murarie;
- tinteggiatura;
- fornitura per gli oneri della sicurezza.
Il tutto per un importo pari ad euro € 45.631,39.
2.6. Quanto all'ultimo allagamento dell'ottobre 2011 si rimanda alle deposizioni testimoniali, ai preventivi di spesa e alle fatture prodotte da parte attrice. Gli esiti dell'istruttoria hanno confermato i danni arrecati al locale adibito a palestra, tanto da renderne necessaria la chiusura per alcuni giorni.
Ai fini della quantificazione degli effettivi danni causalmente riconducibili al fenomeno dell'allagamento, come per il primo dei tre episodi, occorre
10 tener conto della circostanza per cui la palestra ha ripreso a funzionare dopo alcuni giorni e che, a differenza del successivo allagamento del 2011,
non si è ritenuto necessario far intervenire i Vigili del Fuoco.
Valutati tutti i predetti elementi probatori, si stima equa una quantificazione del danno subito dall'attrice, in occasione dell'episodio dell'ottobre 2011, pari ad euro 5.000,00.
2.7. Il danno subito ammonta pertanto, complessivamente, ad euro
55.631,39 (5.000,00 + 45.631,39 + 5.000,00).
3. Da tale posta vanno detratte le somme che pacificamente l'attrice era tenuta a versare alla controparte per canoni da gestione delle parti comuni,
quantificate in euro 13.564,00 per il residuo sulle fatture 68/2010 e
294/2010 ed in euro 10.776,87 per la fattura n. 510 del 31.12.2011, per un totale di euro 24.340,87.
4. Sviluppando i calcoli, segue, in definitiva, la condanna della società
convenuta al pagamento della somma di euro 31.290,52 (55.631,39 -
24.340,87). Su tale somma decorrono gli interessi legali dal deposito della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
5. L'ulteriore richiesta risarcitoria formulata da parte attrice va per contro rigettata.
Difatti, pur essendo provato che la palestra è stata per alcuni giorni inagibile a causa degli allagamenti, non è stato allegato e provato lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di clientela;
nulla,
del resto, emerge circa il fatturato (giornaliero o mensile) della palestra al momento dei fatti.
11 6. Non resta che disciplinare le spese di lite, comprese quelle di CTU già
liquidate in corso di causa con separato decreto.
Esse seguono il criterio generale della soccombenza, tenuto conto del
quantum di accoglimento della domanda, delle attività espletate, dei valori medi tariffari dai quali non vi è ragione di discostarsi.
Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del difensore della
Curatela dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nella persona del dr. Francesco Rossini, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sui giudizi riuniti r.g. nn. 6667/2011 e 2141/2012, ogni istanza, eccezione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara la responsabilità della per Controparte_1
gli allagamenti verificatisi a danno dell'immobile di parte attrice in data 9-
10 settembre 2010, 29 marzo 2011 e 7 ottobre 2011;
2. per l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., al pagamento in favore della Fallimentare Pt_1 [...]
(R.F. n.35/2016), in persona del suo curatore p.t., ed a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni della somma di € 31.290,52, già rivalutata ad oggi,
oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
3. accerta e dichiara che nulla è dovuto dalla Curatela Fallimentare
[...]
in merito alle fatture emesse dalla controparte ed aventi nn. Parte_1
68/2010, 294/2010 e 510/2011 per le ragioni indicate in parte motiva;
12 Cont
4. condanna in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento in favore della Curatela Fallimentare Parte_1
(R.F. n.35/2016), in persona del suo curatore p.t. delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 8.842,00, di cui euro 1.226,00 per spese esenti, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto,
definitivamente e per intero a carico della società convenuta;
dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. Massimo Oliva,
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 18.02.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Francesco Rossini ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili di I° grado riunite, iscritte ai nn. 6667/11 e 2141/2012,
aventi ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c., vertenti
TRA
(R.F. n.35/2016), in persona Parte_1
del suo curatore p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Massimo Oliva ed elett.te dom.ta presso lo Studio del difensore in Salerno C.so Vittorio Emanuele
n.14;
ATTRICE
E
in persona del suo amministratore e legale Controparte_1
rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Antonio Russo e Giovanni
Bottazzoli ed elett.te dom.ta in Salerno, Corso V. Emanuele n.120, presso lo Studio dell'Avv. Russo;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 31.10.2024, sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite
1 concludevano come da verbale in atti e la causa era assunta in decisione,
previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con distinti atti di citazione, la evocava in giudizio la Parte_1
chiedendone la condanna, previa declaratoria di Controparte_1
responsabilità, al risarcimento di tutti i danni subiti dal centro sportivo denominato Be-f club, ubicato in Salerno, Viale A. Bandiera, condotto in locazione dalla stessa Parte_1
1.1. Deduceva che il centro aveva subito una serie di allagamenti verificatisi nella notte tra il 9 ed il 10 settembre 2010 ed il giorno 29 marzo
2011 (con riferimento all'atto di citazione del 23.06.2011) e in data 07
ottobre 2011 (con riferimento all'atto di citazione dell'8.03.2012).
