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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/05/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Volontaria Giurisdizione
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 400/2025 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il 25 Parte_1 C.F._1 aprile 2001 (e residente in [...], rappresentata e difesa dall' avv. Alessandro De Ranieri del Foro di Pisa
ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] in Controparte_1 C.F._2
Germania il 12/12/1997 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Bellini del Foro di Pisa
ricorrente
E
Pubblico CP_2
Interventore ex-lege
avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale * * *
Hanno agito in giudizio con ricorso congiunto i sig.ri e Parte_1 [...]
, deducendo: Controparte_1
- Che i SI.ri e hanno intrattenuto una convivenza more uxorio Parte_1 Controparte_1
dall'anno 2019 e dalla loro relazione sentimentale è nata a [...] in data [...] la figlia riconosciuta da entrambi i genitori Persona_1
- Che le parti hanno stabilito, unitamente alla figlia, residenza familiare nell'immobile sito in
Chianni (PI) fraz. Rivalto Via dei Poggi n. 11, presso un'abitazione condotta in locazione in forza di regolare contratto, stipulato dalla sig.ra Parte_1
- che la relazione si è interrotta a causa di incomprensioni e dissapori insorti tra gli stessi ricorrenti, che hanno reso, di fatto impossibile il proseguimento della vita in comune
- Che il SI. a far data da Maggio 2024, è tornato a vivere con i suoi genitori, Controparte_1
così come la SI.ra unitamente alla figlia è tornata a vivere con i propri Parte_1 Per_1 genitori;
entrambe le famiglie vivono in Chianni, in appartamenti vicini;
Le parti come sopra indicate, con ricorso congiunto depositato in data 05.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“1. sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori corrispondendo questa decisione al diritto della Per_1 minore alla bigenitorialità, così come previsto dalla legge n. 54 del 08/02/2006 sull'affido condiviso, con collocazione paritaria e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2. Per ciò che riguarda la frequentazione di da parte dei genitori entrambi concordano di seguire il seguente Per_1 schema, ricorrente per tutte le settimane a seguire:
• PRIMA SETTIMANA starà e pernotterà con il padre il lunedì e martedì; starà e pernotterà con la Per_1
madre il mercoledì e il giovedì e trascorrerà, pernottando, con il padre i giorni di venerdì, sabato e domenica;
• SECONDA SETTIMANA: starà e pernotterà con la madre i giorni di lunedì e martedì, mentre Per_1
starà e pernotterà con il padre i giorni di mercoledì e giovedì. In questo caso i giorni di venerdì, sabato e domenica verranno trascorsi, con pernottamento con la madre.
3. trascorrerà i giorni di Natale, Santo Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo alternativamente tra i Per_1 genitori, in modo tale che ogni anno trascorra con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo
Stefano, così come Pasqua con un genitore e TT con l'altro, mentre l'anno successivo al contrario. Lo stesso criterio dell'alternanza verrà seguito anche durante le altre festività (1° maggio, 25 aprile etc);
4. Per quanto riguarda le vacanze estive trascorrerà due settimane consecutive con ciascun genitore . Si precisa che stante Per_1
l'attività lavorative della madre (soccorritore presso la pubblica assistenza di Chianni) le vacanze estive potranno essere posticipate in altri periodi ove il datore di lavoro di quest'ultima non conceda alla lavoratrice le ferie nel periodo estivo. E' in ogni caso necessario che i ricorrenti si comunichino almeno 30 giorni prima il periodo programmato delle ferie con la figlia. Entrambi i genitori potranno, quindi, tenere la figlia con sé per un periodo di 15 giorni consecutivi durante le vacanze in una località che ciascun genitore potrà scegliere liberamente, con possibilità per l'altro genitore di recarsi a visitare la bambina una volta alla settimana;
5. Stante la collocazione paritaria della bambina, entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto di nel periodo di Per_1 rispettiva frequentazione;
6. i ricorrenti provvederanno a rimborsarsi tra di loro il 50% delle spese straordinarie affrontate per la figlia come da protocollo CNF. In particolare, saranno ripartite al 50% le seguenti spese che si considerano
