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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/07/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 12/05/2025 al n. 1211 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio promosso da
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. BRILLO MARCELLA, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
e da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2 presso lo studio dell'Avv. MAZZONI SILVIA, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-ricorrenti -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 09/05/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in
Cercola (NA) il 16/09/1999, dalla cui unione nasceva il figlio (il 02/10/2000 Persona_1
a Monteforte Irpino), maggiorenne ed economicamente indipendente, evidenziavano che il
Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto reso il
02/02/2006 nel procedimento R.G. n. 605/2003. Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di stato di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza condizioni accessorie.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
3. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza. Lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
5. Invero, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di divorzio limitatamente al solo status, nulla prevedendo in merito alle statuizioni accessorie.
6. Considerato che si tratta di un procedimento su domanda congiunta, avente carattere necessitato, nulla va disposto in merito alle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il giorno in
(NA) tra nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...] , trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di
[...] detto Comune (atto n.46 Serie A Parte Anno );
2 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma
Cartabia;
c) nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 04/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 12/05/2025 al n. 1211 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio promosso da
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. BRILLO MARCELLA, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
e da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2 presso lo studio dell'Avv. MAZZONI SILVIA, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-ricorrenti -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 09/05/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in
Cercola (NA) il 16/09/1999, dalla cui unione nasceva il figlio (il 02/10/2000 Persona_1
a Monteforte Irpino), maggiorenne ed economicamente indipendente, evidenziavano che il
Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto reso il
02/02/2006 nel procedimento R.G. n. 605/2003. Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di stato di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza condizioni accessorie.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
3. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza. Lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
5. Invero, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di divorzio limitatamente al solo status, nulla prevedendo in merito alle statuizioni accessorie.
6. Considerato che si tratta di un procedimento su domanda congiunta, avente carattere necessitato, nulla va disposto in merito alle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il giorno in
(NA) tra nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...] , trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di
[...] detto Comune (atto n.46 Serie A Parte Anno );
2 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma
Cartabia;
c) nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 04/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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