1.2. Invocava la responsabilità della convenuta, in via principale ai CP_2
sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto tenuta alla gestione e manutenzione delle parti comuni del complesso immobiliare ove si trovava anche il proprio locale adibito a palestra;
nello specifico, imputava la causa degli allagamenti al mancato funzionamento dell'impianto di sollevamento fognante e delle relative pompe poste a servizio delle aree comuni.
1.3. Nel corso del processo la Curatela fallimentare si costituiva in luogo della società fallita rassegnando le seguenti conclusioni:
A) quanto al giudizio r.g. 6667/2011, condannare la Controparte_1
al pagamento della somme di € 94.886,98 così contraddistinta: €
[...]
24.956,98 quale somma scaturente dalla fattura n.27 del 2011 della ditta di costruzioni che aveva provveduto ad effettuare i lavori di CP_3
2 manutenzione presso i centro Be-f club in relazione ai danni causati dall'allagamento del 9-10 settembre 2010; € 59.930,00 quale somma per i lavori finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi in relazione ai danni causati dall'allagamento del 29 marzo 2011; € 10.000,00 quale somma scaturente dal fermo attività, dal mancato guadagno e dal danno all'immagine patiti dalla in relazione agli indicati sinistri- Parte_1
allagamenti; dichiarare che nulla era dovuto dall'attrice in merito al residuo di euro 13.564,00, non corrisposto alla convenuta per la gestione delle aree comuni.
B) Quanto al giudizio r.g. 2141/2012: condannare la Controparte_1
al pagamento al pagamento della somma di € 72.331,91, di cui euro
[...]
10.000 a titolo di danni non patrimoniali;
dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice in merito al residuo di euro 10.776,87, non corrisposto alla convenuta per la gestione delle aree comuni.
In via subordinata chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 81.322,98 (quanto al primo giudizio) ovvero della somma di euro 61.555,04 (quanto al giudizio riunito).
2. Con distinte comparse si costituiva la società Controparte_1
contestando la fondatezza della pretesa avanzata nei suoi confronti, per insussistenza del nesso di causalità tra i fenomeni lamentati dall'attrice e la condotta tenuta, nonché il quantum richiesto; evidenziava, altresì, che gli eventi metereologici a fondamento delle pretese risarcitorie si caratterizzavano per l'assoluta violenza ed eccezionalità.
Concludendo, quindi, per il rigetto delle domande attoree.
3 3. Disposta la riunione dei processi, acquisita documentazione prodotta dalle parti, escussi i testimoni ed espletata CTU, assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato a far data dall'11.09.2024, la causa viene ora in decisione sulle rassegnate conclusioni all'esito dei termini ex art. 190
c.p.c..
***
1. La domanda formulata dalla Curatela è fondata nei limiti che seguono.
1.1. Innanzitutto, ai fini della sussunzione della vicenda oggetto del presente giudizio nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 cod.civ.,
puntualmente evocata da parte attrice, deve ritenersi provato, perché
circostanza non contestata e da ritenersi pertanto pacifica, che la convenuta
è qualificabile quale gestore e custode delle parti comuni del complesso immobiliare ove è compreso anche il locale di parte attrice.
1.2. Le risultanze dell'istruttoria orale e l'esame dei documenti prodotti consentono poi di ritenere provato il fatto delle alluvioni che si sono verificate nell'immobile attoreo a far data dal 9-10 settembre 2010.