OBBLIGATORIE e Straordinarie, per le quali, pertanto, non è richiesto il preventivo accordo : mensa, libri scolastici, cancelleria d'inizio anno , prescuola/doposcuola, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto dei figli quando acquistato con
l'accordo di entrambi i genitori, rinnovo documenti, spese per tasse scolastiche presso istituti pubblici, uscite didattiche organizzate dalla scuola;
Saranno ripartite altresì al 50% le seguenti spese, subordinate però al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie : 1) scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese di alloggio ove fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private;
3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e del kit vestiario e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4)
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. 5) Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Tutte le spese da suddividere al 50%, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate. Qualora sussista l'obbligo di concertazione delle spese straordinarie, sarà onere per ciascun genitore di comunicare all'altro la necessità della singola spesa, comunicando a mezzo posta elettronica, se possibile anche allegando la previsione del relativo impegno economico;
il destinatario entro 7 giorni dalla comunicazione dovrà a sua volta manifestare il proprio assenso oppure proporre un'alternativa, dovendo motivare altresì un eventuale dissenso, dovendosi valutare la mancata risposta come silenzio assenso;
7. l'assegno unico erogato dall' per i figli sarà percepito da i ricorrenti in misura del 50% ciascuno;
del pari, CP_3 le eventuali detrazioni o deduzioni fiscali per la figlia saranno godute dai ricorrenti in misura del 50% ciascuno;
8. Le parti prestano sin da ora il consenso reciproco al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento
a nome della figlia.”
Le parti hanno, inoltre, dichiarato di rinunciare alla comparizione personale all'udienza del
17.04.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e al deposito delle linee guida CNF a cui rimandano per quanto non espressamente disciplinato.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Visto quanto sopra, la domanda congiunta delle parti può essere omologata dal Tribunale in quanto regolamenta in maniera compiuta le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e considerato che le condizioni concordate inoltre appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico.
La natura congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G 400/25 così provvede:
DISPONE l'affidamento congiunto di , con collocazione paritaria e residenza Persona_1 anagrafica presso l'abitazione della madre;
DISPONE che le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa;
DISPONE che entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
DISPONE il seguente regime di frequentazione:
• PRIMA SETTIMANA: starà e pernotterà con il padre il lunedì e martedì; starà e Per_1
pernotterà con la madre il mercoledì e il giovedì e trascorrerà, pernottando, con il padre i giorni di venerdì, sabato e domenica;
• SECONDA SETTIMANA: starà e pernotterà con la madre i giorni di lunedì e martedì, Per_1
mentre starà e pernotterà con il padre i giorni di mercoledì e giovedì. In questo caso i giorni di venerdì, sabato e domenica verranno trascorsi, con pernottamento con la madre;
DISPONE che trascorra i giorni di Natale, Santo Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo Per_1 alternativamente tra i genitori, in modo tale che ogni anno trascorra con un genitore il giorno di
Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano, così come Pasqua con un genitore e TT con l'altro, mentre l'anno successivo al contrario. Lo stesso criterio dell'alternanza verrà seguito anche durante le altre festività (1° maggio, 25 aprile etc);
DISPONE che durante le vacanze estive, trascorra due settimane consecutive con Per_1 ciascun genitore;
DÀ ATTO che stante l'attività lavorativa della madre (soccorritore presso la pubblica assistenza di Chianni) le vacanze estive potranno essere posticipate in altri periodi ove il datore di lavoro di quest'ultima non conceda alla lavoratrice le ferie nel periodo estivo.