I testimoni attorei hanno confermato, rilasciando dichiarazioni coerenti e credibili, di aver personalmente constatato la presenza degli allagamenti.
Circostanze del resto emerse anche dall'audizione dei testi indicati da parte convenuta.
La prova dei fenomeni di allagamento emerge, altresì, con chiarezza sia dalla CTP a firma Ing. sia dalla relazione di intervento Persona_1
dei Vigili del Fuoco, in occasione dell'evento del 29.03.2011, senza dubbio il più eclatante e pregiudizievole.
4 1.3. Quanto, invece, alle cause dei predetti fenomeni, la compatibilità di una eziologia tra l'alluvionamento di acqua subito dall'immobile attoreo e l'inidoneità ed insufficienza degli interventi di gestione/manutenzione posti in essere dalla società convenuta è confortata dalle considerazioni tecniche sia del CTP che del CTU, come supportate dai riscontri nell'immediatezza dei fatti ad opera dei Vigili del Fuoco che, nel redigere il rapporto di intervento n.2182/1 del 29.03.2011 davano atto dell'anomalia elettrica delle pompe di sgottamento poste nella vasca di raccolta delle acque la cui manutenzione era affidata alla
[...]
CP_1
1.4. Ciò posto è noto che l'art. 2051 c.c., con inversione dell'onere della prova, impone al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito, restando irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dallo stesso in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane (cft. cass. civ.
sez. III, ord. 11.02.2022, n. 4588).
1.5. Nella specie, stante il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 cod.civ. di cui si è detto, la Curatela ha provato che l'immobile e l'attività di cattiva gestione in capo alla convenuta hanno rappresentato la condizione necessaria e sufficiente perché il fatto dannoso degli eventi alluvionali si verificasse: lo stato della cosa presentava un'obiettiva situazione di pericolosità da malfunzionamento, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno.
1.6. La società convenuta ha allegato il fortuito quale prova liberatoria che consente al custode di sottrarsi alla responsabilità presunta ex art. 2051
5 c.c., in ragione di un evento anomalo derivante dalle piogge insistenti che interessarono l'area in occasione degli eventi del marzo 2011
compromettendo la funzionalità degli impianti.
L'eccezione va disattesa.
Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi del fortuito solo quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi sulla base delle prove offerte dal custode con indagine orientata a dati scientifici – statistici, pluviometrici, di lungo periodo.
Per tali ragioni è all'evidenza irrilevante e non significativo il “Bollettino
di vigilanza meteorologica nazionale, emesso il 29.03.2011” prodotto dalla convenuta con le memorie istruttorie.
Parimenti va ribadito che l'impianto non funzionante in occasione delle piogge era deputato proprio ad impedire che si verificassero allagamenti in occasione di precipitazioni, per quanto intense.
E' emersa, dunque, l'inadeguatezza dell'impianto di sollevamento deputato all'allontanamento delle acque meteoriche, la cui gestione e manutenzione era pacificamente affidata alla società convenuta.
Su tale ultimo aspetto il Tribunale aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso per casi similari, secondo cui l'esimente del caso fortuito e quella della forza maggiore non possono comunque essere invocate in relazione ai danni provocati da piogge,
uragani, temporali e altre precipitazioni atmosferiche pur di particolare forza ed intensità, protrattasi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, se tali danni siano stati determinati dall'insufficienza del sistema di deflusso delle acque
6 meteoriche della strada (Cass. sent. n. 5877/2016 del 24.03.2016, Cass.
sent. n. 26545/2014).
2. Venendo alla concreta individuazione dei danni risarcibili, va premesso che sono tre gli allagamenti della palestra facente capo alla società attrice,
verificatisi in ragione dell'inadeguatezza dei sistemi di protezione di cui si
è dato conto: nello specifico, in data 9/10 settembre 2010, 29 marzo 2011
e 7 ottobre 2011.
2.1. Come detto, tutti e tre gli episodi di allagamento della palestra in oggetto sono stati confermati dai testimoni escussi, risultano corroborati dalla documentazione in atti, dalla CTP e dalla CTU;
del resto, non vi è
stata contestazione specifica circa la loro effettiva verificazione.
2.2. Risultando dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile certo, per le evidenze probatorie di cui si è dato conto, occorre procedere alla sua liquidazione da effettuarsi per ogni episodio, quale perdita subita ex art. 1223 c.c. (danno emergente): il riferimento, nella specie, vista la richiesta di risarcimento in forma specifica, è certamente agli esborsi monetari necessari in quanto derivanti dal danneggiamento dell'immobile.
Va chiarito, difatti, che la locuzione “perdita subita” include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso “…in quanto il vinculum iuris, nel
quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva
del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti
giuridici con diretta rilevanza economica di cui una persona è titolare”
(ex multis, Cass. 10.11.2010 n. 2286; Cass. 10.03.2016 n.4718; Cass.
27129/2021; Cass. Sez. III, ord. n. 5159 del 17.02.2023).
7 2.3. Ciò premesso, venendo al primo allagamento del 9-10 settembre 2010,
gli esiti dell'istruttoria hanno confermato i danni arrecati al locale adibito a palestra, tanto da renderne necessaria la chiusura per alcuni giorni.
Quale mero indizio a corredo può darsi conto della fattura n. 27/2011
rilasciata dalla ditta Malangone, emessa con specifica causale riferimento all'evento del settembre 2010, nonché del computo metrico estimativo che fa riferimento a “manutenzione straordinaria”.
Orbene, dalla lettura delle singole voci di intervento si evidenzia che le stesse fanno ampio riferimento ad una attività di ristrutturazione, che non può ritenersi, tuttavia, per intero riconducibile alle conseguenze dell'alluvione.
Ai fini della quantificazione degli effettivi danni causalmente riconducibili al fenomeno dell'allagamento, occorre tener conto della circostanza –
emersa dall'istruttoria orale – per cui la palestra ha ripreso a funzionare dopo pochi giorni e che, nella circostanza, a differenza del successivo allagamento del 2011, non si è ritenuto necessario far intervenire i Vigili
del Fuoco.
Valutati tutti i predetti elementi probatori, si stima equa una quantificazione del danno subito dall'attrice, in occasione dell'episodio del 2010, pari ad euro 5.000,00.
2.4. Quanto ai restanti due episodi del 29 marzo 2011 e del 7 ottobre 2011
va premesso che il nominato CTU, Ing. , ha dato atto che Persona_2
al momento delle operazioni peritali i luoghi di causa (i locali della palestra al piano interrato) risultavano essere in condizioni di ripristino estetico e funzionale. Lo stesso CTU, con motivazione congrua che si condivide in
8 quanto fondata sull'attenta disamina degli atti di causa, ha quindi precisato che dalla documentazione fotografica prodotta da parte attrice non sia possibile addivenire ad “una suddivisione dei report per eventi, che facciano comprendere in maniera chiara quanto occorso in ciascuno dei sinistri”.
Si aggiunga che la perizia di parte, redata in data 29.03.2011, si concentra esclusivamente sui danni riscontrati in occasione dei fenomeni verificatisi in pari data.
2.5. Ciò premesso, ai fini della quantificazione dei danni verificatisi in data
29.03.2011, si rimanda, in primo luogo, alle deposizioni testimoniali e al rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco effettuato in pari data.
Quale elemento oggettivo di quantificazione degli effettivi esborsi necessari per il ripristino del locale, si rimanda alla ctp a firma Ing.
, redatta a seguito di diretta presa visione dello stato dei Persona_1
luoghi nell'immediatezza, e al computo metrico dallo stesso redatto,
nonché alla documentazione fotografica che riporta il timbro del professionista e ben descrive lo stato dei luoghi a seguito dell'allagamento.
Sulla base di tale evidenza probatoria, complessivamente valutata, può
darsi luogo alla liquidazione dei danni, assumendo quale parametro di liquidazione per l'evento del marzo 2011 – certamente il più significativo dei tre in quanto è stato necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco
- gli esiti della CTU e della CTP.