DÀ ATTO che i ricorrenti si impegnano a comunicare almeno 30 giorni prima il periodo programmato delle ferie con la figlia;
DISPONE che entrambi i genitori possano, quindi, tenere la figlia con sé per un periodo di 15 giorni consecutivi durante le vacanze in una località che ciascun genitore potrà scegliere liberamente, con possibilità per l'altro genitore di recarsi a visitare la bambina una volta alla settimana;
DISPONE che, stante la collocazione paritaria della bambina, entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto di nel periodo di rispettiva frequentazione;
Per_1
DISPONE che i ricorrenti provvedano a rimborsarsi tra di loro il 50% delle spese straordinarie affrontate per la figlia come da protocollo CNF;
DISPONE che, in particolare, sino ripartite al 50% le seguenti spese che si considerano obbligatorie e straordinarie, per le quali, pertanto, non è richiesto il preventivo accordo: mensa, libri scolastici, cancelleria d'inizio anno, prescuola/doposcuola, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto dei figli quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, rinnovo documenti, spese per tasse scolastiche presso istituti pubblici, uscite didattiche organizzate dalla scuola;
DISPONE che, in particolare, siano ripartite altresì al 50% le seguenti spese, subordinate però al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese di alloggio ove fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private;
3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e del kit vestiario e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. 5) Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Tutte le spese da suddividere al 50%, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate;
DISPONE che, qualora sussista l'obbligo di concertazione delle spese straordinarie, sarà onere per ciascun genitore di comunicare all'altro la necessità della singola spesa, comunicando a mezzo posta elettronica, se possibile anche allegando la previsione del relativo impegno economico;
il destinatario entro 7 giorni dalla comunicazione dovrà a sua volta manifestare il proprio assenso oppure proporre un'alternativa, dovendo motivare altresì un eventuale dissenso, dovendosi valutare la mancata risposta come silenzio assenso;
DISPONE che l'assegno unico erogato dall' per i figli sia percepito dai ricorrenti in misura CP_3 del 50% ciascuno;
del pari, le eventuali detrazioni o deduzioni fiscali per la figlia saranno godute dai ricorrenti in misura del 50% ciascuno;
DÀ ATTO che le parti prestano sin da ora il consenso reciproco al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento a nome della figlia;
Spese di lite compensate.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 02.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Volontaria Giurisdizione
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 400/2025 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il 25 Parte_1 C.F._1 aprile 2001 (e residente in [...], rappresentata e difesa dall' avv. Alessandro De Ranieri del Foro di Pisa
ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] in Controparte_1 C.F._2
Germania il 12/12/1997 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Bellini del Foro di Pisa
ricorrente
E
Pubblico CP_2
Interventore ex-lege
avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale * * *
Hanno agito in giudizio con ricorso congiunto i sig.ri e Parte_1 [...]
, deducendo: Controparte_1
- Che i SI.ri e hanno intrattenuto una convivenza more uxorio Parte_1 Controparte_1
dall'anno 2019 e dalla loro relazione sentimentale è nata a [...] in data [...] la figlia riconosciuta da entrambi i genitori Persona_1
- Che le parti hanno stabilito, unitamente alla figlia, residenza familiare nell'immobile sito in
Chianni (PI) fraz. Rivalto Via dei Poggi n. 11, presso un'abitazione condotta in locazione in forza di regolare contratto, stipulato dalla sig.ra Parte_1
- che la relazione si è interrotta a causa di incomprensioni e dissapori insorti tra gli stessi ricorrenti, che hanno reso, di fatto impossibile il proseguimento della vita in comune
- Che il SI. a far data da Maggio 2024, è tornato a vivere con i suoi genitori, Controparte_1
così come la SI.ra unitamente alla figlia è tornata a vivere con i propri Parte_1 Per_1 genitori;
entrambe le famiglie vivono in Chianni, in appartamenti vicini;
Le parti come sopra indicate, con ricorso congiunto depositato in data 05.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“1. sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori corrispondendo questa decisione al diritto della Per_1 minore alla bigenitorialità, così come previsto dalla legge n. 54 del 08/02/2006 sull'affido condiviso, con collocazione paritaria e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2. Per ciò che riguarda la frequentazione di da parte dei genitori entrambi concordano di seguire il seguente Per_1 schema, ricorrente per tutte le settimane a seguire:
• PRIMA SETTIMANA starà e pernotterà con il padre il lunedì e martedì; starà e pernotterà con la Per_1
madre il mercoledì e il giovedì e trascorrerà, pernottando, con il padre i giorni di venerdì, sabato e domenica;
• SECONDA SETTIMANA: starà e pernotterà con la madre i giorni di lunedì e martedì, mentre Per_1
starà e pernotterà con il padre i giorni di mercoledì e giovedì. In questo caso i giorni di venerdì, sabato e domenica verranno trascorsi, con pernottamento con la madre.