Il CTU ha correttamente individuato gli interventi da eseguire per il ripristino dello stato dei luoghi così descrivendoli:
- rimozione del pavimento in materiale plastico nel la sala pilates;
9 - rimozione del pavimento in legno nelle sale Spinning, corsi e massaggi;
- rimozione di battiscopa;
- rimozione dei faretti led incassati al pavimento;
- pulitura delle superfici mediante uso di idropulitrice;
- spicconatura di intonaco a vivo di muro;
- costi di trasporto in discarica;
- fornitura e posa in opera di pavimento in parquet nella sala spinning,
corsi e massaggi;
- fornitura e posa in opera di pavimento in materiale plastico nella sala pilates;
- fornitura e posa in opera di faretti led incassati al pavimento;
- fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa;
- predisposizione di intonaco lungo le superfici ammalorate;
- finitura di intonaco con rasante;
- preparazione del fondo delle superfici murarie;
- tinteggiatura;
- fornitura per gli oneri della sicurezza.
Il tutto per un importo pari ad euro € 45.631,39.
2.6. Quanto all'ultimo allagamento dell'ottobre 2011 si rimanda alle deposizioni testimoniali, ai preventivi di spesa e alle fatture prodotte da parte attrice. Gli esiti dell'istruttoria hanno confermato i danni arrecati al locale adibito a palestra, tanto da renderne necessaria la chiusura per alcuni giorni.
Ai fini della quantificazione degli effettivi danni causalmente riconducibili al fenomeno dell'allagamento, come per il primo dei tre episodi, occorre
10 tener conto della circostanza per cui la palestra ha ripreso a funzionare dopo alcuni giorni e che, a differenza del successivo allagamento del 2011,
non si è ritenuto necessario far intervenire i Vigili del Fuoco.
Valutati tutti i predetti elementi probatori, si stima equa una quantificazione del danno subito dall'attrice, in occasione dell'episodio dell'ottobre 2011, pari ad euro 5.000,00.
2.7. Il danno subito ammonta pertanto, complessivamente, ad euro
55.631,39 (5.000,00 + 45.631,39 + 5.000,00).
3. Da tale posta vanno detratte le somme che pacificamente l'attrice era tenuta a versare alla controparte per canoni da gestione delle parti comuni,
quantificate in euro 13.564,00 per il residuo sulle fatture 68/2010 e
294/2010 ed in euro 10.776,87 per la fattura n. 510 del 31.12.2011, per un totale di euro 24.340,87.
4. Sviluppando i calcoli, segue, in definitiva, la condanna della società
convenuta al pagamento della somma di euro 31.290,52 (55.631,39 -
24.340,87). Su tale somma decorrono gli interessi legali dal deposito della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
5. L'ulteriore richiesta risarcitoria formulata da parte attrice va per contro rigettata.
Difatti, pur essendo provato che la palestra è stata per alcuni giorni inagibile a causa degli allagamenti, non è stato allegato e provato lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di clientela;
nulla,
del resto, emerge circa il fatturato (giornaliero o mensile) della palestra al momento dei fatti.
11 6. Non resta che disciplinare le spese di lite, comprese quelle di CTU già
liquidate in corso di causa con separato decreto.
Esse seguono il criterio generale della soccombenza, tenuto conto del
quantum di accoglimento della domanda, delle attività espletate, dei valori medi tariffari dai quali non vi è ragione di discostarsi.
Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del difensore della
Curatela dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nella persona del dr. Francesco Rossini, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sui giudizi riuniti r.g. nn. 6667/2011 e 2141/2012, ogni istanza, eccezione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara la responsabilità della per Controparte_1
gli allagamenti verificatisi a danno dell'immobile di parte attrice in data 9-
10 settembre 2010, 29 marzo 2011 e 7 ottobre 2011;
2. per l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., al pagamento in favore della Fallimentare Pt_1 [...]
(R.F. n.35/2016), in persona del suo curatore p.t., ed a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni della somma di € 31.290,52, già rivalutata ad oggi,
oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
3. accerta e dichiara che nulla è dovuto dalla Curatela Fallimentare
[...]
in merito alle fatture emesse dalla controparte ed aventi nn. Parte_1
68/2010, 294/2010 e 510/2011 per le ragioni indicate in parte motiva;
12 Cont
4. condanna in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento in favore della Curatela Fallimentare Parte_1
(R.F. n.35/2016), in persona del suo curatore p.t. delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 8.842,00, di cui euro 1.226,00 per spese esenti, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto,
definitivamente e per intero a carico della società convenuta;
dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. Massimo Oliva,
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 18.02.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
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