3. trascorrerà i giorni di Natale, Santo Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo alternativamente tra i Per_1 genitori, in modo tale che ogni anno trascorra con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo
Stefano, così come Pasqua con un genitore e TT con l'altro, mentre l'anno successivo al contrario. Lo stesso criterio dell'alternanza verrà seguito anche durante le altre festività (1° maggio, 25 aprile etc);
4. Per quanto riguarda le vacanze estive trascorrerà due settimane consecutive con ciascun genitore . Si precisa che stante Per_1
l'attività lavorative della madre (soccorritore presso la pubblica assistenza di Chianni) le vacanze estive potranno essere posticipate in altri periodi ove il datore di lavoro di quest'ultima non conceda alla lavoratrice le ferie nel periodo estivo. E' in ogni caso necessario che i ricorrenti si comunichino almeno 30 giorni prima il periodo programmato delle ferie con la figlia. Entrambi i genitori potranno, quindi, tenere la figlia con sé per un periodo di 15 giorni consecutivi durante le vacanze in una località che ciascun genitore potrà scegliere liberamente, con possibilità per l'altro genitore di recarsi a visitare la bambina una volta alla settimana;
5. Stante la collocazione paritaria della bambina, entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto di nel periodo di Per_1 rispettiva frequentazione;
6. i ricorrenti provvederanno a rimborsarsi tra di loro il 50% delle spese straordinarie affrontate per la figlia come da protocollo CNF. In particolare, saranno ripartite al 50% le seguenti spese che si considerano
OBBLIGATORIE e Straordinarie, per le quali, pertanto, non è richiesto il preventivo accordo : mensa, libri scolastici, cancelleria d'inizio anno , prescuola/doposcuola, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto dei figli quando acquistato con
l'accordo di entrambi i genitori, rinnovo documenti, spese per tasse scolastiche presso istituti pubblici, uscite didattiche organizzate dalla scuola;
Saranno ripartite altresì al 50% le seguenti spese, subordinate però al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie : 1) scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese di alloggio ove fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private;
3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e del kit vestiario e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4)
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. 5) Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Tutte le spese da suddividere al 50%, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate. Qualora sussista l'obbligo di concertazione delle spese straordinarie, sarà onere per ciascun genitore di comunicare all'altro la necessità della singola spesa, comunicando a mezzo posta elettronica, se possibile anche allegando la previsione del relativo impegno economico;
il destinatario entro 7 giorni dalla comunicazione dovrà a sua volta manifestare il proprio assenso oppure proporre un'alternativa, dovendo motivare altresì un eventuale dissenso, dovendosi valutare la mancata risposta come silenzio assenso;
7. l'assegno unico erogato dall' per i figli sarà percepito da i ricorrenti in misura del 50% ciascuno;
del pari, CP_3 le eventuali detrazioni o deduzioni fiscali per la figlia saranno godute dai ricorrenti in misura del 50% ciascuno;
8. Le parti prestano sin da ora il consenso reciproco al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento
a nome della figlia.”
Le parti hanno, inoltre, dichiarato di rinunciare alla comparizione personale all'udienza del
17.04.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e al deposito delle linee guida CNF a cui rimandano per quanto non espressamente disciplinato.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Visto quanto sopra, la domanda congiunta delle parti può essere omologata dal Tribunale in quanto regolamenta in maniera compiuta le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e considerato che le condizioni concordate inoltre appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico.
La natura congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G 400/25 così provvede:
DISPONE l'affidamento congiunto di , con collocazione paritaria e residenza Persona_1 anagrafica presso l'abitazione della madre;
DISPONE che le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa;
DISPONE che entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
DISPONE il seguente regime di frequentazione:
• PRIMA SETTIMANA: starà e pernotterà con il padre il lunedì e martedì; starà e Per_1
pernotterà con la madre il mercoledì e il giovedì e trascorrerà, pernottando, con il padre i giorni di venerdì, sabato e domenica;
• SECONDA SETTIMANA: starà e pernotterà con la madre i giorni di lunedì e martedì, Per_1
mentre starà e pernotterà con il padre i giorni di mercoledì e giovedì. In questo caso i giorni di venerdì, sabato e domenica verranno trascorsi, con pernottamento con la madre;
DISPONE che trascorra i giorni di Natale, Santo Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo Per_1 alternativamente tra i genitori, in modo tale che ogni anno trascorra con un genitore il giorno di
Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano, così come Pasqua con un genitore e TT con l'altro, mentre l'anno successivo al contrario. Lo stesso criterio dell'alternanza verrà seguito anche durante le altre festività (1° maggio, 25 aprile etc);
DISPONE che durante le vacanze estive, trascorra due settimane consecutive con Per_1 ciascun genitore;
DÀ ATTO che stante l'attività lavorativa della madre (soccorritore presso la pubblica assistenza di Chianni) le vacanze estive potranno essere posticipate in altri periodi ove il datore di lavoro di quest'ultima non conceda alla lavoratrice le ferie nel periodo estivo.
DÀ ATTO che i ricorrenti si impegnano a comunicare almeno 30 giorni prima il periodo programmato delle ferie con la figlia;
DISPONE che entrambi i genitori possano, quindi, tenere la figlia con sé per un periodo di 15 giorni consecutivi durante le vacanze in una località che ciascun genitore potrà scegliere liberamente, con possibilità per l'altro genitore di recarsi a visitare la bambina una volta alla settimana;
DISPONE che, stante la collocazione paritaria della bambina, entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto di nel periodo di rispettiva frequentazione;
Per_1
DISPONE che i ricorrenti provvedano a rimborsarsi tra di loro il 50% delle spese straordinarie affrontate per la figlia come da protocollo CNF;
DISPONE che, in particolare, sino ripartite al 50% le seguenti spese che si considerano obbligatorie e straordinarie, per le quali, pertanto, non è richiesto il preventivo accordo: mensa, libri scolastici, cancelleria d'inizio anno, prescuola/doposcuola, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto dei figli quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, rinnovo documenti, spese per tasse scolastiche presso istituti pubblici, uscite didattiche organizzate dalla scuola;
DISPONE che, in particolare, siano ripartite altresì al 50% le seguenti spese, subordinate però al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese di alloggio ove fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private;
3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e del kit vestiario e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. 5) Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Tutte le spese da suddividere al 50%, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate;
DISPONE che, qualora sussista l'obbligo di concertazione delle spese straordinarie, sarà onere per ciascun genitore di comunicare all'altro la necessità della singola spesa, comunicando a mezzo posta elettronica, se possibile anche allegando la previsione del relativo impegno economico;
il destinatario entro 7 giorni dalla comunicazione dovrà a sua volta manifestare il proprio assenso oppure proporre un'alternativa, dovendo motivare altresì un eventuale dissenso, dovendosi valutare la mancata risposta come silenzio assenso;
DISPONE che l'assegno unico erogato dall' per i figli sia percepito dai ricorrenti in misura CP_3 del 50% ciascuno;
del pari, le eventuali detrazioni o deduzioni fiscali per la figlia saranno godute dai ricorrenti in misura del 50% ciascuno;
DÀ ATTO che le parti prestano sin da ora il consenso reciproco al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento a nome della figlia;
Spese di lite compensate.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 02.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi